Incarto n.
11.2014.89

Lugano,

2 dicembre 2014/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2014.3378 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza dell'11 agosto 2014 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 AP 1, e

 AP 2

 formanti la comunione ereditaria fu G__________

(patrocinate dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 2 ottobre 2014 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 settembre 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 e AP 2, formanti la comunione ereditaria fu G__________, sono proprietarie della particella n. 1680 RFD di __________, sezione di __________. Il terreno (679 m²), non edificato, confina a sud con la particella n. 1764 di PI 2 (1775 m²), su cui sorgono due piccoli edifici. Quest'ultima particella confina a sua volta – sempre a sud – con la particella n. 969 (7791 m²), un fondo boschivo appartenente al Comune di __________.


                            B.  Con istanza del 19 giugno 2006 il Comune di __________ e PI 2 si sono rivolti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano perché rettificasse il contenuto del registro, iscrivendo sulla particella n. 1680 una servitù di passo pedonale in favore delle loro particelle lungo un sentiero che attraversa il fondo in diagonale. A sostegno della richiesta essi hanno fatto valere che la particella n. 1680 è stata scorporata nel gennaio del 1965 dal­l'originaria particella n. 950, sulla quale era iscritta sin dal 14 dicembre 1946 una servitù di passo pedonale in favore dei loro (e di altri) fondi. Se non che, pur continuando a gravare la particella n. 950, all'atto del frazionamento l'onere non è stato riportato sulla particella n. 1680, onde la necessità di rettificare il registro fon­diario. Il 9 agosto 2006 l'ufficiale del registro ha chiesto così a AP 1 e a AP 2 di poter iscrivere sulla loro particella n. 1680 la servitù di passo pedonale. Costoro hanno rifiutato.

 

                            C.  Il 5 ottobre 2006 l'ufficiale del registro fondiario ha promosso

                                  un'azione di rettifica (art. 977 cpv. 1 CC) in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, per essere autorizzato a iscrivere sulla particella n. 1680 la citata servitù di passo pedonale in favore delle particelle n. 969 e 1764. AP 1 e AP 2 hanno proposto di respingere l'azione, mentre PI 2 e il Comune di __________ hanno chiesto di accoglierla. Statuendo con sentenza del 14 ottobre 2011, il Pretore ha accolto l'azione e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di

                                  iscrivere sulla particella n. 1680 la menzionata servitù di passo pedo­nale in favore delle particelle n. 969 e n. 1746. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico di AP 1 e AP 2, tenute a rifondere a PI 2 fr. 3000.– per ripetibili. Un appello presentato da AP 1 e AP 2 contro tale sentenza è stato respinto in quanto ricevibile il 7 maggio 2014

                                  da questa Camera, che ha confermato il giudizio del Pretore (inc. 11.2011.161). Tale decisione è passata in giudicato.

 

                            D.  AO 1 ha adito l'11 agosto 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché AP 1 e AP 2 fossero condannate – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta – a tollerare in ogni momento il passaggio suo e dei suoi familiari lungo la loro particella. Identica richiesta egli ha avanzato già in via cautelare. Con decreto del 12 ago­sto 2014, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta cautelare e ha assegnato alle convenute un termine di 15 giorni per esprimersi sull'istanza. Nelle loro osservazioni del 27 agosto 2014 AP 1 e AP 2 hanno proposto di dichiarare l'istanza inammissibile e di revocare il decreto supercautelare del 12 agosto 2014. Il Pretore ha giudicato il 26 settembre 2014, accogliendo l'istanza di AO 1 e impartendo alle convenute l'ordine in questio­ne sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta per mezzo di ogni usciere o agente della forza pubblica. Le spese processuali di fr. 350.– sono state poste a carico delle con­ve­nute in solido, con obbligo di rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.

 

                            E.  Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 2 ottobre 2014 per ottenere che l'istanza di AO 1 sia dichiarata inammissibile e che il giudizio del Pretore sia rifor­mato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2014 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di autorizzare l'esecuzione anticipata della decisione impugnata. AP 1 e AP 2 hanno postulato il 3 novembre 2014 il rigetto di quest'ultima istanza.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni patrimoniali, nondimeno, l'appello

                                  è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, avendo stimato a suo tempo il valore della controversia in

                                  fr. 30 001.– (ordinanza del 6 novembre 2008 nella citata azione di rettifica del registro fondiario). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore delle convenute il 29 settembre 2014. L'appello in esame risulta quindi ampiamente tempestivo.

 

                             2.  Nell'appello le convenute sostengono che in concreto la situazione giuridica non è chiara (come esige l'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC) e non consentiva dunque una tutela giurisdizionale in procedura sommaria. Anzitutto esse ricordano che in una lettera del 27 aprile 2007 l'Ufficio del registro fondiario federale aveva comunicato al geometra revisore della mappa catastale di __________ che il tracciato della servitù di passo gravante la primitiva particella n. 950 non toccava la particella n. 1680. Inoltre esse sottolineano che il passo pedonale lungo la loro particella non porterebbe a nulla, poiché per raggiungere la strada comunale occorrerebbe ancora attraversare altri fondi non gravati di servitù in favore della particella n. 1764. Infine esse rilevano che per accedere alla strada comunale la particella n. 1764 beneficia già di una servitù di passo pedonale sulle particelle n. 2329 e 949, a dimostrazione del fatto che il tracciato lungo la loro proprietà, di cui il registro fondiario non definisce estensione né modalità

                                  d'uso, in realtà non esiste.

 

                             3.  Fino al momento in cui non è cancellata dal registro fondiario, una servitù esiste. E l'avente diritto può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e il suo esercizio (art. 737 cpv. 1 CC), in particolare valendosi di un'azione confessoria. Certo, l'art. 737 cpv. 2 CC stabilisce che il beneficiario è tenuto a usare del suo diritto con ogni possibile riguardo, ma simile dispo­sizione vieta unicamente le forme di esercizio abusivo e non limita la servitù come tale. Finché una servitù è iscritta nel registro fondiario, di conseguenza, il beneficiario non commette abuso solo perché ne chiede il rispetto. L'abuso presuppone ch'egli abbia tollerato a lungo e senza reagire una situazione incompatibile con l'esercizio del diritto. Ove non soccorrano estremi del genere il proprietario del fondo gravato che reputi ormai inesistente una servitù senza interesse per il fondo dominante deve far capo all'azione di cancellazione prevista dall'art. 736 CC (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2013 del 15 maggio 2014 consid. 3.2.2 e 5 riassunti in francese in: SJ 2014 I 431 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza).

 

                             4.  Alla luce di quanto si è appena visto il proprietario di un fondo serviente che sia convenuto dal proprietario del fondo dominante in un'azio­ne confessoria per ottenere il rispetto di una servitù prediale regolarmente iscritta nel registro fondiario non può contestare l'esistenza della servitù limitandosi a postulare il rigetto dell'azione. Deve chiedere la cancellazione della servitù procedendo egli medesimo in via d'azione, principale o riconvenzionale che sia. Ciò vale nel caso in cui affermi che la servitù ha perduto interesse per il fondo dominante (art. 736 CC), ma anche nel caso in cui pretenda – come in concreto – che la servitù iscritta in realtà non esiste. Tali principi sono già stati menzionati da questa Camera nella nota sentenza inc. 11.2011.161 del 7 mag­gio 2014 (consid. 12) fra le stesse parti (sopra, lett. C).

 

                                  Ora, se il proprietario di un fondo serviente non può contestare l'esistenza di una servitù iscritta nel registro fondiario limitandosi a postulare la reiezione di un'azione confessoria intentata dal­l'avente diritto nei suoi confronti, tanto meno egli può mettere in discussione l'esistenza della servitù ove sia convenuto davanti al giudice della tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Quanto non può essere fatto valere davanti al giudice naturale nel quadro di un ordinario processo di cognizione non può essere fatto valere nemmeno – a maggior ragione – nell'ambito di una procedura meramente sommaria. Le argomentazioni che le convenute adducono nell'appello, tutte incentrate sull'inesistenza della servitù gravante il loro fondo, cadono dunque nel vuoto.

                                 

                             5.  Si aggiunga che, contrariamente all'opinione delle convenute (memoriale, pag. 6), non incombe al proprietario del fondo dominante far accertare l'esistenza di una servitù prediale iscritta nel registro fondiario, il quale è per altro un registro di fede pubblica che si presume esatto (art. 9 CC). Spetta alle convenute procedere una volta tanto in via d'azione, come queste medesime riconoscono in coda all'appello allorché accennano a un tentativo di conciliazione – decaduto infruttuoso – da loro promosso appunto per avviare una causa ordinaria contro AO 1.

 

                             6.  L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la richiesta di AO 1 intesa a far autorizzare l'esecuzione anticipata della decisione pretorile (art. 315 cpv. 2 CPC).

 

                             7.  Le spese del giudizio odierno seguono la regola della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un' equa indennità per ripetibili.

 

                             8.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

                                  l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).