Incarto n.
11.2014.94

Lugano,

19 settembre 2016/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2007.237 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su istanza comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 4 aprile 2007 dall'

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1 AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 3 ottobre 2014 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 settembre 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1962) e AO 1 (1960) si sono sposati a Lugano il 19 settembre 1986, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate S__________ (il 17 febbraio 1993) e D__________ (il 3 dicembre 1996), ora maggiorenni. Ingegnere di formazione, il marito lavorava per la M__________ SA di __________. La moglie è medico specializzato in ginecologia ed esercita in uno studio proprio a __________. I coniugi vivono separati dal 1° aprile 2005, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 579 RFD di __________, comproprietà per due terzi della moglie e per il resto di lui), trasferendosi in un appartamento nello stesso Comune. L'organizzazione della vita separata, che prevedeva la custodia alternata delle figlie e il versamento di fr. 500.– mensili da parte di ogni genitore su un conto destinato al mantenimento delle medesime, è stata regolata autonomamente dai coniugi.

 

                            B.  Il 4 aprile 2007 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 579, rivendicando dalla moglie fr. 300 000.– in liquidazione dei rapporti dare e avere, sollecitando l'affidamento congiunto delle figlie con esercizio in comune dell'autorità parentale, offrendo un contributo ali­mentare per S__________ di fr. 454.– mensili fino alla maggiore età e uno per D__________ di fr. 315.– mensili fino ai 12 anni, aumentato a fr. 454.– mensili dopo di allora, e postulando la condanna della moglie a versare un contributo alimentare di fr. 1361.– mensili per S__________ e uno di fr. 1234.– mensili per D__________ fino ai 12 anni, aumentato a fr. 1361.– mensili fino alla maggiore età. In via cautelare egli ha chiesto alla moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili dal 1° aprile 2006, oltre a un'indennità di fr. 1000.– mensili finché essa avesse continuato a occupare

                                  l'abitazione coniugale.

 

                                  Nella sua risposta del 1° giugno 2007 AO 1 ha aderito al principio del divorzio e all'affidamento congiunto delle figlie, ma ha instato per l'esercizio esclusivo del­l'autorità parentale, ha chiesto di attribuirle la proprietà dell'abitazione coniugale contro pagamento di fr. 97 613.85, ha preteso il versamento di fr. 175 634.65 in liquidazione dei rapporti di dare e avere, ha chiesto il riparto a metà della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” maturata dai coniugi durante il matrimonio, ha proposto che ogni genitore versasse sul “conto figlie” un contributo ali­mentare di fr. 780.– mensili per S__________ e uno di fr. 630.– mensili per D__________, con obbligo per il marito di accreditare sul conto medesimo fr. 9515.– oltre agli assegni familiari da lui percepiti.

 

                            C.  Il Pretore ha deciso il 5 giugno 2007 di trattare la causa come istanza di divorzio comune con accordo parziale e a un'udienza del 7 settembre 2007 ha sentito i coniugi, i quali hanno ribadito la volontà di sciogliere il matrimonio e hanno accettato di demandargli la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Essi hanno concordato inoltre l'affidamento e l'autorità parentale congiunta sulle figlie. Confermate le loro intenzioni dopo il termine bimestrale di riflessione, entrambi sono stati invitati dal Pretore a presentare un allegato contenente le motivazioni e le conclusioni sugli effetti del divorzio rimasti controversi. In un memoriale del 23 novembre 2007 AO 1 ha mantenuto le richieste di petizione. Nel suo allegato, del 26 novembre 2007, AP 1 ha ribadito le proprie domande. L'udienza preliminare sugli effetti controversi del divorzio si è tenuta il 20 maggio 2008. In tale ambito entrambi i coniugi hanno notificato prove.

 

                                  D.   Nel corso dell'istruttoria i coniugi hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore il 18 luglio 2008, che prevedeva il trapasso della quota di comproprietà sulla particella n. 579 RFD di __________ dal marito alla moglie, il primo rinunciando a ogni pretesa per l'occupazione dell'immobile da parte della seconda dietro versamento di fr. 110 675.85 (inc. DI.2008.888). Accertato che dal 10 novembre 2008 la figlia S__________ si era trasferita dal padre, a una successiva udienza del 3 febbraio 2009 il Segretario assessore ha omologato un accordo sull'affidamento esclusivo della figlia a AO 1 e sul diritto di visita materno, mentre la moglie si riconosceva debitrice verso il marito dell'imposta speciale 2004, la quale sarebbe stata compensata con pretese sue nei confronti del marito. Il 3 novembre 2009 AO 1 ha chiesto perciò che dal novembre del 2009 AP 1 fosse condannata a versare un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili per S__________ (inc. DI.2009.1596). Con decreto cautelare del 10 febbraio 2010 il Pretore ha obbligato la convenuta a erogare un contributo provvisionale per la figlia di fr. 1100.– mensili (inc. DI.2009.1596).

 

                            E.  Nel frattempo, alla fine di novembre 2009, AO 1 ha cessato l'attività per la ditta M__________ SA e, dopo alcuni mesi di disoccupazione, è passato il 19 aprile 2010 alle dipendenze della ditta T__________ SA di __________ Statuendo infine sulle istanze cautelari presentate da AO 1, con decreto del 16 febbraio 2012 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare dal novembre 2008 un contributo alimentare a AO 1 compreso tra fr. 33.75 e fr. 875.50 mensili, come pure un contributo alimentare per la figlia S__________ compreso tra fr. 1820.– e fr. 1865.– mensili. L'inc. DI.2008.888 è stato stralciato dai ruoli (inc. DI.2007.445, DI.2009.1596, DI.2008.888). Su appello di entrambe le parti, il 16 ottobre 2013 questa Camera ha riformato tale decreto, condannando AP 1 a versare a AO 1 dal 4 aprile 2006 un contributo di mantenimento compreso tra fr. 650.– e fr. 1867.– mensili. Il marito è stato obbligato da parte sua a versare su un conto intestato alle figlie gli assegni familiari percepiti dal 1° aprile 2005 al 31 ottobre 2008, come pure la metà dell'assegno familiare percepito per D__________ dal 1° novembre 2008 e i rimborsi della cassa malati ricevuti dal 1° novembre per spese mediche delle figlie (inc. 11.2012.20).

 

                             F.  L'istruttoria di merito è stata chiusa il 22 gennaio 2013. Il 20 marzo 2013 AO 1 ha presentato un memoriale conclusivo in cui ha chiesto di condannare la moglie a versargli complessivi fr. 177 000.– (con interessi del 5% dal 1° settembre 2006 su fr. 100 000.– e del 5% dall'emanazione della sentenza sui rimanenti fr. 77 000.–) in liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere, di lasciare intatta la sua previdenza professionale accumulata durante il matrimonio (la moglie disponendo di altre risorse), di disporre l'affidamento congiunto di D__________ con esercizio in comune dell'autorità parentale, di limitare il suo contributo alimentare per D__________ a fr. 525.– mensili fino alla maggiore età e di condannare la moglie a versare un contributo alimentare per la medesima di fr. 1575.– mensili fino alla maggiore età, come pure un contributo alimentare per S__________ di fr. 1830.– mensili fino al termine degli studi.

 

                                  Nel suo allegato conclusivo dell'8 aprile 2013 AP 1 ha preteso dal marito il versamento di fr. 71 720.90 in liquidazione dei loro rapporti di dare e avere, ha chiesto il riparto a metà della prestazione d'uscita dal “secondo pilastro” maturata dal coniuge durante il matrimonio, così come la condanna di AO 1 a versare alle figlie fr. 22 671.25 di assegni familiari arretrati, ha sollecitato l'affidamento congiunto di D__________ con esercizio in comune dell'autorità parentale e ha proposto che ogni genitore versasse sul “conto figlie” un contributo ali­mentare di fr. 250.– mensili per D__________, l'importo mancante dovendo essere coperto in proporzione di un terzo dal marito e per il resto da lei.

 

                            G.  Al dibattimento finale del 15 aprile 2013 le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Il Pretore ha fissato ai coniugi, in ogni modo, un termine di dieci giorni per presentare osservazioni su eventuali fatti nuovi risultanti dai memoriali conclusivi. Il 23 aprile 2013 AO 1 ha scritto al Pretore che i fatti nuovi addotti dalla moglie nel memoriale conclusivo erano irricevibili o irrilevanti ai fini del giudizio. AP 1 si è espressa nello stesso senso il 24 aprile 2013 sui fatti nuovi esposti dal marito nel proprio memoriale conclusivo.

 

                            H.  Statuendo con sentenza del 22 settembre 2014, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato l'accordo sull'affidamento congiunto di D__________ con esercizio in comune dell'autorità parentale raggiunto dai coniugi il 7 settembre 2007, ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1250.– mensili per la moglie e uno fr. 260.– mensili per D__________ fino alla maggiore età o al termine degli studi (assegni familiari non compresi), ha condannato AP 1 a erogare un contributo alimentare di fr. 1820.– mensili per S__________ fino al termine di una formazione appropriata, ha ordinato a AP 1 di versare su un conto intestato alle figlie gli assegni familiari percepiti dal 1° aprile 2005 fino al 31 ottobre 2008 e la metà dell'assegno familiare ricevuto per D__________ dal 1° novembre 2008, ha ingiunto alla moglie di versare al marito entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza fr. 100 000.– con interessi in restituzione di un mutuo, fr. 7000.– con interessi in rifusione dell'imposta speciale 2004 e fr. 70 000.– con interessi a titolo di indennità fondata sull'art. 165 cpv. 2 CC, rifiutando infine ogni suddivisione degli averi previdenziali cumulati dal marito durante il matrimonio. La tassa di giustizia di fr. 3300.– e le spese di fr. 4500.– sono state poste per un decimo a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 8000.– per ripetibili ridotte.

 

                                    I.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 ottobre 2014 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di sopprimere ogni spettanza del marito nei suoi confronti e di suddividere a metà la prestazione d'uscita dal “secon­do pilastro” maturata dal marito durante il matrimonio. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2014 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 in materia di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si diano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare dei rapporti patrimoniali in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 24 settembre 2014. Consegnato alla posta il 23 ottobre 2014, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                             2.  Dal profilo formale l'appellante recrimina sui tempi impiegati dal Pretore per emanare la sentenza e sul fatto che, seppure il marito non chiedesse contributi di mantenimento dopo il divorzio, essa sia stata obbligata per sette anni a versargli somme ragguardevoli a titolo di contributi cautelari. Di ciò – essa sostiene – si deve tenere conto nella prospettiva del giudizio. Ora, che davanti al Pretore la causa sia durata sette anni è vero, così com'è vero che in pendenza di procedura AP 1 ha dovuto versare al marito contributi provvisionali compresi tra
fr. 650.– e fr. 1490.–
mensili (I CCA, sentenza inc. 11.2012.20 del 16 ottobre 2013, dispositivo n. I), mentre nulla essa deve più a AO 1 per il mantenimento dopo il divorzio. A parte il fatto però che il Pretore non risulta essere mai stato sollecitato a procedere, l'appellante non può pretendere che una causa nell'ambito della quale i documenti prodotti riempiono decine di classificatori e durante la quale il giudice ha dovuto disciplinare ripetuti assetti cautelari si concluda rapidamente. Ciò spiega anche perché la sentenza sia intervenuta a 18 mesi dal­l'ultimo scambio di allegati. Comunque sia, dalle sue doglianze l'appellante non trae alcuna conclusione concreta, in particolare non chiede l'accertamento formale della remora nel dispositivo di questa sentenza (I CCA, sentenza inc. 11.2011.191 del 16 dicembre 2013, consid, 14 con riferimenti), né è dato di capire in che modo un'eventuale remora del Pretore nella trattazione della causa dovrebbe influire sull'esito del giudizio. Al proposito non soccorre dunque attardarsi.

 

                             3.  Litigiosi rimangono, in questa sede, la somma di fr. 100 000.– che l'appellante è stata tenuta a rimborsare al marito in seguito a un mutuo elargitole il 22 dicembre 1995 per l'apertura dello studio medico, l'importo di fr. 7000.– che la medesima è stata obbligata a rifondere al marito per l'imposta speciale 2004 (pagata dai coniugi mediante prelievi dagli averi del “terzo pilastro”), l'inden­ni­tà di fr. 70 000.– che il Pretore l'ha condannata a versare al marito per la collaborazione professionale straordinaria prestata dal medesimo (art. 165 cpv. 1 CC) e il riparto dell'avere previdenziale acquisito da AO 1 durante il matrimonio. Non sussistono invece questioni legate alla liquidazione del regime matrimoniale, i coniugi essendo sempre vissuti nella separazione dei beni (art. 247 segg. CC). Quanto al principio del divorzio e agli effetti accessori non appellati, la decisione del Pretore è passata in giudicato e ha assunto carattere definitivo (alla stessa stregua di una sentenza parziale: sentenza del Tribunale federale 5A_856/2015 del 5 agosto 2016, consid. 3.2 con riferimento al­l'art. 315 cpv. 1 CPC).

 

                             4.  Riguardo al mutuo di fr. 100 000.– che AO 1 ha concesso alla moglie il 22 dicembre 1995 per l'apertura dello studio medico, il Pretore ha rilevato che AP 1 non contestava di avere ricevuto la somma, regolarmente registrata nei bilanci 2003, 2004 e 2006 dello studio sotto la rubrica “Debiti a lungo termine: prestito AO 1”. Non pretendeva nemmeno di averla restituita. Essa opponeva però di avere eseguito in favore del coniuge tutta una serie di pagamenti dalle causali più disparate, così riassunte:

                                  fr. 114 161.24 complessivi fra l'aprile del 1996 e il dicembre del 2004 per “versamenti marito, cassa malati famiglia, fattura garage, nota onorario medico marito, spese legate all'abitazione coniugale, spese legate al­l'ac­quisto di una multiproprietà in Spagna” (doc. 18);

                                  fr. 12 953.41 complessivi fra il novembre del 2002 e il gennaio del 2005 per “annuale carta di credito, viaggi/vacanze/ristoranti, vendite per corrispondenza, acquisti negozio di informatica, acquisti negozio calzature, acquisti negozio giocattoli, libreria, negozio di fotografia, negozio di musica, negozio articoli sportivi, mobilificio, benzina, fiorista” (doc. 20 a 23);

                                  fr. 6077.– nell'agosto del 2004 per il versamento annuo al “pilastro 3a” del marito presso l'assicurazione __________ AG (doc. 24),

                                  fr. 210.– nel maggio del 2004 per una nota d'onorario del dentista del marito (doc. 25) e

                                  fr. 2000.– nel novembre del 2004 per un pagamento non meglio precisato in favore del marito (doc. 26).

 

                                  Il Pretore non ha mancato di rilevare che AP 1 eccepiva in compensazione anche ulteriori versamenti effettuati in favore del marito:

                                  fr. 18 156.14 nell'agosto del 2002 per un'operazione immobiliare in multiproprietà a __________ destinata alle vacanze della famiglia (doc. 19);

                                  fr. 14 150.– nel giugno del 1999 per la riparazione di una __________” in uso al marito, danneggiata dal fratello di lui (doc. 18);

                                  fr. 22 671.25 per imposte del marito nel periodo dal 1997 al 2002;

                                  fr. 4000.– per il mantenimento della famiglia tra l'aprile e il luglio del 2005 e

                                  fr. 1300.– indebitamente prelevati dal marito da un conto intestato alle figlie (doc. 9 e 10).

 

                                  Constatato ciò, il Pretore ha ritenuto tuttavia che nessuno di quei versamenti potesse essere compensato con il mutuo “aziendale” di fr. 100 000.– stanziato nel 1995 da AO 1, trattandosi di spese che rientravano nell'ordinario mantenimento della famiglia (art. 163 CC). E siccome AP 1 era il coniuge finanziariamente più forte (nel periodo dal 1997 al 2002 il marito è stato tassato su un imponibile di fr. 117 612.– annui, la moglie su un imponibile di fr. 180 356.– annui), non sorprende che le spese fossero assunte per accordo interno secondo la rispettiva disponibilità finanziaria, tant'è che la carta di credito “__________” in dotazione di ogni coniuge faceva capo a un conto __________ intestato alla sola moglie (sentenza, pag. 7 in basso fino a pag. 10).

 

                                  a)   L'appellante contesta che i versamenti da lei fatti valere rientrassero nell'ordinario mantenimento della famiglia, così come contesta qualsiasi accordo sul riparto dei ruoli all'interno della coppia, sostenendo anzi che la volontà dei coniugi era di dedurre i pagamenti di lei dall'ammontare del mutuo, in difetto di che il marito non avrebbe minimamente partecipato alle spese dell'economia domestica. Essa allega di non comprendere perché dovrebbe farsi carico personalmente dei fr. 6077.– pagati nell'agosto del 2004 per il versamento annuo al “pilastro 3a” del marito presso ­l'assicurazione __________ AG e dei fr. 210.– versati nel maggio del 2004 per una nota d'onorario del dentista di lui. Quanto al pagamento di fr. 18 156.14 eseguito nell'agosto del 2002 per un'operazione immobiliare a Tenerife, essa sottolinea che ciò non rientrava nel normale mantenimento della famiglia, come non rientrava nell'ordinario sostentamento della famiglia il versamento di fr. 14 150.– per la riparazione dell'automobile in dotazione del marito né il quello di fr. 22 671.25 per imposte di lui. Secondo l'appellante, poi, il Pretore avrebbe dovuto riconoscerle un credito di fr. 4000.– per il mantenimento della famiglia tra l'aprile e il luglio del 2005, come pure i fr. 1300.– indebitamente prelevati dal marito da un conto intestato alle figlie. Infine essa sostiene che in nessun caso il Pretore avrebbe dovuto riconoscere al marito interessi di mora sul mutuo di fr. 100 000.–.

 

                                  b)  I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). Essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione del­l'altro (art. 163 cpv. 2 CC). A tal fine essi si organizzano liberamente. Non possono quindi rimettere in discussione, allo scio­glimento del matrimonio, il riparto dei ruoli da loro medesimi adottato durante la vita in comune. Poco importa quale regime dei beni essi abbiano adottato. A tale principio è data una sola eccezione: qualora un coniuge abbia contribuito al mantenimento della famiglia “in misura notevol­men­te superiore a quanto era tenuto”, egli ha diritto a un'equa indennità (art. 165 cpv. 2 CC).

 

                                  L'indennità dell'art. 165 cpv. 2 CC va definita sulla base degli accordi intercorsi fra i coniugi circa il riparto dei compiti assunto all'interno della coppia, in modo da valutare se il coniuge in questione abbia davvero contribuito al mantenimento della famiglia in misura notevol­mente superiore a quanto era tenuto secondo gli accordi. Se non risultano accordi, l'eventuale indennità va determinata in base a criteri oggettivi, indipendentemente dal fatto che un coniuge si rendesse conto o no della partecipazione finanziaria “notevolmente” superiore prestata dall'altro rispetto agli obblighi imposti dal diritto matrimoniale. È necessario dunque valutare in ogni singolo caso la natura e l'entità del contributo pecuniario (o della collaborazione professionale) prestate da quel coniuge, confrontandole con le altre prestazioni fornite come contributo ordinario al mantenimento della famiglia. L'ammontare dell'indennizzo, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC: I CCA, sentenza inc. 11.2014.27/28 del 5 agosto 2016, consid. 7 destinato a pubblicazione; DTF 138 III 350 consid. 7.1.2; sentenza del Tribunale federale 5A_835/2015 del 21 marzo 2016, consid. 7.1).

 

                                  c)   Che nel dicembre del 1995 l'appellante abbia ricevuto dal marito un prestito di fr. 100 000.– per l'apertura dello studio medico è pacifico (e ribadito nell'appello: memoriale, pag. 14 a metà). Che l'intesa fra coniugi fosse quella per cui i versamenti della moglie elencati dianzi andassero in progres­siva deduzione del prestito non risulta invece dal voluminoso fascicolo della causa, per quanto i coniugi godessero di libertà contrattuale (art. 168 CC). E non contribuisce a rendere verosimile l'ipotesi il fatto che la cifra di fr. 100 000.– figurasse regolarmente registrata ancora nel bilancio 2006 dello studio medico sotto la rubrica “Debiti a lungo termine: prestito AO 1”. L'appellante obietta che il marito ha esposto quell'importo nella contabilità “a soli fini fiscali”, i bilanci dello studio essendo allestiti da lui (memoriale, pag. 14 in alto), ma non pretende che tali bilanci fossero fittizi o inveritieri. E un prestito per l'avvio di un'attività professionale indipendente non può essere equiparato – come tenta ora di asserire l'appellante (memoriale, pag. 15) – a una somma elargita per il mantenimento della famiglia. Che poi AO 1 abbia ritirato un'esecuzione promossa nel 2006 contro la moglie per ottenere il rimborso del mutuo poco giova, la giustificazione da lui addotta (la mancanza di un titolo esecutivo per conseguire il rigetto dell'opposizione: petizione, pag. 7) rivelandosi tutt'altro che inattendibile.

 

                                  d)  Nelle condizioni descritte ci si potrebbe domandare se, pur in assenza di accordi fra i coniugi sul rimborso del citato prestito attraverso successivi versamenti della moglie in luogo e vece del marito, l'appellante abbia nondimeno diritto a un'

                                       equa indennità per avere contribuito al fabbisogno della famiglia “in misura notevolmente superiore” rispetto a quanto essa sarebbe stata tenuta (art. 165 cpv. 2 CC). Poco sussidia sotto questo profilo che il marito se ne rendesse conto o no. Oltre a ciò, la nozione di “contributo al mantenimento

                                       della famiglia” va intesa in senso lato (Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, 5ª edizione, n. 9 ad art. 165 CC con rinvii). Comprende anche – fra l'altro – il costo delle vacanze, l'onere fiscale (de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod [editori], Droit matrimonial, fond et procedure, Basilea 2015, n. 17 ad art. 163 CC), la riparazione di veicoli in uso ai coniugi, le cure dentistiche e il premio di assicurazioni sulla vita (Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 26 ad art. 163; de Weck-Immelé, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC).

 

                                       Il problema è che per determinare un'equa indennità fondata sul­l'art. 165 cpv. 2 CC occorre conoscere qual era il fabbisogno ordinario della famiglia durante la vita in comune, poiché – come si è appena spiegato – tale indennità non consiste nel rimborso del denaro versato dal coniuge richiedente, bensì in un importo definito tenendo conto delle circostanze riconducibili alla situazione concreta della famiglia e della coppia (Pichonnaz, op. cit., n. 42 ad art. 165 CC con richiamo). Sapere se un coniuge abbia contribuito al fabbisogno familiare “in misura notevolmente superiore” rispetto a quanto sarebbe stato tenuto implica accertare, di conseguen­za, a quanto ammontasse mediamente il fabbisogno della famiglia nel caso specifico e in che modo tale fabbisogno fosse finanziato. Mancando un simile termine di riferimento, non è possibile stabilire se un coniuge abbia davvero contributo in misura superiore – né tanto meno notevolmente superiore – al dovuto.

 

                                  e)   Invano si cercherebbero indicazioni, nell'appello, sul fabbisogno della famiglia durante la vita in comune. I dati sul fabbisogno minimo delle parti calcolato dal Pretore nella sentenza impugnata (pag. 15 seg.), così come quelli che figurano nella sentenza 16 ottobre 2013 di questa Camera (inc. 11.2012.20, consid. 10), si riferiscono al periodo susseguente la separazione di fatto, quando esistevano già due economie domestiche distinte. Tutto si ignora altresì sulla proporzione in cui durante la comunione domestica i coniugi sovvenzionassero il fabbisogno della famiglia. Il Pretore ha accertato che a quel tempo i coniugi usavano ognuno una propria carta di credito “__________”, entrambe correlate a un conto bancario __________ intestato alla moglie (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). In che misura poi il marito fosse tenuto ad alimentare quel conto o ad altre prestazioni non è chiaro. In condizioni del genere non è possibile desumere nemmeno se i versamenti in denaro – pur ragguardevoli – eseguiti della moglie per il mantenimento della famiglia in luogo e vece del marito fossero “notevolmente superiori” a quanto essa sarebbe stata tenuta in virtù del diritto matrimoniale. L'appellante si limita, come detto, a esigere il rimborso puro e semplice delle somme citate per compensarle con l'ammontare del mutuo, ma tale criterio non è pertinente ai fini del giudizio. Come si è spiegato, il mero fatto di contribuire al sostentamento della famiglia non dà diritto di per sé a crediti compensativi, nemmeno se i coniugi vivono nella separazione dei beni, a meno che costoro si siano accordati in tal senso. Di ciò manca in concreto ogni prova. Ne segue che al proposito l'appello si rivela privo di consistenza.

 

                                  f)   Sostiene l'appellante che in nessun caso il Pretore avrebbe dovuto riconoscere interessi sul rimborso del mutuo, tanto meno al 5% dal 31 agosto 2006. Mai infatti – essa afferma – i coniugi hanno pattuito interessi sul capitale, mentre la relativa richiesta presentata da AO 1 nel memoriale conclusivo era tardiva, per tacere del fatto che quegli ha ritirato la procedura esecutiva volta all'incasso del credito. Ora, che i coniugi non abbiano pattuito interessi sul prestito è vero. Come ha rilevato il Pretore, tuttavia, gli interessi chiesti dal marito non sono convenzionali, ma di mora (art. 107 cpv. 1 CO). E l'appellante non contesta che il marito l'abbia messa in mora il 14 luglio 2006 (doc. P). Che poi egli abbia ritirato la procedura esecutiva per l'incasso nulla muta. Quanto al fatto che AO 1 abbia preteso interessi solo con il memoriale conclusivo del 20 marzo 2013, davanti al Pretore la causa era retta ancora dal Codice di procedura civile cantonale, secondo cui un'azione non si riteneva mutata ove una parte si limitasse a estendere le proprie domande principali o accessorie (art. 75 lett. b, esplicitamente riservato dall'art. 281 cpv. 2 CPC ticinese). Una richiesta d'interessi formulata per la prima volta nel memoriale conclusivo era perciò ammissibile (citazione in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 75).

 

                             5.  Per quanto concerne la somma di fr. 7000.– che AP 1 è stata condannata a versare al marito in rifusione del­l'imposta speciale 2004 pagata dai coniugi mediante prelievi dal “terzo pilastro” (fr. 97 000.– ritirati dal marito, fr. 231 000.– dalla moglie), il Pretore ha rilevato che “in sede di udienza del 3 feb­braio 2009 la moglie ha riconosciuto di essere debitrice nei confronti del marito dell'imposta speciale 2004 nella misura in cui il suddetto credito verrà compensato con quelli che la signora vanta nei confronti del marito” (sentenza impugnata, pag. 11 in alto). L'appellante sottolinea che il riconoscimento di debito era vincolato alla possibilità di compensazione, in difetto di che il credito del marito va trattato come il suo credito di fr. 22 671.25 per imposte da lei pagate in luogo e vece del coniuge nel periodo dal 1997 al 2002 (sopra, con­sid. 4). La censura è fondata. AP 1 ha riconosciuto il debito verso il marito solo a patto di poterlo compensare con pretese di lui (verbale del 3 febbraio 2009 in fine). Non verificandosi tale condizione, il riconoscimento di debito decadeva già per tale motivo e invano AO 1 insiste al riguardo. Certo, egli soggiunge che l'importo gli è dovuto in ogni modo, “ritenuto come dagli atti emerge che il marito ha pagato la sua quota parte di imposta speciale senza tener conto che la stessa comprendeva anche gli averi 3° pilastro ritirati poi dalla moglie” (osservazioni all'appello, pag. 12 in alto). Da quali atti risulterebbe però una circostanza del genere non è dato a divedere, né è compito di questa Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio del processo. Su questo punto l'appello merita dunque accoglimento.

 

                             6.  In merito all'inden­ni­tà di fr. 70 000.– che AP 1 è stata condannata a versare al marito per la collaborazione professionale straordinaria da lui fornita tra il 1994 e il 2004 (art. 165 cpv. 1 CC), il Pretore ha accertato che il marito ha prestato il suo concorso all'attività lucrativa della moglie sin dal­l'apertura dello studio medico, il 1° settembre 1994, originariamente a __________. Egli ha trattato la locazione dei vani, ha elaborato il sistema di gestione infor­matica, ha curato il trasferimento della rete telematica quando lo studio è stato trasferito a __________, ha riconsegnato i locali a __________, ha traslocato parte del mobilio, ha partecipato a un corso di formazione insieme con la moglie per studiare un programma di fatturazione elettronica, ha preparato la documentazione contabile dello studio nel 2004 per

                                  un'ispezione fiscale, ha aiutato la moglie a preparare i formulari di anamnesi da lei usati, ha curato l'archiviazio­ne dei documenti e di tutta la parte amministrativa dello studio, ha allestito i conteggi AVS, così come i formulari per la trattenuta di cassa pensione dei dipendenti, ha compilato i fogli di stipendio e rubricato i documenti contabili, ha numerato gli estratti dei conti bancari, etichettato classificatori, redatto ordini di bonifico, contrassegnato saldi periodici, singoli pagamenti e ricevute di cassa, curando l'intera contabilità dello studio fino al 2005, il tutto lavorando la sera o il fine settimana. L'indennità di fr. 70 000.– da lui chiesta corrispondendo a circa 2000 ore di attività retribuite fr. 35.– l'una, il Pretore ha ritenuto la pretesa equa, anche perché l'impiegata assunta per 4 ore settimanali dalla moglie dopo il 2004 in sostituzione del marito costa di più, pur svolgendo mansioni meno estese (sentenza impugnata, pag. 11 a 15).

 

                                  a)   L'appellante si duole di una disparità di trattamento, lamentando che i suoi contributi in denaro al mantenimento della famiglia non diano diritto a indennità, mentre il modesto contributo in natura prestato dal marito dev'essere da lei retribuito. Essa relativizza inoltre l'opera svolta dal coniuge, affermando – in sintesi – che il contributo di lui non si è sospinto oltre la normale collaborazione a lei dovuta nella professione giusta l'art. 163 cpv. 1 CC: gli incontri con i locatori avvenuti a __________ erano informali e di amicizia, l'elaborazione del sistema informatico dello studio medico non è opera del marito, il quale non si è occupato della contabilità né di tutte le pratiche amministrative, non ha tenuto numerazioni contabili, non ha compilato attestati AVS e del “secondo pilastro” dei dipendenti, non ha dimostrato l'effettivo tempo da lui profuso né l'attività da lui svolta, mentre il lavoro eseguito dall'impiegata assunta per quattro ore settimanali a fr. 22.– l'ora in sua sostituzione non è indicativo, poiché costei assolve solo per mezz'ora circa il lavoro sbrigato a suo tempo da AO 1.

 

                                  b)  Il coniuge che ha collaborato alla professione o nell'impresa dell'altro in misura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il mantenimento della famiglia ha diritto a un'equa indennità (art. 165 cpv. 1 CC). Il precetto si apparenta a quello dell'art. 165 cpv. 2 CC (“in misura notevolmente superiore”: sopra, consid. 4b). La collaborazione del coniuge è “notevolmente superiore” quando equivale, in sostanza, al­l'esecuzione di compiti da parte di un lavoratore stipendiato (DTF 120 II 280 consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 5A_642/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 718). Una collaborazione occasionale non è, di regola, sufficiente (Pichonnaz, op. cit., n. 7 ad art. 165 CC; de Weck-Immelé, op. cit., n. 11 ad art. 165 CC). L'indennità si giustifica soprattutto quando il coniuge che collabora nella professione dell'altro non partecipa ai benefici del lavoro di lui, in specie se i coniugi hanno adottato la separazione dei beni (Pichonnaz, op. cit., n. 29 ad art. 165 CC). Il vantaggio che rappresenta l'aumento del tenore di vita generato dalla collaborazione non preclude il diritto all'indennità, ma è un elemento da considerare ai fini del giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_642/2011 del 14 marzo 2012, consid. 4.2.1 in: FamPra.ch 2012 pag. 718). Né l''“equa indennità” del­l'art. 165 cpv. 1 CC corrisponde necessariamente alla rimunerazione che un terzo potreb­be pretendere in una situazione analoga. I salari di categoria, comprese le quote delle assicurazione sociali, costituiscono un punto di partenza, ma vanno commisurati alle circostanze concrete (I CCA, sentenza inc. 11.2012.37 del 13 ottobre 2014, consid. 8b con rinvii; de Weck-Immelé in: op. cit., n. 33 ad art. 165 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_642/2011 del 14 marzo 2012, consid. 5.2 in: FamPra.ch 2012 pag. 721).

 

                                  c)   Gli accertamenti del Pretore circa la collaborazione prestata da AO 1 all'attività professionale della moglie si fondano sulle dichiarazioni rilasciate dalla moglie stessa al­l'interrogatorio formale del 29 ottobre 2010. A quel­l'udienza AP 1 ha dato atto che nel 1994 il marito aveva partecipato a “incontri informali e di piacere” per l'apertura del suo studio medico a __________ (risposta n. 6), che a quel tempo il locatore aveva affidato al marito “il conto di costruzione” per la riattazione dei vani (n. 7), che quando si è trattato di trasferire lo studio a __________ il marito si è occupato di impartire istruzioni alla ditta incaricata di installare la rete informatica e la centrale telefonica (n. 10), che egli ha curato – in parte – la riconsegna dei locali a __________ (n. 12) e che nel 2003 ha partecipato con lei a un corso di formazione per la fatturazione elettronica di prestazioni mediche, aiutandola anche a scegliere il suo primo program­ma digitale (n. 14). AP 1 ha dichiarato inoltre che nel febbraio del 2004 il marito ha “chiarito alcuni dettagli” con il fiduciario in vista di un'ispezione fiscale (n. 15), ha realizzato personalmente i formulari per l'anam­nesi dei pazienti (tre pagine di formato A4) comprendenti curve di crescita, campi liberi con disegni e simboli (n. 17), occupandosi fino al 2004 dell'archiviazione dei giustificativi e di tutta la documentazione am­mi­nistrativa dello studio medico, compresi i conteggi AVS e di ­ cassa pensione sui salari dei dipendenti (n. 18). Siffatte attività sono state sbrigate dopo il 2004 da un'impiegata rimunerata fr. 22.– l'ora, la quale dedica all'opera precedentemente svolta dal marito una mezz'ora la settimana (n. 19). L'appellante ha precisato altresì che il marito ha curato la compilazione degli attestati AVS dei dipendenti fino al 2005 (n. 24), lavorando a casa, la sera o durante il fine settimana (n. 25), ha numerato a mano gli estratti dei conti bancari 1999 (n. 28 e 29), ha etichettato numerosi ordini di bonifico relativi all'anno 2000 (n. 30 e 31) e all'anno 2001 (n. 32), oltre a ricevute di quell'anno (n. 33) e a molta documentazione del 2002 (n. 34 e 35) e del 2003 (n. 36). Infine l'appellante ha soggiunto che il marito ha svolto tali mansioni anche prima del 1998 (n. 38), che dal 1995 al 2003 i conteggi AVS del personale dello studio medico possono essere stati eseguiti da lui (n. 39), che dal 1995 egli compilava anche i relativi fogli di salario (n. 40) e talora si metteva in relazione con funzionari del­l'AVS e di altri uffici per questioni burocratico-amministrative (n. 41).

 

                                  d)  Alla luce di quanto precede l'appellante cerca infruttuosamente di sminuire il concorso del marito nell'esercizio della sua professione. Un coniuge che, oltre a svolgere la propria attività lucrativa a tempo pieno, collabora per circa quattro ore la settimana sull'arco di dieci anni – come AO 1 – in mansioni amministrative o commerciali alla professio­ne dell'altro contribuisce al mantenimento della famiglia non solo in misura superiore, ma in misura notevolmente superiore a quanto gli impone l'art. 163 cpv. 1 CC. Diversamente da quanto si è visto per il contributo in denaro della moglie (art. 165 cpv. 2 CC), il quale non può essere definito “notevolmente superiore” agli obblighi derivanti dal matrimonio in mancanza di ogni termine di riferimento circa il reciproco finanziamento del fabbisogno familiare durante la vita in comune, per quanto riguarda la collaborazione professionale di AO 1 il quadro è chiaro: tra il 1994 e il 2004 entrambi i coniugi hanno lavorato a tempo pieno, l'uno come dipendente e l'altra come indipen­dente, ma oltre all'attività a tempo pieno il primo ha fornito una prestazione lavorativa di circa quattro ore settimanali a sussidio dell'altro. E il fatto ch'egli abbia cooperato volontariamente non significa che non abbia diritto a un indennizzo (Pichonnaz, op. cit., n. 15 ad art. 165 CC). D'altro lato, nulla dimostra che, per un eventuale accordo fra coniugi, la colla­borazione professionale del marito dovesse rientrare senza compenso nel debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC).

 

                                  e)   Non si disconosce che in concreto il dispendio temporale di circa quattro ore la settimana (2000 ore sull'arco di un decennio, dal 1995 al 2004) si deve a una stima. Dato il novero delle prestazioni eseguite, tuttavia, la valutazione appare del tutto sostenibile. L'appellante dichiara che l'impiegata assunta nel 2004 dedica all'opera precedentemente svolta dal marito una mezz'ora la settimana, ma non pretende che costei compia tutto quanto faceva il marito (il Pretore ha se mai accertato il contrario) e non nega che dal 2005 in poi i costi amministrativi dello studio siano aumentati (sentenza impugnata, pag. 14 verso il basso). Per di più, l'appellante non può essere creduta quando afferma che il marito si occupava solo di numerazioni contabili, mentre il bilancio e le dichiarazioni d'imposta erano allestite dalla fiduciaria C__________ SA (interrogatorio formale citato, risposta n. 18). Chiamato a testimoniare, D__________, dipendente di tale fiduciaria, ha affermato infatti che prima del 2005 la sua attività si limitava a consulenze di carattere fiscale (deposizione nel­l'inc. DI.2007.445, verbale dell'11 dicembre 2007 a metà).

 

                                  f)   Il Pretore ha ritenuto equo l'ammontare dell'indennità chiesta da AO 1 (fr. 70 000.–), rilevando che tale somma corrisponde a una retribuzione di fr. 35.– orari (per 2000 ore di lavoro, appunto). Il compenso orario non è contestato di per sé dall'appellante, la quale si limita a ridimensionare – come detto (consid. a) – l'entità delle prestazioni svolte dal marito. Non vi è quindi ragione di scostarsi al riguardo dalla decisione del Pretore. Si conviene che AP 1 rimunera fr. 22.– orari l'impiegata assunta dopo il 2004 per 4 ore settimanali in sostituzione del marito, ma tale dipendente risulta svolgere mansioni meno qualificate rispetto a quanto faceva AO 1, il quale redigeva anche i conteggi di stipendio e si occupava delle questioni legate all'AVS o al “secondo pilastro” del personale (sentenza impugnata, pag. 14). Né l'appellante contesta che dopo la defezione del marito i costi amministrativi dello studio medico siano lievitati (sentenza impugnata, loc. cit.). Per di più, come ricorda il Pretore, il marito non profitta dei benefici del lavoro svolto partecipando alla liquidazione del regime matrimoniale, i coniugi avendo adottato la separazione dei beni. In ultima analisi, tutto ponderato, l'equa indennità di fr. 70 000.– assegnata dal Pretore a AO 1 resiste pertanto alla critica.

 

                                   7.   Relativamente al riparto della prestazione d'uscita maturata da AO 1 presso il suo istituto di previdenza professionale, il Pretore non ha trascurato che in linea di principio gli averi del “secondo pilastro” acquisiti dalle parti in costanza di matrimonio vanno divisi a metà (art. 122 cpv. 1 CC). E nel caso in esame egli ha constatato che AO 1 dispone di un “secondo pilastro” e di un “pilastro 3a” costituito nel 2003 (di ammontari imprecisati), mentre la moglie non ha né l'uno né l'altro. Se non che, essa è titolare di tre polizze assicurative: la n. 1.132.710 presso __________ (somma assicurata fr. 500 000.–, valore di riscatto il 31 dicembre 2007 fr. 163 710.–), la n. 8092 presso la __________ (valore di riscatto il 1° ottobre 2008 fr. 141 798.95) e una polizza di assicurazione perdita di guadagno per fr. 200 000.– presso la __________. Di conseguenza – ha epilogato il Pretore – “nella misura in cui la moglie per sua libera scelta ha optato per una diversa forma previdenziale decidendo liberamente di non accumulare averi di libero passaggio, torna qui applicabile l'art. 123 cpv. 2 CC secondo cui il giudice può rifiutare la divisione ove [questa] appaia manifestamente iniqua, tanto più che in concreto i coniugi hanno optato per la separazione dei beni e il marito nulla può rivendicare a titolo di scioglimento del regime dei beni” (sentenza impugnata, pag. 7 nel mezzo).

 

                                  a)   L'appellante afferma che il Pretore non poteva rifiutare la suddivisione degli averi previdenziali del marito solo perché fra i coniugi vige la separazione dei beni e lei ha preferito un'altra forma pensionistica. A mente sua il futuro previdenziale di AO 1 non è pregiudicato dall'applicazione dell'art. 122 CC, potendo egli ancora versare contributi al “secondo pilastro” per vari anni. Egli inoltre ha ritirato a suo tempo circa fr. 97 000.– dal suo “pilastro 3a”, ha ricevuto cospicui contributi alimentari dalla moglie in pendenza di causa e, fosse confermata la sentenza del Pretore, percepirà altri fr. 100 000.– in restituzione del noto mutuo. Non vi è quindi alcuna sproporzione tra gli averi di previdenza accumulati dai coniugi che giustifichi l'applicazione dell'art. 123 cpv. 2 CC, tanto meno ove si consideri che il Pretore nemmeno ha appurato le aspettative pensionistiche delle parti. L'appellante conclude rammentando che l'art. 123 cpv. 3 CC va applicato con criteri restrittivi e che in concreto la richiesta di suddividere gli averi previdenziali del marito non può in alcun modo essere ritenuta abusiva.

 

                                  b)  Dall'asserzione secondo cui il Pretore ha rifiutato il riparto de­gli averi previdenziali dei coniugi per abuso di diritto va subito sgombrato il campo, giacché nella fattispecie il Pretore ha fatto capo non all'art. 2 cpv. 2 CC (v. DTF 133 III 505 consid. 4.7), bensì al­l'art. 123 cpv. 2 CC, il quale consente di rinunciare alla suddivisione già per il fatto ch'essa appaia “ma­nifestamente iniqua dal profilo della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio”. Si dà atto che la deroga va applicata restrittivamente, il principio del riparto a metà non dovendo essere vanificato (DTF 136 III 453 consid. 4.4.1). Non occorrono tuttavia estremi di abuso. Manifesta iniquità è data – per esempio – qualora i coniugi che abbiano adottato la separazione dei beni siano affiliati l'uno a un “secondo pilastro”, il quale va diviso per principio a metà, e l'altro a un “terzo pilastro”, il quale in caso di separazione dei beni sfugge a ogni forma di partecipazione da parte dell'altro (sentenza del Tribunale federale 5A_220/2015 dell'11 novembre 2015, consid. 5.2 con rinvio alla sentenza 5A_214/2009 del 27 luglio 2009, consid. 2.3 in: SJ 2010 I 160).

 

                                  c)   Nella fattispecie l'appellante pretende di dividere gli averi previdenziali del marito, ma di conservare per sé – dandosi separazione dei beni – il valore di riscatto delle polizze assicurative da lei stipulate in vista della pensione, il che denota già di per sé elementi di iniquità. Tale iniquità si rivela a dir poco manifesta ove si pensi che AP 1 alimenta la sua previdenza professionale con versamenti di ben 2628.85 mensili (sentenza impugnata, pag. 16 in basso; doc. 46) rispetto ai fr. 1000.– mensili scarsi versati dal marito alla propria: fr. 487.65 al “secondo pilastro” (doc. RRR) e fr. 506.40 al “pilastro 3a” (sentenza impugnata, pag. 15 in fondo). È possibile che l'appellante abbia cominciato a ricostituirsi una pensione dopo avere iniziato un'attività indipendente e avere estinto nel 1995 il “secondo pilastro” esistente ai tempi in cui esercitava come medico ospedaliero nella Svizzera romanda (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Sta di fatto che nulla induce a supporre la sua previdenza peggiore di quella del marito (il quale ha due anni meno di lei), né in appello essa adombra – per avventura – una prospettiva del genere. Che poi AO 1 abbia ricevuto da lei fr. 110 675.85 in seguito allo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale (inc. DI.2008.888, decreto cautelare del 16 febbraio 2012, pag. 2 in fine) e percepirà fr. 170 000.– con interessi in esito alla presente sentenza non muta apprezzabilmente i termini della situazione, la moglie conservando da parte sua la proprietà dell'ex abitazione coniugale, consistente in una villa di notevole valore (particella n. 579 RFD di __________). Ciò posto, dividere la prestazione di libero passaggio acquisita dal solo AO 1 presso il suo istituto di previdenza professionale durante il matrimonio sarebbe manifestamente iniquo, se non urtante.

 

                             8.  Se ne conclude che in esito al presente giudizio l'appellante ottiene causa vinta solo sulla somma di fr. 7000.– che il Pretore l'ha condannata a versare al marito in rifusione del­l'imposta speciale 2004 pagata dai coniugi mediante prelievi dal “terzo pilastro”. Esce sconfitta invece sul­l'importo di fr. 100 000.– che deve corrispondere al marito in restituzione del mutuo, sui fr. 70 000.– con cui deve indennizzare il marito per la collaborazione prestata nella professione e sul riparto del “secondo pilastro” maturato dal coniuge durante il matrimonio. Nelle circostanze descritte la sua soccombenza risulta pressoché totale. Tanto vale rinunciare in simili condizioni a prelevare l'infima quota di spese processuali che andrebbe a carico di AO 1 (art. 106 cpv. 2 CPC), limitandosi a ridurre lievemente l'ammontare degli oneri a carico dell'appellante, con obbligo per quest'ultima di rifondere al marito un'indennità per ripetibili lievemente ridotta. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sull'entità né sul riparto delle spese giudiziarie di primo grado, il cui dispositivo può rimanere invariato.

 

                             9.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7.2 della la sentenza impugnata è annullato. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali, ridotte a fr. 3400.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

 

                             3.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv...

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).