Incarto n.
11.2015.101

Lugano

4 dicembre 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

 

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2015.218 (separazione su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 agosto 2015 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

e

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 16 novembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 14 ottobre 2015;

 

                                  premesso che AP 1 (1970) e AO 1 (1970) si sono sposati il 19 aprile 1996 a __________ e che dal matrimonio sono nati F__________ (1999) e L__________ (2001);

 

                                  ricordato che il 18 agosto 2015 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza comune di separazione con accordo completo, allegando una convenzione sugli effetti della separazione nella quale si prevedeva – tra l'altro – la suddivisione a metà del ‟terzo pilastroˮ del marito, ammontante a fr. 64 000.–, e l'obbligo per quest'ultimo di versare alla moglie l'importo di fr. 32 000.– entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza (n. 6, punto 7);

 

                                  accertato che con sentenza del 14 ottobre 2015 il Pretore aggiunto ha pronunciato la separazione dei coniugi e ha omologato la convenzione;

 

                                  rilevato che la compagnia assicurativa (__________) ha dichiarato di subordinare il riscatto parziale della polizza sulla vita mista n. 7__________ a un ordine puntuale del giudice poiché, trattandosi di previdenza vincolata, essa doveva essere trattata alla stessa stregua del ‟secondo pilastroˮ;

 

                                  rammentato che a seguito di ciò AP 1 ha introdotto un appello del 16 novembre 2015 contro la citata sentenza chiedendo di riformare il dispositivo n. 6, punto 7, nel senso di ordinare a __________, __________ (in precedenza __________), il riscatto parziale della nota polizza con contestuale versamento alla moglie di fr. 32 000.– a saldo di ogni pretesa in merito a tale polizza o, in subordine, di versare detto importo su un conto di previdenza vincolata della moglie;

 

                                  preso atto che il 3 dicembre 2015 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello, le parti avendo trovato una soluzione stragiudiziale;

 

                                  osservato che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

 

                                  ritenuto che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                  ricordato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

precisato che per motivi d'equità il giudice può adottare una diversa ripartizione (art. 107 CPC);

 

appurato che nella fattispecie, per le particolarità del caso (art. 107 cpv. 1 lett. b e f CPC), si può rinunciare al prelievo di spese, l'appello non avendo neppure richiesto misure particolari;

 

                                  constatato che non si pone problema di ripetibili, l'appello essendo stato ritirato prima delle eventuali osservazioni di controparte che diventano così superflue;

 

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).