Incarto n.
11.2015.113

Lugano,

16 febbraio 2016/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2015.83 (azione di paternità e di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 marzo 2015 da

 

 

RE 1

(rappresentato dalla curatrice RA 1

e patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

CO 1 (E)

(patrocinato dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 novembre 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza del 20 novembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha dichiarato CO 1 (1973), cittadino spagnolo, padre di RE 1, nato il 28 dicembre 2006 da __________ (1982), cittadina italiana, attribuendo l'autorità parentale esclusiva a quest'ultima. CO 1 è stato condannato a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 180.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale. Le spese processuali di complessivi fr. 1900.– sono state poste per metà a carico di RE 1 e per l'altra metà a carico di CO 1, con vincolo di solidarietà per l'intera somma. Le ripetibili sono state compensate. Le richieste di gratuito patrocinio presentate da entrambe le parti sono state respinte.

 

                            B.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 dicembre 2015 in cui chiede di porre tutte le spese processuali a carico di CO 1 (senza cenno a eventuali ripetibili) e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio davanti al Pretore. Analogo beneficio egli postula anche davanti a questa Camera. Invitato a esprimersi sul riparto delle spese processuali deciso dal Pretore, CO 1 è rimasto silente.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione impu­gnata sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria. In concreto la sentenza del Pretore è stata notificata alla legale di RE 1 il 23 novembre 2015. Introdotto il 3 dicembre 2015, il reclamo dell'attore è pertanto ricevibile.

 

                             2.  La prima Camera civile del Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) perten­gono invece alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG), cui il memoriale di RE 1 andrebbe sottoposto nella misura in cui è diretto contro il diniego del beneficio da parte del Pretore. Dato nondimeno che – come si vedrà oltre – in tale misura il reclamo è manifestamente destinato al­l'insuccesso (consid. 6), la trasmissione all'altra Camera si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione. Tanto vale procedere pertanto all'esame del ricorso nel suo intero.

 

                             3.  Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – vanno addebitate di regola alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), ma che nelle cause del diritto di famiglia oppure quando circostanze speciali facciano apparire iniqua una ripartizione in base all'esito della procedura, il giudice può suddividere tali spese “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC). Nella fattispecie – egli ha continuato – “vista la natura e l'esito della procedura, le spese vengono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).

 

                             4.  Il reclamante censura la suddivisione delle spese a metà, lamentando che “le circostanze speciali cui accenna il Pretore per giustificare una simile ripartizione non sono per nulla state sviluppate”. In realtà, anche senza far capo al diritto di famiglia o evocare circostanze speciali, nel com­plesso la suddivisione operata dal Pretore si sarebbe forse giustificata già sotto il profilo dell'art. 106 cpv. 2 CPC. L'attore è uscito pienamente vittorioso infatti dall'azione di paternità, ma è risultato largamente sconfitto nell'azione di mantenimento, la sua richiesta di contributo alimentare (“almeno fr. 700.– mensili”, ribadita ancora nel memoriale conclusivo del 15 settem­bre 2015) essendo stata accolta per soli fr. 180.– mensili. Se la decisione sulle spese giudiziarie di prima sede non resiste alla critica, ciò si deve alle circostanze in appresso.

 

                             5.  Il Pretore ha specificato il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata come segue:

                                  Le spese processuali di complessivi fr. 1900.– (di cui fr. 1500.– per la perizia del DNA) sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà. Compensate le ripetibili.

 

                                  Delle spese processuali complessive, ciò premesso, solo fr. 400.– riguardano l'azione di mantenimento, la differenza di fr. 1500.– riferendosi esclusivamente all'azione di paternità. In condizioni del genere mal si intravede come mai l'attore dovrebbe sopportare costi per fr. 950.– complessivi (di cui fr. 750.– per la perizia sul DNA), finanche con vincolo di solidarietà per l'intera somma di fr. 1900.–. Nemmeno il Pretore dà spiegazioni al riguardo. RE 1 può vedersi addossare, dato il grado di soccombenza nell'azione di mantenimento (art. 106 cpv. 2 CPC), una quota di fr. 300.–, ma non può essere seriamente tenuto a rispondere per il resto. D'altro lato non si scorgono ragioni che dovrebbero sorreggere l'addebito di tutte le spese al convenuto, come si preten­de nel reclamo. L'attore non motiva minimamente simile conclusione, né contesta la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore. Ne segue che il ricorso merita accoglimento nella misura in cui l'attore censura la messa a suo carico di spese processuali per oltre fr. 300.–. Va respinto invece per il resto.

 

                             6.  Quanto al rifiuto del gratuito patrocinio, il Pretore ha motivato la decisione negativa rimproverando all'attore di non avere “documentato in alcun modo la situazione finanziaria della madre, limitandosi a indicare nell'azione del 3 marzo 2015 che la stessa non permette di sostenere le spese della presente procedura” (sentenza impugnata, pag. 5 a metà). Secondo il reclamante,  “agli atti vi è la prova dell'indigenza di RE 1 e della di lui madre, tant'è che la curatrice ha dichiarato che il ricorrente si era rivolto allo sportello LAPS per l'ottenimento degli assegni familiari” (memoriale, pag. 3 in fondo). Sta di fatto ch'egli neppure accenna dove figurerebbe agli atti la dimostrazione delle ristrettezze in cui versa la madre, mentre la circostanza che questa abbia sollecitato lo stanziamento di assegni familiari nulla indizia. Intanto gli assegni familiari non sono erogati ai soli indigenti (art. 4 cpv. 1 LAFam). Quanto agli assegni integrativi o di prima infanzia previsti dal diritto cantonale (art. 47 segg. e 51 segg. della legge sugli assegni di famiglia, RL 6.4.1.1), non consta che __________ ne abbia mai ottenuti.

 

                                  Certo, il reclamante afferma che sua madre ha dovuto rivolgersi “suo malgrado alla pubblica assistenza” (memoriale, pag. 4 in alto), ma non allega quale atto di causa avrebbe dovuto indurre il Pretore ad avvedersene, né documenta l'asserzione in questa sede. Ora, incombe anzitutto a chi postula il beneficio del gratuito patrocinio sostanziare la propria situazione economica (sentenze del Tribunale federale 4A_114/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.3.1 pubblicato in: RSPC 2013 pag. 473 e 5A_580/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 3.2). L'autorità interviene ove man­chi l'uno o l'altro atto oppure quando reputi la documentazione incompleta su un punto o sull'altro, ma non è tenuta a sostituirsi alla più elementare diligenza di una parte debitamente patrocinata. Nella fattispecie si cercherebbe invano nel fascicolo processuale un qualsivoglia documento relativo alla pretesa indigenza di __________, di cui tutto si ignora. Non spettava dunque al primo giudice sostituirsi alla responsabilità dell'attore. Sul gratuito patrocinio il reclamo si rivela già a un primo esame destituito di consistenza.

 

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il noto precetto della soccombenza (consid. 4). Il reclamante ottiene causa vinta in larga misura sulle spese processuali, vedendosi ridurre l'addebito da fr. 950.– con vincolo solidale per l'ammontare di fr. 1900.– a fr. 300.– senza solidarietà. Gli oneri andrebbero posti così per la maggior parte a carico di CO 1, il quale tuttavia non ha proposto di respingere il reclamo e non può considerarsi soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Non può dunque essere tenuto ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In simili condizioni tanto vale rinunciare a prelevare la
(ridotta) quota di spese che andrebbe a carico del reclamante. Per quel che è invece del gratuito patrocinio, il reclamo è destituito di buon esito. Date le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il reclamante, si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di spese, mentre la soccombenza esclude l'attribuzione di ripetibili.

 

                             8.  Il reclamante postula il gratuito patrocinio anche in appello. A parte il fatto però che per quanto riguarda l'analogo beneficio in primo grado il reclamo non aveva alcuna probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), manca una volta ancora qualunque dato sulla situazione finanziaria di __________. Nemmeno in questa sede l'attore documenta le gravi ristrettezze che affliggerebbero sua madre, tenuta a finanziare il processo
(DTF 119 Ia 134). Fa difetto così un elemento essenziale che giustifichi il conferimento del gratuito patrocinio (art. 117 lett. a CPC), la cui richiesta vede la propria sorte segnata.

 

                             9.  Quanto ai mezzi di ricorso esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse in questa sede non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile. Quanto all'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – essa segue l'impugnabilità dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         Le spese processuali di fr. 1900.– complessivi sono poste per fr. 300.– a carico dell'attore e per i rimanenti fr. 1600.– a carico di CO 1. Le ripetibili sono compensate.

 

                             2.  Non si riscuotono spese per il reclamo né si assegnano ripetibili.

 

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio contestuale al reclamo è respinta.

 

                             4.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).