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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2015.10 (modifica di contributo alimentare: provvedimenti cautelari prima della litispendenza) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 4 maggio 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 22 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 14 dicembre 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 settembre 2012 AP 1 (1972), nubile, ha dato alla luce una figlia, S__________, che è stata riconosciuta da AO 1 (1968), divorziato. Questi lavorava per la succursale di __________ della ditta __________. AP 1 è titolare di un negozio di fiori a __________ (“__________” di AP 1), gestito da due dipendenti. Il 15 gennaio 2013 la Commissione tutoria regionale 7 ha approvato una convenzione tra genitori del 10 dicembre 2012 in cui AO 1 si impegnava a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 2040.– mensili indicizzati fino al 6° compleanno, di fr. 1935.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno e di fr. 2115.– mensili indicizzati fino alla maggiore età o “alla conclusione di un periodo formativo adeguatoˮ (assegni familiari non compresi). Da allora inoltre AO 1 ha pagato volontariamente il premio della cassa malati per S__________. Se non che, il 25 agosto 2014 egli è stato licenziato dalla __________ per il 31 dicembre successivo. Dal 1° gennaio 2015 egli ha ritrovato un lavoro a __________ come consulente di vendita per la ditta di metalcostruzioni __________, __________.
B. Il 6 febbraio 2015 AO 1 si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 7, facendo valere che lo stipendio di fr. 9000.– mensili lordi da lui percepito a suo tempo presso la __________ si era ridotto a fr. 6300.– mensili lordi presso la __________ SA, onde la richiesta di ridurre a una cifra imprecisata il contributo alimentare per la figlia. Preso atto che AP 1 non accettava alcuna riduzione del contributo, l'Autorità regionale di protezione 7 ha scritto il 16 marzo 2015 ad AO 1 che la richiesta andava sottoposta al Pretore del Distretto di Lugano.
C. Il 4 maggio 2015 AO 1 ha presentato contro AP 1 un'istanza cautelare davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere la riduzione immediata del contributo alimentare in favore della figlia a fr. 640.– mensili dal maggio del 2015, invitando il Pretore ad assegnargli un termine per promuovere la causa di merito. L'indomani il Pretore aggiunto ha assegnato d'ufficio all'istante un termine di dieci giorni per documentare la propria situazione finanziaria, ciò che
l'istante ha fatto il 10 giugno 2015. Il Pretore aggiunto ha impartito così a AP 1, l'11 giugno 2015, un termine per formulare osservazioni scritte. Nel suo allegato del 21 giugno 2015 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza. AO 1 ha replicato per scritto il 29 luglio 2015 e la convenuta ha duplicato per scritto il 17 agosto seguente, entrambi mantenendo le rispettive posizioni.
D. All'udienza del 5 ottobre 2015, indetta per il contraddittorio cautelare, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata quello stesso giorno e si è chiusa il 2 novembre 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 26 novembre 2015 l'attore ha chiesto che il contributo alimentare per la figlia fosse ridotto almeno a fr. 1262.10 mensili, sempre dal maggio del 2015, e ha postulato una volta ancora l'assegnazione di un termine per presentare l'azione di merito. Nel proprio memoriale conclusivo di quello stesso 26 novembre 2015 AP 1 ha proposto nuovamente di respingere l'istanza cautelare.
E. Statuendo con decreto cautelare del 14 dicembre 2015, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare per la figlia a fr. 1390.– mensili (assegni familiari non compresi) dal maggio del 2015 e ha fissato all'istante un termine di quattro mesi (sic) per promuovere la causa di merito. Le spese processuali di fr. 1050.– complessivi sono state poste per quattro settimi a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, cui AO 1 è stato tenuto a rifondere fr. 350.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta il 22 dicembre 2015 a questa Camera, chiedendo che, conferito all'appello effetto sospensivo, l'istanza cautelare sia respinta e il decreto cautelare riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2016 AO 1 propone di rigettare l'appello, opponendosi anche al conferimento dell'effetto sospensivo. Con decreto del 26 gennaio 2016 il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo, nel senso che ha accordato tale beneficio per quanto riguardava il pagamento dei contributi alimentari dovuti da AO 1 fino al dicembre del 2015 compreso, ma non in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali tuttavia, come nella fattispecie, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto (circa fr. 800.– mensili complessivi dal maggio del 2015 fino alla maggiore età o “alla conclusione di un periodo formativo adeguatoˮ della figlia). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto cautelare è stato notificato alla patrocinatrice della convenuta il 15 dicembre 2015. Consegnato alla cancelleria civile del Tribunale d'appello il 23 dicembre 2015, il ricorso è quindi ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude una lettera del 25 novembre 2015 con cui essa ha disdetto il rapporto di lavoro alla dipendente __________ C__________. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello soltanto se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). L'interessata non spiega perché le sarebbe stato impossibile esibire senza indugio quella lettera al Pretore aggiunto. Comunque sia, il documento non è di sussidio per il giudizio. Non giova quindi soffermarsi sulla sua proponibilità.
Con le sue osservazioni all'appello AO 1 produce, da parte sua, uno scambio di corrispondenza intervenuto per posta elettronica il 22 dicembre 2015 con AP 1 e un giustificativo bancario del 30 dicembre 2015 che attesta un suo pagamento di fr. 3000.– alla convenuta. Tali documenti nuovi si riferiscono tuttavia alla richiesta di effetto sospensivo, decisa dal presidente della Camera con decreto del 26 gennaio 2016. Sulla loro proponibilità non giova dunque attardarsi.
3. La decisione impugnata è un decreto cautelare emanato prima che l'istante promuovesse la causa intesa alla riduzione del
contributo alimentare convenzionalmente pattuito in favore della figlia (art. 263 CPC). Ora, per l'emanazione di provvedimenti cautelari è imperativo il foro competente per l'azione principale (art. 13 lett. a CPC) o il foro del luogo dove il provvedimento dev'essere eseguito (art. 13 lett. b CPC). Nella fattispecie non sussiste un luogo in cui debbano essere prese misure d'esecuzione (come per esempio il luogo in cui un bene debba essere pignorato). Competente per trattare l'istanza cautelare era dunque il giudice di merito. L'istante ha invocato nell'istanza l'art. 26 CPC, secondo cui “per le azioni di mantenimento indipendenti proposte dal figlio contro i genitori e per le azioni di violazione dell'obbligo di assistenza fra parenti è imperativo il foro del domicilio di una parte”. Il problema è che l'azione in rassegna non è un'azione proposta dal figlio contro i genitori, bensì un'azione proposta dal genitore per vedere ridurre il contributo alimentare a suo carico. Ci si può domandare perciò se l'istanza cautelare non andasse inoltrata al foro del domicilio della convenuta (art. 10 cpv. 1 lett. a CPC), dove si trova anche il domicilio del figlio (DTF 133 III 305).
La dottrina non è unanime in proposito. Secondo taluni autori l'art. 26 CPC riguarda solo le azioni promosse dal figlio contro i genitori, non le azioni promosse da un genitore per ottenere la modifica di contributi alimentari in favore del figlio (Sutter-Somm/Lötscher in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 26; Haas/Schlumpf in: Oberhammer/ Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 2 ad art. 26). Altri autori sono invece di parere contrario (Spycher in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 7 ad art. 26; Siehr in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 ad art. 26; Jacquemoud in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 4 ad art. 26; Meier,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 119). Sta di fatto che imperativo è il foro dell'art. 26 CPC, non quello (generale) dell'art. 10 cpv. 1 lett. a CPC. E siccome la convenuta non ha invocato il proprio giudice naturale davanti al Pretore adito, questi è divenuto in ogni modo competente per territorio (art. 18 CPC). Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.
4. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha constatato anzitutto che nulla di preciso era dato di sapere sui redditi e i fabbisogni dei genitori al momento in cui era stata firmata la convenzione di mantenimento, il 10 dicembre 2012, ma che a quel tempo AO 1 guadagnava più di fr. 8000.– mensili e il fabbisogno in denaro della figlia risultava quello previsto dalla tabella 2012 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, senza deduzione dell'assegno familiare e con il premio della cassa malati in aggiunta. Ciò posto, il primo giudice non ha trascurato che la modifica di un contributo alimentare dovuto per sentenza o per convenzione è possibile solo in via eccezionale, qualora già a un sommario esame la situazione economica del debitore appaia tanto deteriorata da non consentire più il versamento della rendita neppure per la durata del processo. Ed egli non ha disconosciuto che, a dispetto del minore stipendio percepito, l'istante rimane in grado di erogare alla figlia, pur con “una risicata disponibilità” di fr. 80.– mensili, il contributo alimentare stabilito per convenzione.
Nonostante ciò, il Pretore aggiunto ha ritenuto che il “lampante squilibrio venutosi a creare” nel caso specifico tra le entrate dell'istante e il contributo alimentare di cui è chiesta la modifica giustifichi una riduzione della somma già a titolo cautelare. Sia perché – egli ha rilevato – l'ammontare del contributo pattuito nella convenzione include nel fabbisogno di S__________ una posta per cura e educazione che in realtà AP 1 fornisce in natura, sia perché il contributo alimentare pattuito è “di molto superiore” al fabbisogno in denaro della figlia, giacché non comprende gli assegni familiari né il premio della cassa malati. Riguardo inoltre ai requisiti enunciati dall'art. 261 cpv. 1 CPC in materia di provvedimenti cautelari – egli ha proseguito – sussiste in concreto tanto il rischio di una lesione imminente quanto il pericolo di un pregiudizio irreparabile, l'istante non potendo più ricuperare i contributi di mantenimento pagati in eccesso pendente causa ove l'azione di merito fosse accolta.
Nelle circostanze descritte il primo giudice ha ricalcolato il fabbisogno in denaro della figlia sulla scorta della tabella 2015 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, fabbisogno da cui ha tolto il 60% della posta per cura e educazione (prestata in natura dalla madre), come pure gli assegni familiari di fr. 200.– mensili, e nel quale ha considerato già incluso il premio della cassa malati, per un totale di fr. 1390.– mensili. Importo che, ha epilogato, con un reddito di fr. 5650.– mensili netti l'istante è in grado di versare, anche riconoscendogli il fabbisogno minimo di fr. 4096.20 mensili da lui fatto valere nell'istanza. In definitiva egli ha ridotto così il contributo di mantenimento cautelare per S__________ a fr. 1390.– mensili, assegni familiari non compresi.
5. I criteri che presiedono alla modifica o alla soppressione di contributi alimentari dovuti a figli minorenni per sentenza o per convenzione sono stati riepilogati a più riprese dalla Camera. Questa ha rammentato ancora di recente che il giudice può modificare o sopprimere già in via cautelare contributi siffatti solo a titolo eccezionale e con grande cautela, ove la situazione economica appaia chiaramente mutata già a un sommario esame e non permetta di pretendere che l'obbligato continui a versare i contributi litigiosi neppure per la durata del processo. Nel dubbio, i contributi precedenti vanno mantenuti. Non solo perché essi figurano in un titolo esecutivo, se non addirittura in una sentenza passata in giudicato, ma anche perché la decisione che sarà pronunciata in esito all'azione di modifica retroagirà – a meno che ciò dovesse risultare iniquo – fin dall'introduzione del processo, sicché il debitore potrà compensare eventuali contributi alimentari pagati in esubero pendente causa con quanto dovrà versare in seguito. Il che non è possibile invece trattandosi di una sentenza di divorzio, la quale esplica effetti solo per il futuro (citazioni per esteso in: RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_902/2012 del 23 ottobre 2012, consid. 1.3).
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, inoltre, che una riduzione o una soppressione cautelare di contributi di mantenimento in una causa tendente alla modifica di una sentenza o di una convenzione è ammissibile solo ove si dia urgenza e sussistano circostanze particolari. Tale è il caso, appunto, qualora non si possa esigere che il debitore attenda la decisione di merito per vedere sopprimere o ridurre i contributi alimentari stabiliti nella sentenza o nella convenzione di cui è chiesta la modifica (urgenza), e ciò per il sensibile deterioramento intervenuto nella sua situazione economica (circostanza particolare), ponderati anche gli interessi del creditore. Il giudice adito in via cautelare non deve emettere, ad ogni modo, un decreto in cui anticipi o precorra la decisione di merito, sia pure a un sommario esame (citazioni per esteso in: RtiD I-2017 pag. 617 consid. 7).
6. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che, nonostante la riduzione di stipendio riconducibile al fatto di aver dovuto cambiare lavoro, il convenuto può continuare a versare alla figlia il contributo stipulato convenzionalmente, sia pure conservando un margine disponibile di soli fr. 80.– mensili. Accertato un reddito di fr. 5650.– mensili netti e un fabbisogno minimo di fr. 3437.90 mensili, invero, il primo giudice ha appurato che all'istante rimangono fr. 2212.10 mensili, sufficienti per versare alla figlia non solo il contributo alimentare di fr. 2040.– mensili pattuito fino al 6° compleanno, ma anche il premio della cassa malati di fr. 92.– mensili pagato volontariamente (decreto impugnato, pag. 6 in fondo). Che fra le entrate dell'istante e il contributo litigioso si sia venuto a creare uno “squilibrio lampante” è quindi possibile e fors'anche probabile, ma ciò non legittimava ancora una modifica cautelare del contributo di mantenimento, tanto meno anticipando il sindacato di merito. Una modifica cautelare presupponeva, come si è appena spiegato, che i mutamenti intervenuti dopo la fissazione del contributo alimentare non permettessero di pretendere il versamento del contributo litigioso per la durata del processo, in particolare perché all'istante non sarebbe rimasto l'equivalente del fabbisogno minimo. Tale non è il caso in esame.
7. Nelle osservazioni all'appello AO 1 fa valere che nel suo fabbisogno minimo va inserito un costo dell'alloggio di fr. 1200.– mensili, oltre a fr. 200.– mensili di spese accessorie (pag. 10), e non solo il costo di fr. 500.– mensili considerato dal Pretore aggiunto nel totale di fr. 3437.90 mensili. Se non che, la cifra di fr. 1400.– mensili invocata dall'istante si riferisce alla pigione ipotetica ch'egli dovrebbe pagare se non abitasse uno stabile in comproprietà con la sorella (doc. R). La spesa effettiva è in realtà di fr. 500.– mensili, come l'istante medesimo ha esposto nel memoriale conclusivo davanti al Pretore aggiunto (5° foglio). E nel fabbisogno minimo vanno incluse soltanto spese effettive o ragionevoli, non spese virtuali o potenziali (sentenze del Tribunale federale 5A_372/2015 del 29 settembre 2015, consid. 3.3 con rinvii e 5A_403/2016 del 24 febbraio 2017, consid. 5.4.3; I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017, consid. 7b). Invano l'interessato pretende dunque, sotto questo profilo, che il suo fabbisogno minimo sia portato a fr. 4337.90 mensili.
8. Il Pretore aggiunto sembra scorgere estremi di urgenza nella circostanza che, fosse accolta l'azione di merito, solo “difficilmente” l'istante potrà ricuperare quanto (…) versato in eccesso”, poiché senza il consenso del creditore egli non potrà procedere alla compensazione con contributi futuri” (decreto impugnato, pag. 9 in alto). A prescindere il fatto però che una modifica cautelare presuppone – come si è visto (consid. 4) – non solo il requisito dell'urgenza, ma anche quello del sensibile deterioramento intervenuto nella situazione economica del debitore (circostanza particolare), l'opinione del primo giudice non può essere condivisa. Intanto l'autore cui egli si riferisce (Jeandin in: Commentaire romand, 2ª edizione, n. 7 ad art. 125 CO) non sostiene una tesi del genere, ma si limita a definire la nozione di “alimenti” nel senso dell'art. 125 n. 2 CO. Inoltre l'assunto secondo cui un debitore di contributi alimentari non può compensare contributi scaduti con l'ammontare di contributi versati in eccesso non è pertinente. Se il motivo per cui è postulata la modifica di un contributo alimentare è già intervenuto al momento in cui è introdotta la richiesta, per vero, il convenuto deve tenere conto del rischio insito nella decisione di modifica sin dall'inizio della causa. Può opporsi in seguito alla compensazione solo qualora egli potesse fare obiettivo assegnamento sul rigetto dell'azione, ma ciò è una mera eccezione (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2015.93 del 5 luglio 2017, consid. 6) che in concreto mal si intravede.
9. Si ricordi infine che l'urgenza di provvedimenti cautelari chiesti prima della pendenza della causa (art. 263 CPC) deve giustificarsi con la necessità di assicurare protezione immediata a un diritto minacciato da un rischio imminente. All'istante spetta rendere verosimile di non poter chiedere provvedimenti cautelari con l'atto introduttivo della lite per ragioni di tempo. In concreto l'istante non ha mai preteso che l'esigenza di esperire il tentativo di conciliazione (oggi non più necessario nelle medesime condizioni: art. 198 lett. bbis CPC) gli impedisse di presentare tempestivamente una petizione con richiesta di provvedimenti cautelari. Nell'istanza del 4 maggio 2015 egli lamentava di aver già dovuto far “fronte a quattro mesi di contributi alimentari sproporzionati” e di non poter “attendere l'esito di una procedura di merito per (…) adeguare il pagamento alla nuova situazione” (8° foglio). Non spiegava tuttavia perché avesse aspettato quattro mesi prima di attivarsi, mentre per quanto riguardava l'esigenza di dover “attendere l'esito di una procedura di merito per poter adeguare il pagamento alla nuova situazione” egli dimenticava di poter chiedere provvedimenti cautelari in pendenza di causa. Non doveva necessariamente attendere, quindi, l'esito del giudizio di merito. Ne segue che, una volta ancora, i presupposti dell'art. 263 CPC non apparivano adempiuti.
10. L'appellante reputa che in aggiunta al contributo alimentare fissato per convenzione l'istante debba continuare a versare anche il premio della cassa malati per la figlia. Non formula tuttavia alcuna richiesta al riguardo. Per di più, la pretesa esula dall'oggetto della controversia, limitato alla questione di sapere se il contributo alimentare pattuito nella convenzione del 10 dicembre 2012 vada ridotto già in via cautelare. E quel contributo non prevede l'aggiunta del premio della cassa malati per la figlia. Il relativo versamento potrà quindi ricollegarsi – se mai – a un accordo aggiuntivo, ma non fa parte della convenzione.
11. Quanto precede nulla toglie per finire alla circostanza che, provvisto di buon diritto, l'appello meriti accoglimento. Da un lato non sussistevano le premesse perché il Pretore aggiunto modificasse già in via cautelare il contributo litigioso previsto per convenzione, dall'altro non risultavano sussistere neppure le condizioni perché l'istante chiedesse provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa. Le spese del giudizio odierno seguono così il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'indennità per ripetibili di primo grado è quella chiesta dalla convenuta (appello, pag. 10), che appare equa.
12. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e il decreto cautelare impugnato è riformato come segue:
1. L'istanza cautelare è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1050.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
II. Le spese di appello, di fr. 1050.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).