Incarto n.
11.2015.15

Lugano

8 settembre 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2014.272 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 luglio 2014 da

 

 

AO 1

(patrocinato dagli avvocati PA 2 e PA 3)

 

 

contro

 

 

AP 1 (Tennessee, USA)

(patrocinata dall'avv. PA 1)

e

PI 1,

(patrocinato dall'avv. PA 4),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 19 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 6 febbraio 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza del 3 novembre 2008 il Pretore del Distretto di

                                  Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra PI 1 (1972) e AP 1 (1978), cittadina statunitense, omologando una convenzione in cui i coniugi prevedevano – fra l'altro – l'affidamento del figlio AO 1 (2002) alla madre e regolavano il diritto di visita del padre, quest'ultimo impegnandosi a versare un contributo ali­mentare per il figlio di fr. 800.– mensili indicizzati fino al 12° com­pleanno e di fr. 850.– mensili indicizzati fino alla maggiore età (clausole n. 3 e 4). Tale sentenza è passata in giudicato. Il 3 aprile 2009 AP 1 ha sposato __________ (1984), cittadino italiano, dal quale aveva avuto una figlia, A__________, il 16 aprile 2008, prima del divorzio. Nel maggio del 2009 essa ha comunicato a PI 1 l'intenzione di stabilirsi definitivamente in California insieme con il marito, AO 1 e A__________.

 

                            B.  PI 1, allora domiciliato a __________, si è rivolto il 18 giugno 2009 al Pretore del Distretto di Blenio perché modificasse la sentenza di divorzio e gli affidasse AO 1, sopprimendo il contributo di mantenimento a suo carico e disciplinando il diritto di visita della madre, in subordine perché regolasse altrimenti il proprio diritto di visita e sopprimesse (o riducesse) il contributo alimentare. Con decreto cautelare del 16 dicembre 2009 il Pretore ha rifiutato di modificare l'affidamento di AO 1. Nell'ambito di una nuova procedura cautelare promossa dalla madre, a un'udienza del 13 gennaio 2010 i genitori hanno convenuto che il figlio sarebbe stato affidato al padre dal 15 gennaio 2010, il contributo alimentare sarebbe stato soppresso e alla madre sarebbe stato garantito “il più ampio diritto di visita, da concordarsi tra le parti e da esercitarsi durante le ferie scolastiche”. Dal 15 gen­naio 2010 AO 1 è stato così affidato al padre (decreto cautelare del 12 mar­zo 2010), trasfe­ri­tosi a __________ nelle vicinanze dei nonni paterni, mentre AP 1 si è stabilita con il marito e la secondogenita a __________ (California), un centinaio di chilometri a nord-ovest di __________.

 

                            C.  Con sentenza del 26 aprile 2012 il Pretore ha accolto la petizione di PI 1 nella misura in cui tendeva alla modifica del di­ritto di visita del padre, partitamente regolato, e alla riduzione (a fr. 500.– mensili indicizzati) del contributo alimentare a carico di lui. Egli ha respinto invece la richiesta di affidamento di AO 1 all'attore e ha autorizzato AP 1 a portare il figlio in California. Un appello presentato da PI 1 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto il 16 gennaio 2014 da questa Camera, che ha autorizzato la madre a trasferire il figlio a __________, ma solo dal 1° luglio 2014, terminato l'anno scolastico, e ha stabilito un obbligo di mantenimento a carico del padre dopo di allora, affidando il figlio a PI 1 sino a quel momento e regolando le relazioni con la madre nel modo convenuto dalle parti all'udienza in Pretura del 13 gennaio 2010 (inc. 11.2012.57). Due ricorsi in materia civile introdotti l'uno da PI 1 e l'altro da AO 1 sono stati respinti in quanto ammissibili con sentenza 5A_169/2014 e 5A_170/2014 del 14 luglio 2014 dal Tribunale federale, che ha autorizzato AP 1 a trasferire immediatamente il figlio in California.

 

                            D.  Tre giorni dopo la sentenza del Tribunale federale, il 17 luglio 2014, AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – la modifica (già in via cautelare) della sentenza di divorzio dei genitori, nel senso di essere affidato al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato l'obbligo di interpellare la madre in caso di decisioni importanti), di regolare il diritto di visita materno (quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive e dieci giorni durante quelle natalizie in alternativa con quelle pasquali) e di esonerare la madre da contributi alimentari, salvo mettere a carico di lei i costi per l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento durante tali periodi. Con decreto emesso inaudita parte il 18 luglio 2014 il Pretore ha affidato AO 1 al padre, trattenendo in deposito i passaporti svizzero e statunitense del minorenne.

 

                            E.  All'udienza del 4 settembre 2014, indetta per la discussione cautelare e per un tentativo di conciliazione (cui AP 1 non è potuta comparire personalmente), le parti hanno constatato l'impossibilità di comporre la lite nelle vie amichevoli e hanno proceduto al contraddittorio. AO 1 ha confermato la propria azione, cui PI 1 ha aderito, mentre AP 1 ha proposto di respingerla. Con replica e duplica orali le parti hanno ribadito i loro punti di vista, i convenuti postulando inoltre il beneficio del gratuito patrocinio. Il 27 ottobre 2014, trovandosi AP 1 in Svizzera, si è tenuta un'udienza per l'audizione dei genitori e per un nuovo tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso.

 

                             F. L'istruttoria cautelare, nel cui ambito il Pretore ha proceduto al­l'ascolto di AO 1, è stata chiusa il 21 novembre 2014 e alle parti è stato assegnato un termine per presentare conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 dicembre 2014 AO 1 ha reitera­to le proprie domande, segnalando fra l'altro che la madre si era trasferita nel frattempo dalla California al Tennessee. Con allegato di quello stesso giorno PI 1 ha confermato di aderire all'azione del figlio, tranne per quanto riguardava il diritto di visita della madre, sollecitando garanzie “sull'effettiva possibilità di rientro di AO 1 dopo i soggiorni” e l'emanazione di una decisione sull'autorità parentale. AP 1 ha proposto una volta ancora, il 9 dicembre 2014, di respingere l'azione. Un'istanza di lei tendente a trascorrere le vacanze di Natale con il figlio negli Stati Uniti è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 19 dicembre 2014 (inc. CA.2014.491). Frattanto i genitori hanno inoltrato i memoriali di risposta nella causa di merito (inc. DM.2014.204). PI 1 ha chiesto il 15 dicembre 2014 di accogliere la petizione, mentre il giorno stesso AP 1 ha proposto di respingerla. AO 1 ha replicato il 3 febbraio 2015, ribadendo la propria azione.

 

                            G.  Con decreto cautelare del 6 febbraio 2015 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, nel senso che ha affidato provvi­soriamente il figlio al padre, cui ha attribuito l'autorità parentale (con obbligo per quest'ultimo di consultare preventivamente la madre per le decisioni importanti), ha disciplinato il diritto di visita della madre (almeno quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive e dieci giorni durante quelle natalizie in alternativa con quelle pasquali), subordinandone l'esercizio fuori dalla Svizzera alla prestazione di adeguate garanzie sull'effettivo rientro del figlio, e ha esonerato AP 1 da ogni contributo di mantenimento per il ragazzo, salvo porre a carico di lei i costi per l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento del figlio durante tali periodi. La decisione sulle spese giudiziarie è stata rinviata alla sentenza di merito.

 

                            H.  Contro il decreto predetto AP 1 è insorta il 19 febbraio 2015 a questa Camera per ottenere che – conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – il decreto medesimo sia rifor­mato nel senso di affidare AO 1 al padre solo fino al 19 giugno 2015 e di affidarlo dopo di allora a lei con l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale e la possibilità di trasferirlo negli Stati Uniti. Invitati a esprimersi sull'esercizio del diritto di visita materno fuori della Svizzera, con osservazioni del 30 giugno 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Analoga conclusione ha formulato PI 1 il 6 luglio 2015. Entrambi hanno postulato contestualmente il beneficio del gratuito patrocinio.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2013.5 del 3 aprile 2015, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari emanati nel­l'ambito di simili azioni sono retti – come di norma – dalla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, litigiosi essendo l'affidamento del figlio, l'attribuzione dell'autorità parentale e le modalità legate all'esercizio del diritto di visita. La sentenza del Pretore è stata notificata inoltre al patrocinatore della convenuta lunedì 9 febbraio 2015 (tracciamento degli invii n. __________). Introdotto il 19 febbraio 2015, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                             2.  Con le osservazioni all'appello AO 1 produce una lettera inviata dal proprio legale al Pretore il 29 ottobre 2014, il verbale di un'udienza tenutasi il 27 ottobre 2014 e il testo, scaricato da internet, di un appello diffuso online dalla madre. Tali documenti figurano già nell'incarto di merito (DM.2014.204) e in quello cautelare (CA.2014.272). Si rivelano dunque superflui. PI 1 chiede a sua volta di richiamare l'incarto di merito (DM.2014.204) e quello cautelare relativo all'esercizio del diritto di visita durante le vacanze natalizie del 2014 (CA.2014.491). L'incarto di merito è già stato trasmesso d'ufficio dalla Pretura e questa Camera ha provveduto essa medesima a richiamare quello cautelare. Anche tali richieste sono perciò superate.

 

                             3.  Nel decreto impugnato il Pretore, accertata la propria competenza per territorio e l'applicabilità della legge svizzera, ha ritenuto che respingere in concreto l'istanza cautelare “comporterebbe un cambiamento di domicilio del minore pressoché immediato con la conseguente perdita di competenza delle autorità svizzere, pregiudicando inammissibilmente la procedura di merito”. Ciò sarebbe inopportuno, tali autorità avendo già trattato ripetutamente il caso e potendo far capo per l'istruttoria a specialisti che seguo­no AO 1 da tempo. Secondo il Pretore il provvedimento cautelare si giustifica altresì per ragioni di tempo, dovendosi evitare nel­l'interesse del figlio un trasferimento a metà dell'anno scolastico. A mente sua poi l'affidamento provvisorio al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale appare adeguato sotto il profilo della proporzionalità, il ragazzo essendo nato e cresciuto nel Ticino, dove vive con PI 1 dal 15 gennaio 2010, dove è ben integrato e può dedicarsi alla passione del calcio, mentre ha ormai scarsi contatti con la madre, di cui tutto si ignora sul nuovo luogo di residenza e sulla scuola che il ragazzo frequenterebbe nel Tennessee. Per tacere del fatto – ha soggiunto il Pretore – che AO 1 non sarebbe adeguatamente preparato a livello psicologico per affrontare simile cambiamento. In definitiva il primo giudice ha ritenuto la soluzione adottata a titolo cautelare come quella che meglio tutela il bene del figlio. Quanto al diritto di visita materno, egli ha deciso che gli incontri potranno avvenire fuori della Svizzera solo se la madre presterà adeguate garanzie sulle effettive possibilità di rientro del figlio, non senza esonerare la convenuta da ogni contributo di mantenimento, salvo porre a carico di lei i costi per l'esercizio del diritto di visita e il mantenimento di AO 1 in tali periodi.

 

                             4.  L'appellante ribadisce che l'azione promossa dal figlio si fonda su fatti e argomenti già accertati e valutati nella precedente causa promossa dal padre, come la buona integrazione del ragazzo nel Ticino, le numerose amicizie di lui e la passione amatoriale per il calcio. La procedura avrebbe quindi come unico scopo quello di procrastinare abusivamente la partenza di AO 1. Già per tali ragioni – essa adduce – la decisione del Pretore andrebbe annullata (memoriale, pag. 2 a 6). Né il decreto impugnato si giustifica, a suo parere, per evitare che le autorità svizzere perdano la loro competenza, gli Stati Uniti disponendo pur sempre di un sistema giudiziario serio e affidabile. Senza dimenticare – essa prosegue – che non meno di un anno prima gli stessi tribunali svizzeri hanno ritenuto opportuno in tutti e tre i gradi di giurisdizione lasciare AO 1 a lei, nonostante la residenza in America, proprio tenendo conto dei pareri degli esperti che seguono il figlio da anni (memoriale, pag. 7 seg.).

 

                                  Avesse voluto rispettare il precetto della proporzionalità – continua l'appellante – il Pretore avrebbe potuto rinviare la partenza del figlio dopo la fine dell'anno scolastico. Quanto al gioco amatoriale del calcio, esso non può essere considerato prioritario rispetto alle relazioni fra madre e figlio. Anzi, il peso che il figlio dà a tale sport per rap­porto alle sue relazioni con i genitori è sintomo di scarsa maturità. E la buona integrazione di AO 1 nel Ticino, come ha rilevato il Tribunale federale, non può stravolgere la disciplina stabilita nella sentenza di divorzio né consacrare il fatto compiuto (memoriale, pag. 8 seg.). L'appellante sottolinea poi che se il figlio non è stato adeguatamente preparato al cambiamento, ciò si deve alla deliberata inerzia del padre (memoriale, pag. 9 seg.). In ogni modo essa fa valere che, trattandosi degli Stati Uniti, non è necessario dimostrare le possibilità di scolarizzazione e ricorda che il suo nuovo luogo di residenza in Tennessee è stato indicato nella risposta di merito (memoriale, pag. 10).

 

                             5.  A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti esigono ciò per il bene del figlio (art. 134 cpv. 1 CC). Il che vale anche per la modifica dell'assetto fissato in una sentenza di divorzio passata in giudicato (art. 284 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il figlio risiede dal 15 gennaio 2010 con il padre, che non è genitore affidatario. Sta di fatto che in sede cautelare un figlio va lasciato, per quanto possibile, nel suo ambiente (cfr. DTF 138 III 566 consid. 4.3.2). Provvedimenti destinati a modificare la custodia e l'autorità parentale devono lasciare – di principio – la situazione nello stato in cui si trova per la durata del processo, in modo da garantire l'esecuzione del giudizio di merito, a meno che l'istanza appaia d'acchito irricevibile o manifestamente infondata (sentenza del Tribunale federale 5A_369/2012 del 10 agosto 2012, consid. 3.2.2). Un trasferimento del figlio all'estero in pendenza di causa potrebbe compromettere in effetti l'esecuzione della decisione finale nell'ipotesi in cui questa modificasse l'attribuzione dell'autorità parentale e l'affidamento.

 

                             6.  Sostiene l'appellante che l'attuale causa è abusiva e destinata manifestamente all'insuccesso, ciò che esclude misure cautelari volte al mantenimento dello stato di fatto (memoriale, pag. 3 a 6). Essa fa valere che l'attore fonda la sua azione su argomenti già vagliati nel precedente procedimento e non adduce fatti nuovi atti a giustificare un'altra azione. In realtà, nella petizione del 17 lu­glio 2014 AO 1 ha fatto valere che, subito dopo avere saputo della precedente sentenza di questa Camera, ha preso la ferma decisione di non volersi trasferire negli Stati Uniti, desiderando egli rimanere in Ticino, dove si è costruito una cerchia di amicizie e dove pratica con soddisfazione il gioco del calcio (petizione, pag. 2 n. 3 e pag. 8 n. 2 nell'inc. DM.2014.204). Ci si può domandare se un cambiamento d'idea tanto repentino sia serio, indotto o dovuto a volubilità puerile. Ciò non basta tuttavia per escludere, per lo meno a un sommario esame, che siano intervenuti “fatti nuovi importanti” atti a giustificare una diversa attribuzione dell'autorità parentale e della custodia (art. 134 cpv. 1 CC).

 

                                  a)   Non si disconosce che, come sottolinea l'appellante (memoriale, pag. 3 seg.), già nel suo appello contro un decreto cautelare del 26 aprile 2012 (doc. 6 nell'inc. DM.2014.204) e nel ricorso al Tribunale federale del 28 febbraio 2014 (doc. DD nell'inc. DM.2014.204) AO 1 sollevava motivazioni simili a quelle poste a fondamento dell'attuale azione. Nel primo caso tuttavia questa Camera, accertata la necessità di appurare l'opinione del figlio, si era fondata sulla relazione d'ascolto consegnata in appello dalla psicoterapeuta R__________, da cui risultava che “chiamato a esprimersi su un eventuale trasferimento in California, AO 1 si dimostrava aperto al cambia­mento” (sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio 2014, consid. 11d). Nel secondo caso il mutato atteggiamento del figlio non è stato preso in considerazione dal Tribunale federale, poiché fondato su fatti nuovi (sentenza 5A_169 e 170/2014 del 14 luglio 2014, consid. 4.2.1). L'opposizione espressa dal ragazzo al trasferimento negli Stati Uniti non è stata vagliata pertanto nella precedente procedura.

 

                                  b)  Agli atti figura un certificato medico redatto il 17 luglio 2014 dal dott. __________ S__________, psichiatra e psicoterapeuta, che segue il ragazzo dal 2010 e secondo cui AO 1 “ha manifestato la sua opposizione [al trasferimento degli Stati Uniti] liberamente, senza forme di plagio da parte del padre” (doc. Z nell'inc. DM.2014.204). Il Pretore ha verificato l'opinione di AO 1 durante un'audizione del 20 ottobre 2014 (act. XI). Non può dirsi dunque che, già a prima vista, l'opinione del figlio appaia frutto di manipolazioni. Potrebbero anche sussistere circostanze intervenute dopo il precedente giudizio di questa Camera suscettibili di configurare “fatti nuovi importanti” (nel senso dell'art. 134 cpv. 1 CC), idonei a giustificare una modifica dell'assetto in vigore. Basti pensare che, dopo la sentenza di questa Camera, l'appellante si è trasferita dalla California a una distanza di oltre tremila chilometri, nella cittadina di __________ (in Tennessee, una ventina di chilometri dal capoluogo __________), insieme con __________ e la figlia A__________ (conclusioni 9 dicembre 2014 di AO 1, pag. 5). Pressoché tutto si ignora della nuova sistemazione e della scuola che AO 1 dovrebbe frequentare. Né l'interessata – le cui relazioni con il figlio dopo il gennaio del 2014 parrebbero essersi fatte più difficili (doc. F e MM nel­l'inc. DM.2014. 204) – ha fornito ragguagli al Pretore o allo stesso AO 1, non bastando a tal fine il mero rinvio a un sito internet di intermediazione immobiliare nel­l'area interessata (doc. D nell'inc. CA.2014.491).

 

                             7.  L'azione non apparendo d'acchito irricevibile o manifestamente infondata, va garantita – di principio – al figlio la possibilità di rimanere in pendenza di causa nel suo ambiente (sopra, consid. 5). Del resto l'appellante non invoca gravi motivi che minaccino il bene o gli interessi del figlio. A un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari appaiono, se mai, più incisive le incognite legate a un eventuale espatrio di AO 1 pendente causa. Il ragazzo conosceva bene infatti __________, in California, dove abitano i parenti della convenuta (sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio 2014, consid. 9). Nulla egli risulta sapere di __________, tanto meno della scuola che sarebbe chiamato a frequentare. La decisione del Pretore di lasciare AO 1 nel Ticino in attesa di pronunciarsi sull'azione di modifica è dunque legittima e non pregiudica la valutazione del caso al momento della decisione finale.

 

                             8.  L'appellante rimprovera al Pretore di avere “giustificato l'accogli­mento dell'istanza cautelare di AO 1 con il fatto che un suo respingimento avrebbe comportato una partenza quasi immediata del bambino e la perdita della competenza giurisdizionale da parte delle autorità svizzere” (memoriale, pag. 7). In realtà il Pretore si è limitato ad applicare la giurisprudenza del Tribunale federale (sopra, consid. 5), sicché il rimprovero cade nel vuoto. L'appellante si duole altresì che il Pretore ha annesso soverchia importanza al gioco del calcio cui AO 1 si proclama dedito con passione, trascurando l'immaturità che il figlio denota nel privilegiare lo sport rispetto alle relazioni con lei. Essa lamenta poi che il Pretore ha consacrato il fatto compiuto e che il figlio non è stato preparato al trasferimento negli Stati Uniti per deliberata intenzione del padre (memoriale, pag. 7 a 10). Si tratta però di questioni che esulano dai criteri preposti all'emanazione di provvedimenti cautelari e che anticipano il merito. Trascendono così i limiti dell'attuale giudizio.

 

                             9.  La convenuta censura infine le condizioni poste dal Pretore al­l'esercizio del diritto di visita fuori della Svizzera, facendo valere che, fondate solo sui timori dell'ex marito, tali condizioni sono ingiustificate e finanche inattuabili, siccome troppo generiche. Essa rammenta di non avere mai disatteso decisioni delle autorità svizzere e che, ad ogni buon conto, gli accordi internazionali tra la Svizzera e gli Stati Uniti garantiscono il ritorno del minore nel Ticino (memoriale, pag. 10 a 12). AO 1 obietta che le relazioni personali con la madre si sono deteriorate dopo la visita di lei in Ticino nell'ottobre del 2014 e che i vicendevoli rapporti si limitano ormai a messaggi settimanali. Afferma di paventare pressioni da parte di lei, per altro già manifestatesi e che ancora più intensamente potrebbero manifestarsi durante il diritto di visita in America. La madre avrebbe dimostrato inoltre a più riprese di non avere fiducia nella giustizia svizzera, non avendo onorato l'impegno preso all'udienza del 27 ottobre 2014 di interpellare il proprio psichiatra e avendo diffuso una petizione online in cui qualifica come “corrotta” l'autorità di primo grado. Quanto alla Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02), una procedura di rientro non si concluderebbe in tempi ragionevoli e non impedirebbe alla madre di ottenere la custodia parentale da un giudice americano. Nelle sue osservazioni PI 1 soggiunge, da parte sua, che solo all'ultimo momento gli è stato detto che il figlio sarebbe stato portato nel Tennessee e che AP 1 nulla ha provato sulle condizioni di residenza, ciò che ha contribuito a precluderle il diritto di visita negli Stati Uniti durante le ferie natalizie del 2014 (pag. 7 a 9). A garanzia di tale diritto egli chiede almeno una “dichiarazione d'impegni sottoscritta dalla madre e omologata da un Giudice americano” (pag. 14).

 

                                  a)   Una prognosi sul comportamento della convenuta è invero ardua. Se da un lato essa ha dimostrato di rispettare per anni i provvedimenti delle autorità svizzere durante i sog­giorni di AO 1 in California (I CCA, sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio 2014, consid. 11c), dall'altro non mancano indizi che confortino, a un esame sommario, i timori del ragazzo e del padre. I toni usati da AP 1 nella citata petizione online (doc. GG nell'inc. DM.2014.204), i quali accusano gratuitamente il primo giudice di corruzione (Corrupt Court postpones AO 1's return) e chiedono aiuto – anche diplomatico – per fermare il preteso abuso giudiziario, sono preoccupanti. A ciò si aggiunge la reticenza dell'appellante nel chiarire la propria situazione logistica, personale e occupazionale, sebbene nel decreto cautelare del 19 dicembre 2014 il Pretore l'abbia resa attenta al riguardo. Quanto alla Convenzione sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori (RS 0.211.230.02), la procedura non è scevra di difficoltà e ostacoli (si veda il doc. 4 nell'inc. CA.2014.491). Non a torto AO 1 e il padre chiedono pertanto che l'esercizio del diritto di visita fuori della Svizzera sia vincolato a garanzie.

 

                                  b)  Per converso l'appellante rileva a ragione che l'esercizio del diritto di visita non può essere subordinato a condizioni vaghe. Il Pretore impone genericamente “adeguate garanzie sulle effettive possibilità di rientro” del figlio, ma quali siano tali “adeguate garanzie” non si desume neppure dalle motivazioni. Occorre dunque concretarle. All'appellante va precisato pertanto che in primo luogo essa dovrà illustrare compiutamente le proprie condizioni logistiche, personali e occupazionali a __________, corredando le sue dichiarazioni al Pretore con un certificato di residenza, il contratto di locazione e il contratto di lavoro o un'attestazione analoga. Come già prospettatole nel noto decreto cautelare del 19 dicembre 2014, inoltre, essa dovrà presentare un impegno formale e irrevocabile rilasciato davanti a un pubblico ufficiale che garantisca il rientro del figlio alla data fissata per la fine del diritto di visita. L'utilità di un simile impegno si è già dimostrata nell'agosto del 2013, quando l'esistenza di un analogo affidavit aveva permesso al padre di ricondurre AO 1 in Svizzera senza ulteriori formalità, con l'intervento della polizia aeroportuale, nonostante un alterco intervenuto allo scalo di __________ proprio in concomitanza con il rientro del ragazzo (doc. 4 della convenuta nell'inc. DM.2014.204). Al proposito l'appello si rivela provvisto di fondamento e il decreto del Pretore va riformato nel senso appena descritto.

 

                           10.  Le spese processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La convenuta non ottiene l'affidamento cautelare di AO 1 né l'autorità parentale pendente causa e vede confermare le restrizioni al suo diritto di visita oltre confine, mentre esce vittoriosa sulla genericità delle “adeguate garanzie” disposte dal Pretore. Equitativamente si giustifica così che sopporti tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere a PI 1 e a AO 1 un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

 

                                  La richiesta di gratuito patrocinio da lei formulata in appello merita accoglimento. Già nella sentenza del 16 gennaio 2014 questa Camera aveva ritenuto poco verosimile che l'interessata fruisse di risorse sufficienti per finanziare la propria difesa (consid. 14). Né la sua situazione appare significativamente migliorata da allora, per quanto in futuro la sua situazione economica andrà verificata sulla base di documentazione più recente. Quanto all'appello, esso non poteva definirsi del tutto sprovvisto di buon esito (art. 117 lett. b CPC). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gen­naio 2012, consid. 9.3), si procede per apprezzamento. In concreto il legale ha redatto l'appello in causa già nota (12 pagine di testo, di cui quattro riprese dalle osservazioni del 4 settembre 2014). Anche presumendo un colloquio e uno scambio di corrispondenza con la cliente, un legale diligente e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato più di 8 ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio può dunque essere ragionevolmente stimata in fr. 1700.–.

 

                                  L'assegnazione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé caduca la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'attore e da PI 1. Nel caso specifico, data la situazione della convenuta, l'incasso delle ripetibili appare tuttavia difficile, se non impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora il beneficio richiesto dai convenuti (DTF 122 I 322). L'indigenza loro è verosimile, PI 1 dovendo sopperire al fabbisogno suo e del figlio con un reddito lordo di fr. 3900.– mensili (verbale d'udienza del 4 settembre 2014, pag. 4). La loro resistenza all'appello era inoltre legittima (art. 117 CPC). Quanto all'indennità che spetta ai patrocinatori d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento, fermo restando che nella fattispecie il beneficio va limitato alla copertura dell'impegno indispensabile per esprimersi sulla questione delle condizioni legate all'esercizio del diritto di visita materno fuori della Svizzera, come espressamente precisato con decreto presidenziale del 17 giugno 2015. Nella fattispecie un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato circa quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA (8%), onde un'indennità di fr. 850.– per ciascun appellato. Tale impegno appare sufficiente per un colloquio e uno scambio di corrispondenza con il cliente e per la redazione di un memoriale di sei pagine come quello presentato da AO 1, mentre appare prolisso e inutilmente ripetitivo l'allegato di 16 pagine inoltrato da PI 1.

 

                           11.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sull'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale, come pure sulla disciplina delle relazioni personali con il figlio, sono impugnabili con ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

A AP 1 è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali con AO 1, relazioni che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione i bisogni e i desideri del figlio. In caso di mancata intesa tale diritto è così regolato:

–  4 settimane durante le ferie estive e

–  10 giorni durante le ferie natalizie in alternativa con quelle pasquali.

L'esercizio del diritto di visita potrà avere luogo fuori della Svizzera a condizione che AP 1:

– sottoponga al Pretore un certificato di residenza rilasciato dalle autorità locali, il contratto di locazione e l'eventuale contratto di lavoro o una dichiarazione analoga;

– produca a PI 1 un impegno formale e irrevocabile da parte sua rilasciato davanti a un pubblico ufficiale che garantisca il rientro del figlio alla data fissata per la fine del diritto di visita (affidavit).

Le spese di viaggio inerenti all'esercizio delle relazioni personali e al mantenimento del figlio durante tale periodo sono a carico della madre.

                                  Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1 e PI 1 in solido. L'appellante rifonderà a AO 1 e PI 1 fr. 1000.– ciascuno per ripetibili ridotte.

 

                             3.  AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1700.–.

 

                             4.  AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte degli avvocati PA 2 e PA 3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui ai patrocinatori d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

 

                             5.  PI 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 4. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 850.–.

 

                             6.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avvocati e;

– avv.;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. 3, 4 e 5).

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).