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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2014.63 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 5 marzo 2014 da
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AO 1 (I)
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 25 febbraio 2015 presentato AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 gennaio 2015;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 febbraio 2008 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il divorzio tra AO 1 (1952) e AP 1 (1954), omologando una convenzione in cui il marito si impegnava – tra l'altro – a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 5000.– mensili vita natural durante, modificabile al pensionamento di lui “in funzione della parte di reddito complessivo dei coniugi” (inc. OA.2007.505).
B. Con petizione non motivata del 5 marzo 2014 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere la sospensione temporanea del suo obbligo alimentare ‟dall'inoltro dell'azione di modifica della sentenza di divorzio sino al raggiungimento del pensionamento ordinario” da parte di lui. All'udienza di conciliazione, l'8 maggio 2014, le parti hanno informato il Pretore aggiunto che intendevano trattare per risolvere il contenzioso nelle vie amichevoli.
C. Constatato che le parti non avevano raggiunto un'intesa, il Pretore aggiunto ha fissato all'istante il 6 ottobre 2014 un termine di 30 giorni per motivare la petizione. Il 24 ottobre 2014 AO 1 ha chiesto una proroga del termine di 30 giorni, che gli è stata accordata il 28 ottobre successivo. Il 1° dicembre 2014 egli ha instato per una nuova proroga di 5 giorni, che il Pretore aggiunto gli ha concesso il 2 dicembre 2014.
D. Il 15 dicembre 2014 AO 1 ha presentato la petizione motivata, che il Pretore aggiunto ha notificato a AP 1. Il 19 dicembre 2014, la convenuta ha postulato lo stralcio della causa dal ruolo per inosservanza del termine destinato a motivare l'azione. Chiamato a esprimersi, AO 1 ha sostenuto il 7 gennaio 2015 di avere rispettato il termine. La convenuta ha riaffermato il 12 gennaio 2015 la propria posizione.
E. Statuendo il 23 gennaio 2015, il Pretore aggiunto ha respinto
l'istanza di stralcio. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 febbraio 2015 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e la causa stralciata dai ruoli. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice accerta il rispetto del termine per motivare una petizione di divorzio è incidentale, nel senso che non pone fine al processo, ma potrebbe concluderlo nel caso in cui l'autorità giudiziaria superiore sovvertisse tale decisione su ricorso. In concreto la sentenza impugnata è appellabile perciò a titolo indipendente (art. 237 cpv. 2 e 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto al valore litigioso, esso raggiunge agevolmente fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione (fr. 5000.– mensili fino al pensionamento ordinario dell'ex marito). L'appello inoltre è tempestivo, la sentenza impugnata essendo stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 26 gennaio 2015 e il ricorso essendo stato introdotto il 25 febbraio 2015, ultimo giorno utile. Onde la ricevibilità dell'atto.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che la seconda proroga di 30 giorni per presentare la motivazione della petizione è cominciata a decorrere il 7 novembre 2014 e sarebbe scaduta sabato 6 dicembre, salvo protrarsi a martedì 9 dicembre in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, il 7 dicembre 2014 essendo domenica e l'8 dicembre giorno festivo cantonale (art. 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2). A suo parere, una proroga ha effetto solo una volta decorso il termine originario, il quale va calcolato “in base alla disciplina sancita dall'art. 142 CPC, ivi compreso il suo cpv. 3”. Per il Pretore aggiunto, pretendere l'inapplicabilità di tale norma equivale a ridurre inammissibilmente la durata della proroga. Nella fattispecie il secondo termine è cominciato a decorrere così – egli ha continuato – il giorno dopo la “compiuta decorrenza del termine iniziale”, ovvero il 9 dicembre 2014. Esso sarebbe scaduto pertanto sabato 13 dicembre 2014, tranne protrarsi a lunedì 15 dicembre 2014. Ne segue la tempestività della motivazione.
3. Secondo AP 1 la proroga di un termine comincia a decorrere subito “all'ultimo giorno matematico (…) inizialmente concesso, indipendentemente da che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo”. Essa afferma che una richiesta di proroga non fa nascere un nuovo termine distinto dal primo, ma allunga il primo formando un termine unico. Far decorrere la proroga dal giorno seguente al primo giorno feriale significherebbe – essa sostiene – concedere ingiustamente alla parte un termine più lungo. Per l'appellante, l'art. 142 cpv. 3 CPC si applica unicamente all'ultimo giorno del termine prorogato e non a quello originariamente concesso, poiché scopo della norma non è di dilatare senza motivo il termine assegnato, bensì di non togliere a una parte l'ultimo giorno utile per il fatto che esso decorre quando gli uffici postali sono chiusi. A mente sua, qualora il termine iniziale scada il sabato, la domenica o un giorno festivo, una richiesta di proroga può essere presentata il giorno feriale che segue. Fino alla concessione di una proroga – essa soggiunge – l'art. 142 cpv. 3 CPC rimane applicabile, l'ultimo giorno del termine inizialmente concesso coincidendo con ‟l'ultimo giornoˮ della citata disposizione. Premesso ciò, la petizione dell'attore risulta tardiva, il che comporta lo stralcio della causa dal ruolo conformemente all'art. 291 cpv. 3 CPC.
4. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace, per analogia, alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). La petizione può essere proposta anche senza motivazione scritta (art. 290 prima frase CPC). Se all'udienza di conciliazione le parti non raggiungono un'intesa – come nella fattispecie – il giudice impartisce all'attore un termine per motivare l'azione e in caso di inosservanza del termine stralcia la causa dal ruolo “in quanto priva d'oggetto” (art. 291 cpv. 3 CPC). Egli può anche prorogare il termine per sufficienti motivi, purché la richiesta preceda la scadenza del termine (art. 144 cpv. 2 CPC). Se l'ultimo giorno del termine cade il sabato, la domenica o in un giorno festivo, il termine si protrae al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC).
5. In concreto il Pretore aggiunto, accertato che le parti non avevano raggiunto un'intesa, ha fissato all'attore il 6 ottobre 2014 un termine di 30 giorni per motivare la petizione di divorzio, come prevede l'art. 291 cpv. 3 CPC. L'ordinanza è stata notificata al patrocinatore dell'istante l'indomani. Il termine di 30 giorni è cominciato a decorrere quindi mercoledì 8 ottobre 2014 (art. 142 cpv. 1 CPC) e sarebbe scaduto giovedì 6 novembre 2014. AO 1 ha chiesto tuttavia, il 24 ottobre 2014, una proroga di 30 giorni, che il Pretore aggiunto ha accordato il 28 ottobre successivo. Il termine sarebbe scaduto così non più giovedì 6 novembre 2014, bensì sabato 6 dicembre 2014, salvo protrarsi a martedì 9 dicembre 2014 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Se non che, il 1° dicembre 2014, l'attore ha nuovamente instato per una proroga di cinque giorni, che il Pretore aggiunto ha concesso il 2 dicembre 2014. La petizione motivata è poi stata introdotta il 15 dicembre 2014.
Nelle condizioni descritte la questione è di sapere se la proroga di un termine a norma dell'art. 144 cpv. 2 CPC cominci a decorrere il giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine impartito, ma si protragga al primo giorno feriale seguente nel caso in cui l'ultimo giorno del termine impartito sia un sabato, una domenica o un giorno festivo (art. 142 cpv. 3), come sostiene l'attore, oppure se, come afferma la convenuta, la proroga cominci a decorrere il giorno successivo alla scadenza dell'ultimo termine impartito, indipendentemente dal fatto che l'ultimo giorno del termine impartito sia un sabato, una domenica o un giorno festivo. Si seguisse la tesi dell'attore, nella fattispecie l'ultima proroga per presentare la petizione motivata sarebbe cominciata a decorrere solo martedì 9 dicembre 2014 e sarebbe scaduta lunedì 15 dicembre 2014, onde la tempestività dei motivi che sorreggono la petizione. Si seguisse invece la tesi della convenuta, l'ultima proroga sarebbe cominciata a decorrere già domenica 7 dicembre 2014 e sarebbe scaduta giovedì 11 dicembre 2014, di modo che la motivazione della petizione sarebbe tardiva e la causa di divorzio andrebbe stralciata dal ruolo “in quanto priva d'oggetto” (art. 291 cpv. 3 CPC).
a) Il Codice di diritto processuale civile non precisa come debba essere calcolata una proroga dei termini fissati dal giudice. La Convenzione europea sul computo dei termini, del 16 maggio 1972 (RS 0.221.122.3) è altrettanto silente. Non consta nemmeno un orientamento univoco della giurisprudenza al proposito. Certo è soltanto che la proroga di un termine costituisce un'estensione del termine originario e non la fissazione di un nuovo termine, sicché per principio il termine prorogato decorre immediatamente e senza interruzioni dopo la scadenza del termine precedente. Il problema è sapere quando scada il termine precedente.
b) Svariati autori reputano che se l'ultimo giorno del termine da prorogare è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto, quel termine si protrae giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC fino al primo giorno feriale seguente, sicché la proroga comincia a decorrere solo allora (Hoffmann-Novotny in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 144 con riferimento a Merz in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 23 ad art. 144 e a Marbacher in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art. 142; Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 15 ad art. 144; Ernst/ Oberholzer in: Fristen und Fristeberechnung gemäss ZPO, Zurigo/San Gallo 2013, pag. 90 n. 231). Hohl è di altra opinione. A mente sua, in consonanza con la regola generale dell'art. 80 CO, il nuovo termine accordato dal giudice decorre subito dopo l'ultimo giorno del termine precedente, senza riguardo al fatto che quel giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto, gli art. 77 cpv. 1 n. 1 e 78 CO non si applicandosi al riguardo (Procédure civile, vol. II, 2ª edizione, pag. 167 n. 890 con rinvio al n. 833).
c) Altri autori si limitano a rinviare genericamente, per quel che è dell'art. 144 cpv. 2 CPC, all'art. 47 LTF (Gasser/Rickli, Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 1 ad art. 144; Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Berna 2010, pag. 203 n. 8.58; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2ª edizione, § 17 n. 6; Jenny in: Gehri/Kramer [curatori], ZPO Kommentar, Zurigo 2010, n. 1 ad art. 144). Nel Codice di diritto processuale civile, in effetti, il legislatore ha inteso armonizzare la decorrenza, il computo, l'osservanza e la proroga dei termini con quelli dell'art. 48 cpv. 1 LTF (FF 2006 pag. 6681). All'art. 144 cpv. 2 CPC possono estendersi così gli stessi criteri interpretativi che presiedono all'art. 47 cpv. 2 LTF (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 144). Giova quindi vagliarne la portata.
d) Commentando l'art. 47 LTF, Amstutz/Arnold ricordano a loro volta che la proroga di un termine non istituisce una nuova decorrenza, ma prolunga senza interruzioni il termine originario, di modo che il primo giorno del termine prorogato segue immediatamente l'ultimo giorno del termine originario. Anche alle proroghe essi ritengono applicabile inoltre l'art. 45 LTF, il cui cpv. 1 è identico all'art. 142 cpv. 3 CPC e dispone che qualora l'ultimo giorno di un termine cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo riconosciuto, il termine si protrae al primo giorno feriale seguente (in: Basler Kommentar, BGG, 2ª edizione, n. 3 ad art. 47 e n. 6 ad art. 45). Esulando dall'art. 47 LTF, per vero, identico indirizzo segue Kieser, il quale rileva in margine all'art. 40 cpv. 3 LPGA che una proroga del termine fissato dall'assicuratore decorre dal giorno seguente a quello in cui il termine originario è scaduto, ma che ove quel giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo la scadenza è riportata al primo giorno feriale seguente, di modo che il termine prorogato comincia a decorrere solo allora (ATSG Kommentar, 3ª edizione, n. 16 ad art. 40).
e) Una norma affine a quella dell'art. 142 cpv. 3 CPC figura
all'art. 80 CO, secondo cui quando sia prorogato il termine pattuito dalle parti per l'adempimento di un'obbligazione, “il nuovo termine, salvo convenzione in contrario, decorre dal primo giorno dopo trascorso il termine precedente”. Che cosa si intenda per il “primo giorno dopo trascorso il termine precedente” non è chiaro. Hohl ribadisce che il primo giorno del termine prorogato è quello che segue l'ultimo giorno del termine originario, anche se quel giorno è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto (in: Commentaire romand, CO I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 80). Weber condivide simile impostazione (in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 80 CO). Gauch/Schraner ritengono invece che qualora il primo termine scada la domenica o in un altro giorno festivo, il termine prorogato decorra solo dal successivo giorno feriale (in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 7 ad art. 80 CO). Identica opinione esprime Leu (in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 2 ad art. 80).
f) Il principio secondo cui la proroga di un termine che scade il sabato, la domenica o in un giorno festivo riconosciuto decorre dal successivo giorno feriale era già stato adottato dalla prassi di taluni Cantoni prima dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero. Ne sono un esempio Zurigo (Hauser/Schweri, Kommentar zum zürcherischen Gerichtsverfassungsgesetz, Zurigo 2002, n. 42 al § 195; analogamente: Obergericht del Canton Zurigo, seconda Camera civile, sentenza del 23 novembre 2000 in: ZR 100/2001 pag. 122 n. 38) o Berna (Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5ª edizione, n. 2 in fine ad art. 116). Ciò non esclude, evidentemente, che altri Cantoni applicassero criteri diversi (ad esempio Friburgo, il quale faceva decorrere la proroga del termine dalla notifica della decisione che accordava la dilazione: RFJ 17/2008 pag. 194 consid. 2).
6. La rassegna testé riassunta conferma che in dottrina sussiste sì unanimità di vedute sul principio per cui una proroga a norma dell'art. 144 CPC non costituisce un nuovo termine, ma un prolungamento del termine originario, di modo che la proroga decorre immediatamente dall'ultimo giorno di quel termine. Sulla questione di sapere però se l'ultimo giorno di quel termine si protragga al primo giorno feriale seguente nel caso in cui cada di sabato, di domenica o in un altro giorno festivo riconosciuto, le concezioni differiscono (art. 142 cpv. 3 CPC). Da un lato v'è chi sostiene che un termine originario di dieci giorni prorogato di altri dieci non deve risultare più lungo di un termine originariamente fissato in venti giorni solo per l'applicabilità dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Dall'altro v'è chi sostiene che l'applicabilità dell'art. 142 cpv. 3 CPC è generalmente invalsa, di modo che scostarsene in singoli casi condurrebbe a soluzioni inusuali. Quest'ultima corrente di pensiero, appoggiata dalla dottrina maggioritaria, merita preminenza. Non tanto perché l'altro punto di vista manchi di logica o di rigore giuridico, quanto perché esso riserva inconvenienti pratici. Ogni qual volta in cui entri in considerazione una proroga, in effetti, esso imporrebbe di verificare quando il termine originario sarebbe scaduto senza tenere calcolo dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Con effetti che possono risultare incongrui.
Nel caso in esame la seconda proroga di 30 giorni fissata dal Pretore aggiunto per presentare la motivazione della petizione è cominciata a decorrere il 7 novembre 2014 e sarebbe scaduta sabato 6 dicembre successivo. Se l'attore non avesse chiesto una terza proroga, il termine si sarebbe protratto pacificamente fino a martedì 9 dicembre in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, il 7 dicembre 2014 essendo domenica e l'8 dicembre giorno festivo cantonale. Avendo egli ottenuto una terza proroga (di 5 giorni), seguendo la dottrina minoritaria i cinque giorni andrebbero conteggiati non partendo da mercoledì 10 dicembre 2014, bensì tornando indietro al precedente sabato 6 dicembre. Non solo: anche la proroga del termine sarebbe stata da chiedere non entro la scadenza legale di martedì 9 dicembre 2014, bensì entro il precedente sabato 6 dicembre. Tutto ciò non è agevolmente praticabile e genera complicazioni non necessarie, né per le parti né per i tribunali. Ragionamenti analoghi avevano già indotto l'Obergericht del Canton Zurigo, del resto, ad analoghe conclusioni sotto l'egida del vecchio diritto cantonale di procedura (sopra, sentenza citata al consid. 5f).
7. In definitiva, nel caso specifico il primo termine di 30 giorni impartito all'attore il 6 ottobre 2014 è cominciato a decorrere l'8 ottobre successivo e sarebbe scaduto giovedì 6 novembre 2014. Prorogato di 30 giorni, esso sarebbe spirato sabato 6 dicembre, salvo protrarsi al martedì 9 dicembre successivo. L'ulteriore proroga di cinque giorni sarebbe scaduta così domenica 14 dicembre, ma si è protratta anch'essa al giorno feriale successivo. Introdotta lunedì 15 dicembre 2014, la motivazione della petizione è pertanto tempestiva. Ne segue che, sprovvisto di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso.
8. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni tramite un legale, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).