Incarto n.
11.2015.1

Lugano

28 aprile 2015/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa CA. 2014.22 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 29 aprile 2014 dall'

 

 

avv. dott. AP 1 (I)

(con recapito presso)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

causa nella quale la figlia I__________ (1999) è rappresentata

dalla curatrice avv.

 

 

 

 

giudicando sul reclamo presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 19 dicembre 2014;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Dal 2005 e 2007 sono pendenti nei confronti di AP 1 (1954) due cause di divorzio su richiesta unilaterale promosse da AO 1 (1963) in cui questa Camera è stata chiamata a statuire più volte (inc. 11.2007.92, 11.2007.172, 11.2008.40, 11.2008.98, 11.2008.105, 11.2008.143, 11.2008.150, 11.2008.151, 11.2009.5, 11.2009.159, 11.2009.196, 11.2010.53, 11.2010.92, 11.2011.32, 11.2011.74, 11.2012.131, 11.2012.136, 11.2012.137, 11.2012.138, 11.2012.139, 11.2012.151, 11.2013.49 e 11.2014.76). Il 29 aprile 2014, in particolare, AP 1 ha instato perché fosse modificata la disciplina cautelare delle sue relazioni personali con la figlia I__________, nata il 5 ottobre 1999, postulando un ulteriore diritto di visita infrasettimanale (ogni martedì e mercoledì alle ore 16.30 con pernottamento), la facoltà per I__________ di recarsi da lui “ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi dal giudice” e il divieto per la figlia di “rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre”. Egli ha chiesto altresì di “ammonire con la comminatoria dell'art. 292 CP, la madre di I__________ dall'astenersi dal continuare a celare al padre di I__________ tutte le informazioni mediche, i nomi dei medici, gli appuntamenti con i medici, qualsiasi iniziativa presa che coinvolge I__________, stage scolastici, scelte scolastiche, dal prendere iniziative per I__________ senza il consenso dell'altro genitore e a non consegnare I__________ al padre per il diritto di visita”. All'udienza del 2 giugno 2014, indetta per la discussione, AP 1 ha postulato inoltre l'estensione del diritto di visita a quattro (recte: cinque) settimane durante le vacanze (tre in estate, una a Natale e una alternativamente a carnevale o Ognissanti). AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, non opponendosi alla concessione di un diritto di visita di quattro settimane durante le vacanze (due in estate, una a Natale e una alternativamente a carnevale o Ognissanti).

 

                            B.  A un'udienza del 7 luglio 2014 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, “preso atto del­l'istruttoria esperita”, ha regolato seduta stante i diritti di visita (limitati al territorio svizzero) con decreto cautelare a verbale, dopo di che le parti hanno tenuto immediatamente le arringhe finali cautelari. Una richiesta di motivazione presentata il 16 luglio 2014 da AP 1 è stata respinta dal Pretore il 22 luglio 2014. Adito dall'istante, con sentenza del 16 settembre 2014 questa Camera ha dichiarato irricevibile tanto un reclamo contro il rifiuto della motivazione quanto un appello contro il decreto cautelare del 7 luglio 2014 (inc. 11.2014.76). Un ricorso in materia costituzionale introdotto da AP 1 contro la decisione di questa Camera è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_789/2014 del 15 ottobre 2014.

 

                            C.  Statuendo in via cautelare il 19 dicembre 2014, il Pretore ha respinto l'istanza del 29 aprile 2014 “nella misura in cui non è già stata evasa (domanda n. 5, comunicazione al padre dei medici dove I__________ ha fatto gli stages)” e ha posto le spese processuali di fr. 1100.– complessivi (inclusi i costi della curatrice di rappresentanza di I__________) a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 850.– per ripetibili. Contestualmente egli ha parzialmente accolto l'istanza cautelare del 2 giugno 2014, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno a I__________ come segue:

                                  –  un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 16.30 alla domenica sera alle ore 20.15,

                                         –   ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 20.45;

                                         –   due settimane durante le vacanze scolastiche estive nel mese di agosto (dal primo sabato di agosto fino alla domenica della seconda settimana di agosto);

                                         –   una settimana durante le vacanze di Natale;

                                         –   una settimana comprendente alternativamente la settimana di Ognissanti, rispettivamente quella di Carnevale (I__________ passerà la settimana di

                                             Ognissanti 2014 con il papà).

                                         Il diritto di visita è da esercitarsi esclusivamente in Svizzera e previa consegna di ogni documento d'identità di I__________ da parte del padre alla madre oppure alla Pretura.

 

                                  Non sono state prelevate spese. Le ripetibili sono state compensate.

 

                            D.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 gennaio 2015 in cui chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, gli sia accordata una terza settimana di vacanze estive con la figlia, come pure un diritto di visita settimanale ogni martedì e mercoledì dalle ore 16.30 (pernottamento compreso), senza limitazione territoriale ai confini svizzeri, che I__________ sia autorizzata a recarsi da lui “ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi dal giudice”, che alla stessa sia impedito di “rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre” e che AO 1 sia ammonita – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – dall'astenersi dal continuare a celargli “tutte le informazioni mediche, i nomi dei medici, gli appuntamenti con i medici, qualsiasi iniziativa presa che coinvolge I__________, stage scolastici, scelte scolastiche, dal prendere iniziative per I__________ senza il consenso dell'altro genitore e a non consegnare I__________ al padre per il diritto di visita”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. CPC), sempre che – ove si tratti di controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiose essendo unicamente le relazioni personali tra il padre e la figlia minorenne. Consegnato all'ufficio postale di Chiasso il 2 gennaio 2011, ultimo giorno utile (art. 142 cpv. 3 CPC; art. 1 n. 1 della legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 10.1.1.1.2), l'appello in esame è tempestivo.

 

                             2.  Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha rifiutato all'istante l'estensione del diritto di visita infrasettimanale da una a due sere – in sintesi – perché la figlia (quasi quindicenne) vi si opponeva e perché una simile cadenza non “corrisponde al diritto di visita usuale nel Canton Ticino, che non prevede alcuna serata infrasettimanale”. Egli ha ampliato invece il diritto di visita durante le vacanze, fissandolo in due settimane in agosto, una a Natale e in alternativa una a Carnevale o a Ognissanti. Ciò posto, il primo giudice ha respinto la richiesta dell'istante di autorizzare I__________ a recarsi da lui a __________, il diritto di visita essendo limitato al territorio svizzero. Egli ha rigettato inoltre la richiesta di vietare alla figlia di non rimanere sola con un “adulto maschio diverso dal padre”, sia perché con __________ S__________ I__________ ha un buon rapporto sia perché nulla indizia il fatto che la ragazza “possa essere disturbata dalla presenza di altri uomini”, tanto più che “le relazioni con altri individui, di qualunque età e sesso, sono indispensabili alla crescita equilibrata di ogni persona (a maggior ragione in età adolescenziale)”. Infine il Pretore ha respinto il prospettato ammonimento a AO 1 con l'argomento che al proposito l'istante lamentava un solo concreto episodio e che le visite mediche sono riconducibili a problemi di salute particolari di I__________, di modo che “rientrano nella cura quotidiana del figlio di cui il genitore che detiene la custodia (in concreto la madre) può e deve occuparsi”.

 

                             3.  L'appellante postula anzitutto l'annullamento della limitazione al territorio svizzero del suo diritto di visita alla figlia, che violerebbe “il Codice civile svizzero e la CEDU per i motivi esposti nel messaggio concernete la modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale congiunta) del 16 novembre 2011”. Questa Camera tuttavia ha già ripetutamente spiegato all'appellante perché vincolare il diritto di visita nel caso specifico all'obbligo di non lasciare la Svizzera non costituisce una violazione né della CEDU né di altri trattati internazionali (sentenze inc. 11.2011.74 del 22 gennaio 2014, consid. 13 con rinvii e inc. 11.2013.49 del 13 giugno 2013 con rinvii). E nulla risulta essere mutato in proposito rispetto al 9 luglio 2010, quando il Pretore ha circoscritto l'esercizio del diritto di visita al territorio nazionale. Sulla questione non soccorre dunque ripetersi.

 

                             4.  Si duole l'appellante di un'errata applicazione del diritto e di un accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Pretore. Rileva che la sua partecipazione all'attuale procedimento non è incondizionata, poiché la competenza del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord in sostituzione di quella della giurisdizione di Mendrisio Sud per intervenuta ricusa è contestata. Per di più, entrambi i Pretori avrebbero dovuto sospendere la trattazione delle cause per litispendenza dell'azione di separazione da lui promossa davanti al Tribunale di __________. A parere dell'appellante poi il Pretore ha applicato erroneamente il nuovo diritto processuale svizzero allorquando il processo di merito è tuttora retto dal previgente codice di procedura civile ticinese.

                                 

                                  a)   Per quanto attiene alla circostanza che davanti al Tribunale di __________ sia pendente un'azione di separazione, questa Camera ha già avuto modo di spiegare all'interessato che avendo I__________ la residenza abituale a __________ almeno dal maggio del 2006, la competenza della giurisdizione svizzera per disciplinare le relazioni personali dell'appellante con la figlia è fuori dubbio (sentenze inc. 11.2008.143 del 19 maggio 2009, consid. 3; inc. 11.2010.92 del 13 luglio 2012, consid. 5). Si rinvia dunque l'appellante a quelle sentenze.

 

                                  b)  Circa l'applicazione del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, questa Camera ha già illustrato all'appellante che i provvedimenti cautelari chiesti dopo il 1° gennaio 2011 in una causa di divorzio pendente non soggiacciono più al vecchio ordinamento cantonale, ma alla legge nuova (inc. 11.2011.74 del 22 gennaio 2014, consid. 5). Nemmeno al proposito giova pertanto tornare sull'argomento.

 

                                  c)   Relativamente al fatto che dell'odierna procedura si sia occupato il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord in luogo di quello della giurisdizione di Mendrisio Sud, basti rilevare che lo stesso AP 1, conscio dell'applicazione del nuovo diritto processuale (si veda il considerando precedente), si è rivolto deliberatamente al Pretore in questione. Pur contestandone la competenza nell'istanza (mal si comprende allora perché lo abbia adito), egli lo ha lasciato istruire la causa e lo ha lasciato statuire, salvo rimproverargli ora l'irregolarità formale. Ciò offende con ogni evidenza il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) e non merita tutela.

 

                             5.  Per l'appellante la decisione impugnata è poco chiara, ambigua e incompleta, sicché viola sia l'art. 334 cpv. 1 CPC sia l'art. 333 CPC ticinese. Per tacere del fatto tuttavia che l'interessato non motiva la doglianza, l'interpretazione o la rettifica di una decisione compete al giudice che ha emesso la decisione, cui l'interessato può sempre rivolgersi, e non alla Camera civile d'appello (Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 1436 n. 2). Secondo l'interessato poi il Pretore ha giudicato “senza che gli fosse domandato dal­l'AP 1”, ma dimentica che, trattandosi di disciplinare questioni inerenti al diritto di filiazione, in virtù del principio inquisitorio illimitato il giudice non è vincolato né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (art. 296 CPC). Il che gli è già stato ripetutamente rammentato da questa Camera (sentenze inc. 11.2008.143 del 19 maggio 2009, consid. 9a e inc. 11.2013.49 del 13 giugno 2013).

 

                                  Nella misura in cui chiede l'annullamento del decreto cautelare impugnato perché il diritto di visita è già stato disciplinato con la decisione del 7 luglio 2014, l'appellante disconosce altresì che quest'ultimo provvedimento costituiva una decisione “intermedia”, presa dopo avere sentito le parti (art. 265 cpv. 2 CPC) ma prima che il Pretore disponesse di tutti gli elementi necessari per statuire definitivamente (“nelle more istruttorie”). Ciò gli è già stato ricordato (inc. 11.2014.76 del 16 settembre 2014, consid. 4). E la decisione finale sull'istanza cautelare, emanata dopo che le parti hanno avuto modo di determinarsi appieno sulle risultanze istruttorie, non vincola il Pretore, il quale può confer­mare, riformare o annullare il decreto cautelare precedente.

 

                             6. Per quel che concerne l'estensione del diritto di visita, l'appellante chiede un giorno infrasettimanale in più e una settimana supplementare durante le ferie estive. Egli non contesta però che la figlia sia contraria a tale ampliamento (verbale dell'11 giugno 2014, pag. 3 in alto). Sorvola oltre a ciò sul fatto che per regolare le relazioni personali tra un genitore non affidatario e il figlio, centrale e prioritario è l'interesse del figlio medesimo, cui quello dei genitori deve cedere il passo, tant'è che il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del minorenne e prendere in considerazione – per quanto possibile –
l'opinione di lui (sentenza del Tribunale federale 5A_483/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 13/2012 pag. 210 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2012.57 del 16 gennaio 2014, consid. 7). In concreto l'appellante non spende una parola per motivare quale sia l'interesse della figlia all'estensione del diritto di visita, rispettivamente perché la disciplina da lui proposta sarebbe nell'interesse di lei. Al riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.

 

                             7.  L'appellante reitera la richiesta di autorizzare I__________ a recarsi da lui “ogni volta che lo desidera oltre i giorni decisi dal giudice”, di impedire a I__________ di “rimanere da sola con un adulto maschio diverso dal padre” e di ammonire AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – dall'astenersi dal continuare a celargli “tutte le informazioni mediche, i nomi dei medici, gli appuntamenti con i medici, qualsiasi iniziativa presa che coinvolge I__________, stage scolastici, scelte scolastiche, dal prendere iniziative per I__________ senza il consenso dell'altro genitore e a non consegnare I__________ al padre per il diritto di visita”. Una volta ancora egli evita tuttavia di sostanziare le richieste, né si confronta con la diffusa motivazione del Pretore (decreto impugnato, da pag. 4 in basso fino a pag. 8 a metà). Non motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto l'appello si rivela finanche irricevibile. Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. L'appellante è reso attento che questa Camera archivierà senza risposta ulteriori rimedi giuridici presentati sulla base di motivi già vagliati nella presente decisione.

 

                             8.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tutto induce a presumere nondimeno che nel caso specifico una riscossione si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'erario cantonale, l'esistenza di almeno tre procedure di abbandono del credito da parte del Tribunale di appello rendendo verosimilmente illusorio ogni eventuale incasso. Tanto vale in simili frangenti soprassedere a prelievi. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da IS 1. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni né a AO 1 né alla curatrice di I__________.

                               

                             9.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

 

                             4.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv.;

– avv.,.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).