Incarto n.
11.2015.21

Lugano

14 giugno 2016/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2013.89 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 29 gennaio 2013 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 26 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 febbraio 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1953) e AO 1 (1961) si sono sposati a __________ il 9 dicembre 1988. Dal matrimonio è nata E__________, il 25 mag­gio 1989. Il marito è dipendente della W__________ SA di __________ (attiva nel ricupero, nel trasporto e nello smaltimento di rifiuti), della quale è amministratore unico. La moglie, titolare di un diploma di esercente, curava a tempo parziale l'amministrazione della ditta. La famiglia viveva a __________, in un immobile (particella n. 194 RFD), appartenente alla P__________ SA, di cui AO 1 è amministratrice unica dal marzo del 2012.

 

                            B.  Il 29 gennaio 2013 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare di fr. 10 333.58 mensili e l'uso di una __________ aziendale. Statuendo inaudita parte il 31 gennaio 2013 il Pretore, ha autorizzato in via cautelare i coniugi a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie. All'udienza del 15 marzo 2013, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha dichiarato la disponibilità della W__________ SA a ripristinare il versamento dello stipendio all'istante e ha corrisposto seduta stante alla medesima fr. 3400.– a titolo di contributo alimentare provvisionale.

 

                            C.  All'udienza del 22 aprile 2013, destinata alla continuazione del contraddittorio, il marito non si è opposto alla vita separata né all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie né a concedere l'uso della vettura (previo consenso dell'azienda cui essa è intestata, dell'assunzione del contratto di leasing e di tutte le spese connesse), ma ha offerto alla moglie un contributo alimentare limitato a fr. 768.– mensili dal maggio del 2013. Il Pretore

                                  ha statuito seduta stante, omologando l'accordo cautelare del 15 marzo precedente, ingiungendo al marito di lasciare l'abitazione coniugale entro il 5 maggio successivo, attribuendo l'uso della __________ alla moglie e citando le parti all'udienza del 19 settembre 2013 per la prosecuzione del contraddittorio. In quell'ambito l'istante ha riaffermato le proprie richieste e ha instato per il deposito giudiziale della metà delle azioni della W__________ SA, così come per il divieto al marito di disporre di tali azioni, dell'inventario, degli attivi, dei mobili e degli immobili della società. Il convenuto ha ribadito la sua posizione, ma ha rifiutato ogni contributo alimentare alla moglie, salvo aderire al deposito giudiziale delle azioni. Il Pretore ha decretato seduta stante il deposito giudiziale delle azioni e ha ingiunto all'amministratore della società di non sminuire il patrimonio societario.

 

                            D.  Il 5 giugno 2014 l'istante ha comunicato al Pretore di essere stata licenziata dalla W__________ SA, postulando un contributo alimentare provvisionale di fr. 7217.20 mensili. La richiesta è stata accolta dal Pretore inaudita parte con decreto cautelare del 17 giugno successivo. Un appello del 2 luglio 2014 introdotto da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 10 luglio 2014 (inc. 11.2014.62). Il 27 agosto 2014 AO 1 è stata riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 53% e riceve una mezza rendita dall'Assicurazione Invalidità.

 

                            E.  L'8 settembre 2014 si è tenuta la discussione sull'istanza cautelare promossa dalla moglie il 5 giugno precedente. Il 12 settembre 2014 la moglie si è poi rivolta nuovamente al Pretore, sollecitando il blocco di svariati conti bancari del marito e l'ordine alla __________, succursale di __________, di versarle fr. 7217.20 mensili addebitando tale importo a un conto del marito. Con decreto cautelare emanato il 17 settembre 2014 una volta ancora senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il blocco dei conti richiesto e ha ordinato all'istituto predetto di versare fr. 6309.20 mensili su un conto della moglie. Quest'ultimo ordine è stato poi impartito il 30 settembre 2014 alla __________ di __________. Alla discussione di tale istanza, del 10 novembre 2014, il marito ha proposto di respingere le richieste della moglie.

 

                             F.  L'istruttoria è terminata il 18 novembre 2014 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 13 gennaio 2015 l'istante ha riaffermato le proprie domande, salvo aumentare a fr. 11 034.56 mensili la pretesa di contributo alimentare e il prospettato ordine di trattenuta. Nel suo allegato del 23 gennaio 2015 il marito ha ribadito il propria punta di vista.

 

                            G.  Statuendo con sentenza del 12 febbraio 2015, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha assegnato la __________ con assunzione dei relativi costi, ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 4508.– mensili dal gennaio all'agosto 2014 e di fr. 5963.– mensili in seguito, ha confermato il blocco dei conti bancari a lui intestati, ma ha revocato il deposito giudiziale delle azioni e l'ordine di trattenuta. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Il 19 febbraio 2015 il Pretore ha rettificato la decisione emanata, precisando la decorrenza del contributo alimentare dal mese di gennaio 2013.

 

                            H.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 febbraio 2015 per ottenere

                                  la riduzione del contributo alimentare in favore della moglie a fr. 1365.65 mensili dal gennaio 2013 o, in via subordinata, l'annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore. Nelle sue osservazioni del 7 aprile 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il 29 luglio 2015 il marito ha chiesto alla moglie l'edizione dei documenti relativi alla rendita d'invalidità da lei percepita. Il 7 agosto 2015 la moglie ha trasmesso a questa Camera tre attestazioni della Fondazioni collettiva __________ sulle quali l'appellante ha potuto esprimersi.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000. secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 febbraio 2015. Depositato il 26 febbraio 2015, ultimo giorno utile, l'appello è di conseguenza tempestivo.

 

                             2.  Litigioso rimane, in questa sede, l'ammontare del contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 12 607.95 netti mensili (fr. 9864.90 da attività dipendente, fr. 2743.05 di utili della ditta W__________ SA) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5837.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 2166.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa malati fr. 514.30, premi assicurativi fr. 200.–, “terzo pilastro” fr. 556.80, imposte fr. 1000.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 3817.20 mensili fino all'agosto del 2014, ridotto in seguito alla sola rendita AI di fr. 908.– mensili, per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 6063.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1441.65, premio della cassa malati fr. 584.10, franchigia fr. 66.60, leasing dell'automobile
fr. 800.90, imposta di circolazione fr. 100.–, assicurazione del­l'automobile fr. 164.60, quota TCS, Rega e protezione giuridica fr. 61.60, assicurazione del­l'economia domestica fr. 91.60, “terzo pilastro” fr. 354.20, tassa demaniale fr. 198.–, imposte fr. 1000.–). Appurata un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 4524.80 mensili dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2014 e di fr. 1615.60 mensili dopo di allora, il Pretore ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 4508.– mensili per il primo periodo e di fr. 5963.– mensili per il seguito.

 

                             3.  Relativamente al reddito del convenuto, il Pretore ha ricordato che AP 1 è dipendente della ditta omonima, della quale è anche amministratore unico. In simili condizioni egli ha ritenuto ingiustificata la diminuzione di stipendio da fr. 9864.90 mensili a fr. 6648.70 mensili da lui fatta valere, non essendo stata dimostrata un'incapacità parziale a lungo termine che giustificasse una riduzione del carico di lavoro. Né appariva convincente per il Pretore, vista la tempistica della riduzione, la necessità di risanare la ditta, attuata poco dopo l'introduzione dell'istan­za a tutela dell'unione coniugale da parte dalla moglie quando già nel 2012 “la società non versava in condizioni floride” e nel 2013 è tornata a generare utili. Nelle circostanze descritte il Pretore si è dipartito così dallo stipendio originario di fr. 9864.90 mensili, cui ha aggiunto l'utile conseguito dalla società, quantificato in fr. 2743.05 mensili, pari alla media conseguita negli ultimi quattro anni (utile di fr. 246 039.25 nel 2010, perdita di fr. 85 071.15 nel 2011, perdita di fr. 64 301.65 nel 2012, utile di fr. 52 654.45 nel 2013, importo ricondotto a fr. 35 000.– “che verosimilmente la società avrebbe potuto raggiungere prendendo in considerazione la differenza di salario (per 8 mesi compresa la tredicesima) e dei contributi sociali da versare da parte del datore di lavoro”.

 

                                  a)   L'appellante ribadisce che il proprio reddito non eccede fr. 6648.70 mensili, la riduzione di stipendio successiva al­l'aprile del 2013 essendosi resa necessaria per l'incapacità sua di svolgere le attività pesanti svolte in precedenza, come pure per la doverosa ristrutturazione aziendale, “visti i due anni di gravi perdite registrate”. Egli soggiunge di non avere potuto alienare il patrimonio societario, dati i limiti impostigli dal primo giudice, e di essere stato costretto a ridurre di conseguenza il proprio stipendio, tanto che l'utile conseguito dalla ditta nel 2013 si deve – in parte – proprio a ciò. Quanto agli utili aziendali, egli reputa che essi non vadano considerati, la società non avendo distribuito dividendi. Comunque sia, egli sostiene che in caso contrario occorrerebbe stralciare dal calcolo il risultato del 2010, “vistosamente favorevole rispetto agli anni successivi”.

 

                                  b)  Nella fattispecie l'appellante è – come detto – dipendente della ditta W__________ SA, della quale è anche amministratore unico. Fino all'aprile del 2013 egli percepiva uno stipendio di fr. 9864.90 mensili, ridotto dopo di allora a fr. 6648.70 mensili. Il convenuto ha giustificato tale contrazione per ragioni mediche e per la necessità di risanare la ditta. Se non che, quanto ai problemi di salute, egli non si confronta minimamente con l'argomentazione del Pretore, secondo cui le affezioni documentate dal doc. 10 non sono durature, sicché al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Sia come sia, la documentazione prodotta dal­l'Ospedale __________ di __________ attesta che l'11 settembre 2013 il convenuto è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria e di decompressione sottoacri­moniale della spalla sinistra (doc. 10, 11° foglio), come pure che tra l'11 agosto e il 4 ottobre 2013 è risultato completamente inabile al lavoro (doc. 11, 5° fo­glio). Ma ciò non basta per rendere verosimile una menomazione permanente della capacità lucrativa, l'accertamento di simili patologie presupponendo almeno un rapporto medico specialistico (RtiD

                                       I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014, consid. 13b). Invano si cercherebbe una relazione del genere negli atti processuali.

 

                                  c)   Quanto ai motivi che hanno condotto alla ristrutturazione aziendale, una volta ancora l'appellante omette di confrontarsi con l'argomentazione del Pretore, il quale ha rilevato come già negli anni precedenti la riduzione di stipendio la società registrasse perdite. Nell'appello il convenuto si limita a ripetere sostanzialmente quanto esposto nel memoriale conclusivo, ovvero che l'operazione si è resa necessaria per rimediare ai disavanzi degli esercizi 2011 e 2012 (appello pag. 10 in fondo), ma non contesta quanto ha sottolineato il primo giudice. Ciò renderebbe l'impugnazione ulteriormente irricevibile per difetto di motivazione. Ad ogni buon conto, nella risposta del 22 aprile 2013 AP 1 nemmeno aveva alluso a difficoltà aziendali o alla necessità di ristrutturare la ditta. Inoltre nella lettera del 30 aprile 2013 con cui la società gli ha comunicato la riduzione di stipendio si evocavano i problemi di salute che impedivano al dipendente di svolgere l'attività di autista e di direttore dei lavori (doc. 9, 1° foglio), giustificazioni ribadite anche all'udienza dell'8 settembre 2014 (verbali, pag. 4 in alto).

 

                                       Che poi l'unica misura di risanamento aziendale dovesse consistere nella citata riduzione di stipendio non appare manifesto, tanto meno se si pensa che l'appellante non ha spiegato come mai nei bienni chiusi in passivo egli abbia proceduto ad ammortamenti anche su inventari degli anni precedenti. Né si può dire che la diminuzione di stipendio si imponesse alla luce delle restrizioni ordinate dal Pretore, già per il fatto che il relativo decreto cautelare è del 17 settembre 2014, mentre la riduzione di stipendio risale al maggio del 2013. Del resto, se i provvedimenti cautelari pregiudicavano a tal punto l'attività della ditta, mal si comprende perché il convenuto non abbia illustrato la situazione al Pretore, postulando un allentamento delle restrizioni. Le due cause di cui egli si vale per giustificare la riduzione di stipendio non bastano dunque – nemmeno a un esame di verosimiglianza – a sostanziare l'assunto. Sotto questo profilo la decisione impugnata resiste alla critica.

 

                                  d)  Non a torto l'appellante fa valere invece che nella fattispecie gli utili aziendali quantificati dal Pretore in fr. 2743.05 mensili non vanno cumulati al suo stipendio. È vero che in caso di unità economica fra società anonima e azionista unico (o maggioritario) l'azionista può essere equiparato a un lavoratore indipendente, in particolare se tale era la sua situazione economica prima dell'avvio della causa (principio della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670 n. 35c; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_392/2014 del 20 agosto 2014, consid. 2.2 con riferimenti). In concreto tuttavia la moglie ha sempre riconosciuto che fino alla separazione lo stipendio percepito dal marito ammontava a fr. 9245.– mensili, seppure al netto dei costi di trasferta, di telefono e di pasti fuori

                                       casa assunti dalla società (verbale dell'8 settembre 2014, pag. 2). Certo, essa ha sostenuto altresì che allo stipendio si aggiungevano “utili e benefits” (istanza del 29 gennaio 2013, pag. 4; replica del 19 settembre 2013, pag. 5), ma tale asserzione è stata contestata dal marito, secondo cui l'azienda non gli ha mai versato “alcun dividendo, né altra entrata o reddito” (risposta del 22 aprile 2013, pag. 5) né tanto meno utili della società (verbale dell'8 settembre 2014, pag. 3).

 

                                       In condizioni del genere spettava all'istante rendere verosi­mile che durante la vita in comune il marito facesse capo a utili della società per finanziare il tenore di vita della famiglia. A maggior ragione ove si pensi che “gli stipendi versati dalla W__________ SA venivano contabilizzati e accre­ditati dalla moglie, che pagava ogni fattura della famiglia e versava la parte restante ai coniugi per i bisogni del mese. Per lunghi anni la famiglia ha adottato questo sistema di gestione finanziaria (verbale dell'8 settembre 2014, pag. 2). Non si disconosce che vantaggi indiretti e prelevamenti personali messi a carico della società vadano conteggiati nel reddito del beneficiario, ma a un esame di verosimiglianza gli atti non consentono di ritenere che in concreto oltre ai costi dell'autovettura (ammessi nel solo fabbisogno della moglie) il marito abbia ricevuto più dello stipendio. Non soccorrono pertanto le premesse per scostarsi dal reddito di fr. 9865.– mensili (arrotondati), men che meno pensando al fatto che il bilancio familiare è in attivo.

 

                             4.  Per quanto concerne il reddito di AO 1, il Pretore ha rammentato che il 27 agosto 2014 l'istante è stata ricono­sciuta inabile al lavoro nella misura del 53% e riceve una mezza rendita dall'Assicurazione Invalidità. Data l'età (53 anni) e il suo stato di salute, egli ha ritenuto non potersi esigere da lei una ripresa dell'attività lucrativa dopo il 1° settembre 2014. Quanto agli introiti prospettati dal marito, egli ha accertato che dalle tassazio­ni non risulta alcun reddito della sostanza, escludendo che possa considerarsi tale il valore locativo (parametro puramente fiscale) e scartando anche un eventuale consumo di capitali, esigibile solo se il fabbisogno della famiglia rimane scoperto. Onde, in definitiva, un reddito di fr. 3817.20 mensili fino all'agosto del 2014 e di fr. 908.– mensili in seguito.

 

                                  a)   L'appellante chiede di portare il reddito della moglie a fr. 3408.– mensili dal 1° settembre 2014, sostenendo che oltre alla mezza rendita d'invalidità essa incassa almeno fr. 1000.– annui dalla P__________ SA, della quale è azionista, e potrebbe chiedere il versamento dell'interesse dell'1% su un suo credito nei confronti della società per ulteriori fr. 1700.–/2200.– annui. Inoltre, a suo dire, essa percepisce verosimilmente entrate anche dalla ditta C__________ SA, riconducibile alla sua famiglia, e beneficia di redditi della sostanza immobiliare proveniente dal patrimonio di famiglia. Egli reputa infine che la moglie, non vivendo più nell'abitazione coniugale, potrebbe locare quest'ultima a terzi.

 

                                  b)  Dalla documentazione presentata in appello su richiesta del marito, AO 1 risulta ricevere dal 30 ago­sto 2014 dalla Fondazione collettiva __________ una rendita invalidità LPP di fr. 387.20 mensili. Tale importo va pacificamente aggiunto alle entrate di lei.

 

                                  c)   In merito alla P__________ SA, dalla contabilità aziendale non si evince, a un sommario esame, che quale azionista e amministratrice unica della ditta la moglie percepisca indennità, tantièmes, diarie o gettoni di presenza (richiamo II, doc. U). Quanto alla possibilità per l'azionista di ottenere interessi su un mutuo concesso alla società, per tacere del fatto che i bilanci aziendali sono quasi tutti in pareggio (e non oltre: loc. cit.), l'appellante dimentica che per principio il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento in una procedura a tutela dell'unione coniugale (o a titolo cautelare in una causa di divorzio) si fonda sul reddito effettivo conseguito dalle parti coniugi. Solo se i redditi effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia egli può imputare all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico, sempre che ciò sia possibile (RtiD I-2013 pag. 789 consid. 4 con riferimenti di giurisprudenza). In concreto i redditi effettivi sono sufficienti per sopperire alle esigenze familiari, di modo che non occorre imputare alla moglie redditi virtuali.

 

                                  d)  Relativamente alla C__________ SA, società riconducibile alla famiglia AO 1 ma della quale tutto si ignora, le supposizioni dell'appellante non trovano alcun riscontro nemmeno a livello di verosimiglianza. Quanto alle proprietà immobiliari della moglie, provenienti anch'esse dal patrimonio di famiglia, l'appellante non si confronta nemmeno di scorcio con l'argomentazione del Pretore, secondo cui della documentazione fiscale non risulta che la sostanza sia fruttifera. Al riguardo non giova quindi attardarsi.

 

                                  e)   Per quanto attiene alla locazione dell'abitazione coniugale, la richiesta di appigionarla non è mai stata formulata prima

                                       d'ora. A prescindere da ciò, l'istante non consta avere definitivamente abbandonato l'alloggio in questione, seppure viva da un'amica. E ad ogni modo reddito ipotetico della sostanza le andrebbe imputato solo qualora – come si è appena spiegato – il bilancio familiare registrasse un ammanco, ciò che non è il caso in concreto. Ne discende che dal 1° settembre 2014 il reddito della moglie va stabilito in fr. 1295.20 mensili.

 

                             5.  Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante non lo contesta. Fa valere però di dover aiutare economicamente la figlia maggiorenne e di vedersi costretto così “a rinunciare del suo, ciò che non è richiesto alla moglie”. In realtà sulla situazione della figlia nulla è dato di sapere. Per di più, il mantenimento della moglie è prioritario rispetto a quello della figlia maggiorenne (DTF 132 III 211 consid. 2.3). La doglianza si esaurisce quindi in una generica contestazione, senza impatto ai fini del giudizio.

 

                                  Con riferimento al fabbisogno minimo dell'appellante AO 1 afferma, da parte sua, che la pigione riconosciuta al marito (fr. 2166.– mensili oltre a fr. 200.– mensili per spese accessorie) è eccessiva per una persona sola e andrebbe ridotta almeno a fr. 1441.65 mensili, come il costo dell'alloggio a lei riconosciuto. Nella sentenza impugnata il Pretore ha specificato di avere ammesso l'intero canone di locazione esposto dal convenuto perché la moglie non poteva pretendere ascrivere una quota di spesa alla figlia maggiorenne senza riconoscere a quest'ultima alcun fabbisogno e senza considerare le spese dovute alla coabitazione. L'argomentazione in sé è pertinente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.163 del 23 ottobre 2011, consid. 7a). Sta di fatto che per costante giurisprudenza di questa Camera un coniuge ha diritto di vedersi riconoscere dopo la separazione di fatto, quantunque abiti con una terza persona, il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevol­mente sopportare qualora abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo ancora: sentenza inc. 11.2014.1 del 28 gennaio 2016, consid. 6b). In concreto un costo del­l'alloggio di complessivi fr. 2166.– mensili oltre a fr. 200.– mensili per spese accessorie per una sola persona (doc. 5) appare esagerato, anche tenendo conto che l'appellante ha diritto di mantenere dopo la separazione lo stesso tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c). Riconoscergli un esbor­so pari a quello della moglie (fr. 1441.– mensili) appare equo per un persona sola nel __________. Ne segue che il fabbisogno minimo di AP 1 va ricondotto a fr. 4915.– mensili (arrotondati).

 

                             6.  Secondo l'appellante dal fabbisogno minimo della moglie, calcolato dal Pretore in fr. 6063.25 mensili, devono essere stralciati il costo dell'alloggio e quello per il leasing dell'automobile. Le due voci vanno esaminate separatamente.

 

                                  a)   Per quanto riguarda le spese di alloggio il primo giudice, con­siderato che l'abitazione coniugale non è gravata di oneri ipotecari, ha riconosciuto fr. 741.65 mensili per i costi di riscalda­mento e fr. 700.– mensili (stimati) per la manutenzione del fondo in generale. L'appellante oppone che l'alloggio è vuoto, poiché la moglie vive presso un'amica. AO 1 obietta di abitare da un'amica solo per brevi periodi, soggiungendo che l'abitazione coniugale necessita di importanti lavori, da lei eseguiti in base alle proprie risorse economiche e al proprio stato di salute. Ora, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, un coniuge che vive in casa propria deve assumere, per comune esperienza, la manuten­zione ordinaria dello stabile, alla stregua di qualsiasi proprietario immobiliare (RtiD I-2015 pag. 867 n. 2c consid. 5). A un esa­me di verosimiglianza non v'è ragione per non applicare tale principio anche a AO 1, sebbene l'im­mobile appartenga alla P__________ SA di cui essa è azionista e amministratrice unica. Non è chiaro in verità se l'interessata abiti tuttora l'immobile e per quanto tempo (cfr. doc. AA), ma la questione andrà esaminata – se mai – nell'azione di merito. A un sommario esame nulla induce a escludere che l'immobile necessiti della manutenzione ordinaria (il primo giudice ha ammesso appunto le spese del giardiniere, dello spazzacamino e per la pulizia del bruciatore). Ciò vale altresì per le spese di riscaldamento, i cui costi – documentati (doc. E) – non sono di per sé controversi.

 

                                  b)  Relativamente al leasing dell'automobile (fr. 800.90 mensili), l'appellante fa valere che la moglie non esercita un'attività lucrativa e può accontentarsi di un'utilitaria. Così argomentando, tuttavia, egli dimentica che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel proprio fabbisogno i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). Nella fattispecie l'interessato non contesta che durante la comunione domestica l'istante avesse in uso quel­l'automobile, né pretende che i costi del veicolo fossero inferiori all'ammontare addotto. Il fabbisogno minimo di AO 1 può essere confermato perciò in fr. 6065.– mensili (arrotondati).

 

                             7.  Tenuto conto di quanto precede, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:

 

                                         Dal 1° gennaio 2013 fino al 31 agosto 2014 (inabilità lavorativa della moglie)

 

                                         Reddito del marito (consid. 3d)                                  fr.   9 865.—

                                         Reddito della moglie (consid. 2)                                 fr.   3 817.––

                                                                                                                          fr. 13 682.––  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                   fr.   4 915.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6b)              fr.   6 065.—

                                                                                                                          fr. 10 980.—  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.   2 702.––  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4915.– + fr. 1351.– =                                              fr.   6 266.—  mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 6065.– ./. fr. 3817.– + fr. 1351.– =                           fr.   3 600.—  mensili.

                                                                                                                          (arrotondati)

 

                                         Dal 1° settembre 2014 in poi

 

                                         Reddito del marito (consid. 3d)                                  fr.   9 865.—

                                         Reddito della moglie (consid. 4e)                               fr.   1 295.—

                                                                                                                          fr. 11 160.––  mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                   fr.   4 915.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6b)              fr.   6 065.—

                                                                                                                          fr. 10 980.—  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.     180.––  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4915.– + fr. 90.– =                                                  fr.   5 005.—  mensili

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 6065.– ./. fr. 1295.– + fr. 90.– =                              fr.   4 860.—  mensili.

 

                             8.  In subordine, nel caso in cui il contributo alimentare litigioso non fosse ridotto a fr. 1365.65 mensili, l'appellante chiede di annullare la sentenza impugnata e di ritornare gli atti al Pretore “per il completamento”. Se non che, un appello è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Nella fattispecie l'appellante lamenta una violazione del suo diritto di essere sentito e invoca il principio della parità della armi, il Pretore non avendo assunto le prove da lui offerte (la sua audizione, quella della moglie, della figlia, di D__________ __________, di A__________ e del notaio R__________). Tuttavia egli non sollecita questa Camera a esperire tali prove essa medesima (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1) né invoca estremi che giustificherebbero il rinvio degli atti in prima sede (segnatamente l'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). La sua richiesta subordinata va dichiarata perciò irricevibile (cfr. RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3b e 3c; I CCA, sentenza inc. 11.2014.19 del 29 marzo 2016, consid. 2).

 

                                  Si aggiunga che le prove testé menzionate, respinte dal Pretore con ordinanza del 19 settembre 2013, nemmeno apparirebbero rilevanti nella prospettiva del giudizio. Per quanto si riferisce alla moglie, intanto, questa sarebbe chiamata a spiegare la destinazione degli stipen­di percepiti dall'appellante fino al settembre del 2014 e le operazioni sui conti di famiglia, ma simili accertamenti esulano dal tema dell'attuale procedura, trattandosi di questioni inerenti a rapporti di dare e avere tra coniugi che andranno vagliate tutt'al più nell'azione di merito. Quanto all'audizione della figlia E__________ e della cognata D__________ __________, costoro dovrebbero confermare che l'istante non vive più nell'abitazione coniugale. Tuttavia, quand'anche fosse confermata, tale circostanza non comporterebbe – come detto (consid. 6a) – lo stralcio del costo dell'alloggio dal fabbisogno minimo della moglie. Né l'audizione della medesima e del notaio R__________ sulla consistenza del patrimonio di lei appare pertinente, tali prove non potendo verosimilmente recare dati più affidabili di quelli accertati dall'autorità fiscale e su cui il Pretore si è fondato per scartare l'esistenza di redditi dalla sostanza. Infine A__________, segretaria della W__________ SA, dovrebbe riferire sulla situazione finanziaria della società. Dato però che la contabilità dell'azienda è già agli atti, non è dato a divedere che cosa essa potrebbe dire di più (tanto meno nella sua veste di segretaria), neppure l'appellante adombrando dubbi sull'affidabilità dei dati contabili da lui stesso prodotti. Al riguardo l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

 

                             9.  Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare (fr. 3600.– mensili dal gennaio del 2013 all'agosto del 2014 e fr. 4860.– mensili dal settembre del 2014), ma non nella misura richiesta (fr. 1365.65 mensili dal gennaio 2013). Dato l'esito del giudizio, si giustifica così di addebitargli tre quarti degli oneri processuali e di porre il resto a carico di AO 1, la quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il presente giudizio non incide in maniera apprezzabile, per contro, sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.

 

                           10.  Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.4 della sentenza impugnata è così riformato:

                                  AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         fr. 3600.– dal gennaio del 2013 all'agosto del 2014 e

                                         fr. 4860.– dal settembre del 2014 in poi.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 3500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

                               

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).