Incarto n.
11.2015.24

Lugano

8 aprile 2015/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice

Giani,vicepresidente,

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2015.377 (esecuzione di decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 16 gennaio 2015 da

 

 

CO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

RI 1,

 

 

 

 

 

giudicando sul reclamo (“opposizione”) del 13 marzo 2015 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 6 marzo 2015 dal Pretore;

 

Ritenuto

 

in fatto:                      che in esito a un'azione possessoria promossa il 16 settembre 2010 da CO 1, con sentenza del 28 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato a RI 1:

                                         di abbassare la ringhiera del pianerottolo (subalterno b) che dà accesso alla sua proprietà mappale n. 89 RF di __________, in modo da garantire il diritto di sporgenza e l'apertura regolare delle imposte della finestra della casa mappale n. 91 (subalterno A) RF di __________ di proprietà dell'attore CO 1 e

                                         di allontanare dal pianerottolo (subalterno b) – e dalla relativa ringhiera – della casa mappale n. 89 RF di __________ ogni ostacolo all'apertura regolare delle imposte delle finestre della casa dell'attore CO 1 di cui al mappale n. 91 (subalterno A) e al diritto di sporgenza n. 89/1 RF di __________.

 

                                  che il 16 gennaio 2015 CO 1 si è rivolto al medesimo Pretore perché fosse eseguita la citata sentenza;

 

                                  che all'udienza del 17 febbraio 2015 il convenuto ha postulato il rigetto della domanda;

 

                                  che con decisione del 6 marzo 2015 il Pretore ha ordinato a RI 1 – sotto comminatoria dell'art. 292  CP e di una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorni di inadempimento – di eseguire entro venti giorni dalla notifica della decisione, non sospesi dalle ferie, quanto indicato dalla nota sentenza, ponendo le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili;

 

                                  che contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo (“opposizione”) del 13 marzo 2015 in cui chiede “un riesame più accurato della sentenza”;

 

                                  che il reclamo non è stato notificato a CO 1.

 

e considerando

 

in diritto:                    che le decisioni emanate dai Pretori in materia di esecuzione delle sentenze sono impugnabili mediante reclamo (art. 309 lett. a CPC) da esperire – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notifica della decisione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                  che presentato nel termine di 10 giorni, l'“opposizione” del convenuto può solo essere trattata come reclamo;

 

                                  che, in sintesi, il Pretore dopo avere accertato come il convenuto non avesse dato seguito a quanto impostogli dalla sentenza del 28 ottobre 2014, ha ritenuto inammissibili le obbiezioni sollevate dal convenuto poiché volte a rimettere in discussione la sentenza da eseguire;                  

 

                                  che il reclamante lamenta manchevolezze del Pretore in occasione del sopralluogo del 14 ottobre 2011, rileva l'intempestività delle pretese del vicino dopo 15 anni dalla fine dei lavori e ritiene inattuabile la decisione da eseguire in palese contrasto con norme di natura edilizie e sulla sicurezza;

 

                                  che, tuttavia, così argomentando, l'interessato perde di vista l'oggetto del reclamo, che è la decisione con cui il Pretore ha accolto la domanda di esecuzione, non quella con cui il Pretore ha accolto l'azione possessoria;  

 

                                  che, come già rilevato dal primo giudice, nel quadro dell'esecuzione diretta o indiretta non è possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure di esecuzione previste in tale decisione;

 

                                  che questa, infatti, può essere contestata solo mediante i normali mezzi d'impugnazione (se non è ancora passata in giudicato) o mediante una domanda di revisione (se è passata in giudicato: art. 328 CPC);

 

                                  che davanti al giudice dell'esecuzione “la parte soccombente” è abilitata a opporre soltanto circo­stanze inter­venute “successivamente alla comunicazione della decisione” (art. 341 cpv. 3 CPC);

 

                                  che, in altri termini, nella fattispecie il convenuto poteva obiettare, e dimostrare, di avere adempiuto la prestazione richiesta, di aver ottenuto la concessione di una dilazione, oppure ancora sollevare l'intervenuta prescrizione o la perenzione della prestazione dovuta;

 

                                  che limitandosi a ribadire le sue contestazioni in merito alla decisione da eseguire senza spiegare perché il giudizio impugnato sarebbe errato il reclamo si rileva d'acchito irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;

 

                                  che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma avendo il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale si giustifica per equità di prescindere dal prelevare spese (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                  che non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non essendo stato invitato a formulare osservazioni al reclamo;

 

                                  che circa i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, il Pretore avendolo fissato in fr 10 000.– (cfr. sentenza del 28 ottobre 2014, pag. 3).

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Il reclamo è irricevibile.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

– avv..

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).