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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2013.1105 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 19 dicembre 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 attualmente in |
giudicando sull'appello del 23 marzo 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 marzo 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1948) e AO 1 (1947), cittadini germanici, abitavano a __________, nel Galles. L'uno è padre di cinque figli maggiorenni, di cui due ancora in formazione, l'altra è madre di una figlia, anch'essa maggiorenne. Intenzionati a sposarsi, i due hanno stipulato il 14 novembre 1998 una convenzione in forma semplice (“agreement”), sottoponendola al diritto inglese e del Galles (“in accordance with the law of England and Wales”), per regolare il loro statuto nel caso in cui fosse intervenuta una separazione più lunga di tre mesi o fosse stato sciolto il matrimonio. Essi si sono sposati a __________ cinque giorni dopo, il 19 novembre 1998. Dalle loro nozze non sono nati figli.
B. Ingegnere chimico, AP 1 è stato professore nell'Istituto di scienze e tecnologie dell'Università di __________ fino al 1994. Nel 2002 egli ha venduto una società da lui fondata nel 1983 e attualmente percepisce rendite da un fondo pensionistico inglese da lui stesso costituito, proprietario di uno stabile commerciale (Self-Invested Personal Pension Scheme – SIPPS). Dal 2010 ha partecipato inoltre, quale amministratore e consulente, a una nuova impresa nel settore dell'alta tecnologia (I__________), sviluppata in Gran Bretagna da una società di cui egli medesimo è azionista e amministratore (H__________). Dall'ottobre del 2013, compiuti i 65 anni, AP 1 beneficia di una rendita statale inglese di vecchiaia e di una pensione professionale (USS), maturata grazie all'attività nel settore universitario.
La moglie, insegnante di musica, durante il matrimonio non ha svolto attività lucrativa. È al beneficio di una rendita tedesca di vecchiaia e di una pensione professionale. I coniugi si sono trasferiti in Svizzera nel maggio del 2008, assoggettandosi alla tassazione globale, in una loro casa di __________ (particella n. 819 RFD di __________, comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno). Essi possiedono anche, in comproprietà, un appartamento a __________ e una casa nel Galles. Vivono separati dal 5 dicembre 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi prima dalla figlia a __________ e poi in un appartamento preso in locazione, sempre a __________.
C. Il 19 dicembre 2013 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata dal 5 dicembre 2013, di assegnare l'abitazione coniugale di __________ al marito e di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 8156.30 mensili dal gennaio del 2014. Identiche richieste essa ha formulato già in via cautelare. Il contraddittorio, indetto per l'8 gennaio 2014, è stato rinviato su istanza del marito, assente all'estero. Ne è seguito uno scambio di memoriali, dell'8 e del 20 gennaio 2014, in cui entrambe le parti hanno postulato l'assunzione di prove. Venuta a sapere che il marito aveva sostituito le serrature della casa ad __________ e dell'appartamento a __________, portando via da quest'ultimo gli effetti personali di lei per trasferirli in un deposito, AO 1 ha chiesto il 4 febbraio 2014 di ordinare al convenuto di ripristinare la situazione anteriore e di non intraprendere alcun passo per la vendita di tali beni senza il suo consenso. Con decreto “supercautelare” del 6 febbraio 2014 il Pretore ha ingiunto a AP 1 di consegnare alla moglie la nuova chiave dell'appartamento a __________. Il 10 febbraio 2014 AP 1 ha chiesto da parte sua di assegnargli l'appartamento di __________ in uso, di ordinare alla moglie di assumere i costi del deposito del proprio mobilio e di assegnare alla medesima la casa di __________ (eccetto alcuni locali), vietandole di alienare oggetti da lei prelevati dall'abitazione coniugale. Egli ha instato altresì perché la moglie fosse tenuta a rilasciare determinate informazioni e a produrre taluni documenti.
D. All'udienza del 18 febbraio 2014, indetta per il contraddittorio, la moglie ha ribadito le proprie domande, mentre il convenuto ha proposto di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale perché abusiva e di trattarla come istanza di divorzio con accordo parziale. Inoltre egli ha riaffermato le proprie domande, chiedendo in subordine di pronunciare la separazione dei beni retroattivamente dal 19 dicembre 2013. In replica AO 1 ha postulato a sua volta l'assegnazione dell'appartamento a __________, precisando di non volere il divorzio. Il marito ha duplicato, confermando il proprio punto di vista. Entrambi hanno offerto prove. L'istruttoria è cominciata il 28 marzo 2014, allorché il Pretore ha emanato una prima ordinanza sulle prove. Con decreto cautelare del giorno stesso il Pretore ha poi autorizzato i coniugi a vivere separati dal 5 dicembre 2013, ha assegnato l'appartamento di __________ al marito (con obbligo di assumere le spese per il deposito degli effetti personali della moglie prelevati da tale immobile), ha posto le spese delle abitazioni ad __________ e nel Galles a carico di lui, stabilendo che entrambi i coniugi avrebbero potuto continuare a farne uso, e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 6000.– mensili.
E. Quel medesimo 28 marzo 2014 AP 1, lamentando prelevamenti ingiustificati della moglie da conti e depositi bancari, ha chiesto al Pretore il blocco cautelare di un conto e di un deposito comune presso la Banca __________ di __________, come pure di assegnare a lui tali averi. Con decreto “supercautelare” del 31 marzo 2014 il Pretore si è limitato a ordinare il blocco delle relazioni bancarie. Nelle sue osservazioni del 7 aprile 2014 la moglie ha aderito alla domanda di blocco, rimproverando anch'essa al marito prelevamenti eccessivi e opponendosi all'assegnazione di tali averi al coniuge. Statuendo a titolo cautelare il 21 maggio 2014, il Pretore ha confermato il provvedimento emanato senza contraddittorio.
F. Con ordinanza del 15 ottobre 2014 il Pretore ha chiuso l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 10 dicembre 2014 AO 1 ha chiesto di essere autorizzata a vivere separata dal 5 dicembre 2013, di assegnare l'alloggio coniugale di __________ al marito, di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 14 583.40 mensili (subordinatamente di fr. 10 000.– mensili) dal gennaio del 2014, di attribuire in uso l'appartamento di __________ al marito fino al 1° gennaio 2016 e a lei dopo di allora (con obbligo per il convenuto di far fronte alle spese di deposito dei suoi effetti personali asportati dall'appartamento, riportandoli nel medesimo) e di confermare il blocco degli averi presso la Banca __________ a __________. Inoltre essa ha proposto di respingere ogni altra richiesta del coniuge.
Nel proprio allegato conclusivo di quello stesso 10 dicembre 2014 AP 1 ha chiesto anch'egli di essere autorizzato a vivere separato dal 5 dicembre 2013, ha rivendicato l'uso dell'appartamento a __________, si è offerto di assumere tutte le spese delle abitazioni ad __________ e nel Galles, lasciando a entrambi i coniugi la possibilità di farne uso, e si è opposto a ogni contributo di mantenimento a suo carico, offrendo nondimeno in subordine un contributo per la moglie di fr. 807.– mensili limitatamente al 2014 o, in ulteriore subordine, di fr. 3965.– mensili per il 2014, di fr. 3148.– mensili per il 2015 e di fr. 2332.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi. Il 12 febbraio 2015 egli ha nuovamente adito il Pretore, facendo valere che i tassi di conversione dell'euro e della lira sterlina rispetto al franco svizzero erano peggiorati, onde una diminuzione dei propri redditi. La moglie ha potuto esprimersi al riguardo con osservazioni del 24 febbraio 2015.
G. Statuendo il 12 marzo 2015 il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 5 dicembre 2013, ha attribuito in uso l'appartamento di __________ al marito con obbligo di far fronte alle spese di deposito degli effetti personali appartenenti alla moglie da lì asportati, ha posto a carico del convenuto le spese dell'abitazione coniugale ad __________ e della casa nel Galles, precisando che entrambi i coniugi avrebbero potuto continuare a farne uso, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili dal 1° gennaio 2014 e ha confermato il blocco delle relazioni bancarie intestate ai coniugi presso la Banca __________ a __________. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 12 000.– per ripetibili ridotte.
H. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 marzo 2015 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di addebitare a AO 1 le spese per il deposito degli effetti personali appartenenti alla medesima e di ridurre il contributo alimentare in favore di lei a fr. 3742.– mensili o, subordinatamente, a fr. 4613.– mensili o, in via ancor più subordinata, a fr. 4717.– mensili. Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2015 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Il 6 luglio 2015 AP 1 ha formulato una breve replica spontanea, sottolineando che al momento dell'appello egli era domiciliato a __________ e non in Belgio, come pretende la moglie. AO 1 ha duplicato il 13 luglio 2015, sostenendo che l'appellante risulta avere lasciato __________ sin dal 12 settembre 2014. Su richiesta del presidente della Camera, l'appellante ha poi comunicato di essere ora domiciliato a __________. La lettera è stata trasmessa in copia alla moglie.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie controverso davanti al Pretore, di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del convenuto il 16 marzo 2015. Depositato il 23 marzo 2015, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Con le osservazioni all'appello, del 12 giugno 2015, AO 1 mette in dubbio l'effettivo domicilio del marito. Ora, come questa Camera ha avuto modo di chiarire, AP 1 risiede attualmente a __________. Dove fosse domiciliato al momento dell'appello poco importa già per il fatto ch'egli non fa valere spese correlate al nuovo alloggio. Quanto alla competenza dei tribunali svizzeri (non contestata), una volta data al momento in cui è promossa causa essa continua a sussistere, senza riguardo a eventuali mutamenti successivi (perpetuatio fori; Bucher in: Commentaire romand, LDIP e CL, Basilea 2011, n. 29 ad art. 2–12 LDIP e n. 4 ad art. 2 CLug). In proposito non soccorre dunque attardarsi.
3. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo di mantenimento per la moglie. Al riguardo il Pretore ha rammentato che il 14 novembre 1998 i coniugi hanno stipulato una convenzione prematrimoniale, sottoposta al diritto inglese e del Galles, per regolare i loro diritti e doveri nel caso in cui fosse intervenuta una separazione di almeno tre mesi o fosse stato sciolto il matrimonio. Se non che – egli ha continuato – la moglie contesta la validità dell'accordo e simile questione trascende i limiti di un esame meramente sommario come quello preposto all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale. Onde, a mente sua, la necessità di fare astrazione dall'intesa e di applicare l'ordinamento legale, in particolare l'art. 163 CC.
Premesso ciò, e appurato che i coniugi ammettevano di avere sostenuto durante la comunione domestica un alto tenore di vita (tant'è che parte dei redditi venivano reinvestiti), il Pretore ha ritenuto di definire il contributo alimentare per la moglie fondandosi sul di lei fabbisogno effettivo. Sta di fatto che l'interessata non aveva quantificato le spese concrete occorrenti per mantenere quel livello di vita. Il primo giudice si è dipartito così dai dati fiscali agli atti, ricordando che una tassazione globale è calcolata sul cosiddetto dispendio, cioè sull'ammontare delle spese annue concretamente affrontate dal contribuente e dalla sua famiglia. In base a quei documenti egli ha valutato il dispendio della coppia in fr. 200 000.– annui (la cifra stimata dall'autorità fiscale nel 2012), ossia fr. 100 000.– annui a testa. Ne ha dedotto, il Pretore, che per conservare il tenore di vita goduto prima della separazione la moglie necessita di almeno fr. 8350.– mensili e che con una rendita pensionistica di appena fr. 750.– mensili essa abbisogna di un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.1).
Nelle circostanze descritte il Pretore ha vagliato la capacità contributiva del marito, accertando che negli ultimi quattro anni i redditi di lui erano ammontati ad almeno £ 250 000 annui tra provvigioni della società H__________, indennità quale non-executive director erogate dalla società I__________ e rendite del suo fondo pensionistico SIPPS. Il primo giudice non ha trascurato che in futuro le uniche entrate certe del marito risultavano le rendite pensionistiche e che l'evoluzione dell'attività indipendente di lui è nebulosa, ma non ha dimenticato nemmeno che AP 1 ha operato vari investimenti e detiene partecipazioni azionarie con fondi d'investimento che verosimilmente producono e continueranno a produrre redditi. Per di più, i coniugi avevano dichiarato alle autorità fiscali di poter coprire il loro fabbisogno in Svizzera già con la rendita del fondo pensionistico privato del marito e con la pensione della moglie, oltre che con il reddito della loro sostanza. Il Pretore ne ha desunto che, per lo meno a un esame di verosimiglianza, le parti apparivano in grado di mantenersi in Svizzera a prescindere da eventuali redditi da attività lucrativa del marito. Ne ha concluso che con una disponibilità di almeno fr. 200 000.– annui complessivi in Svizzera (fr. 16 667.– mensili), dedotte le pensioni della moglie di fr. 750.– mensili e il contributo per lei di fr. 7600.– mensili, il marito poteva verosimilmente conservare un margine utile di fr. 8350.– mensili, il quale, cumulato ad altre rendite di vecchiaia per complessivi fr. 2800.– mensili (non contestate), gli avrebbe garantito entrate per almeno fr. 11 150.– mensili, finanche superiori al fabbisogno da lui esposto di fr. 11 095.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.2 e 5.3).
4. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di non essersi attenuto a quanto dispone il citato accordo prematrimoniale, il quale in caso di separazione superiore a tre mesi prevede che la moglie abbia diritto a un terzo del reddito netto di lui, contributo destinato a decadere alla liquidazione del regime dei beni e da computare nella liquidazione finale. A mente sua, il Pretore avrebbe dovuto verificare la conformità di tale accordo al diritto anglosassone o, tutt'al più, interpretare la convenzione secondo il diritto svizzero. Convenzione che, a suo dire, è perfettamente valida e compatibile con l'art. 163 cpv. 2 CC, anche se la moglie ne contesta la validità sotto il profilo della legge britannica, salvo – egli sottolinea – non mettere in dubbio il proprio consenso alla stipulazione dell'atto, di modo ch'essa deve ritenersi vincolata all'intesa e il contributo di mantenimento in suo favore non può eccedere un terzo del reddito netto di lui. L'appellante sostiene inoltre che il menzionato dispendio annuo di fr. 200 000.– considerato dall'autorità fiscale era finanziato per fr. 80 000.– dalle sue entrate, per fr. 10 600.– dalle pensioni della moglie e per la differenza da redditi della sostanza. Trattandosi di sostanza in comune dei coniugi, egli prosegue, solo la metà dei relativi proventi è di sua pertinenza, sicché il reddito complessivo di lui non supera in realtà fr. 134 700.– annui e il contributo per la moglie, calcolato in un terzo, va fissato in non oltre fr. 3742.– mensili, i quali andranno dedotti dalla liquidazione del regime dei beni.
5. Durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della famiglia (art. 163 cpv. 1 CC). Essi si intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 163 cpv. 2 CC). Se interviene una sospensione della comunione domestica, il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento per l'uno o per l'altro prende come punto di partenza l'intesa dei coniugi (espressa o tacita) sul riparto dei compiti e dei redditi durante la vita in comune, modificandola quanto occorre per tenere conto della nuova situazione dovuta all'esistenza di due economie domestiche distinte. I coniugi possono anche regolare anticipatamente la questione del mantenimento in caso di separazione. Accordi a tal fine sono leciti e, secondo dottrina, raccomandabili (Scheidungsplanung). Non soggiacciono a requisiti di forma e vincolano le parti (Meier, Les conventions matrimoniales hors régime matrimonial, collana gialla CFPG n. 17, Lugano 2015, pag. 17 n. 30 e 32 seg.). Essi non impediscono che un coniuge adisca il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC) o, eventualmente, il giudice dei provvedimenti cautelari in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Il coniuge che intende sottrarsi alla convenzione deve addurre tuttavia fatti nuovi e rendere verosimile che le circostanze sono mutate in modo durevole e significativo, o perché le previsioni dell'accordo si siano rivelate inesatte o perché esse non si siano avverate secondo le attese (Meier, op. cit., pag. 18 n. 34 e pag. 20 n. 37 con richiami).
6. Nella fattispecie la convenzione stipulata dalle parti, dichiarata soggetta – come si è accennato – alla legge inglese e del Galles (doc. GGG, 2° foglio, clausola n. 9), prevede quanto segue (testo tradotto dall'inglese):
(…)
17. Qualora le parti vivano separate per un periodo continuato di almeno tre mesi o qualora le parti divorzino si applicano le seguenti clausole:
a) AP 1 manterrà la proprietà esclusiva di tutte le sue azioni nella L__________ o qualsiasi somma di denaro derivante dalla vendita di tali azioni.
b) AP 1 manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti pensionistici.
c) AO 1 manterrà la proprietà esclusiva di tutti i suoi fondi di pensione e dei diritti pensionistici.
d) Nel caso in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione fosse inferiore a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1 avrà diritto di ricevere dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della separazione o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si verifichi prima), i beni equivalenti al valore di B (cui si fa riferimento nella lista qui annessa) e una somma aggiuntiva di £ 50 000 o altri beni del valore di cui sopra.
e) Nel caso in cui il valore dei beni in comune al momento della separazione sia superiore a quello dei beni elencati nelle liste A e B, più £ 100 000, AO 1 riceverà dai beni in comune, non oltre sei mesi dalla data della separazione o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si verifichi prima), i beni equivalenti al valore di B con somme aggiuntive o beni equivalenti alla metà del valore di tali beni in comune oltre ai beni elencati in A e B, più £ 100 000.
f) AO 1 avrà diritto di scegliere dai beni in comune, previo consenso di AP 1, come desidera ricevere simili diritti al capitale. A tale proposito qualsiasi proprietà e/o contenuto sarà valutato da esperti congiuntamente designati dalle parti, le cui valutazioni sono vincolanti per entrambe.
g) Dalla data della separazione delle parti o dalla data di allestimento delle pratiche di divorzio (quale delle due si verifichi prima) AP 1 è tenuto, finché AO 1 non abbia ricevuto i beni cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra, ad:
(i) assicurarsi che AO 1 riceva dai beni in comune un versamento mensile equivalente ad almeno un terzo del reddito netto mensile di AP 1; al momento della ricezione da parte di AO 1 dei beni cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra, AO 1 è da considerarsi come avente già ricevuto una somma equivalente agli importi a lei versati dai beni in comune come ivi previsto, o
(ii) nel caso in cui dai citati beni in comune risulti un reddito insufficiente, tale da poter versare a AO 1 una somma mensile equivalente ad almeno un terzo del reddito mensile netto di AP 1, quest'ultimo pagherà qualsiasi ammanco usando il proprio reddito netto; qualsiasi importo versato da AP 1 sarà a lui ripagato dalla quota dei beni in comune di AO 1 (prima della ricezione degli stessi) cui si fa riferimento nel paragrafo 17 lett. d o lett. e di cui sopra.
h) Nel periodo in cui AO 1 dovesse ricevere un pagamento in conformità al paragrafo 17 lett. g (i) o (ii) di cui sopra, a AP 1 e AO 1 continuerà ad essere accreditato (con le relative quote in proporzione ai rispettivi beni elencati nelle liste A e B) qualsiasi reddito da investimento prodotto da tali beni in comune.
18. Si conviene che in osservanza del paragrafo 17 lett. a – lett. f è esclusa qualsiasi pretesa che le parti potessero avere l'una contro l'altra in merito a pendenze legali per mantenimento, versamenti periodici, versamenti periodici assicurati, somme forfettarie e ordinanze di distribuzione dei beni.
19. Si conviene che nessuna delle parti cercherà alla morte dell'altra risorse finanziarie presso l'agente della parte deceduta, salvo quanto prevede il paragrafo 16 di cui sopra.
20. Qualora un tribunale giudichi che una qualsiasi clausola del presente accordo fosse illegale, non valida o altrimenti inapplicabile, tale clausola è da isolare dal presente accordo senza alcun effetto sulle altre clausole, le quali continueranno ad avere pieno vigore.
7. L'istante contesta la validità dell'intesa. Produce il parere da lei commissionato a una legale di __________ (doc. HHH) ed evoca “innumerevoli indizi che portano a concludere che l'accordo prematrimoniale non sia valido: ad esempio il fatto che lo stesso sia stato concluso solamente cinque giorni prima del matrimonio, il fatto che la futura moglie fosse stata tenuta all'oscuro della reale situazione finanziaria del marito oppure ancora il fatto che i coniugi non abbiano rispettato, sin dal principio, quanto stabilito nel contratto (non è mai stato stipulato un testamento né una polizza d'assicurazione vita, seppure ciò fosse espressamente previsto nei paragrafi 2 e 3 dell'accordo)” (osservazioni all'appello, pag. 5 in basso). Così argomentando, l'interessata perde di vista tuttavia che in una procedura a tutela dell'unione coniugale il potere cognitivo del giudice è limitato alla verosimiglianza (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb), principalmente su base documentale. Le critiche ch'essa rivolge alla convenzione potranno anche dare adito a dubbi e perplessità, ma – contrariamente all'opinione del Pretore – non rendono verosimile l'inefficacia dell'accordo già a prima vista e a un sommario esame (art. 271 lett. a CPC), né secondo la legge svizzera né tanto meno secondo il diritto estero. Contestazioni come quelle in rassegna vanno sottoposte a un giudice munito di pieno potere cognitivo nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione del diritto, a maggior ragione ove si consideri che nella convenzione le parti “dichiarano di aver avuto entrambe il beneficio di una consulenza legale indipendente” prima di firmare l'accordo (clausola n. 7, primo foglio in fondo). A un sindacato di mera apparenza l'intesa va dunque ritenuta valida.
8. La convenzione stipulata dai coniugi prescrive in sintesi – come si è appena visto – che qualora subentri una separazione di almeno tre mesi o intervenga una causa di divorzio, la moglie ha diritto di ricevere entro sei mesi dalla separazione o dall'avvio delle pratiche per il divorzio una liquidazione in capitale. La convenzione non prevede contributi di mantenimento. A titolo transitorio, finché la moglie non abbia ricevuto la liquidazione in capitale, la convenzione obbliga nondimeno il marito a corrispondere “un versamento mensile equivalente ad almeno un terzo del [proprio] reddito netto mensile” attingendo al provento dei “beni comuni” oppure, se il rendimento di tali beni non è sufficiente, facendo capo alle sue proprie entrate. Simili pagamenti vanno computati come anticipo della liquidazione e andranno dedotti dalla medesima. In concreto è pacifico che, nonostante la separazione dei coniugi risalga al 5 dicembre 2013, la liquidazione dell'istante deve ancora venire. E nel frattempo AP 1 riconosce di dover versare alla moglie una rendita pari a un terzo del proprio reddito netto mensile (appello, pag. 8 in fondo). Il problema è determinare la verosimile entità di tale reddito. Sapere se la convenzione sia valida e se il suo contenuto non offenda principi imperativi del diritto svizzero (in specie l'art. 27 cpv. 2 CC) è una questione delicata che – come detto (consid. 7) – non può essere risolta a livello di semplice verosimiglianza.
9. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che negli ultimi quattro anni i redditi di AP 1 erano ammontati ad almeno £ 250 000 annui, ma che per il futuro “gli unici dati certi sono i suoi redditi da pensione”, mentre l'evoluzione dell'attività lucrativa di lui appare “del tutto incerta e nebulosa” (sopra, consid. 3). Il primo giudice non ha trascurato tuttavia che già nel 2009 i coniugi avevano dichiarato alle autorità fiscali di poter finanziare il loro dispendio annuo con le rendite pensionistiche e il reddito della sostanza. Ne ha desunto che, per lo meno a un esame di verosimiglianza, la coppia appariva in grado di mantenersi in Svizzera indipendentemente da eventuali redditi da attività lucrativa del marito. Ne ha concluso che per sovvenzionare il dispendio di fr. 200 000.– annui stimato dall'autorità fiscale nel 2012 il marito doveva disporre, a prescindere da possibili redditi da lavoro, di entrate per almeno fr. 16 667.– mensili. Da tali redditi andava dedotta la pensione della moglie (€ 713.88, pari a fr. 750.– mensili: sentenza impugnata, consid. 5.1 in fine). La disponibilità del marito ascende di conseguenza a fr. 15 917.– mensili.
a) L'appellante critica il ragionamento che precede, facendo valere che il noto dispendio di fr. 200 000.– annui (fr. 16 667.– mensili) non era finanziato solo dai suoi redditi e dalla pensione della moglie. Mentre fr. 80 000.– annui (fr. 6667.– mensili) provenivano effettivamente dal suo fondo previdenziale SIPPS, fr. 10 600.– annui (fr. 883.– mensili) erano pensioni della moglie e il resto (fr. 109 400.– annui, pari a fr. 9117.– mensili) era reddito generato dalla sostanza comune. Le sue entrate assommano dunque a fr. 11 225.– mensili (fr. 6667.– mensili più un mezzo di fr. 9117.– mensili). E un terzo di tale importo non eccede fr. 3742.– mensili, somma da lui offerta alla moglie come anticipo della liquidazione in capitale.
b) Nelle osservazioni all'appello l'istante obietta che il marito continua verosimilmente a riscuotere partecipazioni dalla H__________ per fr. 19 013.20 mensili e dalla società I__________ per almeno fr. 2606.– mensili, oltre a fr. 565.40 mensili di interessi (memoriale, pag. 9). Non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore, il quale ha definito “incerta e nebulosa” simile ipotesi (sentenza impugnata, pag. 20), che l'istante medesima fondava per altro su speculazioni (memoriale conclusivo, pag. 8). L'interessata soggiunge che il marito è stato oggetto di tassazione globale anche nel 2014, nonostante da quell'anno il dispendio minimo sia stato portato dalla legge a fr. 400 000.– annui (memoriale, loc. cit.). Nuova e non sorretta da alcun riscontro istruttorio, la circostanza non può tuttavia entrare in linea di conto ai fini del giudizio (art. 317 cpv. 1 CPC). Infine l'istante allega che il reddito del patrimonio coniugale va imputato interamente a AP 1, poiché essa “non vede un centesimo di quanto la sostanza comune dovrebbe generare” (memoriale, loc. cit.). Il “reddito mensile netto di AP 1” cui si riferisce la clausola n. 17 lett. g della citata convenzione prematrimoniale, tuttavia, non può ragionevolmente intendersi comprendere il reddito che produce la sostanza della moglie, per lo meno in mancanza di elementi che confortino un'interpretazione siffatta. Nemmeno tale argomento può dunque essere condiviso.
c) Ne segue che l'apprezzamento del Pretore secondo cui il “reddito mensile netto di AP 1” consiste verosimilmente, pro futuro (e non solo con riferimento al passato), negli introiti pensionistici di lui (“gli unici dati certi sono i suoi redditi da pensione”: sentenza impugnata, pag. 20) resiste alla critica. A ragione il Pretore ha ritenuto altresì che tale reddito doveva essere sufficiente già nel 2012 per sopperire al dispendio annuo stimato dall'autorità fiscale. Il problema è che quel dispendio non era sovvenzionato dai soli redditi del marito. Oltre a fr. 10 600.– annui che l'appellante riconduce a “fonte individuale della moglie”, senza contestare però che si tratti della rendita pensionistica di fr. 750.– mensili evocata nella sentenza impugnata (consid. 5.1 in fine), il dispendio annuo era finanziato anche dal reddito della sostanza dei coniugi. In che misura si trattasse di reddito generato dai beni di AP 1 (lista A della convenzione prematrimoniale) e in che misura da beni della moglie (lista B della convenzione prematrimoniale) non è dato di sapere. Nemmeno la moglie prospetta alcun dato concreto al riguardo. In condizioni del genere non rimane che dipartirsi da una suddivisione del provento a metà, come propone l'appellante. Nel reddito di AP 1 va computata, in ogni modo, l'entrata di fr. 2800.– mensili riconducibile ad “altre rendite pensionistiche” accertata dal Pretore (e non contestata dal beneficiario: sentenza impugnata, consid. 5.3 in fine).
d) Se ne conclude, a un giudizio di apparenza, che il “reddito mensile netto di AP 1” cui si riferisce la clausola n. 17 lett. g della convenzione prematrimoniale risulta consistere in fr. 6667.– mensili (fr. 80 000.– annui) erogati dal fondo previdenziale SIPPS, in fr. 2800.– mensili di “altre rendite pensionistiche” e nella metà del reddito prodotto dai beni coniugali. Il dispendio di fr. 16 667.– mensili (fr. 200 000.– annui) essendo coperto per fr. 6667.– dalla pensione del marito, per fr. 2800.– da altre rendite di lui e per fr. 750.– mensili dalla pensione della moglie, il provento complessivo dei beni coniugali doveva ammontare nel 2012 ad almeno fr. 6450.– mensili. In realtà esso doveva essere superiore, poiché parte di quel reddito veniva reinvestita e non serviva a finanziare il dispendio coniugale. In difetto di qualsiasi dato, foss'anche approssimativo, non è possibile tuttavia operare accertamenti in proposito. Ne segue che, secondo l'ammontare del dispendio, il “reddito mensile netto di AP 1” risulta di fr. 12 692.– mensili (fr. 6667.– più fr. 2800.– più la metà di fr. 6450.–). Onde l'obbligo di versare alla moglie la somma di fr. 4230.– mensili (un terzo di fr. 12 692.–). Al proposito l'appello merita parziale accoglimento.
10. L'appellante si duole che il Pretore lo abbia condannato a pagare le spese per il deposito degli effetti personali della moglie asportati dall'appartamento a __________ e depositati presso terzi. Egli lamenta che il primo giudice non ha addotto i motivi di tale decisione. Fa valere inoltre che l'appartamento di __________ gli è stato assegnato in uso esclusivo e che spettava alla moglie liberarlo, assumendo il costo relativo alla custodia dei suoi mobili e delle sue suppellettili. Se non che, contrariamente a quanto l'appellante asserisce, nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato di non ravvisare motivi in proposito per scostarsi dal decreto cautelare emesso il 28 marzo 2014 “nelle more istruttorie” (consid. 2), quando egli aveva rimproverato a AP 1 di avere unilateralmente rimosso beni ed effetti personali della moglie dall'appartamento a __________, consegnandoli a un deposito senza ragione apparente e senza il consenso dell'interessata (pag. 6 in alto). Lo stesso appellante ha riconosciuto del resto, davanti al Pretore, di avere agito di propria iniziativa prima ancora che l'appartamento gli fosse attribuito in uso, nell'intento di vendere l'immobile (osservazioni del 20 gennaio 2014, pag. 8 punto 8). Mal si intravede tuttavia perché l'intenzione di vendere imponesse l'asportazione immediata di beni e oggetti appartenenti alla moglie senza nemmeno che quest'ultima potesse provvedere. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che spettasse a AP 1 assumere la responsabilità delle proprie scelte. Su questo punto l'appello si rivela privo di consistenza.
11. Alla luce di quanto prevede nel caso in esame la convenzione prematrimoniale sugli effetti della vita separata, rimane da esaminare, dopo quanto si è illustrato, se il giudice a protezione dell'unione coniugale adito da una parte per questioni di mantenimento sia tenuto alle disposizioni dell'accordo oppure se, apparendogli l'accordo inadeguato, possa scostarsene. Ora, a prescindere dal caso in cui un coniuge si valga di mutamenti rilevanti e duraturi intervenuti dopo la stipulazione dell'atto (ipotesi estranea alla fattispecie), la dottrina reputa che di fronte a una convenzione prematrimoniale contestata da una parte il giudice proceda come di fronte a una convenzione stipulata in corso di procedura, allorché un coniuge chieda l'omologazione dell'atto e l'altro vi si opponga. Se è convinto che le parti hanno concluso l'accordo di loro libera volontà e dopo matura riflessione, il giudice verifica di conseguenza se in materia di mantenimento la convenzione sia chiara e “non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 prima frase CPC; Meier, op. cit., pag. 29 n. 63 con numerosi richiami).
In concreto si è visto che a un sommario esame non si riscontrano elementi per concludere già a livello di verosimiglianza che la convenzione prematrimoniale sia inefficace (consid. 7). Non può dirsi nemmeno che sul mantenimento dei coniugi dopo la separazione essa non sia chiara. Rimane da esaminare se al proposito essa non sia “manifestamente inadeguata”. Per dirimere la questione il giudice confronta la disciplina prevista nella convenzione con la sentenza ch'egli emanerebbe in mancanza di convenzione. Se la convenzione denota uno scarto immediatamente riconoscibile rispetto a quella che sarebbe la presumibile decisione senza che ciò appaia giustificato da considerazioni d'equità, sussiste manifesta inadeguatezza. L'inadeguatezza, comunque sia, dev'essere “manifesta”. L'omologazione dell'accordo va rifiutata, in altri termini, solo qualora si ravvisi una sproporzione evidente e un grande divario in merito alla pretesa di mantenimento che spetta al coniuge richiedente secondo la convenzione per rapporto alla pretesa che a quel coniuge spetterebbe secondo la legge.
a) Nella fattispecie il Pretore ha rilevato giustamente che, considerato l'alto tenore di vita goduto dai coniugi durante la comunione domestica, il contributo di mantenimento per l'istante sarebbe stato da determinare a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC applicando il cosiddetto metodo del dispendio effettivo. Incombeva così all'istante rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a con rinvii). Se non che – ha continuato il Pretore – l'interessata non aveva allegato alcuna concreta voce di spesa. Il primo giudice ha fatto capo pertanto al dispendio annuo della coppia stimato dall'autorità fiscale (fr. 200 000.–), reputando che il fabbisogno effettivo della moglie fosse verosimilmente pari alla metà (fr. 100 000.– annui, ovvero fr. 8350.– mensili). Ne ha concluso che, dedotta la pensione di lei (fr. 750.– mensili), alla moglie spettava un contributo alimentare di fr. 7600.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5.1).
b) L'appellante contesta che il fabbisogno effettivo della moglie possa presumersi di fr. 100 000.– annui. In effetti tale schematismo non è difendibile nel caso specifico neppure a un giudizio sommario. Anche dipartendosi da un dispendio annuo di fr. 200 000.– durante la comunione domestica, in concreto i fabbisogni effettivi dei coniugi dopo la separazione non possono semplicemente supporsi consistere nella metà di quel dispendio, ove appena si pensi che l'appellante deve far capo da sé solo ormai al costo di tre abitazioni (a __________, a __________ e ad __________), le quali gravavano prima sul bilancio comune. Il Pretore sembra partire dall'idea che tali immobili non siano entrati nel calcolo della tassazione globale (sentenza impugnata, consid. 5.3), dimenticando però che il dispendio degli art. 14 cpv. 3 LIFD e 13 cpv. 3 LT corrisponde alle spese annuali affrontate dal contribuente per finanziare il proprio tenore di vita e quello delle persone al cui sostentamento egli provvede “in Svizzera e all'estero”. Ne segue che, dopo la separazione dei coniugi, la suddivisione a metà del dispendio di fr. 200 000.– annui durante la vita in comune non si giustifica più nemmeno a un esame di apparenza.
c) Nel memoriale conclusivo dinanzi al Pretore l'istante aveva quantificato il proprio fabbisogno minimo in fr. 7057.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione dell'appartamento a __________ con spese accessorie fr. 2590.–, premio della cassa malati fr. 362.90, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 20.–, spese di psicoterapia non medicale fr. 1884.30, imposte fr. 1000.–). Quale fosse il fabbisogno effettivo non è dato di sapere. L'interessata ha chiesto dinanzi al Pretore un contributo alimentare di fr. 14 583.40 mensili fondandosi non su elementi concreti, bensì sul metodo di calcolo semplificato – non pertinente nel caso in rassegna (RtiD I-2015 pag. 881 in alto) – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (memoriale conclusivo, pag. 9 segg.). Sta di fatto che per quanto riguarda la citata maggiorazione di fr. 7526.– mensili sul suo fabbisogno minimo, l'istante non adduce alcuna indicazione circa le poste aggiunte né, tanto meno, alcun indizio di verosimiglianza. Essa oppone di non aver potuto recare prove sul proprio dispendio effettivo durante la vita in comune per essere “fuggita di casa a seguito di anni di violenze psicologiche” senza poter raccogliere la documentazione necessaria (osservazioni all'appello, pag. 10), ma ciò non abilita il giudice a decidere a beneplacito. Se in base agli atti non riesce ad accertare né a escludere la verosimiglianza di determinate allegazioni, il giudice deve applicare l'art. 8 CC e procedere come nel caso di fatti non provati. In condizioni del genere non rimane quindi che dipartirsi, nel caso in oggetto, dalle poste documentate.
d) Del fabbisogno minimo esposto dalla moglie (fr. 7057.20 mensili) l'appellante contesta le spese di psicoterapia non medicale (fr. 1884.30 mensili), chiedendo di ridurle a fr. 190.– mensili (la quota a carico della paziente nel caso in cui la terapia fosse assicurata da un professionista riconosciuto dalle casse malati), il che riduce il fabbisogno minimo in questione a fr. 5363.– mensili. Egli dimentica tuttavia di avere ammesso nel memoriale conclusivo davanti al Pretore un esborso di fr. 417.– mensili (pag. 17), sicché la nuova richiesta, non fondata su fatti né su mezzi di prova nuovi, si rivela irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC). Non a torto l'appellante sostiene invece che la moglie potrebbe far capo a prestazioni rimborsate dalla cassa malati, rivolgendosi a terapisti che lavorino alle dipendenze di un medico psichiatra e il cui trattamento avvenga nello studio, sotto sorveglianza e responsabilità del medico (art. 2 OPre: RS 832.112.31). L'interessata oppone che la sua attuale terapista ha conosciuto l'appellante in occasione di un trattamento di coppia e la segue da anni. Quel trattamento di coppia risale tuttavia al 2011 e alla terapista l'istante si è rivolta nuovamente solo nel novembre del 2013 (doc. F), un mese prima della separazione di fatto. Che occorresse continuità di trattamento non risulta. Le spese da lei fatte valere possono essere ammesse così fino a concorrenza di fr. 417.– mensili (la cifra riconosciuta dal marito davanti al Pretore). Ne deriva un fabbisogno minimo di fr. 5590.– mensili.
e) L'appellante assume altresì che la moglie dispone di cospicue risorse patrimoniali anche volendo trascurare i beni in comune, ove si consideri il saldo di almeno fr. 190 000.– sui suoi conti bancari e quanto da lei prelevato dai conti dopo la separazione. A parte il fatto però che non si intravede quali sarebbero i beni “comuni”, gli elementi patrimoniali elencati nelle liste A e B della convenzione prematrimoniale rimanendo ben distinti, neppure il convenuto pretende che la sostanza detenuta dalla moglie produca redditi di qualche rilevanza. L'argomento sollevato si esaurisce così, né più né meno, in una recriminazione. Se ne conclude che, dedotta la pensione di fr. 750.– mensili percepita dall'istante, le poste del fabbisogno effettivo documentate da quest'ultima si riducono a fr. 4840.– mensili. Tale è il contributo alimentare che – verosimilmente – il giudice a protezione dell'unione coniugale avrebbe fissato per lei nella fattispecie se la convenzione non esistesse. La convenzione prematrimoniale comportando il versamento di fr. 4230.– mensili (consid. 9), non si può dire che tale somma sia “manifestamente inadeguata” (nel senso dell'art. 279 cpv. 1 prima frase CPC) rispetto alle previsioni di legge. Sapere poi se tale versamento possa essere dedotto dalla liquidazione finale che spetterà alla moglie dipende dalla validità della convenzione, che andrà vagliata – se mai – dal giudice di merito (sopra, consid. 7).
12. Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riduzione da fr. 6700.– a fr. 4230.– mensili (ancorché non a fr. 3742.– mensili) dell'anticipo dovuto alla moglie sulla liquidazione in capitale, ma vede respingere l'appello sull'addebito dei costi per il deposito delle masserizie della moglie a __________ (circa fr. 78.– mensili: osservazioni del 20 gennaio 2014, pag. 8). Tutto considerato, si giustifica così che sopporti un sesto delle spese processuali, mentre la rimanenza va a carico dell'istante, la quale ha proposto di respingere l'appello, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte.
L'esito del giudizio odierno si riflette anche sulle spese e le ripetibili di primo grado. Nel memoriale conclusivo davanti al Pretore l'istante postulava il versamento di fr. 14 583.40 mensili, l'assegnazione in uso dell'appartamento a __________ dal 1° gennaio 2016, l'addebito al marito dei costi relativi al deposito dei beni di lei e il blocco di una relazione bancaria intestata ai coniugi a __________. Il convenuto rifiutava qualsiasi versamento, rivendicava l'attribuzione in uso dell'appartamento a __________ e proponeva di lasciare in uso a entrambi la casa di __________. Per finire, l'istante ottiene il versamento di fr. 4230.– mensili, l'attribuzione in uso con il marito della casa ad __________ (ma non dell'appartamento a __________), l'addebito al marito delle spese di deposito e il blocco del citato conto bancario (chiesto per finire anche dal marito). Tutto ponderato, si giustifica così che assuma due terzi degli oneri processuali e che rifonda al marito un'indennità per ripetibili ridotte.
13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche considerando la sola riduzione della somma in favore della moglie chiesta da AP 1 con l'appello (da fr. 7600.– a fr. 3742.– mensili), ovvero fr. 46 296.– annui, da moltiplicare per venti (art. 51 cpv. 4 LTF; sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. AP 1 è condannato a versare a AO 1, entro il primo di ogni mese, la somma di fr. 4230.– dal 1° gennaio 2014.
6. Le spese processuali di complessivi fr. 3000.–, anticipate da AO 1, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, cui AO 1 rifonderà fr. 8000.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di fr. 3000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 4000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).