Incarto n.
11.2015.34

Lugano,

27 aprile 2015/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa CA. 2015.1 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con

istanza del 31 dicembre 2014 dall'

 

 

avv. AP 1

 

 

contro

 

 

 

avv. AO 1,

 

 

 

 

giudicando sull'appello presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 17 marzo 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  In esito a un'istanza di sfratto presentata il 27 settembre 2010 dalla dott. __________ G__________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato il 15 novembre 2012 all'avv. AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “di mettere a libera dispo­sizione della sublocatrice __________ G__________ i locali da lei occupati nella superficie sita al IV piano, interno n. 15, dello stabile denominato ‘__________’ di piazzetta __________ a __________ entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione”. Il Pretore ha ordinato inoltre alla polizia cantonale, “rispettivamente in caso delega alla polizia comunale, di prestare man forte per l'esecuzione della presente decisione a semplice richiesta della sublocatrice”, disponendo che qualora la subconduttrice non avesse ritirato mobili e oggetti di sua pertinenza la forza pubblica avrebbe fatto depositare tali beni a spese della subconduttrice in un luogo indicato dalla sublo­catrice (inc. DI.2010.1451).

 

                            B.  Il decreto di sfratto appena citato è stato impugnato il 4 gennaio 2013 dall'avv. AP 1 davanti alla seconda Camera civile di questo Tribunale, che con sentenza del 31 marzo 2014 ha respinto l'appello in quanto ricevibile (inc. 12.2013.6). Un ricorso in materia civile presentato dall'avv. AP 1 al Tribunale federale è stato respinto anch'esso nella misura in cui era ammissibile con sentenza 4A_309/2014 del 6 ottobre 2014. Il 15 ottobre 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha attestato il passaggio in giudicato della propria decisione. Lo sgombero forzato dell'appartamento, in cui si trovava lo studio legale dell'avv. AP 1, è stato eseguito con l'intervento di due agenti della polizia comunale di Lugano il 3 e 4 dicembre 2014.

 

                            C.  Il 31 dicembre 2014 l'avv. AP 1 ha inoltrato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un'“Istanza di provvedimenti urgenti – Istanza di reintegra” nei confronti dell'avv. AO 1, patrocinatore di __________ G__________, perché il suo studio legale fosse “restituito e rimesso al 4° piano” nello stato in cui essa l'aveva lasciato il 2 dicembre 2014. Invitato a formulare osservazioni, l'avvocato AO 1 ha proposto di respingere l'istanza nella misura in cui fosse ricevibile, dolendosi dei toni sconvenienti e ingiuriosi usati dall'istante. In una replica spontanea del 10 feb­braio 2015 l'istante AP 1 ha ribadito la propria domanda. Il convenuto ha duplicato il 17 febbraio successivo, proponendo una volta ancora di respingere l'istanza e censurando le contumelie figuranti nella replica. Con decreto cautelare del 17 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile, subordinatamente l'ha respinta, e ha irrogato all'avv. AP 1 una multa disciplinare di
fr. 1000.–. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante. All'avv. AO 1 non sono state attribuite ripetibili.

 

                            D.  Contro il decreto cautelare predetto l'avv. AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 aprile 2015 nel quale chiede di dichiarare nulla – subordinatamente di annullare – la decisione medesima e di ordinare “il reintegro integrale del possesso del contenuto dello studio legale di AP 1 al 4° piano del ‘__________’, piazzetta __________, __________”. Il memoriale non è stato comunicato all'avv. AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  La decisione impugnata è un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Non è chiaro quale causa intenda avviare l'avv. AP 1 contro l'avv. AO 1. Nella misura in cui postula “il reintegro integrale del possesso del contenuto dello studio legale” essa sembrerebbe alludere a un'azione fondata sull'art. 927 cpv. 1 CC. In simili circostanze è data quindi la competenza per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

 

                             2.  Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b combinato con l'art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie patrimoniali – il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il decreto in questione è stato notificato all'istante il 25 marzo 2015. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 4 aprile 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Consegnato alla posta il 7 aprile 2015, l'appello in esame è dunque tempestivo. Quanto al valore litigioso, manca nella decisione impugnata qualsiasi riferimento in proposito, nonostante l'indicazione dei rimedi giuridici dia per esperibile l'appello. Dato che il ricorso in esame appare già di primo acchito senza probabilità di successo, non giova tuttavia dilungarsi sul tema.

 

                             3.  Nel decreto impugnato il Pretore ha respinto la richiesta cautelare in ordine, subordinatamente nel merito, con l'argomento “che anche volendo prescindere dall'inammissibilità della presente istanza, che costituisce al più un atto che esprime una condotta processuale querulomane di parte istante, esso è pure infondato, per quanto è dato di capire, perché l'espulsione dell'istante dai locali in questione è avvenuta in esecuzione di un decreto di sfratto cresciuto in giudicato emesso dal giudice competente ed è avvenuta con modalità perfettamente adeguate, sia nella gestione dei dati sia nel deposito del contenuto dell'ufficio presso la società __________”. Accertato poi che nei suoi allegati
l'istante aveva “gravemente offeso le convenienze, infarcendo quegli scritti d'insulti contro (anche) il convenuto”, “stante la gravità di questo agire” egli ha inflitto all'avvocata AP 1 una multa disciplinare di fr. 1000.– in applicazione dell'art. 128 CPC.

 

                             4.  L'appellante reputa la decisione impugnata “manifestamente nulla per totale assenza di motivazione” (memoriale, pag. 9 in basso), invocando contestualmente il suo diritto di essere sentita e il divieto dell'arbitrio (memoriale, pag. 10 segg.). In realtà il decreto cautelare è motivato. Il Pretore ha spiegato che “l'espulsione dell'istante dai locali in questio­ne è avvenuta in esecuzione di un decreto di sfratto cresciuto in giudicato”. Si conviene che la motivazione è succinta e telegrafi­ca, ridotta alla sua più semplice espressione, ma essa permette pur sempre di capire senza equivoci perché il Pretore ha rifiutato l'emanazione dei provvedimenti cautelari richiesti. È dunque sufficiente sotto il profilo dell'art. 29 Cost. (cfr. DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami), sicché le censure fondate sulla violazione del diritto di essere sentiti e sul divieto dell'arbitrio cadono nel vuoto.

 

                             5.  Sostiene l'appellante che l'avv. AO 1 ha ottenuto
l'emanazione del decreto di sfratto senza essere debitamente autorizzato dalla cliente ed era quindi un falsus procurator (memoriale, pag. 4 segg.). Se non che, la legittimazione a proce­dere di un rappresentante non può più essere revocata in dubbio una volta terminata la causa. E in concreto il decreto di sfratto non solo è stato emesso (il 15 novembre 2012, come detto), ma è finanche passato in giudicato (il 6 ottobre 2014), l'interessata avendo esaurito infruttuosamente tutte le vie di ricorso fino al Tribunale federale. Certo, l'appellante pretende che per eseguire lo sfratto dopo la sentenza del Tribunale federale l'avvocato AO 1 avreb­be dovuto farsi rilasciare dalla cliente un'altra procura (me­moriale, pag. 8 in basso), ma non se ne comprende il motivo. Validamente abilitato con decisione definitiva ad attuare l'espulsione, il legale ha agito in virtù di tale autorizzazione, facendo capo alla forza pubblica. Su questo punto l'appello sfiora il pretesto e non merita ulteriore disamina.

 

                             6.  Per quanto attiene alla multa disciplinare, l'appellante rimprovera al Pretore un “delirio di onnipotenza” e si proclama vittima di un “atto orrendo” perpetrato da chi ha eseguito lo sfratto (memoriale, pag. 2). Tuttavia con la mo­tivazione del primo giudice, il quale ha pronunciato la sanzione per avere l'istante offeso gravemente le convenienze processuali usando toni da vituperio, essa non si confronta. Non asserisce che i suoi scritti fossero meramente irriverenti o che il Pretore ne abbia frainteso la portata o che l'ammontare della multa (previsto dall'art. 128 cpv. 1 CPC nel massi­mo di fr. 1000.–) sia esagerato o sproporzionato. Mal si intravede di conseguenza perché la sanzione andrebbe annullata. Anche al riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

 

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pongono problemi legati a indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'avvocato AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni in appello.

 

                             8.  Quanto ai rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), incomberà all'appellante rendere verosimile – dandosi ricorso in materia civile – che il valore litigioso raggiunge la soglia minima di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                             3.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).