Incarto n.
11.2015.36

Lugano

31 agosto 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2014.3460 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2014 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

 

e nella causa SO.2015.1072 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa con istanza del 6 marzo 2015 da AP 1 nei confronti di AO 1;

 

giudicando sull'appello del 4 maggio 2015 e sul reclamo del medesimo giorno in materia di spese e di gratuito patrocinio presentati da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 aprile 2015;

 

 

Ritenuto

 

 

in fatto:                      che con sentenza emanata il 22 aprile 2015 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1966) a versare un contributo alimentare anticipato per la moglie AO 1 (1981) di fr. 693.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2014, di fr. 440.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2015 e di fr. 695.– mensili dal 1° aprile del 2015 in poi, come pure un analogo contributo per la figlia D__________ (8 dicembre 2008) di fr. 1679.– mensili dal 1° giugno 2014, assegni familiari non compresi;

 

                                  che con lo stesso giudizio il Pretore ha accolto inoltre le domande di gratuito patrocinio presentate dai coniugi, ma solo limitatamente all'esenzione dal pagamento delle spese processuali
(fr. 1500.– di tassa di giustizia più le spese), poste per un terzo a carico di AO 1 e per due terzi a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 800.– per ripetibili ridotte;

 

                                  che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 maggio 2015 nel quale chiede – previa concessione del gratuito patrocinio – di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 500.– mensili per il giugno, il luglio e l'agosto del 2014, sopprimendolo in seguito, e di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 500.– mensili dal 1° settembre 2014, assegni familiari non compresi, con la possibilità di continuare a versare direttamente il premio della cassa malati, “a gestire e pagare le spese mediche e di salute” di lei, oltre che di porre in compensazione fr. 5922.70 “per le spese relative all'appartamento di __________ da lui pagate”;

 

                                  che con reclamo del medesimo giorno egli chiede inoltre che il gratuito patrocinio gli sia conferito senza limitazioni e che gli oneri processuali siano posti a carico della moglie, con obbligo di rifondergli fr. 2400.– per ripetibili;

 

                                  che in esito a un contraddittorio tenutosi davanti al Pretore il 18 agosto 2015 per discutere un'istanza di diffida ai debitori (art. 177 CC) della moglie (inc. SO.2015.2871) e un'istanza di modifica dell'assetto attuale del marito (inc. SO.2015.3367), i coniugi hanno raggiunto un'intesa sulla regolamentazione della vita separata;

 

                                  che in tale accordo i coniugi hanno pattuito fra l'altro, con effetto dal 1° giugno 2014, un contributo alimentare per la moglie di
fr. 300.– mensili e uno per la figlia di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi);

 

                                  che sempre in quella occasione AP 1 ha fra l'altro dichiarato di ritirare ad "evasione" dell'inc. 11.2015.36 il "ricorso" pendente davanti a questa Camera e di assumere le spese processuali d'appello, compensate per il resto – con l'accordo della moglie – le ripetibili (verbale 18 agosto 2015, pag. 2, punto 4);

 

e considerando

 

in diritto:                    che nella fattispecie il reclamo del 4 maggio 2015 non ha portata propria ma è parte integrante dell'appello essendo stato presentato nel quadro di una decisione finale il cui contenuto è ugualmente impugnato (I CCA, sentenza inc. 11.2013.110 e 11.2013.111 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii);

 

                                  che la dichiarazione di ritirare "il ricorso" (transazione del 18 agosto 2015, punto 4) ad "evasione" dell'inc. 11.2015.36 di questa Camera concerne pertanto entrambi gli atti del 4 maggio 2015 i quali formano per altro, come detto, un tutt'uno;

 

                                  che il ritiro di un rimedio giuridico, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

 

                                  che in caso di desistenza il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un ricorso di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC; nello specifico cfr. pure art. 109 cpv. 1 CPC);

 

                                  che nella fattispecie si può nondimeno rinunciare – equitativamente – al prelievo di spese, vista la buona volontà dimostrata dal debitore nell'accedere a un accordo amichevole (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                  che non si pone problema di ripetibili, gli atti del 4 maggio 2015 non essendo neppure stati notificati alla controparte per osservazioni sul merito;  

 

                                  che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante dinanzi a questa Camera, essa risulta priva d'interesse;

 

                                  che il diritto all'assistenza giudiziaria è infatti di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso);

 

                                  che, di conseguenza, ove una parte in causa perda tale sua qualità durante il processo, il gratuito patrocinio cui essa eventualmente beneficia si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);

 

                                  che ciò vale a maggior ragione qualora al momento di perdere tale sua qualità la parte non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, in condizioni del genere venendo meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.);

 

                                  che nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato il "ricorso", ponendo fine al processo (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2014.37 del 29 settembre 2014, inc. 11.2014.12 del 18 aprile 2014 e inc. 11.2013.36 dell'8 aprile 2014);

 

                                  che quando ha ritirato il rimedio giuridico AP 1 non beneficiava del gratuito patrocinio, ragion per cui è venuto meno il suo interesse a ottenere una decisione in proposito;

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro del "ricorso". La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 è dichiarata senza interesse.

 

                             4.  Notificazione:

 

avv.;

avv..

 

 

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).