|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 18 dicembre 2015/jh
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Grisanti, giudice presidente,
|
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OR.2013.1 (nullità di testamento: legittimazione passiva della convenuta) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 3 gennaio 2013 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1
|
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 7 maggio 2015 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 17 marzo 2015;
Ritenuto
in fatto: che il 25 febbraio 2011 B__________ è deceduta a __________ lasciando un testamento del 21 novembre 2002 in cui ha designato suo erede universale il fratello D__________ e, in caso di premorienza di lui – sopravvenuta il 25 agosto 2006 –, la costituenda fondazione di pubblica utilità AO 1;
che con petizione del 3 gennaio 2013, preceduta da un infruttuoso tentativo di conciliazione, AP 1, erede legittima, ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona la costituenda fondazione, rappresentata dall'amministratore dell'eredità RA 1, per ottenere l'annullamento del testamento;
che parallelamente AP 1 ha instato davanti al medesimo giudice per l'annullamento di altri due testamenti del 10 febbraio 2006 e del 3 luglio 2007 in cui B__________, revocata ogni precedente disposizione di ultima volontà, ha designato, nel primo, sua erede universale C__________ (inc. OR.2013.2) e nel secondo R__________ (inc. OR.2013.3);
che statuendo – nella causa OR.2013.1 – sulla legittimazione passiva della convenuta, il Pretore aggiunto ha accertato con decisione del 17 marzo 2015 la capacità processuale della costituenda fondazione;
che contro tale decisione è insorta AP 1 con un appello del 7 maggio 2015 in cui ne postula la riforma nel senso di negare alla costituenda fondazione la capacità di essere parte come pure la capacità processuale fintanto che essa non si è validamente costituita e di sospendere la causa fino ad avvenuto accertamento sulla capacità processuale;
che nelle sue osservazioni del 1° luglio 2015 la convenuta conclude per la reiezione dell'appello e chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio;
che il 10 dicembre 2015 l'appellante ha comunicato a questa Camera di avere raggiunto davanti al Pretore aggiunto un accordo che pone fine al contenzioso con la costituenda fondazione, allegando copia di una proposta di transazione di controparte, registrata a verbale il 19 novembre 2015, che lei ha accettato il 30 novembre 2015;
che in esecuzione di tale accordo l'appellante chiede di stralciare la procedura di appello e di compensare le ripetibili;
e considerando
in diritto: che una transazione, un'acquiescenza o una desistenza hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), di modo che il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che parimenti il giudice stralcia la causa dal ruolo se il procedimento termina per altri motivi (art. 242 CPC);
che nella fattispecie l'accordo con cui la convenuta ‟si dichiara interamente tacitata di ogni e qualsiasi reciproca pretesa tramite versamento da parte di AP 1 della somma di fr. 10 000.– a titolo di ripetibili che verranno versati entro 15 giorni dalla notifica dei decreti di stralcio relativi a tutte e tre le procedure OR.2013.1/2/3 (compensate le ripetibili e spese da fissarsi nell'ammontare già anticipato e a carico della stessa parte attrice), nonché del decreto di stralcio relativo alla procedura di appelloˮ, rende priva di oggetto quest'ultima;
che, dovendosi stralciare l'appello, rimane da statuire sulle spese giudiziarie;
che l'interpretazione dell'accordo induce a ritenere che le parti hanno inteso comporre nel suo complesso la vertenza, ripartendo anche per la procedura di appello le spese giudiziarie nel senso di compensare le ripetibili e di porre gli oneri processuali a carico dell'attrice;
che ciò è confermato – indirettamente – dalle parti, l'attrice chiedendo nella comunicazione del 10 dicembre 2015 di compensare (solo) le ripetibili secondo i termini dell'accordo senza che la convenuta, cui tale comunicazione è stata trasmessa per conoscenza, abbia contestato o altrimenti reagito a questa richiesta;
che in concreto non vi è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito, anche se l'ammontare della tassa di giustizia va adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;
che per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio avanzata dalla convenuta dinanzi a questa Camera, tale diritto è di natura altamente personale e decade – ove non sia ancora stato accordato, come nella fattispecie – qualora il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo, sia ch'egli desista dalla lite o acquiesca, sia che la causa diventi – come in concreto – senza oggetto o senza interesse giuridico, onde la caducità della domanda (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti);
decreta: 1. Il procedimento è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla convenuta è dichiarata senza interesse.
4. Notificazione a:
|
|
– avv. e; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).