Incarto n.
11.2015.3

Lugano

28 febbraio 2017/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2013.53 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 25 novembre 2013 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

 AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

e

 AO 2

(patrocinato dall'avv. PA 3),

 

giudicando sull'appello del 13 gennaio 2015 presentato da AP 1 contro la sen-tenza emessa dal Pretore il 3 dicembre 2014 e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 2 (1963) e AO 1 (1969) si sono spo­sati a __________ (__________) il 6 novembre 1988. Dal matrimonio sono nati R__________, il 10 maggio 1989, e AP 1, l'11 novembre 1993. Il marito lavorava come elettromeccanico senza formazione specifica per la __________ di __________. La moglie è infermiera oncologica nell'Ospedale __________ di __________. Con sentenza del 13 marzo 2013, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito in uso alla moglie l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 5691 e 5692 RFD di __________, pari a 7.5/1000 e 10.8/1000 della particella n. 42 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), “la quale vi risiederà con i figli maggiorenni”, ingiungendo al marito di andarsene entro il 30 aprile 2013. Nel termine fissatogli AO 2 si è trasferito in un appartamento, sempre a __________.

 

                            B.  Nel giugno del 2013 AP 1 ha conseguito la maturità commerciale alla Scuola __________ di __________ e il 1° ottobre 2013 ha cominciato a frequentare un corso triennale in __________ all'Istituto __________ di __________. Con petizione del 27 novembre 2013 egli si è rivolto al Pretore della giurisdizio­ne di Locarno Città per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, un contributo alimentare di fr. 525.– mensili dal padre e uno di fr. 875.– mensili dalla madre. Identiche domande egli ha avanzato già in via cautelare. Inoltre egli ha chiesto che il padre fosse tenuto a versare la seconda rata della retta scolastica del­l'Istituto __________, di € 13 400.–, come pure la terza fino a concorrenza di € 5000.–, e la madre fosse tenuta a versare la differenza di € 8400.–. Infine egli ha sollecitato una provvigione ad litem di fr. 1000.– dal padre e una di fr. 2000.– dalla madre.

 

                            C.  All'udienza del 16 dicembre 2013, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 2 ha proposto di respingere l'istanza, mentre AO 1 vi ha aderito. Statuendo con decreto cautelare del 28 gennaio 2014, il Pretore ha condannato AO 2 a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 400.– mensili dal 25 novembre 2013, respingendo l'analoga richiesta nei confronti di AO 1.

 

                            D.  Nel frattempo, con la risposta di merito del 16 dicembre 2013 AO 2 ha postulato il rigetto dell'azione. AO 1, ha comunicato quello stesso giorno di aderire alle richieste del figlio. Le prime arringhe si sono tenute il 4 febbraio 2014 e

                                  l'istruttoria, iniziata seduta stante, si è chiusa il 7 agosto 2014. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 13 ottobre 2014 AP 1 ha chiesto per finire che il padre fosse tenuto a versargli un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, oltre a € 24 400.– complessivi per rette scolastiche e tasse d'iscrizione. Nei loro allegati conclusivi i convenuti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista, AO 2 instando altresì per il conferimento del gratuito patrocinio.

 

                            E.  Il 10 novembre 2014 AO 2 ha comunicato al Pretore di essere stato licenziato dalla __________ e che dal 1° ottobre 2014 egli percepiva unicamente indennità di disoccupazione. Invitato a esprimersi, AP 1 ha proposto il 21 novembre 2014 ‟di respingere l'istanza, posto come la perdita di lavoro non modifica i doveri civili e famigliari del padre, che da disoccupato percepisce comunque importiˮ.

 

                             F.  Con sentenza del 3 dicembre 2014 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha obbligato AO 2 a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 322.– mensili dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014 e AO 1 un contributo alimentare di fr. 875.– mensili dal 1° ottobre 2013 fino al termine del corso frequentato dal figlio, oltre a € 8400.– a copertura delle rette scolastiche. L'attore è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, mentre l'analoga richiesta di AO 2 è stata respinta. Le spese processuali sono state poste per fr. 1470.– a carico di AP 1, per fr. 130.– a carico di AO 2 e per fr. 1400.– a carico di AO 1. Quest'ultima è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 2880.– per ripetibili. AP 1 è condannato inoltre a versare fr. 3200.– a AO 2, sempre a titolo di ripetibili.

 

                            G.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 gennaio 2015 nel quale chiede che – conferitogli il gratuito patrocinio – il contributo alimentare di fr. 322.– mensili sia esteso fino al termine della sua formazione e che il padre sia tenuto a corrispondergli complessivi fr. 16 158.– a parziale copertura delle tasse scolastiche. Nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2017 AO 2 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità delle pretese alimentari in discussione davanti al Pretore (fr. 500.– mensili dal­l'ottobre del 2013 al luglio del 2016, oltre al versamento unico di € 24 400.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 4 dicembre 2014. Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 18 dicembre 2014 al 2 gen­naio 2015 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC) e sarebbe scaduto il 19 gennaio 2015. Presentato il 13 gennaio 2015, l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

 

                             2.  AP 1 conviene in appello entrambi i genitori, ancorché davanti al Pretore la madre abbia dichiarato acquiescenza, tant'è che nei confronti di AO 1 egli non formula alcuna richiesta. Ora, l'acquiescenza ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 2 CPC), sicché per quanto concerne AO 1, litisconsorte facoltativa (art. 71 CPC; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 26 n. 29), il processo è terminato in prima sede. L'appello verte sulla sola posizione di AO 2.

 

                             3.  Alle osservazioni all'appello AO 2 acclude documenti nuovi: il verbale di un colloquio avvenuto l'8 marzo 2016 all'Ufficio di collocamento regionale (per dimostrare l'esaurimento delle indennità di disoccupazione) e una decisione su reclamo del 28 settembre 2016 emessa dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (per dimostrare la riscossione di prestazioni assistenziali). Successivi all'emanazione della decisione impugnata, tali documenti sono ammissibili (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

                             4.  Nella sentenza impugnata il Pretore, constatata l'acquiescenza di AO 1, ha ritenuto che il corso di __________ frequentato dal figlio all'Istituto __________ di __________ costituisca una ‟formazione appropriataˮ nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC e che la precarietà dei rapporti con il padre non sia imputabile al ragazzo soltanto. Posto ciò, egli ha calcolato il fabbisogno           minimo dell'attore in fr. 3848.25 mensili (fabbisogno di base fr. 1400.–, premio della cassa malati fr. 382.–, tassa d'iscrizione alla scuola fr. 251.15, retta scolastica fr. 1346.50, materiale scolastico fr. 468.60), non senza imputare a quest'ultimo un reddito ipotetico di fr. 333.– mensili. Quanto a AO 2, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 4030.27 mensili fino al 30 settembre 2014 e in fr. 2926.98 mensili dopo di allora a fronte di un fabbisogno minimo, maggiorato del 20%, di fr. 3708.19 mensili fino al 30 settembre 2014 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 690.–, premio della cassa malati fr. 356.40, pasti fuori casa fr. 192.50, imposta di circolazione fr. 50.70, assicurazione dell'automobile fr. 64.58, costi d'automobile fr. 200.–, onere fiscale fr. 336.–) e di fr. 3098.88 mensili in seguito, dato lo stralcio dei costi d'automobile e dei pasti fuori casa. Nelle condizioni descritte il Pretore ha reputato così che AO 2 possa versare al figlio fr. 322.– mensili fino al 30 settembre 2014.

 

                             5.  L'appellante rimprovera al Pretore di avere erroneamente inserito nel proprio fabbisogno minimo la tassa d'iscrizione alla scuola (fr. 3014.– annui) e la retta scolastica annuale (fr. 16 158.–), mentre tali costi vanno considerati alla stregua di spese straordinarie nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC, non trattandosi di oneri ricorrenti, bensì di “costi una tantum annuali”. A suo avviso, ciò lo svantaggia, poiché egli vede “il suo fabbisogno mensile aumentato, mentre le disponibilità dei genitori non mutano, ma anzi peggiorano, in particolare per quanto attiene al padre”.

 

                                  a)   I criteri che disciplinano la rifusione di spese straordinarie sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC, applicabile anche in caso di contributi alimentari per figli maggiorenni (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, vol. I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 286 CC con rinvii), sono già stati riassunti da questa Camera (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2013.87 dell'8 febbraio 2016 consid. 9b con rinvio). In proposito basti rammentare che tali costi devono riferirsi a esigenze specifiche, limitate nel tempo, esigenze che non sono state prese in considerazione quando è stato fissato (o è stato modificato l'ultima volta) il contributo alimentare ordinario e che tale contributo non permette di coprire. Se è già nota o prevedibile al momento in cui è fissato il contributo alimentare ordinario, l'esigenza va presa in considerazione sin dall'inizio (v. anche sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002 del 31 mar­zo 2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731).

 

                                  b)  Nella fattispecie i costi delle rette dell'Istituto __________ erano già noti e prevedibili al momento in cui il figlio ha promosso azione di mantenimento (petizione, pag. 3 in alto). Ne segue che, analogamente a quanto vale per i figli minorenni, riguardo ai quali i costi scolastici rientrano nel fabbisogno ordinario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, 2ª edizione, pag. 13; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2012.127 del 2 luglio 2014 consid. 8c), le spese di formazione di un maggiorenne (tassa d'iscrizione e rette scolastiche) non costituiscono spese straordinarie, ma vanno inserite nel fabbisogno minimo (cfr. anche Rep. 1995 pag. 153 n. 28; I CCA, sentenza inc. 11.2011.24 del 5 novembre 2013, consid. 8b). Mal si comprende perché ciò sarebbe svantaggioso per il figlio, men che meno se si pensa che, dandosi una spesa straordinaria, l'interessato dovrebbe rivolgersi di volta in volta al giudice. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                             6.  L'appellante si duole che il Pretore non abbia imputato al padre un reddito ipotetico dal 1° ottobre 2014, sostenendo che il genitore ha volontariamente diminuito le proprie entrate per non versargli un contributo alimentare. A suo parere, in concreto si giustifica di ascrivere al padre il reddito in fr. 4030.27 mensili che questi percepiva prima di essere licenziato. Tanto più – egli continua – che la disoccupazione è un periodo transitorio e che con la sua esperienza il padre ha senz'altro la possibilità di ritrovare un'occupazione nel proprio settore professionale. Inoltre, egli soggiunge, vi sono organizzazioni come __________ che formano cinquantenni rimasti senza lavoro a tornare “operativi” in altri campi d'attività. E AO 2 non ha mai “spiegato di avere avuto la volontà di iscriversi ad uno di questi ambiti (e ve ne sono anche in altri rami): in caso negativo la negligenza (ergo la malafede ex art. 3 cpv. 2 CC) è tutta sua: in caso affermativo non si può più considerarlo senza lavoro”. Di conseguenza egli chiede che il contributo alimentare a carico del padre di fr. 322.– mensili gli sia dovuto fino al 30 luglio 2016.

 

                                  a)   Contrariamente a quanto afferma l'appellante, AO 2 non risulta avere volontariamente diminuito il proprio reddito. La rescissione consensuale del rapporto di lavoro è avvenuta il 24 luglio 2014 nel quadro della ristrutturazione della __________, la quale ha delocalizzato in __________ la produzione industriale di __________, licenziando una sessantina di dipendenti per i quali è stato approntato un piano sociale comprendente una liquidazione e un aiuto al ricollocamento professionale (come hanno riferito anche i mezzi d'informazione: www.__________). Che AO 2 avesse modo di opporsi al licenzia­mento è possibile, ma a parte il fatto che il contratto di lavoro poteva essere sciolto dall'azienda dopo il termine del­l'art. 335c cpv. 1 CO, l'attore non ha lontanamente reso verosimile che il piano sociale, destinato appunto a proteggere i lavoratori in caso di licenziamenti collettivi, fosse più sfavorevole. Né la cassa disoccupazione consta avere penalizzato l'assicurato, il conteggio di ottobre 2014 menzionando quale deduzione il solo periodo di attesa.

 

                                  b)  Si aggiunga che un guadagno ipotetico non entra automaticamente in linea di conto quand'anche il debitore di un contributo alimentare riduca unilateralmente i propri introiti. Un reddito ipotetico non va determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata del soggetto, non avendo carattere di penalità. Il giudice deve decidere anzitutto se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti un'attività lucrativa o la estenda, tenendo conto della sua età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare simile attività e quale sia il reddito conse­guibile, te­nendo cal­colo sempre dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute, oltre che della situazione sul mer­cato del lavoro (DTF 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016, consid. 5b). Trattandosi di persone oltre i cinquant'anni, si impone particolare cautela nel pronosticare una possibile integrazione quale dipendente, tanto più in altri comparti professionali (I CCA sentenza inc. 11.2006.106 del 7 giugno 2010 consid. 4c con rinvii).

 

                                  c)   Nel caso in esame AO 2 ha lavorato fino al 30 settembre 2014 come meccanico non qualificato alla __________, alle cui dipendenze era da oltre sei anni, guadagnando fr. 4030.27 mensili, e dal 1° ottobre 2014 percepisce indennità di disoccupazione per fr. 2927.– mensili. Non è dato di sapere quali tentativi egli abbia intrapreso per ritrovare un impiego, ma non risulta nemmeno che egli sia stato sanzionato dalla cassa di disoccupazione per avere mancato ai propri obblighi. L'appellante ricorda che il convenuto ha poco più di cinquant'anni e non denota impedimenti di salute. Non indica però quali possibilità concrete quegli avrebbe di svolgere un'attività affine a quella esercitata in precedenza, limitandosi a enunciati teorici. Certo, AO 2 non può considerarsi un soggetto ormai escluso definitivamente dal mondo del lavoro. Sta di fatto che per un uomo ultracinquantenne, sia pure in buona salute, le opportunità d'impiego nel Cantone Ticino in lavori senza formazione specifica non sono molte anche per la concorrenza dovuta

                                       al­l'ampia disponibilità di manodopera frontaliera, più giovane, flessibile e con minori pretese salariali. Non sorprende dunque che, come si evince dalla documentazione prodotta in questa sede, l'opponente abbia esaurito le indennità di disoccupazione a metà aprile del 2016 e che tra luglio e dicembre del 2016 ha ricevuto prestazioni assistenziali per fr. 1786.– mensili.

 

                                  d)  Non è escluso che – come fa valere l'appellante – AO 2 potesse seguire programmi d'occupazione temporanea offerti da enti o associazioni senza scopo di lucro in collaborazione con gli uffici regionali di collocamento. Nulla rende verosimile tuttavia che ciò gli permettesse, finanche senza soluzione di continuità, di raggiungere il livello salariale precedente. Imputare un reddito virtuale all'interessato per attività nel settore della ristorazione o dell'albergheria, come parrebbe prospettare l'appellante, è un esercizio meramente teorico. Sul guadagno potenziale del convenuto, in definitiva, l'appello si dimostra privo di fondamento.

 

                             7.  Secondo l'appellante il Pretore ha trascurato che in seguito alla rescissione consensuale del rapporto di lavoro il padre si è visto corrispondere una liquidazione di fr. 19 800.–, i quali ‟potrebbero rientrare nel computo in suo favore”. L'argomentazione non può essere condivisa.

 

                                  a)   Che in virtù del citato piano sociale elaborato dalla __________ AO 2 abbia ricevuto fr. 19 800.– non fa dubbio (accordo del 24 luglio 2014). Trattandosi nondimeno di un'indennità “discrezionale e straordinaria di buona uscitaˮ, ovvero di un'entrata occasionale, essa non entra in linea di conto per determinare il reddito di un lavoratore dipendente (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenze inc. 11.2014.23 del 30 giugno 2016, consid. 14 e inc. 11.2015.20 del 20 gennaio 2016, consid. 4).

 

                                  b)  Tra le risorse dei genitori chiamati a erogare contributi di mantenimento rientrano invero anche i capitali e il numerario (I CCA, sentenze inc. 11.2013.69 del 3 luglio 2014, consid. 9 con rinvio a Perrin in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad art. 285 CC). Quando i redditi (effettivi o ipotetici) dei genitori non bastano per coprire il fabbisogno dei figli, il giudice può obbligare quindi i genitori a intaccare il rispettivo patrimonio, non esclusi eventuali beni propri. Ciò vale anche nel caso di contributi alimentari per figli maggiorenni (I CCA, sentenza inc. 11.2012.14 del 19 aprile 2013, consid. 9). Ove i genitori siano tenuti ad attingere alla sostanza, nondimeno, il giudice deve rispettare la parità di trattamento, nel senso che non deve obbligare un coniuge a consu­mare i propri averi se non esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest'ultimo sia sprovvisto di sostanza (sentenza del Tribunale federale 5A_687/2011 del 17 aprile 2012, consid. 5.1 con numerosi richiami, in particolare alla sentenza pubblicata in DTF 129 III 7 consid. 3.1.2).

 

                                  c)   Nel caso specifico AO 2 sostiene di avere consumato il capitale ricevuto in liquidazione del rapporto d'impiego per il sostentamento. Il che è plausibile. Dalla documentazione presentata in questa sede si desume – come detto – che il 12 aprile 2016 egli ha esaurito le indennità di disoccupazio­ne e che tra luglio e dicembre del 2016 ha riscosso prestazioni assistenziali per fr. 1786.– mensili. Viste le gravi ristrettezze in cui versa, non si vede come il convenuto possa avere sopperito al fabbisogno minimo di fr. 3098.– mensili calcolato dal Pretore senza far capo a quel capitale. Né soccorre il fatto che il Pretore abbia maggiorato del 20% l'intero fabbisogno minimo allargato” del convenuto allorquando, secondo la prassi più aggiornata, la maggiorazione si applica unicamente al minimo di base previsto dal diritto esecutivo

                                       (sentenza del Tribunale federale 5A_785/2010 del 30 giugno 2011, consid. 4.1 con riferimenti; I CCA, sentenze inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 7 e 11.2013.63 del 30 settembre 2015, consid. 8). Quand'anche si riducesse il fabbisogno minimo in questione a fr. 2726.40 mensili, che per altro non comprende alcuna spesa di trasferta, in effetti, l'interessato non disporrebbe di alcun margine per far fronte al versamento di contributi alimentari. Ne discende che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

                                 

                             8.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il convenuto, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità, commisurata alla stringatezza del memoriale.

 

                                  La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello non può essere accolta, dato che il ricorso non denotava possibilità di buon esito sin dall'inizio (art. 117 lett. b CPC). Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'attore si tiene conto, in ogni modo, mitigando sensibilmente gli oneri processuali.

 

                             9.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                               2.                                                                   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

 

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                             4.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione a:

                                  – avv.;

                                  – Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).