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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SE.2014.291 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 agosto 2014 dal
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AP 1 (già patrocinato dall'avv.)
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contro |
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AO 1 (1999), (rappresentato dall'avv. RA 1) e AO 2 (patrocinata dall'avv. PA 1), |
giudicando sull'appello del 12 maggio 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 22 aprile 2015;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1961), cittadino italiano, e AO 2 (1962) hanno contratto matrimonio a __________ (SG) il 15 luglio 1997. La sposa aveva già un figlio, D__________, nato il 19 maggio 1989 da una precedente unione. Dalle nozze è nato AO 1, il 27 ottobre 1999. I coniugi si sono separati il 1° dicembre 2008.
B. Il 28 gennaio 2010, in occasione di un'udienza davanti alla Commissione tutoria regionale 6 intervenuta per gravi difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, in pratica interrotte dall'agosto del 2009, AP 1 ha dichiarato di non voler più esercitare il diritto di visita “fintanto che non verrà avviata la procedura di divorzio e non verrà effettuato un test del DNA, in accertamento della paternità di AO 1”. L'indomani la Commissione tutoria regionale ha deciso di sospendere le relazioni personali tra padre e figlio, vietando al primo – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di avere contatti con il secondo, personalmente o per telefono.
C. Con decreto del 2 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato dal ruolo una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 2 il 5 dicembre 2008, i coniugi essendosi intesi sull'affidamento di AO 1 alla madre, sul mantenimento di una curatela educativa in favore del figlio, sulla sospensione dei diritti di visita paterni e sul contributo alimentare per il figlio consistente in rendite completive AI destinate al medesimo (inc. DI.2008.1569).
D. AO 2 ha intentato il 15 dicembre 2010 azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. AP 1 ha inizialmente aderito all'azione, salvo poi revocare l'accordo e contestare, in una duplica del 9 novembre 2011, “il legame di paternità sul figlio AO 1”, chiedendo “un test del DNA”. La causa, in fase dell'istruttoria, è attualmente sospesa (inc. OA.2010.902).
E. L'11 agosto 2014 AP 1 ha convenuto AO 2 e AO 1 in un'azione di disconoscimento della paternità. Chiamata dal Pretore a nominare un curatore di rappresentanza al figlio, l'Autorità regionale di protezione 6 ha designato il 3 ottobre 2014 l'avv. RA 1. Nelle sue osservazioni del 6 ottobre 2014 AO 2 ha proposto di respingere la petizione, proponendo di limitare il processo all'esame della tempestività dell'azione. Analoga richiesta ha presentato AO 1 in un memoriale del 23 ottobre 2014. All'udienza del 15 gennaio 2015, indetta per il dibattimento, le parti hanno confermato le rispettive posizioni, l'attore opponendosi a limitare il tema della causa e i convenuti avversando la richiesta di esperire una perizia sul DNA. Il Pretore ha deciso il 26 gennaio 2015 di circoscrivere l'oggetto del processo all'esame della tempestività dell'azione e ha invitato le parti a presentare conclusioni limitate a quel tema. Nei loro memoriali del 23 marzo e del 16 aprile 2015 le parti hanno ribadito i loro punti di vista.
F. Statuendo il 22 aprile 2015, il Pretore ha respinto la petizione per tardività dell'azione. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere a ciascun convenuto fr. 2000.– per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto il 12 maggio 2015 a questa Camera con un appello volto a ottenere l'accoglimento della sua azione o, in subordine, l'esecuzione di una perizia sul DNA o, in via ancor più subordinata, la riduzione delle spese processuali a fr. 1000.– e dell'indennità per ripetibili a fr. 250.– per ciascun convenuto. L'appello non è stato comunicato a AO 1 né a AO 2 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come in materia di filiazione (art. 295 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale restrizione è senza oggetto, una causa intesa al disconoscimento di una paternità non avendo carattere patrimoniale, anche se implica interessi pecuniari (DTF 129 III 290 consid. 2.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attore il 23 aprile 2015. Depositato il 12 maggio 2015, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. L'appellante chiede – come detto – di accogliere l'azione di disconoscimento o, in subordine, di ordinare una perizia sul DNA. Sta di fatto che il Pretore ha deciso il 26 gennaio 2015 di circoscrivere il procedimento all'esame della tempestività dell'azione (art. 125 lett. a CPC). Accertata l'intervenuta perenzione del diritto, egli ha respinto la petizione. Dovesse giungere al convincimento che in realtà l'azione è tempestiva, questa Camera non è tenuta a istruire la causa (assumendo perizie sul DNA) né a statuire sulla fondatezza della petizione. Può anche limitarsi ad annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Pretore perché istruisca egli medesimo la causa e giudichi nel merito (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC; Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 34 ad art. 318; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 9b ad art. 318; Mathy in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 11 ad art. 318; Seiler in: Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, pag. 663 n. 1533). Premesso ciò, nulla osta alla trattazione dell'appello.
3. L'appellante richiama agli atti il fascicolo della procedura a tutela coniugale che il Pretore ha stralciato dal ruolo (sopra, lett. C) e quello della causa di divorzio tuttora sospesa (sopra, lett. D). Entrambi i carteggi figurano regolarmente nell'incarto. Nell'appello AP 1 sollecita anche “l'interrogatorio delle parti”. Non spiega tuttavia perché tale prova non potesse essere esperita davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Oltre a ciò, non è dato a divedere – né l'interessato indica – quale presumibile utilità potrebbero avere le deposizioni dei convenuti ai fini del giudizio. Non giova dunque assumere in questa sede mezzi istruttori di cui sfugge la rilevanza.
4. La paternità del marito è presunta se il figlio è nato durante il matrimonio (art. 255 cpv. 1 CC). La presunzione di paternità può essere contestata giudizialmente dal marito, promuovendo causa contro il figlio e la madre (art. 256 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 CC). Egli deve agire però “entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell'esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita” (art. 256c cpv. 1 CC). Tali termini non possono essere interrotti né sospesi (DTF 132 III 2 consid. 2 con rinvii). Ove siano scaduti, la contestazione è ammessa solo se il ritardo è scusato da gravi motivi (art. 256c cpv. 3 CC). Incombe al marito dimostrare quando e come gli sia giunta notizia dell'esclusa sua paternità. La conoscenza dev'essere sufficientemente certa: meri sospetti o timori non bastano, a meno che le circostanze concrete dovessero indurre il marito a raccogliere informazioni. Sapere se il marito abbia omesso in maniera inescusabile di fare chiarezza va stabilito secondo le circostanze del caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_696/2015 dell'11 maggio 2016, consid. 2.1). “Gravi motivi” possono essere fatti valere senza limiti di tempo, ma vanno interpretati restrittivamente. Scoperto un “grave motivo”, l'interessato deve agire senza indugio, di regola entro un mese, tranne casi particolari dovuti – per esempio – a malattia o ad assenza per vacanze. Quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio, tanto più celere dev'essere la reazione (RtiD II-2016 pag. 603 consid. 3 con rinvio a DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2015.83 del 26 aprile 2017, consid. 6 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_700/2013 del 20 gennaio 2014, consid. 3.1).
5. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che al momento in cui AP 1 ha promosso causa il figlio aveva 14 anni compiuti, sicché il termine relativo di un anno e quello assoluto di cinque anni dell'art. 256c cpv. 1 CC erano entrambi decorsi. Egli ha vagliato così i motivi addotti dall'attore per giustificare il ritardo, rilevando anzitutto che l'interessato riconosceva di avere nutrito dubbi sulla paternità fin dalla nascita del figlio, senza tuttavia avere intrapreso nulla per chiarire la situazione. Anche volendo conservare una serena relazione familiare – ha continuato il primo giudice – l'attore avrebbe dovuto reagire almeno nel 2009, quando la moglie è andata a vivere con un altro uomo. E quand'anche i dubbi da lui avuti fino al 2009 non fossero stati sufficientemente concreti da giustificare una causa di disconoscimento di paternità, ha continuato il Pretore, AP 1 avrebbe dovuto attivarsi almeno nel 2010, i sospetti da lui espressi il 28 gennaio 2010 all'Autorità regionale di protezione dovendo “essere considerati seri e reali”, in difetto di che mal si spiegherebbe perché egli abbia rinunciato a esercitare diritti di visita a un figlio da lui cresciuto fino ad allora. Infine, ha soggiunto il Pretore, i problemi psichici lamentati dall'attore non giustificano il ritardo, poiché per ammissione dell'attore medesimo tali problemi si sono risolti nel 2008. In definitiva, secondo il Pretore, AP 1 avrebbe dovuto promuovere azione al più tardi quando AO 2 ha intentato la causa di divorzio, nel dicembre del 2010, nulla giustificando che egli abbia aspettato fino all'agosto del 2014.
6. L'appellante contesta di non essersi attivato tempestivamente per chiarire la situazione, sottolineando che le sue reiterate richieste intese a far eseguire una perizia sul DNA per verificare la paternità sono state infruttuose. Egli ricorda di avere formulato una tale domanda nella procedura a tutela dell'unione coniugale, ma anche all'udienza del 28 gennaio 2010 davanti all'Autorità regionale di protezione, come pure nella duplica del 9 novembre 2011 e all'udienza preliminare nella causa di divorzio, oltre che dopo un colloquio tenutosi nel 2012 tra AO 1 e uno psicoterapeuta. Egli sostiene di non avere reagito nel 2009, quando la moglie è andata a vivere con un terzo, anche se ciò ha insinuato in lui il “grave dubbio” di non essere il padre di AO 1, perché era sua intenzione “chiedere il divorzio con contestuale domanda del test” sul DNA. La moglie gli ha opposto però il “termine di attesa di due anni”, ragion per cui egli si è rivolto all'Autorità regionale di protezione.
Sostiene inoltre l'appellante che il termine dell'art. 256c CC andava sospeso a causa della malattia depressiva che lo affliggeva e afferma che il suo stato di salute è stato compromesso dai conflitti familiari, dal sospetto di adulterio e dai dubbi sulla sua paternità dovuti al fatto che nel periodo del concepimento egli non abitava con la moglie, ciò che in ultima analisi lo ha indotto a interpellare un legale e a decidere di divorziare. Alla moglie egli imputa poi un comportamento di “ostruzionismo” manifesto, giacché, pur continuando ad asserire che egli è il vero padre di AO 1, costei si oppone al test sul DNA, accampando preoccupazioni per il benessere del figlio. Per di più, epiloga l'appellante, contrariamente a quanto egli credeva, la questione della paternità non sarà chiarita nella causa di divorzio, il che “giustifica la tempestività della petizione 11 agosto 2014 e giustifica il ritardo avvenuto nel passato”.
7. Nella misura in cui si vale di circostanze precedenti il dicembre del 2010, AP 1 adduce argomentazioni che cadono nel vuoto. Il Pretore gli ha rimproverato infatti di non avere promosso causa quando la moglie ha intentato azione di divorzio, nel dicembre del 2010 appunto, e non prima (sentenza impugnata pag. 4 verso il basso). Dal dicembre del 2010 poi l'appellante ha aspettato ancora quattro anni e mezzo per adire il giudice. Certo, egli invoca una “malattia depressiva grave” che lo ha affliggeva. Egli medesimo ha riconosciuto tuttavia di essersi ripreso nel 2008 (doc. 2), di modo che nel dicembre del 2010 i suoi problemi di salute non ostavano più all'avvio di un'azione di disconoscimento.
8. L'attore parrebbe dolersi di essersi trovato in errore circa i modi da seguire e i tempi entro cui agire per ottenere il disconoscimento della paternità, supponendo egli che la questione potesse essere risolta in “ambito divorzile”.
a) Che un attore possa chiedere la restituzione dei termini previsti dall'art. 256c cpv. 1 CC per avere versato in errore, in particolare per avere ricevuto informazioni erronee da un'autorità, è vero (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 52 ad art. 256c CC; Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 8 ad art. 256c; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 47 nota 158). Nella fattispecie però neppure l'appellante pretende di essere stato fuorviato in qualche modo. Certo, quando egli ha sollevato la questione della prova sul DNA all'udienza del 28 gennaio 2010, la Commissione tutoria regionale 6 non l'ha reso edotto circa la procedura da seguire in vista di un eventuale disconoscimento. Ma a quell'udienza non è neppure stato possibile approfondire il tema, l'autorità avendo dovuto allontanare AP 1 dalla sala per contegno inadeguato (doc. 5). L'indomani AP 1 è stato sentito dal Pretore nella procedura a tutela dell'unione coniugale, tuttavia non risulta che si sia accennato alla questione della paternità né che l'appellante si sia informato al riguardo (verbale del 29 gennaio 2010 nell'inc. DI.2008.1569). Anzi, nonostante l'espresso invito del Pretore a rivolgersi a un legale di fiducia (verbale, pag. 2 verso la fine), egli è rimasto inattivo.
b) Né l'appellante ha dimostrato maggiore solerzia dopo l'avvio della causa di divorzio da parte della moglie. Ricevuta la petizione, egli si è limitato a inoltrare un memoriale nel quale recriminava – fra l'altro – perché la sua richiesta di ottenere una perizia sul DNA era rimasta senza riscontro e faceva valere di non avere i mezzi per incaricare un avvocato (memoriale prodotto il 12 gennaio 2011 nell'inc. OA.2010.902). Né egli ha reagito all'invito del Pretore che lo esortava a munirsi di un legale di fiducia, tanto che il primo giudice gli ha designato un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. __________ (decreto del 16 marzo 2011 nell'inc. OA.2010.902). Eppure, ancorché debitamente assistito da un legale, egli non consta essersi informato sulla procedura da seguire per ottenere il disconoscimento della paternità. Infine egli ha sollevato la questione nella duplica del 9 novembre 2011, ma non pretende di avere incaricato il patrocinatore di promuovere un'azione di disconoscimento. Altro non si può dire dunque, in circostanze del genere, se non che l'appellante è rimasto passivo.
c) Non si trascura che l'attore critica l'operato del patrocinatore d'ufficio e rimprovera alla successiva legale di fiducia di non avere dato seguito alle sue richieste intese a far disconoscere la paternità (lettere del 7 giugno 2013, del 17 giugno 2014 e del 25 giugno 2014 nell'inc. OA.2010.902). Il comportamento di un rappresentante legale, tuttavia, va ascritto al mandante e costituisce un motivo di restituzione del termine solo se il mandante medesimo può valersi del ritardo (DTF 85 II 310 consid. 1; Hegnauer, op. cit., n. 53 ad art. 256c CC con rimandi). In concreto poi l'avv. __________ S__________, subentrata nel patrocinio di AP 1 dopo la rinuncia del difensore d'ufficio, ha spiegato all'attore sin dall'inizio i motivi per cui sconsigliava di intentare un'azione di disconoscimento. Dopo un sollecito del 7 giugno 2013, essa ha chiarito inoltre la sua posizione a un incontro del 14 giugno 2013, senza che l'attore sia tornato sulla questione per oltre un anno (lettere della patrocinatrice al cliente, del 6 giugno 2013 e del 24 giugno 2014, nell'inc. OA.2010.902).
d) Dagli atti risulta così che, al più tardi nel giugno del 2013, l'attore disponeva di cognizioni sufficienti sul modo in cui comportarsi per mettere in causa la sua paternità e non poteva più ignorare che nell'ambito del divorzio non avrebbe potuto ottenere un disconoscimento, il quale richiedeva l'avvio di una procedura apposita che la sua patrocinatrice di allora però non intendeva avviare. A dispetto di ciò, egli non ha cercato un altro legale. Si è limitato ad attendere oltre un anno prima di tornare sulla questione e lamentare l'inazione della sua patrocinatrice, tanto da indurre quest'ultima a deporre il mandato conferitole nella causa di stato (ordinanza del 1° luglio 2014 nell'inc. OA.2010.902). Ne discende che, per quanto si voglia posticipare la decorrenza del termine, la causa di disconoscimento della paternità promossa l'11 agosto 2014 risulta tardiva. Destituito di fondamento, su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
9. Da ultimo l'appellante chiede di ridurre almeno le spese processuali di primo grado da fr. 2000.– a fr. 1000.– e le ripetibili da fr. 2000.– a fr. 250.– per ciascun convenuto. Sostiene che, vista la semplicità della causa, le spese e le ripetibili appaiono sproporzionate, a maggior ragione ove si pensi che in concreto la causa è stata trattata con la procedura semplificata e che per tale procedura la tariffa prevede una tassa di giustizia pari alla metà di quella applicabile al rito ordinario.
a) Un'azione volta al disconoscimento della paternità si reputa senza carattere patrimoniale (sopra, consid. 1). Ora, L'art. 7 cpv. 2 LTG stabilisce che, dandosi una causa in procedura ordinaria con valore litigioso non determinabile, la tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (RL 3.1.1.5). L'art. 8 cpv. 1 LTG nella versione in vigore fino al 9 febbraio 2015 (BU 2015 pag. 38) prevedeva invero che la tassa di giustizia nelle decisioni emanate dal Pretore con la procedura semplificata fosse la metà di quella applicabile alla procedura ordinaria. Tale riduzione è tuttavia venuta a cadere con l'entrata in vigore, il 10 febbraio 2015, del nuovo art. 8 cpv. 1 LTG, sicché attualmente la tassa di giustizia in una causa trattata con la procedura semplificata è uguale a quella di una causa trattata con la procedura ordinaria. E quando il Pretore ha statuito nella fattispecie, il 22 aprile 2015, il nuovo art. 8 cpv. 1 LTG faceva già stato. La versione previgente della norma continuava ad applicarsi soltanto nelle cause condotte secondo il vecchio Codice di procedura civile ticinese (art. 33 LTG).
Contrariamente a quanto l'appellante asserisce, inoltre, la procedura non è stata elementare. Il primo giudice ha dovuto esaminare la petizione, come pure i due memoriali di osservazioni presentati dai convenuti, oltre ai memoriali conclusivi dell'attore e di AO 2, ha dovuto emanare almeno sei disposizioni ordinatorie processuali, disporre la nomina di un curatore di rappresentanza al figlio, tenere un'udienza ed emanare una sentenza diffusamente motivata. Non si è trattato di una causa particolarmente difficile o complessa, ma di ciò il Pretore ha tenuto conto, ove si consideri che in una scala tariffaria compresa tra fr. 250.– e fr. 20 000.– egli ha fissato la tassa di giustizia in fr. 2000.–. Che ciò configuri un eccesso o un abuso del potere d'apprezzamento, del resto, l'interessato non pretende. In proposito la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
b) Quanto all'ammontare delle ripetibili, l'art. 12 del regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) prevede per pratiche senza valore determinato o determinabile una retribuzione a tempo in base a una tariffa di fr. 280.– l'ora. A ciò si aggiunge un'indennità percentuale forfettaria per il rimborso delle spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'8% per l'IVA. L'indennità di fr. 2000.– stabilita dal Pretore retribuisce, pertanto, sei ore di lavoro scarse, oltre alle spese (in concreto il 10% fisso) e all'IVA. In concreto i patrocinatori dei convenuti hanno dovuto redigere i memoriali di osservazioni alla petizione e i memoriali conclusivi, partecipare all'udienza in Pretura (50 minuti, oltre ai tempi di trasferta), tenere i colloqui o le telefonate indispensabili con i clienti e provvedere alla necessaria corrispondenza. Sei ore scarse per tutto ciò non sono certo un dispendio di tempo abbondante. Anche sotto questo profilo l'appello in esame denota perciò la sua inconsistenza.
10. Le spese del giudizio odierno seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato ai convenuti per osservazioni.
11. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
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–; –; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).