Incarto n.
11.2015.51

Lugano,

20 luglio 2017/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2013.5 (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con “istanza” (petizione) del 15 gennaio 2013 da

 

 

AP 1

AP 2,

al quale è subentrato in pendenza di causa

 

AP 4

AP 5

AP 6

AP 7

AP 8, e la stessa

AP 4

 formanti la comunione ereditaria fu (1923-2001)

 (patrocinati dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

AO 2 e AO 1 AO 1

(patrocinati dall' PA 2),

 

giudicando sull'appello del 7 luglio 2015 presentato da AP 1, AP 2, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7 e AP 8 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 giugno 2015;


 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Lungo la via R__________, in località __________ nel Comune di __________, sono allineati quattro fondi su cui sorgono altrettante case d'abitazione: la particella n. 862 RFD (594 m²), comproprietà un mezzo ciascuno di AP 4 e della comunione ereditaria fu __________ (composta della stessa AP 4, di AP 5, AP 6, AP 8 e AP 7), la particella n. 863 RFD (576 m²), oggi di __________ S__________, la particella n. 864 RFD (597 m²), di AP 1, e la particella n. 865 RFD (592 m²), di AO 2 e AO 1 in ragione metà ciascuno. La via R__________ è una stradina carrozzabile a fondo cieco, lunga poco più di 100 m e larga 3 m scarsi, in proprietà coattiva dei quattro fondi appena citati (particella n. 445 RFD) e si collega perpendicolarmente con una strada comunale (via M__________). In seguito a una nuova misurazione catastale, della primavera 2003, una porzione di terreno situata allo sbocco della via R__________ è risultata appartenere alla particella n. 865, ciò che ha ridotto le dimensioni dell'innesto nella pubblica via.

 

                                  B.   Il 23 aprile 2007 AO 2 e AO 1, comproprietari della particella n. 865, hanno inoltrato al Municipio di __________ una domanda di costruzione per portare i muri di cinta del loro fondo a confine, includendo la porzione di terreno risultata appartenere alla loro particella. AP 2, AP 4, AP 5, AP 6, AP 8, AP 7 e altri proprietari di immobili si sono opposti al rilascio del permesso. Con decisione del 12 giugno 2007 il Municipio di __________ ha respinto la domanda perché il nuovo muro di cinta non avrebbe consentito un accesso sufficiente alle case servite dalla via R__________ e avrebbe obbligato gli utenti a ‟com­plicate manovre per accedervi, creando intralcio e pericoli per la circolazione lungo la via pubblicaˮ. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, su ricorso di AO 2 e AO 1, con risoluzione n. 4784 del 19 settembre 2007.

 

                                  C.   Nell'ottobre del 2011 AO 2 e AO 1 hanno collocato, a confine della loro proprietà, lungo il cordolo della via R__________, quattro coni stradali per segnare fisicamente il limite del loro fondo e impedire il passaggio sulla citata porzione di terreno. I proprietari delle particelle n. 862, 863 e 864 RFD hanno sollecitato il Comune di __________ a intervenire, lamentando l'angustia __________

 

 

                                         all'imbocco nella stradina, ma il Municipio non ha dato seguito alla richiesta. In seguito AO 2 e AO 1 han­no posato anche alcuni massi, hanno piantato un paletto e tirato un nastro di demarcazione lungo la linea del confine.

 

                                  D.   Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il 15 gennaio 2013 AP 4, la comunione ereditaria fu __________ (la stessa AP 4, AP 5, AP 6, AP 8 e AP 7), AP 2 e AP 1, proprietari delle particelle n. 862, 863 e 864, hanno promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord contro AO 2 e AO 1, proprietari della particella n. 865, chiedendo che a carico di quest'ultima sia costituita, sull'arrotondamento a confine con l'imbocco della via R__________ (circa 15 m²), una servitù di accesso necessario con ogni veicolo, offrendo a titolo di indennità una somma imprecisata. Il Pretore ha invitato le parti il 16 gennaio 2013 a determinare il valore litigioso. Il 29 gennaio 2013 costoro hanno indicato il valore in fr. 20 000.–, sicché il Pretore ha trattato la causa con la procedura semplificata. Chiamati a presentare osservazioni scritte, il 22 marzo 2013 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione. Invitati a replicare, gli attori hanno poi ribadito il 26 aprile 2013 la loro domanda, mentre con duplica del 31 maggio 2013 i convenuti hanno postulato una volta ancora il rigetto dell'azione.

 

                                  E.   Il dibattimento si è tenuto il 1° luglio 2013 e l'istruttoria è cominciata il 9 settembre 2013 per chiudersi il 27 gennaio 2015, dopo l'esecuzione di una perizia. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 31 marzo 2015 gli attori hanno ribadito la domanda di petizione, salvo ridurre a 9 m² la superficie da gravare con la servitù di accesso necessario (‟designata nell'allegato 6 della periziaˮ) e offrire ai convenuti, in contropartita, un'indennità di fr. 1012.50. Nel loro allegato del 26 marzo 2015 i convenuti hanno ulteriormente proposto di rigettare l'azione. Statuendo con sentenza del 2 giu­gno 2015, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 10 500.– a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– per ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata gli attori sono insorti a questa Camera con un appello del 7 luglio 2015 nel quale chie­dono di accogliere la petizione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni dell'11 settembre 2015 AO 2 e AO 1 propongono di respingere l'appello. In pendenza di ricorso, il 18 gennaio 2016, AP 2 ha donato la particella n. 863 al figlio __________. Il presidente di questa Camera gli ha impartito perciò il 9 giugno 2017 un breve termine per approvare la successione del figlio nella causa e documentare il subingresso di lui. AP 2 ha dichiarato il 22 giugno 2017 di consentire al subentro di __________ S__________, il quale ha dichiarato contestualmente di sostituirsi al padre nel processo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo fissato il valore litigioso, come detto, in fr. 20 000.– (sentenza impugnata, consid. 11), importo che non appare inverosimile e che non è posto in discussione. Quanto alla tempestività

                                         dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al legale degli attori l'8 giugno 2015. Depositato il 7 luglio 2015, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

 

                                   2.   Il 18 gennaio 2016 __________ S__________ è divenuto proprietario della particella n. 863. Ora, l'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che nel caso in cui l'oggetto litigioso sia alienato pendente causa il nuovo proprietario ha il diritto di subentrare all'alienante nel processo, con l'accordo di quest'ultimo, senza che la controparte possa opporsi. In concreto il donatario ha dichiarato di subentrare nella causa al padre, il quale ha consentito al subingresso. La sostituzione di parte si è quindi perfezionata.

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i criteri che presiedono all'applicazione dell'art. 694 cpv. 1 CC (consid. 8), ha accertato che le particelle degli attori sono tutte raggiungibili in automobile dalla via R__________ (consid. 9). Egli non ha trascurato che – secondo la perizia – la svolta dalla via M__________ nella via R__________ è possibile per un'ambulanza allestita su un furgone leggero __________, ma non su un telaio __________ (consid. 9.1), almeno senza passare sul­l'an­golo della particella n. 865. Tanto meno può imboccare la via R__________ un'autobotte dei pompieri, la quale in ogni modo non potrebbe percorrere la via R__________ per la sua larghezza (3.2 m), né un camion dei traslochi (consid. 9.1 e 9.2). Il Pretore ha rilevato nondimeno che, stando a, un'autocisterna che soleva rifornire la sua abitazione di olio da riscalda­mento riusciva ad accedere dalla via R__________ (pag. 7 in alto) e che furgoni leggeri non troppo ingombranti riescono a svoltare nella stradina anche senza passare sull'angolo della particella n. 865. Ne ha concluso che, potendo le proprietà degli attori essere raggiunte con automobili, camioncini, furgoni leggeri (ancor­ché non tutti) e veicoli per il rifornimento di gasolio, le condizioni di accesso risultano sufficienti, seppure non ideali (consid. 9.2).

 

                                         Quanto alle altre argomentazioni sollevate dagli attori, il Pretore ha respinto il rimprovero che costoro muovevano ai convenuti, i quali si erano rifiutati di approvare una rettifica dei confini atta a migliorare l'imbocco di via R__________, ricordando che anche gli ex proprietari della particella n. 864 avevano respinto la prospettiva (consid. 10.1). Anzi, agli attori il primo giudice ha addebitato un concorso di responsabilità nella situazione che si è venuta a creare, rammentando come essi non si siano opposti alla costruzione di un muro a confine che i comproprietari della particella n. 1464, dirimpetto della particella n. 865, hanno edificato nel 2004. Tale opera “costituisce – ha soggiunto il Pretore – l'elemento che maggiormente disturba l'entrata a via R__________” e che a quel tempo poteva essere osteggiata con successo, come con successo gli attori hanno osteggiato nel 2007 il progetto dei convenuti inteso a portare il noto muro di cinta a confine del fondo (consid. 10.2). Onde, in definitiva, il rigetto anche per tali motivi del­l'azione volta all'ottenimento dell'accesso necessario.

 

                                   4.   Gli appellanti sostengono che la sentenza impugnata non rimedia allo stato di necessità in cui versano i loro fondi, i quali sono raggiungibili nelle condizioni attuali solo con veicoli leggeri di limitate dimensioni, escluse finanche certe ambulanze. Fanno valere che la menzionata autocisterna per il rifornimento di gasolio riusciva a prendere la via R__________ perché a quel tempo i convenuti non avevano ancora posato tutti gli ostacoli destinati a impedire il transito sull'arrotondamento dell'imbocco. In materia di collegamento alla rete viaria essi continuano perciò a lamentare uno stato di necessità, se non altro parziale. Quanto al rimprovero secondo cui essi avrebbero dovuto opporsi alla costruzione di un muro a confine che i comproprietari della particella n. 1464 – dirimpetto della particella n. 865 – hanno edificato nel 2004, essi eccepiscono che era compito dell'autorità comunale, non loro, garantire un accesso sufficiente alle zone edificabili dal piano regolatore e che, avessero pure contestato il progetto, essi non sarebbero stati autorizzati per ciò solo a passare sul­l'angolo della particella n. 1464. Inoltre gli appellanti affermano che un accesso necessario deve tenere conto degli interessi delle parti e – a loro avviso – il diritto di passo chiesto sulla particella dei convenuti è quello più idoneo, poiché grava una piccola porzione di terreno già destinata al transito.

 

                                   5.   L'art. 694 cpv. 1 CC conferisce al proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica il diritto di ottenere dai vicini un “passaggio necessario dietro piena indennità”. Per “accesso sufficiente” si intende un collegamento alla pubblica via atto a garantire, dal punto di vista oggettivo, uno sfruttamento adeguato e razionale del fondo, conforme alla sua destinazione (sentenza del Tribunale federale 5A_931/2015 del 10 giugno 2016 consid. 3.3.1 con rinvii in: SJ 2017 I 123; I CCA, sentenza inc. 11.2012.86 del 17 giugno 2015, consid. 8 con rinvii di dottrina). Gli accessi sufficienti sono regolati oggi dal diritto pubblico, in particolare dall'art. 19 cpv. 2 LPT (DTF 136 III 134 consid. 3.2), ovvero dai piani di utilizzazione (a cominciare dai piani regolatori) e dagli strumenti pianificatori loro correlati. Il diritto privato ha una funzione puramente sussidiaria. L'art. 694 cpv. 1 CC garantisce in ogni modo al proprietario di un fondo situato entro un perimetro in cui si trovino case d'abitazione o di vacanza il diritto di accedere al proprio immobile – per principio – con veicoli a motore, sempre che la topografia dei luoghi permetta ciò (i terreni in notevole pendenza possono costituire un'eccezio­ne: RtiD I-2012 pag. 895 n. 13; I CCA, sentenza inc. 11.2014 33 del 22 febbraio 2016, consid. 4 con rinvii).

 

                                   6.   Nella fattispecie è pacifico che i fondi degli attori sono raggiungibili con veicoli a motore fin dagli anni settanta, quantunque non direttamente dalla pubblica via, bensì per il tramite di una stradina privata che si diparte dalla pubblica via (via M__________). L'accesso sufficiente dell'art. 19 cpv. 1 LPT è assicurato in tal modo. Ciò premesso, per quanto riguarda le strade private il piano regolatore del Comune di __________ dispone che il campo stradale dev'essere almeno di 3 m (art. 58 n. 2 NAPR). Prevede inoltre che le “strade di lottizzazione devono essere costruite nel rispetto dei principi seguiti per le strade comunali di uguale categoria e dalle norme VSS, secondo le indicazioni del Municipio” (art. 58 n. 5 NAPR). Anche “le strade private che servono diverse abitazioni devono avere le caratteristiche geometriche delle strade comunali di uguale categoria”, nel senso che “vanno salvaguardate le disposizioni in materia di costruzione stradale contenute nelle nor­me VSS” (art. 59 n. 6 NAPR). L'accesso alla pub­blica via per mezzo di una strada privata, in altri termini, è sufficiente nel senso del­l'art. 19 cpv. 1 LPT se la strada privata è costruita con gli stessi criteri di una strada pubblica di categoria analoga. La via M__________, per esempio, rientra nella categoria delle cosiddette “strade di servizio SSV” (art. 56 n. 2 del piano regolatore; perizia, pag. 3).

 

                                   7.   Secondo recente giurisprudenza, le norme del­l'Associazione sviz­zera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), che costituiscono la base dell'ingegneria per le progettazioni viarie, possono entrare in considerazione non solo ove la legge ne preveda l'applicazione, ma anche ove si tratti di definire la larghezza di passi privati (DTF 139 III 404). Alle norme VSS rinvia poi, nel Cantone Ticino, l'art. 30 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia (RS 7.1.2.1.1) per la progettazione e l'esecuzione di edifici, impianti e ogni altra opera. In concreto il perito giudiziario ha determinato quale configurazione minima dovrebbe avere l'innesto della via R__________ nella via M__________ secondo le norme VSS 640 050 (Grund­stück­zufah­r­ten/Accès riverains) e 640 201 (Geometrisches Normalprofil/Pro­fil géomé­trique type), giungendo alla raffigurazione dell'imbocco figurante nel referto (pag. 7). In sintesi, per ottemperare ai requisiti delle norme VSS cui si riferisce il piano regolatore comunale ai fini del­l'art. 19 cpv. 1 LPT, l'imbocco attuale dovrebbe essere allargato arrotondando l'angolo formato dalla stradina, ma non verso il fondo dei convenuti (particella n. 865), bensì verso il fondo dirimpetto a quello dei convenuti (particella n. 1464), dal quale andrebbe anche rimosso il muro a confine per una lunghezza di 1.8 m (perizia, pag. 13). A parte ciò, il calibro della via R__________ andrebbe portato a 3 m (come prescrive l'art. 58 n. 2 NAPR in conformità alla norma VSS 640 050) lungo tutta la strada, mentre esso misura solo tra 2.70 e 2.88 m (perizia, pag. 5 in alto).

 

                                   8.   Le norme VSS appena citate non sono imperative (RDAT I-1995 pag. 93 n. 39), seppure una decisione presa dall'autorità amministrativa in virtù di tali norme vincoli il giudice civile (RtiD I-2016 pag. 633 consid. b). Nel piano regolatore di __________ esse

                                         definiscono tuttavia – come nei piani regolatori comunali in genere – le caratteristiche di un “accesso sufficiente” nel senso del­l'art. 19 cpv. 1 LPT. Chi invoca l'art. 694 cpv. 1 CC davanti al giu­dice civile per ottenere un accesso necessario deve dimostrare perciò che il collegamento alla pubblica via previsto dal piano regolatore in realtà non è sufficiente, o perché non esiste del tutto o perché non consente di raggiungere con veicoli a motore il suo fondo edificato. Non si deve trascurare infatti che l'istituto del­l'art. 694 CC soggiace a condizioni assai rigorose, essendo stato concepito unicamente per rimediare a uno stato di necessità (DTF 136 III 133 consid. 3.1; 120 II 186 consid. 2a). Chi si vale dell'art. 694 cpv. 1 CC, di conseguenza, non può pretendere di ottenere un percorso ideale né il tracciato che gli è più comodo o confor­tevole, né il più breve o il più economico, né quello che gli consenta di arrivare più vicino possibile alla porta di casa. Tanto meno l'art. 694 cpv. 1 CC può servire soltanto per migliorare un passo esistente (I CCA, sentenza inc. 11.2014 33 del 22 febbraio 2016, consid. 4 con rinvii).

 

                                   9.   Nel caso in oggetto gli appellanti si dolgono a ragione che le loro particelle n. 862, 863 e 864 versano in un parziale stato di necessità, giacché l'accesso dalla strada pubblica alla via R__________ non adempie – come ha accertato il perito giudiziario – i requisiti minimi di un accesso sufficiente a norma del piano regolatore comunale. Né essi possono rimediare a tale stato di cose facendo capo agli strumenti del diritto pubblico (DTF 136 III 135 consid. 3.3.1 con richia­mi), l'autorità amministrativa non potendo essere chiamata a intervenire su terreni privati. Soccorrono quindi gli estremi per rivolgersi al giudice civile e valersi del­l'art. 694 cpv. 1 CC. Ciò non toglie che l'art. 694 cpv. 1 CC garantisca soltanto un accesso sufficiente. E se l'accesso sufficiente è definito dal piano regolatore comunale, come in concreto, per ovviare allo stato di necessità l'art. 694 cpv. 1 CC non può tendere – di regola – a ottenere più o altro di quanto assicura il piano regolatore. È possibile che, come si è accennato (consid. 8), in determinate circostanze l'art. 694 cpv. 1 CC si sospinga eccezionalmente oltre le esigenze minime del diritto pubblico (DTF 136 III 130; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_931/2015 del 10 giugno 2016 consid. 3.3.5, in: SJ 2017 I 125). In tali casi incombe tuttavia a chi invoca l'art. 694 cpv. 1 CC dimostrare simili estremi.

 

                                         Gli appellanti non pretendono che in concreto l'accesso previsto dal piano regolatore comunale per i loro fondi e raffigurato dal perito giudiziario nella planimetria del referto (pag. 7) sia insufficiente sotto il profilo dell'art. 694 cpv. 1 CC. Allegano a ragione che insufficiente è l'accesso attuale, ma ciò non significa ch'essi possano ottenere più o altro di quanto assicura loro il diritto pubblico in ossequio al­l'art. 19 cpv. 1 LPT. Per i loro fondi essi avrebbero potuto rivendicare perciò il passaggio necessario

                                         sul­l'angolo della particella n. 1464 indicato il perito (l'esattezza e la pertinenza del referto non sono messe in dubbio, né da una parte né dall'altra), convenendo in giudizio i comproprietari di tale particella. Non si vede per contro che cosa giustificherebbe di invadere la particella n. 865 dei convenuti.

 

                                10.   Il perito giudiziario rileva invero che l'accesso necessario sul­l'an­golo della particella n. 1464 permette di svoltare con una sola manovra nella via R__________ ai veicoli leggeri che percorrono la via M__________ solo ove si tratti di mezzi di dimensioni limitate (referto, pag. 12 in fondo e pag. 13). Riuscirebbe a imboccare la stradina, per esempio, un furgone __________ adibito ad ambulanza, ma non un __________ carrozzato a cardiomobile, il quale deve compiere due manovre, salvo invadere simultaneamente la particella dei convenuti. A parte il fatto però che nemmeno l'accesso necessario chiesto dagli attori sulla sola particella n. 865 consentirebbe a veicoli leggeri di grandi dimensioni di imboccare la via R__________ con una sola manovra (perizia, allegato 2), ciò non significa che un accesso necessario sulla particella n. 1464 sia insufficiente e debba estendersi alla particella n. 865 in forza dell'art. 694 cpv. 1 CC. Mal si comprende in effetti perché una cardiomobile __________ dovrebbe poter svoltare con una sola manovra in una strada privata mentre dovrebbe compiere due manovre per svoltare in un'analoga strada pubblica con imbocco eseguito a norma del piano regolatore comunale. Nemmeno il perito dà una spiegazione in proposito.

 

                                11.   Il Pretore reputa che gli attori non possano più far capo all'art. 694 cpv. 1 CC perché, non essendosi opposti nel 2004 alla costruzio­ne del muro a confine lungo la particella n. 1464 (opera che rende inaccessibile l'angolo del fondo), essi hanno rinunciato a valersi degli strumenti che il diritto pubblico metteva a loro disposizione per rimediare al parziale stato di necessità in cui versano le loro proprietà e ottenere un accesso sufficiente nel senso

                                         del­l'art. 19 cpv. 2 LPT. L'opinione non può essere condivisa. Anzitutto perché l'edificazione di quel muro non risultava in contrasto con il piano regolatore o con altre disposizioni del diritto pubblico, mentre l'argomentazione del Pretore secondo cui gli attori si sarebbero visti accogliere un'eventuale opposizione perché nel 2007 un'analoga domanda di costru­zione introdotta dai convenuti per spostare a confine il muro di cinta della loro particella n. 865 è stata respinta si riconduce a mera speculazione. Comunque sia, e indipendentemente da quanto precede, si preclude il diritto a un accesso necessario solo chi vi rinuncia deliberatamente (DTF 136 III 141 consid. 5.4.3; 134 III 51 consid. 4.1 in principio e consid. 4.2 con rinvii), non chi rimane passivo. E gli attori non constano avere mai rinunciato ad agire nei confronti dei comproprietari della particella n. 1464. Non si vede dunque perché in concreto essi non potrebbero più pretendere un accesso sufficiente e postulare la rimozione del muro a confine con la particella n. 1464, almeno per 1.8 m di lunghezza.

 

                                12.   È vero che l'accesso necessario dell'art. 694 cpv. 1 CC si chiede in primo luogo – per principio – al vicino “dal quale, a causa dello stato preesistente della proprietà e della via­bilità, si può ragio­nevolmente esigere la concessione del passo” (art. 694 cpv. 2 CC). Non consta tuttavia che chiedere l'accesso necessario, nella fattispecie, ai proprietari della particella n. 1464 offenda tale precetto. Intanto per “stato preesistente della proprietà e della via­bilità” si intendono solo accessi esercitati in virtù di diritti reali o obbligatori, non il semplice uso di determinati tracciati tollerato per compiacenza (sentenze del Tribunale federale 5A_714/2012 del 29 maggio 2013 consid. 4.2.1.1 con riferimenti; 5C.288/1998 dell'8 marzo 1999 consid. 3a, in: Rep 1999 pag. 64 con riferimenti di dottrina). E sulla particella n. 865 dei convenuti gli attori non hanno mai fruito di alcun diritto di passo (se mai sono transitati sull'angolo della medesima credendo a torto, fino alla misurazione catastale del 2003, di passare sulla proprietà coattiva), come non hanno mai beneficiato di diritti di passo sulla particella n. 1464.

 

                                         Non ravvisandosi uno stato preesistente della proprietà e della via­bilità”, l'accesso va chiesto al proprietario cui l'accesso rechi minor danno (“devesi aver riguardo agli interessi delle due parti”: art. 694 cpv. 3 CC). Agli atti non figura tuttavia alcun dato che permetta di accertare come la richiesta di accesso necessario sarebbe meno pregiudizievole per i proprietari della particella n. 865 rispetto a quelli della particella n. 1464. Anche attenendosi all'indennità che gli attori dovrebbero versare, il perito ha quantificato in fr. 5400.– (contestati dagli appellanti) la somma spettante ai convenuti in contropartita dell'aggravio (referto, pag. 11), ma invano si cercherebbe di sapere quale somma spetterebbe ai proprietari della particella n. 1464. Inoltre, se i proprietari di quest'ultima dovessero sopportare la rimozione di 1.8 m del muro a confine, la superficie del fondo ch'essi vedrebbero gravare della servitù parrebbe inferiore ai 9 m² chiesti dagli attori ai proprietari della particella n. 865. Sta di fatto che gli attori, cui incombeva di rendere almeno verosimile il presupposto del minor danno, non hanno addotto alcun elemento circa un eventuale maggior pregiudizio che i proprietari della particella n. 1464 sarebbero tenuti a sopportare. Nulla esclude pertanto ch'essi possano procedere nei confronti di questi ultimi sulla base dell'art. 694 cpv. 1 CC.

 

                                13.   In definitiva l'appello vede la sua sorte segnata e la sentenza pretorile confermata, seppure per ragioni diverse rispetto a quelle enunciate dal primo giudice. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza degli attori (art. 106 cpv. 1 CPC).

 

                                14.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 20 000.–: sopra, consid. 1) non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.    L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 900.– sono poste solidalmente a carico degli appellanti, che rifonderanno ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).