Incarto n.
11.2015.54

Lugano,

15 luglio 2015/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2010.39 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 19 aprile 2010 dall'

 

 

IS 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'istanza del 2 luglio 2015 presentata da IS 1 a questa Camera per ottenere l'emanazione di provvedimenti cautelari in appello;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza dell'11 febbraio 2008, emanata a protezione del­l'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato IS 1 (1966) a versare – tra l'altro – un contributo ali­mentare per la moglie CO 1 (1969) di fr. 4809.75 mensili dal 1° marzo al 31 agosto 2008, di fr. 4659.75 mensili dal 1° settembre 2008 al 31 marzo 2010 e di fr. 3744.75 mensili dal 1° aprile 2010 in poi. Su appello di CO 1 questa Camera ha portato tale contributo a fr. 5560.– mensili dal 1° marzo 2008 al 31 agosto 2010 e a fr. 4515.– mensili dal 1° settembre 2010 in poi (sentenza inc. 11.2010.11 del 25 maggio 2012).

 

                            B.  Nel frattempo, il 19 aprile 2010, IS 1 ha promosso azione di divorzio e con decreto cautelare del 28 ottobre 2011 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per la moglie pendente causa in fr. 3165.05 mensili, salvo aumentarlo a fr. 4045.70 men­sili dal 1° dicembre 2012 con decreto cautelare del 14 novembre 2012, confermato su appello da questa Camera (sentenza inc. 11.2012.152 del 7 ottobre 2014). Una richiesta di IS 1 intesa alla soppressione di tale contributo è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare del 21 maggio 2013, confer­mato anch'esso da questa Camera (sentenza inc. 11.2013.48 del 7 ottobre 2014).

 

                            C.  Statuendo con sentenza del 6 maggio 2015, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e condannato IS 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1790.– mensili indicizzati fino al proprio pensionamento. Contro tale sentenza CO 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 giugno 2015 per ottenere, fra l'altro, un aumento del contributo alimentare a fr. 6500.– mensili indicizzati. IS 1 ha appellato anch'egli l'8 giugno successivo su altri effetti del divorzio. Tali procedure sono tuttora pendenti (inc. 11.2015.43 e 11.2015.44).

 

                            D.  Il 2 luglio 2015 IS 1 ha presentato a questa Camera un'istanza di provvedimenti cautelari in cui chiede di modificare il decreto cautelare emesso dal Pretore il 21 maggio 2013, riducendo il contributo provvisionale per la moglie in pendenza di appello da fr. 4045.70 a fr. 1791.– mensili dal 1° luglio 2015.

                                  L'istanza non è stata notificata a CO 1.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  In una sentenza del 12 luglio 2012 menzionata dall'istante, l'unica finora emessa da questa Camera dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura civile per quanto riguarda provvedimenti cautelari in pendenza di appello, si è rilevato che soltanto l'autorità di ricorso può modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari dopo l'emanazione della sentenza finale da parte del Pretore (inc. 11.2012.49, consid. 2). Il principio si riconduce all'opinione di Bohnet (in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 268), il quale sembra – apparentemente – desumerlo dal diritto federale. Questa Camera non ha escluso ad ogni modo che in casi di urgenza un Pretore sia abilitato a decretare egli medesimo provvedimenti cautelari, quand'anche la sua sentenza sia impugnata in appello (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 268). Ha constatato però che in quel caso specifico non risultava alcu­na urgenza, tant'è che il Pretore aveva statuito cinque mesi dopo l'introduzione della richiesta cautelare (loc. cit., consid. 3). Onde l'annullamento del decreto impugnato.

 

                             2.  In dottrina l'opinione – per vero apodittica – di Bohnet sembra corrispondere a quella accennata da Dolge (in: Brunner/Gasser/ Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 20 in principio ad art. 276) e a quella di Sutter-Somm/ Vontobel (in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizio­ne, n. 39 ad art. 276), i quali la motivano con una sentenza del Tribunale federale (5A_705/2011 del 15 dicembre 2011). Tale sentenza si limita ad accertare tuttavia che provvedimenti cautelari possono fondarsi sull'art. 276 cpv. 3 CPC quand'anche siano decretati da un'autorità d'appello (consid. 1.1.1), ma non prescrive che l'emanazione di simili misure in appello competa per diritto federale alla giurisdizione di secondo grado. Una successiva sentenza del Tribunale federale (5A_725/2012 del 18 febbraio 2013) non fa che riprendere il medesimo concetto, senza sospin­gersi oltre (consid. 1). In simili condizioni la questione della competenza funzionale merita una disamina più approfondita.

 

                             3.  Un autore che ha vagliato partitamente il tema legato alla competenza per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo è Denis Tappy (in:

                                  Bohnet [curatore], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les practiciens, Neuchâtel 2010, pag. 267 n. 78; analogamente in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 14 ad art. 276). Questi ricorda che dal profilo funzionale incombe ai Cantoni, conforme­mente all'art. 4 cpv. 1 CPC, determinare quale sia il giudice competente a tal fine. Per principio dovrebbe trattarsi dell'autorità di appello, di solito in composizione monocratica. Non è però una soluzione imposta dal diritto federale, il quale prescrive la competenza dell'autorità di appello unicamente per ordinare misure conservative correlate all'esecuzione anticipata della decisione impugnata (art. 315 cpv. 2 seconda frase CPC) oppure per ordinare misure conservative o la prestazione di garanzie ove si tratti di concedere effetto sospensivo a un appello che ne sia privo (art. 325 cpv. 2 seconda frase CPC; Tappy, op. cit., pag. 268 nota 86 a piè di pagina). Tali richieste vanno inoltrate direttamente all'autorità di appello, poiché “l'autorità superiore è meglio situata che lo iudex a quo per dirigere il processo” (FF 2006 pag. 6744 in fondo).

 

                             4.  Nel Cantone Ticino l'art. 48 lett. a LOG prevede che la prima Camera civile giudica nelle materie a essa devolute (n. 1 a 8) “in seconda istanza”, cioè come autorità di ricorso. Essa giudica come “istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo grado, soltanto specifiche questioni di arbitrato (n. 10, 12 e 13) oppure – nella composizione di un giudice unico – questioni che il diritto federale le impone di trattare direttamente: la prestazione di anticipi (anche per l'assunzione di prove), il conferimento dell'effetto sospensivo a reclami di sua competenza, l'autorizzazione all'esecuzione anticipata di decisioni e il conferimento dell'effetto sospensivo ad appelli in materia di provvedimenti cautelari (n. 9). L'art. 48 lett. a LOG non prevede invece che la Camera (o un suo membro) sia competente per giudicare direttamente in materia di provvedimenti cautelari.

 

                                  Ciò non sorprende, ove si consideri che nel previgente diritto di procedura cantonale la competenza per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio allorché la sentenza di merito fosse oggetto di appello rimaneva quella del Pretore, tranne che l'istanza cautelare si riferisse – ipotesi estra­nea al caso ora in esame – “a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice, dalla quale trae appunto il suo fondamento processuale, o a domanda cautelare proposta in causa portata direttamente in appello” (I CCA, sentenza del 21 settembre 1989 nella causa n. 63/89, pag. 5, citata da Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 377). Nulla induce a ritenere – nemmeno i messaggi del Consiglio di Stato o i verbali del Gran Consiglio – che il legislatore ticinese abbia inteso scostarsi da tale orientamento.

 

                             5.  Quanto precede spiega perché nessuna base legale abiliti questa Camera a statuire come autorità di primo grado su provvedimenti cautelari chiesti in pendenza di appello, i quali non sono del resto misure destinate a “dirigere il processo” (sopra, consid. 3). Certo, l'art. 48b lett. b n. 1 LOG dispone che le Camere civili del Tribunale di appello possono decidere nella composizione di un giudice unico “i provvedimenti cautelari”. Il senso della norma non è però quello di abilitare le Camere civili a emanare provvedimenti cautelari in qualsiasi causa dinanzi a loro pendente, ma di consentire una decisione cautelare a giudice unico in casi di particolare urgenza (messaggio del Consiglio di Stato n. 6707 del 24 ottobre 2012, punto II), sempre nei procedimenti in cui tali Camere agiscano come “istanza cantonale unica”, cioè come autorità di primo grado, oppure agiscano “a domanda cautelare proposta nell'ambito di un appello su domanda cautelare già decisa dal primo giudice”, come prevedeva il diritto anteriore. Che in altri Cantoni – come per esempio Zugo (Gerichts- und Verwaltungs­praxis 2013 pag. 173) – la situazione sia diversa nulla muta. Ne segue che a un esa­me più approfondito, la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari in materia di divorzio allorché la sentenza di merito sia oggetto di appello o di reclamo rimane nel Cantone Ticino quella del primo giudice.

 

                             6.  Si aggiunga che l'attuale indirizzo di giurisprudenza nulla avrebbe mutato alla citata decisione emessa da questa Camera il 12 luglio 2012 (sopra, consid. 1). Anche partendo dal principio che in quel caso solo il Pretore fosse competente per statuire sull'assetto provvisionale dopo l'emanazione della sentenza di merito, in effetti, nessuna urgenza – come detto – giustificava quel decreto cautelare, il quale sarebbe incorso perciò ad ogni modo all'annullamento.

 

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Data la particolarità della fattispecie, si giustifica tuttavia di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

 

                             8.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'ammontare del contributo provvisionale che l'istante chiede di ridurre (da fr. 4045.70 a fr. 1791.– mensili), di durata incerta e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), raggiunge agevolmente il valore litigioso di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'istanza di provvedimenti cautelari è irricevibile.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).