Incarto n.
11.2015.60

Lugano

12 gennaio 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2015.2605 (riconoscimento ed esecuzione di una trattenuta di stipendio estera) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 3 giugno 2015 da

 

 

RE 1 (Varese)

(ora patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

Contro

 

 

 

CO 1 con recapito presso,

 

 

 

giudicando sul reclamo del 7 agosto 2015 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 luglio 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con decisione del 30 luglio 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto un'istanza presentata il 3 giugno 2015 da RE 1 (1987) volta a ad ottenere l'esecutività in Svizzera di un decreto del 17 aprile 2015 con cui il Tribunale di Varese ha ordinato alla I__________ SA di __________, presso cui lavora CO 1 (1983), di versare direttamente all'istante l'importo mensile di € 1011.36 per il mantenimento dei figli A__________ (nata l'8 dicembre 2006) e B__________ (nato il 20 novembre 2010).

 

                            B.  Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta con un reclamo del 7 agosto 2015 a questa Camera in cui chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di rendere esecutivo in Svizzera il decreto del Tribunale di Varese. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.

 

                            C.  Il 5 gennaio 2017 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Il ritiro di un rimedio giuridico, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                             2.  Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto che la procedura di reclamo si conclude senza sentenza. Non si pone infine problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

avv..

.

 

 

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).