|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM. 2013.59 (divorzio su azione unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 10 maggio 2013 da
|
|
CO 1
|
|
|
contro |
|
|
RE 1 |
||
|
|
|
|
|
giudicando sul reclamo del 18 agosto 2015 presentato da RE 1 e dall'avv. PA 1 contro la decisione con cui il Pretore aggiunto ha fissato il 30 luglio 2015 in fr. 6437.35 la retribuzione spettante all'avv. A__________ come patrocinatrice d'ufficio della convenuta;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio su azione di un coniuge promossa da CO 1 (1960) davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, RE 1 (1971) ha instato il 17 giugno 2013 per il beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. A__________. Essa ha poi postulato identico beneficio con il patrocinio dell'avv. PA 1, del medesimo studio legale, per una procedura cautelare (il 14 gennaio 2014) e per la causa di merito (il 14 marzo 2014). La domanda è stata reiterata il 21 agosto 2014 nel memoriale conclusivo. Statuendo il 14 ottobre 2014, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convezione sottoscritta dalle parti e ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1. Adita da quest'ultima, con sentenza del 16 marzo 2014 la terza Camera civile del Tribunale di appello ha accolto il reclamo e ammesso l'interessata al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. A__________ (inc. 13.2014.102).
B. Il 30 marzo 2015 l'avv. PA 1 ha tramesso al Pretore aggiunto una nota professionale di complessivi fr. 15 513.25 (onorario fr. 13 663.80, spese fr. 700.– e IVA fr. 1149.15). Con decisione del 30 luglio 2015 il Pretore aggiunto ha tassato “il lavoro svolto fino al 18 dicembre 2013 (v. decisione del Tribunale di appello 16.03.2015)”, riconoscendo all'avv. A__________ una retribuzione di fr. 6437.50 (onorario fr. 6260.40, spese fr. 626.05, IVA fr. 550.90, dedotte le ripetibili di fr. 1000.–), riservato l'obbligo per la beneficiaria di rifondere tale somma allo Stato del Cantone Ticino nel caso in cui la sua situazione economica fosse migliorata, consentendo il rimborso.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 e l'avv. PA 1 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 18 agosto 2015 per ottenere che – conferito a RE 1 il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia annullato e gli atti ritornati al Pretore aggiunto per una nuova decisione o, in via subordinata, perché il compenso del patrocinatore d'ufficio sia aumentato a fr. 15 965.20, riformando la decisione impugnata di conseguenza. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), la quale è regolata in linea generale dall'art. 111 CPC. Ancorché presa separatamente, la decisione emanata il 30 luglio 2015 dal Pretore aggiunto va considerata come un'integrazione del dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza di divorzio. Essa configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Il termine di ricorso è di 10 giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se è stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata, v'è chi sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni (Bühler in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 42 in fine ad art. 122; Trezzini in: Commentario al CPC, Lugano 2010, pag. 1413 a metà) e chi invece che sia di 30 (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 110 e n. 21 ad art. 122). Nella fattispecie, comunque si opini, il reclamo è stato introdotto entro il termine più breve di 10 giorni dalla notifica della decisione, onde la tempestività del rimedio giuridico.
2. Legittimato a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente. Il patrocinato, da parte sua, può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al proprio avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al proprio avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a tal fine (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.10 del 20 febbraio 2015, consid. 2 con riferimenti). Ciò premesso, in concreto RE 1 non è abilitata a chiedere un aumento della rimunerazione fissata dal Pretore aggiunto. Anzi, fosse maggiorata la mercede, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorassero, un importo più elevato di quello stabilito dal primo giudice. Ne segue che, nella misura in cui è da lei inoltrato, il reclamo in oggetto va dichiarato d'acchito irricevibile.
3. Per quel che è dell'avv. PA 1, la sua legittimazione a proporre reclamo è di per sé data (sopra, consid. 2). Se non che, nella fattispecie il Pretore aggiunto ha sì “visto” la parcella di lui, ma non l'ha tassata, limitandosi ad approvare le prestazioni eseguite in regime di gratuito patrocinio fino al 18 dicembre 2013 dall'avv. A__________. Nella sentenza del 16 marzo 2015 invero la terza Camera civile del Tribunale di appello aveva conferito a RE 1 il beneficio dell'assistenza giudiziaria fino a quella data (riformando su tal punto la sentenza del Pretore), mentre per quanto riguardava l'avv. PA 1 aveva ritenuto la questione estranea alle proprie competenze, spettando in realtà al Pretore decidere se accordare il gratuito patrocinio a RE 1 anche in seguito – come aveva chiesto l'interessata il 19 dicembre 2013 – per opera di quel legale. E il Pretore aggiunto non risulta avere statuito sull'istanza di RE 1 volta alla sostituzione dell'avv. A__________ con l'avv. PA 1. Prima di tassare la nota professionale di quest'ultimo, di conseguenza, il Pretore aggiunto deve ancora decidere se approvare quella richiesta (sulle condizioni cfr. DTF 141 III 74 consid. 6). Né l'avv. PA 1 ha il benché minimo interesse a contestare l'indennità fissata in favore dell'avv. A__________, la cui nota professionale è stata interamente approvata dal Pretore aggiunto. Ne segue che il reclamo, a dir poco prematuro, va dichiarato irricevibile. Il che rende superfluo esaminare se la decisione emessa dal Pretore aggiunto violi – come pretende il reclamante – l'art. 30 Cost.
4. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non essendo state chieste osservazioni al reclamo. Il gratuito patrocinio postulato da RE 1 in questa sede non può entrare in linea di conto, la richiesta di giudizio apparendo sin dall'inizio – come si è visto (consid. 2) – senza alcuna possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC).
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 300.– complessivi sono poste a carico dei reclamanti in solido.
3. La richiesta di gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
4. Notificazione all'avv..
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).