Incarto n.
11.2015.63

Lugano

22 febbraio 2017/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2015.31 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 19 gennaio 2015 da

 

 

AP 1

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello (‟ricorsoˮ) del 20 agosto 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 4 agosto 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza del 20 giugno 1995 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore la separazione tra AP 1 (1963) e AO 1 (1966), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie da loro sottoscritta, e ha ordinato la separazione dei beni (inc. OA.1995.753). Dopo di allora AO 1 ha dato alla luce i figli L__________, il 23 settembre 1996, e D__________, il 2 settembre 2005. Presunto padre, AP 1 è stato iscritto come tale nei registri dello stato civile e ha intrattenuto con i figli regolari relazioni personali.


                            B.  Con petizione non motivata del 19 aprile 2011 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere il divorzio e il versamento di contributi alimentari per i figli (inc. DM.2011.101). A quel momento il marito lavorava come sorvegliante per la sezione del __________ della __________. La moglie, invalida (100%), riceveva rendite dall'Assicurazione per l'invalidità e dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP). All'udienza di conciliazione del 22 giu­gno 2011 il Pretore ha omologato un accordo dei coniugi sulle relazioni personali tra AP 1 e i figli, sospendendo la causa, così come l'azione di disconoscimento della paternità promossa il 19 aprile 2011 da AP 1 nei confronti di entrambi i ragazzi (inc. SE.2011.108).

 

                            C.  Con sentenza dell'8 marzo 2013 il Pretore ha respinto l'azione intesa al disconoscimento di paternità. Tale sentenza è stata confermata il 28 luglio 2015 da questa Camera, che ha rigettato un appello introdotto dall'attore il 24 aprile 2013 (inc. 11.2013.40). Un ricorso in materia civile del 9 settembre 2015 presentato

                                  da AP 1 contro la sentenza di appello è stato respinto

                                  in quanto ammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_696/2015 dell'11 maggio 2016.

 

                            D.  Nel frattempo, in esito a un'istanza presentata il 23 maggio 2013 da AO 1 nella causa di divorzio, con decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha stabilito dal 1° marzo 2014 un contributo alimentare di fr. 639.– mensili per L__________ e un contributo alimentare di fr. 145.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi (inc. CA.2013.176). Il 22 luglio 2014 AO 1 si è rivolta nuovamente al Pretore, chiedendogli di ordinare alla __________, __________, di trattenere dallo stipendio del marito complessivi fr. 784.– mensili, riversandoli su un conto bancario di lei (inc. CA.2014.285). Il 18 settem­bre 2014 essa ha poi instato affinché il contributo alimentare per il figlio L__________ durasse fino al 25° compleanno o fino al termine della formazione (inc. CA.2014.364). All'udienza del 23 settembre 2014, indetta per la discussione di entrambe le istanze, il Pretore ha omologato un accordo in cui AP 1 accettava una trattenuta di stipendio di fr. 634.– mensili (il suo margine disponibile sul fabbisogno minimo) e AO 1 ritirava l'istanza. Nel frattempo, l'8 settembre 2014 la __________ ha licenziato AP 1, il quale dopo un periodo di inabilità lavorativa ha definitivamente cessato ogni attività lucrativa il 30 marzo 2015.

 

                            E.  Il 19 gennaio 2015 AP 1 ha adito il Pretore, postulando già in via cautelare la soppressione dei contributi alimentari per i figli (di fr. 784.– mensili complessivi) retroattivamente dall'ottobre del 2014 e la revoca della trattenuta di stipendio (di fr. 634.– mensili). Con decreto cautelare emesso inaudita parte il 21 gennaio 2015 il Pretore ha respinto la richiesta. All'udienza del 5 marzo 2015, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. Dal 1° aprile 2015 AP 1 percepisce indennità di disoccupazione e con decreto cautelare del 20 aprile 2015 il Pretore ha ordinato alla Cassa disoccupazione __________, su richiesta di AO 1, una trattenuta su tali indennità di fr. 634.– mensili (inc. CA.2014.285). L'istruttoria cautelare è terminata il 13 luglio 2015 e le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del 24 e 28 luglio 2015 esse hanno confermato le loro posizioni.

 

                             F.  Statuendo con decreto cautelare del 4 agosto 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto dall'aprile del 2015 i contributi alimentari a fr. 500.– mensili per L__________ e a fr. 120.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 1500.– per ripetibili ridotte. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                            G.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (ricorsoˮ) del 20 agosto 2015 nel quale chiede che, conferitogli il gratuito patrocinio, la decisione impugnata sia riformata nel senso di sopprimere i contributi alimentari per i figli dall'ottobre del 2014 e di revocare la trattenuta della rendita. Il rimedio non è stato intimato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.). Il nuovo diritto è applicabile anche ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 13cbis tit. fin. CC; v. anche art. 407b cpv. 1 nCPC) .

 

                             2.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 3 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore (fr. 784.– mensili complessivi dal­l'ottobre del 2014). Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare è pervenuto giovedì 6 agosto 2015 a __________, all'indirizzo del patrocinatore del marito. Il termine di giacenza postale (sette giorni) sarebbe scaduto giovedì 13 agosto 2015. Depositato alla cancelleria del Tribunale di appello il 20 agosto 2015, l'ap­pello in esame è di conseguenza tempestivo.

 

                             3.  L'appellante acclude al suo memoriale nuovi documenti. Ora, nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi al primo giudice non era possibile offrirli nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto il conguaglio delle spese accessorie del 22 maggio 2015 (doc. 1), il certificato medico del 13 luglio 2015 (doc. 3), l'abbonamento al centro sportivo __________ di __________ (doc. 4) sono già agli atti (doc. 30, 31 e 32). La loro produzione è quindi superflua. Quanto a un certificato medico del 1° giugno 2015 (doc. 2), il documento poteva di per sé essere sottoposto al Pretore, riferendosi a periodi precedenti l'emanazione della sentenza impugnata. In ogni modo, come si vedrà oltre (consid. 7a), esso poco o punto sussidia ai fini del giudizio. Non è il caso di attardarsi pertanto sulla sua proponibilità.

 

                             4.  Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che il contributo alimentare di fr. 639.– mensili per L__________ e quello di fr. 145.– mensili per D__________ sono stati fissati con decreto cautelare del 15 aprile 2014 sulla base di un reddito del padre di fr. 4359.– mensili e di un fabbisogno minimo di lui di fr. 3575.– mensili. Constatato che dall'aprile del 2015 AP 1 percepisce unicamente indennità di disoccupazione per fr. 3575.– mensili e che il suo fabbisogno minimo ammonta in fr. 2955.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 970.–, premio della cassa malati fr. 419.50, franchigia della cassa malati fr. 25.–, abbonamento “arcobaleno”, tassa sui rifiuti, quota di affiliazione al sindacato e assicurazione della mobilia fr. 82.60, imposte fr. 255.30), il primo giudice ha ridotto proporzionalmente il contributo alimentare per L__________ a fr. 500.– men­sili e quello per D__________ a fr. 120.– mensili. Il Pretore non ha disconosciuto che il 23 settembre 2014 L__________ è divenuto maggiorenne, ma ha rilevato che all'udienza del 23 settembre 2014 AP 1 aveva accettato di continuare ad assolvere il proprio obbligo contributivo anche nei confronti di lui.

 

                             5.  Quanto al contributo di mantenimento in favore di L__________, divenuto maggiorenne il 23 settembre 2014, il Pretore ha ritenuto – come detto – che all'udienza di quello stesso giorno le parti si erano accordate sul principio per cui il convenuto avrebbe continuato a onorare il proprio obbligo alimentare, tant'è che lo stesso AP 1 aveva accettato di continuare con una trattenuta di stipendio di fr. 634.– mensili complessivi (la sua disponibilità mensile). Nell'appello l'interessato contesta di essersi impegnato a versare contributi di mantenimento oltre la maggiore età di L__________, affermando che spetta se mai al ragazzo avanzare la sua richiesta come stabilito dalla leggeˮ, anche perché il di lui padre biologico è vivo e vegetoˮ.

 

                                  Che il padre biologico di L__________ sia “vivo e vegeto” poco giova, genitore del ragazzo a norma di legge essendo l'appellante (sopra, lett. C). Egli deve contribuire pertanto al mantenimento del figlio giusta l'art. 276 CC. Ciò premesso, con decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore ha fissato il contributo alimentare per L__________ in fr. 639.– mensili e quello per D__________ in fr. 145.– mensili ‟da marzo 2014 in poiˮ, senza precisi limiti di tempo. Alla citata udienza del 23 settembre 2014 i coniugi si sono poi intesi nel senso che più tardi si sarebbero calcolati i conguagli, la diffida ai debitori non eccedendo fr. 634.– mensili. Di conseguenza AO 1 ha ritirato l'istanza volta a far decretare un contributo di mantenimento per L__________ dopo la maggiore età. In simili circostanze non poteva sfuggire all'appellante, patrocinato da un avvocato, che il contributo alimentare per L__________ sarebbe continuato anche dopo i 18 anni. In caso contrario non si vede come potesse essere inteso l'accordo di continuare con una trattenuta di stipendio (pur ridotta) di fr. 634.– mensili. Proprio in funzione di quell'accordo, del resto, AO 1 ha ritirato l'istanza tendente a far decretare un contributo di mantenimento per L__________ dopo la maggiore età. Al riguardo l'appello manca di consistenza.

 

                             6.  Relativamente alle proprie entrate, AP 1 sostiene che il Pretore gli ha erroneamente conteggiato un introito di fr. 280.– per l'attività accessoria di custode, sebbene dal 1° aprile 2013 egli non consegua più tale reddito. In realtà le risultanze istruttorie non permettono una conclusione certa, tanto meno a un sommario esame. Certo è che nel decreto impugnato il Pretore ha tenuto conto unicamente delle indennità di disoccupazione di fr. 3575.– mensili percepite dall'appellante, senza nulla aggiungere. A un giudizio di verosimiglianza non v'è ragione di scostarsi perciò da tale accertamento.

 

                             7.  Per quel che riguarda il proprio fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta a fr. 3674.90 mensili e non solo a fr. 2955.– mensili, il Pretore avendo ammesso spese mediche per soli fr. 444.50 mensili invece di fr. 511.60. Al primo giudice l'appellante rimprovera inoltre di avere trascurato sia le spese accessorie della locazione di fr. 75.– mensili, sia i costi per l'ab­bonamento a una piscina di fr. 55.70 mensili, sia il rimborso di un debito verso la Banca __________ di fr. 576.45 mensili, sia le spese per le ricerche d'impiego di fr. 17.– mensili.

 

                                  a)   Che il conguaglio delle spese accessorie e il costo dell'abbonamento alla piscina su prescrizione medica siano stati resi verosimili è indubbio (doc. 30, 31 e 32). Che nel fabbisogno minimo di un debitore disoccupato si inserisca un importo di fr. 80.–/100.– mensili per le ricerche di lavoro può fors'anche giustificarsi (Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 28 con rinvii ad art. 93; Ochsner in: Commentaire romand, LP, Basilea 2005, n. 123 con rinvii ad art. 93 LEF). Che un intervento chirurgico alla schiena comporti trattamenti indispensabili e ricorrenti, tali da generare spese me­diche non coperte della cassa malati, può essere verosimile (doc. 25). Non si deve trascurare tuttavia che nel fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore ha incluso fr. 255.30 mensili per tasse”, corrispondenti alle imposte federali, cantonali e comunali (doc. 27). Se non che, in situazioni di grave ristrettezza – come in concreto – l'onere fiscale va tralasciato (DTF 140 III 339 consid, 4.2.3 e 4.3 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2014.36 del 9 novembre 2016 consid. 6c). E siccome il Pretore ha già compreso nel fabbisogno minimo dell'appellante fr. 214.80 mensili che sarebbero da togliere, non si giustifica di inserire le ulteriori poste fatte valere dall'interessato.

 

                                  b)  Il Pretore non ha inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante il rimborso di fr. 576.45 mensili di un mutuo contratto presso la Banca __________ perché “il marito nulla ha documentato circa l'esistenza del debito” e perché, comunque sia, il mantenimento della famiglia è prioritario. A ragione l'appellante obietta che l'esistenza e l'ammontare del debito, oltre alla sua scadenza, sono comprovati (doc. 8). Quale ulteriore documento egli avrebbe dovuto presentare non si vede, tanto meno ove si pensi che l'esborso era già stato riconosciuto nel fabbisogno minimo di AP 1 nel decreto cautelare del 15 aprile 2014 (pag. 5 a metà). Sta di fatto che, come ricorda il Pretore, il mantenimento della famiglia è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_453/2009 del 9 novembre 2009, consid. 4.3.2 pubblicato in: SJ 2010 I 327; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_1029/2015 del 1° giugno 2016, consid. 3.3.1.3 in fine). Il sostentamento dei figli ha la precedenza perciò sul rimborso di debiti bancari. Nelle condizioni descritte il fabbisogno minimo di AP 1 va confermato in fr. 2955.– mensili (arrotondati). 

 

                                  c)   Alla luce di quanto precede la disponibilità di AP 1 risulta di fr. 620.– mensili (reddito di fr. 3575.– mensili meno fabbisogno minimo di fr. 2955.–). Stando ai calcoli che figuravano nel decreto cautelare del 15 aprile 2014, il fabbisogno in denaro di L__________ rimaneva scoperto per fr. 604.– mensili e quello di D__________ per fr. 137.30 mensili. Nel decreto impugnato il Pretore ha ridotto così proporzionalmente il contributo alimentare per L__________ a fr. 500.– e quello per D__________ a fr. 120.– mensili. Ora, di per sé l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevarrebbe su quelli verso un figlio maggiorenne (nuovo art. 276a cpv. 1 CC). In casi motivati nondimeno il giudice può derogare a tale regola, in particolare per non penalizzare il figlio maggiorenne (nuovo art. 276a cpv. 2 CC). Dagli atti si evince che nell'aprile del 2015 L__________ frequentava ancora il liceo e non aveva redditi. Alla luce di ciò la decisione del Pretore può essere condivisa, non potendosi ragionevolmente esigere che L__________ rinunci agli studi. Giovi ricordare infine che dalla maggiore età il contributo di mantenimento va corrisposto direttamente al figlio (nuovo art. 289 cpv. 1 CC).

 

                             8.  L'appellante chiede che il contributo alimentare per i figli sia soppresso dall'ottobre del 2014, se non già dall'aprile di quell'anno. Nuova, quest'ultima pretesa è inammissibile, davanti al Pretore l'interessato avendo chiesto unicamente di far decorrere la modifica dal­l'ottobre del 2014 (art. 317 cpv. 2 CPC). Rammentato ciò, una modifica cautelare di contributi alimentari esplica effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza, anche se le particolarità del caso possono indurre il giudice a far decorrere la modifica solo più tardi. Per contro, una modifica retroattiva di contributi alimentari provvisio­nali, la cui decorrenza preceda l'inoltro del­l'istanza cautelare, è prospettabile solo in circostanze del tutto eccezionali (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c consid. 12). In concreto il Pretore ha fatto decorrere la riduzione dei contributi cautelari dall'aprile del 2015, ancorché l'istanza risalga al 19 gennaio 2015, giustificando tale decisione con “l'entrata in disoccupazione del marito” da quel momento. L'appellante non sostiene che quella data sia erronea né si confronta con l'argomentazione del primo giudice. Non sufficientemente motivato (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile.

 

                                  9.  L'appellante chiede inoltre di revocare la trattenuta di stipendio. La domanda non ha tuttavia portata propria, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. Del resto, l'interessato non spiega perché si giustificherebbe di sopprimere la diffida ai debitori quan­d' an­che i contributi alimentari per i figli rimanessero invariati, come nel caso specifico. Al riguardo non sussidia pertanto diffondersi. Se ne conclude che, privo di buon esito, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                           10.  Secondo il nuovo art. 301a CPC la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo. Come l'art. 282 cpv. 1 CPC, dal quale è mutuato, l'art. 301a CPC non si applica di per sé ai decreti cautelari. Anche in questi ultimi è raccomandabile indicare tuttavia gli elementi di reddito e di sostanza evocati dal­l'art. 301a lett. a CPC (v. Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 33 ad art. 273 e n. 5 ad art. 282). Nel caso in esame la decisione di questa Camera si limita a confermare il decreto cautelare impugnato. A futura memoria è opportuno ricordare nondi­meno che nel decreto cautelare il Pretore ha fissato il contributo alimentare di fr. 500.– mensili per L__________ e quello di fr. 120.– mensili per D__________, assegni familiari non compresi, in base a un reddito di AP 1 che ammonta a fr. 3575.– mensili e a un fabbisogno minimo di fr. 2955.– mensili (sopra, consid. 4). Quanto a AO 1, il suo reddito è stato accertato dal Pretore in fr. 3369.50 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3786.– mensili (decreto cautelare del 15 aprile 2015, pag. 3).

 

                                11.  AP 1 si rivolge infine a questa Camera con una richiesta d'aiutoˮ, domandando – in sintesi – a chi egli possa rivolgersi per far valere i suoi diritti, sentendosi egli vittima di un'ingiustizia. Se non che, questa Camera è soltanto un'autorità di ricorso contro le sentenze emanate dai Pretori. Non può prestare consulenza giuridica. Spetta all'appellante nelle circostanze descritte interpellare un legale di fiducia, senza dimenticare che egli ha già avuto modo di far valere i suoi diritti fino al Tribunale federale (sopra, lett. C). Non può dirsi quindi una persona sprovvista delle risorse indispensabili per difendersi.

 

                                12.  Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

 

                                  La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante concerne unicamente l'esenzione dalle spese processuali, giacché l'istante non si è valso di un patrocinatore davanti a questa Camera. Che egli versi in gravi ristrettezze è poi verosimile (art. 117 lett. a CPC). Molto più arduo è valutare se l'appello avesse qualche possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). Senza formazione giuridica, tuttavia, l'istante ha presentato ricorso da sé solo, senza l'ausilio di un legale. Si giustifica quindi, per questa volta, di rinunciare al prelievo di oneri processuali. Ciò rende la richiesta di gratuito patrocinio senza oggetto.

 

                           13.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. In conformità con l'art. 301 lett. b CPC un esemplare dell'attuale decisione andrebbe comunicato inoltre a L__________, maggiorenne, il quale però è rappresentato dalla madre, di modo che la notificazione va eseguita al patrocinatore della medesima.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

 

                             4.  Notificazione a:

 

–;

– avv..

                                 


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).