Incarto n.
11.2015.71

Lugano,

28 ottobre 2015/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2015.2694 (modifica di misure a protezione del­l'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 giugno 2015 da

 

 

AO 1

(ora patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(già patrocinata dall'avv.),

 

 

 

 

giudicando sul “ricorso” del 18 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 9 settembre 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza dell'11 agosto 2006 emanata a protezione del­l'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AO 1 (1969) – tra l'altro – a versare al­la figlia L__________ (19 settembre 2001) un contributo alimentare di fr. 700.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) dal settembre del 2001 in poi (inc. DI.2002.575). Con successiva sentenza del 1° ottobre 2014 egli ha poi integrato tale decisione, disponendo su richiesta della madre AP 1 (1974) che la figlia fosse affidata a quest'ultima per la cura e l'educazione (inc. SO.2014.1980). Un reclamo presentato da AP 1 contro tale sentenza in materia di spese giudiziarie è stato respinto dalla terza Camera civile del Tribu­na­le d'appello il 17 ottobre 2014 (inc. 13.2014.95).

 

                            B.  AO 1 si è rivolto il 12 giugno 2015 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, comunicandogli di avere subìto una condanna penale, di trovarsi recluso nel penitenziario della __________ a __________ e di percepire soltanto il peculio da detenuto, onde la necessità di ridurre adeguatamente il contributo alimentare da lui dovuto alla figlia. Interpellato dal Pretore aggiunto, egli ha precisato il 9 luglio 2015 di poter versare a L__________ non più di fr. 50.– mensili. Il Pretore aggiunto ha convocato i genitori personalmente all'udienza del 4 agosto 2015 per il dibattimento, rinviato su richiesta della convenuta al 18 agosto successivo. Un'ulteriore richiesta di rinvio da parte di lei è stata respinta dal Pretore aggiunto il 3 agosto 2015.

 

                            C.  In esito al dibattimento del 18 agosto 2015, cui è comparso personalmente il solo istante, il Pretore aggiunto ha fissato un termine alla convenuta per dichiarare se aderisse all'istanza di AO 1 almeno per il lasso di tempo compreso tra il 1° giugno 2015 e il 31 gennaio 2016 (fine della carcerazione), soggiungendo che in caso contrario egli avrebbe emanato la decisione senza altre formalità. La convenuta ha risposto il 28 agosto 2015 di non accettare la transazione. Statuendo il 9 settembre 2015, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ridotto il contributo alimentare per L__________ a fr. 50.– mensili dal 16 giugno 2015 al 31 gennaio 2016. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 500.– per ripetibili. Le richieste di gratuito patrocinio avanzate dalle parti sono state respinte.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta il 18 settembre 2015 a questa Camera con un “ricorso” per ottenere che la sentenza del Pretore aggiunto sia annullata nel senso di respingere la riduzione del contributo alimentare per la figlia. Invitato a esprimersi limitatamente alla competenza per territorio del giudice adito, AO 1 ha proposto il 5 ottobre 2015 di confermare sotto questo profilo la decisione impugnata. Il 13 ottobre 2015 AP 1 ha introdotto una replica spontanea con richiesta di gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato intimato a AO 1.

 

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la tempestività del rimedio giuridico non fa dubbio, la decisione del Pretore aggiunto essendo stata notificata ad AP 1 il 10 settembre 2015 e il “ricorso” essendo stato presentato al Tribunale d'appello il 18 settembre successivo. Quanto non sembra raggiunto è il valore litigioso, ove si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 650.– mensili dal 1° giugno 2015 al 31 gennaio 2016). Di per sé il “ricorso” andrebbe quindi trasmesso alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Dato nondimeno che ciò si tradurrebbe in un mero esercizio di giurisdizione, il “ricorso” apparendo senza possibilità di successo, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

 

                             2.  In ordine il Pretore aggiunto ha verificato anzitutto la propria competenza per territorio, considerando che prima di essere recluso nel carcere della __________ l'istante risultava domiciliato a __________ (__________). Egli non ha disconosciuto che una “dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospe­dale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio” (almeno nel diritto interno: art. 23 cpv. 1 CC), ma ha ritenuto che una detenzione di lunga durata come quella inflitta all'istante (16 mesi) fondasse – nei rapporti di diritto internazionale privato – il domicilio nel luogo di espiazione della pena, onde la propria competenza territoriale (art. 23 cpv. 1 CPC: foro imperativo del do­micilio di una parte).

 

                                  a)   Non a torto la reclamante pone in dubbio l'opinione testé riassunta, motivata dal Pretore aggiunto con una citazione (Denis Masmejan, La localisation des personnes physiques en droit international privé, tesi dell'Università di Losanna, Ginevra 1994, pag. 73 in basso) di Daniel Staehelin (in:

                                       Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19e ad art. 23 CC). Mal si comprende in effetti come una carcerazione, provvedi­mento coercitivo, possa giustificare un “domicilio” a norma del­l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, il quale presuppone – come il domicilio dell'art. 23 cpv. 1 CC – l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo. Una lunga carcerazione potrebbe assurgere, se mai, a “dimora abituale” nel senso del­l'art. 20 cpv. 1 lett. b LDIP (Keller/Kren Kostkiewicz in: Zürcher Kommentar, 2ª edi­zione, n. 45 ad art. 20 LDIP), ammesso e non concesso che 16 mesi di detenzione possano reputarsi una carcerazione di lunga durata. Sta di fatto che un istante non può chiedere misure a protezione del­l'unione coniugale – o la modifica di simili misure – al giudice della propria “dimora abituale” quando l'altro coniuge ha il domicilio in Svizzera, né valendosi del­l'art. 46 LDIP né invocando l'art. 5 n. 2 CLug (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edi­zio­ne, n. 33 e 38 ad art. 180 vCC). Sulla sola base degli elementi considerati dal primo giudice il foro di __________ non sarebbe quindi stato dato.

 

                                  b)  Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2015 all'appello l'istante afferma nondimeno che, già prima di essere posto in detenzio­ne il 29 settembre 2014, egli non era più domiciliato a __________, bensì a __________, dove egli aveva preso in locazione dal 1° luglio 2014 un appartamento di tre locali (in via __________ a __________: doc. A accluso al memoriale) con l'intenzione di risiedervi. Nella replica spontanea la convenuta oppone che tale locazione è durata poco, ma ciò non è determinante. La durata di un domicilio non è determinante. Decisivo è che l'istante volesse risiedere durevolmente a __________ (Eigenmann in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 20 ad art. 23). Che al momento della carcerazione egli non avesse ancora trasferito il domicilio amministrativo (o “politico”) non è di rilievo (sulla distinzione: Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 23 CC). La reclamante ribadisce che il marito ha disdetto il contratto di locazione appena due mesi dopo la firma (replica spontanea, pag. 2 in alto). Quand'anche ciò fosse, tuttavia, non risulta che in seguito (nel settembre del 2014) l'istante abbia costituito un domicilio altrove. E il domicilio di una persona in Svizzera, stabilito che sia, continua a sussistere finché la persona non ne abbia acqui­stato un altro (art. 24 cpv. 1 CC). Di conseguenza, seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal Pretore aggiunto, nella fattispecie l'istante poteva chiedere la modifica di misure a protezione dell'unione coniu­gale davanti al foro di __________.

 

                             3.  Per quanto attiene alla capacità economica di AO 1, il Pretore aggiunto ha accertato che in prigione costui non è più in grado di conseguire il reddito di fr. 4000.– mensili sulla scorta del quale era stato fissato il contributo alimentare per la figlia nella sentenza dell'11 agosto 2006 a protezione dell'unione coniugale. Recluso dal 29 settembre 2014, egli percepisce solo il peculio di fr. 338.– mensili, da cui vanno dedotti fr. 168.– per il costo della cella, fr. 100.– per il vitto e fr. 31.– per il nolo della televisione. Ciò non lascia spazio a un contributo alimentare più alto di quello da lui offerto (fr. 50.– mensili). Nell'appello la convenuta si duole che in passato AO 1 abbia trascurato i suoi obblighi di mantenimento (tanto da essere condannato penalmente) e che quegli potreb­be essere dimesso dal penitenziario una volta espiati i due terzi della carcerazione, ben prima del 28 gennaio 2016. All'appello essa unisce inoltre la traduzione di un certificato dell'11 settem­bre 2015 in cui il Servizio di registrazione della direzione di giustizia per la Provincia di __________ dichiara ch'essa non risulta possedere beni immobili in Ucraina.

 

                                  Ora, la pregressa capacità contributiva di AO 1 poco giova ai fini del giudizio, l'interessata non pretendendo che

                                  l'istante disponga tuttora di redditi o di sostanza cui far capo per versare alla figlia più di fr. 50.– mensili. Nella replica spontanea essa invita il Tribunale d'appello a indagare se davvero il marito non possa attingere ad altre entrate (pag. 2 in fondo), ma non allega alcun indizio né il benché minimo elemento concreto che induca a presumere l'esistenza di attivi. Quanto alla possibilità che AO 1 sia scarcerato prima del 28 gennaio 2016, nulla impedisce alla reclamante di chiedere al Pretore una modifica della sentenza impugnata nel­l'ipotesi in cui ciò avvenga. Relativamente infine al certificato con cui la reclamante documenta di non possedere immobili in Ucraina (all'udienza del 18 agosto 2015 in Pretura l'istante asseriva il contrario), esso andava esibito al Pretore aggiunto. A quest'ultimo invece AP 1 aveva dichiarato – per il tramite del proprio legale – che non le sarebbe stato possibile ottenere un certificato del genere, il quale andava chiesto all'autorità estera direttamente dalla Pretura (lettera 20 agosto 2015 del­l'avv. L__________, agli atti). In buona fede essa non può quindi valersi adesso del docu­men­to.

 

                             4.  Nella replica spontanea la convenuta si diffonde in una cronistoria della disunione coniugale e delle reiterate malefatte del marito, ma così facendo essa perde di vista l'oggetto del processo, che è esclusivamente la potenzialità contributiva dell'istante ai fini del mantenimento della figlia. E nel caso specifico il quesito è uno soltanto: o durante la carcerazione AO 1 può disporre di altri redditi o di sostanza per continuare a versare il contributo alimentare di fr. 700.– mensili stabilito originariamente dal giudice a protezione dell'unione coniugale oppure egli può contare solo sul peculio da carcerato. In base alle risultanze degli atti nulla permette di scostarsi nella fattispecie da quest'ultima conclusione. Privo di fondamento, il reclamo vede così la sua sorte segnata.

 

                             5.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le verosimili difficoltà economiche in cui versa l'appellante giustificano tuttavia di rinunciare a ogni prelievo, ciò che rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata nella replica spontanea. Il gratuito patrocinio non esonera in ogni modo dal pagamento di ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 3 CPC). E l'istante ha diritto a un'indennità per ripetibili in esito alle osservazioni che è stato invitato a formulare sulla competenza territoriale del Pretore aggiunto. È vero che al proposito la motivazione della sentenza impugnata non mancava di destare perplessità, ma è altrettanto vero che la convenuta sapeva perfettamente dell'appartamento locato dal marito a __________ prima di finire in carcere, tanto che nella replica spontanea essa narra del sotterfugio con cui quegli sarebbe riuscito a procurarsi l'alloggio (pag. 2 in alto). Tacendo l'esistenza dell'abitazione nel “ricorso” al momento di contestare la com­petenza del giudice adito, essa ha provocato – sia pure involontariamente – uno scambio di atti scritti. Ciò non può essere ascritto alla responsabilità della controparte.

 

                             6.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Trattato come reclamo, il “ricorso” è respinto.

 

                             2.  Non si riscuotono spese. La reclamante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 400.– per ripetibili.

 

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

 

                             4.  Notificazione:

 

–;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).