Incarto n.
11.2015.76

Lugano,

5 novembre 2015/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2013.3458 (eredità: liquidazione d'ufficio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 21 agosto 2013 da

 

 

AP 1

 

 

per ottenere la liquidazione d'ufficio dell'eredità lasciata da

 

 

 

(1963-2011), già in,

 

 

 

 

                                  provvedimento che il Pretore ha ordinato con decisione del 3 settembre 2013 e affidato al liquidatore

 

                                  avv. AO 1;

 

giudicando sull'appello del 23 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la decisione del 17 settembre 2015 con cui il Pretore ha ordinato la chiusura della liquidazione e ha dato scarico al liquidatore;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con decisione dell'11 gennaio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha designato all'eredità fu __________ (1963-2011) un amministratore nella persona del notaio G__________, __________, il quale ha redatto un inventario. In seguito, su istanza di AP 1 e TERZ 1, genitori del defunto, egli ha ordinato la liquidazione d'ufficio dell'eredità e ha nominato in veste di liquidatore l'avv. AO 1. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della successione.

 

                            B.  L'avvocato AO 1 ha trasmesso al Pretore l'11 settembre 2015 la sua relazione finale del 9 settembre 2015, precisando che l'eredità registra attivi per complessivi fr. 355 979.20 e chiedendo scarico dal mandato. Nella lettera accompagnatoria egli ha soggiunto – fra l'altro – quanto segue:

                                  Il padre TERZ 1 ha accettato di sottoscrivere il rapporto, mentre la madre – signora AP 1 – pur riconoscendo la bontà del mio operato e formulando apprezzamento per quanto messo in atto – non ha voluto firmare, adducendo non meglio precisate “mancanze” che vi sarebbero state nella gestione della successione (apparentemente prima che il sottoscritto entrasse in funzione quale liquidatore) e sostenendo inoltre che mancherebbero parecchi soldi (con non meglio precisati riferimenti a capitali non conosciuti – che lei dice di sapere che esistessero – depositati presso istituti bancari in Svizzera e all'estero).

                                         Ho fatto presente alla madre di __________ che il mio compito era esclusivamente quello di liquidare la successione partendo dal contenuto dell'inventario (da lei per altro accettato) e non certo quello di eseguire fishing expeditions in tutte le banche del mondo (operazione per altro nemmeno fattibile e che avrebbe se del caso comportato costi astronomici). In altre parole, ho dovuto limitare il mio operato agli attivi ed ai passivi indicati nell'inventario (oltre naturalmente ad assicurare la gestione corrente degli averi successori).

                                         Nonostante queste spiegazioni, la signora AP 1 ha mantenuto la sua posizione di rifiuto.

 

                            C.  Ricevuta la documentazione appena citata, con decisione del 17 settembre 2015 il Pretore ha dichiarato chiusa la liquidazione dell'eredità senza ulteriore contraddittorio e ha dato scarico al liquidatore, di cui ha approvato il rapporto finale e la nota d'onorario (fr. 50 790.25). Le spese processuali di fr. 600.– e la nota professionale dell'avvocato AO 1 sono state poste a carico della successione.

 

                            D.  AP 1 ha inviato il 23 settembre 2015 una lettera a questa Camera in cui dichiara di formalizzare la sua “opposizione relativa al discorso sull'eredità” e di non essere d'accordo con una (non meglio precisata) decisione del 21 agosto 2013 né con la decisione emanata dal Pretore il 17 settembre 2015. Essa allega di “avere il diritto di chiedere la revisione di tutti i conti” perché sarebbero stati “commessi molti errori da parte dapprima dell'avvocato signor __________ e successivamente dal liquidatore avvocato signor AO 1”, sollecitando per finire una “risposta in merito”. La Camera non ha chiesto osservazioni allo scritto.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  L'interessata dichiara di contestare una decisione emessa dal Pretore il 21 agosto 2013. Non risulta però che quel giorno sia stata presa alcuna decisione. L'unico documento agli atti recante la data del 21 agosto 2013 è l'istanza con cui la stessa AP 1 ha postulato – insieme con il marito – la liquidazione ufficiale dell'eredità. In proposito il ricorso in esame si rivela, già di primo acchito, senza oggetto.

 

                             2.  Quanto alla decisione pretorile del 17 settembre 2015, essa configura un provvedimento giudiziale di volontaria giurisdizione, la liquidazione d'ufficio di un'eredità essendo retta dalla procedura non contenziosa (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 595; Steinauer, Droit des successions, Berna 2006, pag. 505 n. 1064a). E siccome il diritto federale non prescrive che l'autorità competente in materia di liquidazione d'ufficio debba essere un giudice (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 33 ad art. 595 CC), la procedura sommaria dell'art. 248 lett. e CPC si applica come diritto cantonale (DTF 139 III 225). Ciò posto, l'unico rimedio giuridico esperibile contro un provvedimento come quello in rassegna è l'appello, il valore litigioso raggiungendo agevolmente la soglia dell'art. 308 cpv. 2 CPC. Lo scritto di AP 1 inoltre è tempestivo, poiché introdotto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione impugnata (art. 321 cpv. 2 CPC). Di per sé, il ricorso potrebbe quindi essere trattato come appello.

 

                             3.  Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). In concreto l'interessata si ritiene in diritto di “chiedere la revisione di tutti i conti”. Parrebbe instare quindi perché, annullata la chiusura della liquidazione d'ufficio e l'approvazione della relazione finale da parte del Pretore, si obblighi il liquidatore a rifare tutto. Ora, ci si può domandare se una conclusione tanto generica sia ammissibile. Ad ogni buon conto, si volesse anche presumere che in casi gravi un liquidatore possa essere tenuto a rifare l'intero suo lavoro fin dal principio, resta il fatto che una conclusione così estrema dev'essere sorretta da motivazioni pertinenti. Occorre verificare se l'interessata ne accenni almeno una.

 

                             4.  La questione di sapere, non solo vagliando lo scritto dell'interessata, ma anche scorrendo gli atti processuali, quali mancanze potrebbero essere imputabili al liquidatore rimane un interrogativo senza risposta. La ricorrente si duole di “molti errori” commessi in primo luogo dall'amministratore. Non consta tuttavia ch'essa abbia impugnato atti di quest'ultimo (sulla possibilità di ricorso al Pretore: I CCA, sentenza inc. 11.1996.78 del 10 giugno 1997, consid. 1), il cui compito per altro è terminato con la nomina del liquidatore d'ufficio. Non consta nemmeno ch'essa abbia contestato l'inventario redatto dall'amministratore medesimo. In effetti, dopo avere postulato il 7 giugno 2013 una proroga del termine entro cui accettare l'eredità con il beneficio d'inventario (sollevando dubbi sul­l'am­montare di due crediti iscritti fra le spettanze della successione), il 21 agosto 2013 essa ha chiesto puramente e semplicemente – insieme con il marito – la liquidazione d'ufficio (art. 593 cpv. 1 CC). Al proposito l'appello manca dunque di ogni motivazione.

 

                                  Per quel che è del liquidatore, l'unico rimprovero che l'interessata sembrerebbe adombrare è di non avere egli completato l'inventario confezionato dall'amministratore procedendo a ulteriori inchieste. Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali ricerche il liquidatore avrebbe dovuto intraprendere. Né l'interessata allude a indizi concreti che avrebbero giustificato indagini su fondi depositati presso l'uno o l'altro istituto di credito. Anche sotto questo profilo l'appello è totalmente privo di motivazione. Se ne conclude che, comunque lo si consideri (e per quanta generosità si dimostri al riguardo), lo scritto in discorso non adempie i requisiti formali dell'art. 311 cpv. 1 CPC e va dichiarato improponibile.

 

                             5.  Le spese del giudizio odierno, contenute al minimo, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, questa Camera non avendo chiesto osservazioni all'appello.

 

                             6.  Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato contro decisioni in tema di “esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio” a norma dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  L'appello è irricevibile.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                             3.  Notificazione:

 

–;

–.

                                  Comunicazione:

                                  –;

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).