Incarto n.
11.2015.78

Lugano

13 novembre 2015/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

 

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2014.514 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 4 giugno 2014 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 25 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 settembre 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                      che con decisione emanata il 17 settembre 2015 a protezione dell'unione coniugale il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, in particolare, dato atto che AP 1 (1945) e AO 1 (1944), nata __________, vivono separati dal 1° agosto 2013, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ in uso alla moglie e ha obbligato quest'ultima a versare al marito un contributo alimentare di fr. 175.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2014, di fr. 435.– mensili dal
1° settembre al 31 dicembre 2014 e di fr. 890.– dal
1° gennaio 2015, autorizzandola a dedurre, dagli arretrati, l'importo di fr. 800.– mensili da lei versato ad AP 1 dal
1° novembre 2014;

 

                                  che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 settembre 2015 in cui chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 285.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2014, a fr. 635.– mensili dal 1° settembre al 31 ottobre 2014, a fr. 800.– mensili dal 1° novembre al
31 dicembre 2014 e a fr. 940.– mensili dal 1° gennaio 2015 in poi;

 

                                  che nel termine di 10 giorni assegnatole il 15 ottobre 2015 per presentare eventuali osservazioni la convenuta ha chiesto il
23 ottobre 2015 una proroga fino al 10 novembre 2015, essendo in corso trattative volte a comporre la lite nelle vie amichevoli;

 

                                  che il 26 ottobre 2015 il presidente di questa Camera ha prorogato tale termine di ulteriori 10 giorni;

 

                                  che il 5 novembre 2015 la convenuta, con l'accordo di controparte che ha sottoscritto la lettera per approvazione, ha comunicato a questa Camera che le parti avevano perfezionato, quello stesso giorno, una convenzione sugli effetti del divorzio e sull'assetto provvisionale, ha prospettato il ritiro dell'appello non appena il Pretore avesse omologato l'accordo e ha dichiarato di non formulare osservazioni all'appello, divenute ormai superflue;

 

                                  che il 9 novembre 2015 AP 1 ha segnalato a questa Camera l'avvenuta (il 6 novembre 2015) omologazione della convenzione e ha dichiarato di ritirare l'appello;

 

e considerando

 

in diritto:                    che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

 

                                  che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                  che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

 

                                  che non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato osservazioni;

 

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     Il vicecancelliere

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).