Incarto n.
11.2015.79

Lugano

31 luglio 2017/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2008.166 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 13 marzo 2008 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1 (I)

(patrocinata dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 28 settembre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 27 agosto 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1956) e AO 1 (1955) si sono sposati a __________ il 7 marzo 1987, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati L__________, il 22 aprile 1988, ed E__________, il 3 dicembre 1990, oggi maggiorenni. Il marito ha lavorato da ultimo per la __________ Sagl di __________, azienda di cui è stato unico socio (oltre che gerente con firma individuale) e che risulta ora in liquidazione per fallimento pronunciato dal Pretore del Distretto di Lugano il 16 marzo 2016. La moglie, dopo avere ridotto la propria attività lucrativa in seguito alla nascita dei figli, lavora a tempo pieno dal 2006 per il __________ a __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2005, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di via __________ a __________, rientrando in Svizzera.

 

                                  B.   Adito dal marito, il Tribunale civile e penale di Milano, sezione IX civile, ha decretato il 4 dicembre 2007 la separazione dei coniugi – entrambi cittadini svizzeri – in applicazione del diritto svizzero (art. 117 CC), ha affidato E__________ (allora minorenne) alla madre, cui ha assegnato in uso l'intera abitazione familiare (com­posta di tre immobili, di cui uno in proprietà del marito) fino alla piena indipendenza economica dei figli, e ha obbligato il marito a versare un contributo di mantenimento di € 500.– per ciascuno di loro (oltre alla metà delle spese mediche straordinarie e di quelle scolastiche). Nessun contributo alimentare è stato riconosciuto alla moglie. Su ricorso di AO 1, il 10 dicembre 2008 la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato tale decisione, nel senso che ha condannato il marito a erogare alla moglie un contributo di mantenimento di € 350.– mensili indicizzati. Tale sentenza è passata in giudicato.

 

                                  C.   Nel frattempo, il 13 marzo 2008, AP 1 ha promosso azione di divorzio dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, proponendo l'affidamento di E__________ alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il suo diritto di visita) e offrendo un contributo di mantenimento per lui di € 500.– mensili (assegno familiare compreso) fino alla maggiore età. Dalla moglie egli ha preteso il versamento di fr. 170 000.– in liquidazione del regime dei beni (fr. 20 000.– per il valore di mobili e suppellettili, fr. 150 000.– per investimenti immobiliari), la restituzione di una serie di beni di sua proprietà e il pieno godimento della propria quota (74/1000) sull'immobile di via __________ a __________. Infine egli ha sollecitato l'esonero dalla suddivisione degli averi previdenziali. Nella sua risposta del 23 maggio 2008 AO 1 si è opposta al divorzio, ha contestato le pretese patrimoniali del marito e ha postulato l'assegnazione dell'intera casa familiare, la suddivisione a metà dell'avere previdenziale maturato dal coniuge durante il matrimonio, come pure un contributo alimentare di € 1000.– mensili per sé e uno di complessivi € 1500.– mensili per i figli (oltre alla metà delle spese mediche non coperte dalla mutua e di quelle scolastiche e ricreative).

 

                                  D.   All'udienza preliminare del 20 gennaio 2009 il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 15 giorni per munirsi di un patrocinatore. La convenuta non ha dato seguito all'ingiunzione, di modo che il Pretore le ha designato il 10 febbraio 2009 un patrocinatore d'ufficio nella persona dell'PA 2, la quale però ha rinunciato all'incarico il 14 maggio 2009 per mancata collaborazione della cliente. Alla successiva udienza del 26 maggio 2009, indetta per la continuazione dell'udienza preliminare, le parti hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 16 aprile 2013. Il 4 giugno 2013 i coniugi hanno sottoposto al Pretore aggiunto, per omologazione, una “convenzione parziale sugli effetti accessori del divorzio” del 7 maggio 2013 che prevedeva, in particolare, la restituzione della porzione immobiliare (quarto piano) di via __________ a __________ nella piena disponibilità del marito. Il 20 giugno 2013 le parti hanno confermato il tenore dell'accordo parziale davanti al Pretore aggiunto.

 

                                  E.   Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 13 settembre 2013 AP 1 ha confermato le proprie richieste, tranne ridurre a fr. 1540.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni. In un memoriale conclusivo del 12 settembre 2013 AO 1, nel frattempo nuovamente assistita dall'PA 2, ha mantenuto il suo punto di vista.

 

                                  F.   Statuendo il 27 agosto 2015, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 1040.– e a restituirgli gli oggetti rivendicati in liquidazione dei rapporti patrimoniali, ha suddiviso a metà la prestazione d'uscita conseguita dall'attore durante il matrimonio (ordinando la trasmissione degli atti dopo il passaggio in giudicato della sentenza al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'entità di tale prestazione) e ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo alimentare indicizzato di € 350.– mensili fino al pensionamento ordinario di lei (novembre 2021) e di € 495.– mensili dopo di allora. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 settembre 2015 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere soppresso il contributo alimentare per la moglie e poste a carico di lei le spese processuali, con obbligo di rifondergli fr. 5000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2015 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove sussistano mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare per la moglie ancora controverso al dibattimento finale davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del­l'appellante il 28 agosto 2015, di modo che il termine di ricorso, cominciato a decorrere l'indomani, sarebbe scaduto domenica 27 settembre 2015, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 28 settembre 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

 

                                   2.   Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per determinare tale contributo il Pretore aggiunto ha accertato anzitutto, nella fattispecie, l'esistenza di un matrimonio di lunga durata, dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione della moglie. Quanto al tenore di vita sostenuto dalla famiglia durante la comunione domestica, il primo giudice ha ricordato che i figli frequentavano la scuola svizzera di __________, trascorrevano soggiorni estivi e invernali in __________ e passavano vacanze in mete esotiche, in parte rese possibili dal contesto professionale dei coniugi (sentenza impugnata, pag. 6).

 

                                         Ciò posto, il primo giudice ha calcolato il reddito netto del marito in complessivi fr. 7600.– mensili fino al pensionamento (fr. 3100.– da attività lucrativa, il resto da sostanza immobiliare) e in fr. 6000.– mensili (arrotondati) dopo di allora (pensione italiana € 128.85, rendita AVS fr. 1175.–, rendita del “secondo pilastro” fr. 170.–, rendite immobiliari fr. 4500.–). Relativamente al fabbisogno minimo di lui, il Pretore aggiunto lo ha stabilito in fr. 4543.60 fino al compimento dei 65 anni (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 1739.10, spese accessorie fr. 520.–, premio della cassa malati fr. 268.–, pasti fuori casa fr. 200.–,

                                         assicurazione dell'economia domestica fr. 6.50, rimborso di un mutuo verso la __________ Sagl fr. 250.–, imposte fr. 360.–) e in fr. 4093.60 dopo di allora per estinzione del mutuo verso la __________ Sagl e delle spese per pasti fuori casa. Onde un margine disponibile di fr. 3056.40 fino al pensionamento e di fr. 1906.40 in seguito (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

 

                                         Quanto alla moglie, il Pretore aggiunto ha accertato un reddito netto di € 1942.50 mensili fino al pensionamento e di € 1219.90 mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno minimo di € 1395.30 fino al novembre del 2021 (minimo esistenziale in funzione del minor costo della vita a __________ € 1000.–, spese condominiali 300.–, mensa € 30.–, assicurazione dell'immobile € 8.–, responsabilità civile dell'automobile 23.30, tassa rifiuti  34.–), ridotto a 1365.30 dopo di allora per il venir meno dei costi della mensa. Ne è risultato un margine disponibile di  547.20 fino al pensionamento e un ammanco di 145.40 in seguito. Nonostante la copertura iniziale del fabbisogno minimo, il Pretore aggiunto ha confermato il contributo di mantenimento di 350.– mensili fissato il 17 ottobre 2007 dalla Corte d'appello di Milano, rilevando l'intenzione dei giudici italiani di riconoscere a AO 1 un tenore di vita più alto. Contributo che il primo giudice ha poi aumentato a 495.– dal 1° dicembre 2021 per tenere conto dell'ammanco prevedibile e permettere alla moglie di migliorare la previdenza per la vecchiaia (sentenza impugnata, pag. 7 a 10).

 

                                   3.   L'appellante si duole anzitutto di essere rimasto senza lavoro e rimprovera al primo giudice di avere omesso ogni indagine sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, limitandosi ad accertare i fabbisogni minimi al momento del giudizio. Egli fa valere che la convenuta nulla ha dimostrato circa il livello di vita raggiunto dalle parti al momento della separazione, livello di vita che neppure si desume dagli atti. Il Pretore aggiunto si sarebbe ispirato al giudizio d'appello italiano sulla separazione, assimilandolo a una procedura svizzera a tutela del­l'unione coniugale. Ma ciò non è un criterio per il diritto svizzero. Per di più, il contributo alimentare per la moglie è stato determinato equitativamente, allo scopo di tacitare l'interessata per le maggiori spese dovute alla convivenza con i figli e alla mancata partecipazione di questi alle spese. Spese che – soggiunge l'attore – non sono più attuali, sempre che ciò fosse il caso in precedenza, giacché i figli non gravano più sulla madre. E siccome – egli conclude – la convenuta non può pretendere altro che la copertura del proprio fabbisogno minimo, fruendo già di un margine mensile di 547.20, nessun contributo le va riconosciuto.

 

                                   4.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare a un coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge divorziato in caso di matrimonio con influsso concreto sulla situazione finanziaria di lui si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), facendo stato allora il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato come si è appena descritto. In terzo luogo, sempre che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 dell'11 maggio 2017, consid. 4).

 

                                   5.   Nella fattispecie è pacifico che il matrimonio, di lunga durata e dal quale sono nati due figli, ha influito concretamente sulla situazione personale di AO 1, la quale ha ridotto il proprio grado d'occupazione per dedicarsi al governo della casa e alla cura dei figli. Quanto al primo stadio del ragionamento testé menzionato, l'appellante censura tuttavia la mancanza di accertamenti sul tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica, tenore di vita che la convenuta non ha dimostrato e che il primo giudice avrebbe desunto erroneamente dalla sentenza di separazione della Corte d'appello di Milano sulla scorta di dati successivi. Ora, che gli accertamenti sul livello di vita precedente la separazione siano lacunosi è possibile, seppure la sentenza italiana di separazione abbia stabilito l'assegno di mantenimento in 350.– mensili “a integrazione del reddito da lavoro” anche per permettere alla moglie di “mantenere lo stesso tenore di vita avuto dalla coppia durante il matrimonio” (doc. II, pag. 15). Sta di fatto che le parti si sono separate il 18 agosto 2005, come esse medesime hanno riconosciuto esplicitamente nell'accordo parziale del 7 maggio 2013 (doc. BBB), e che il divorzio è stato pronunciato il 27 agosto 2015. Onde una separazione di 10 anni. E in caso di lunga separazione (10 anni almeno), fa stato – come si è accennato (consid. 4) – il tenore di vita sostenuto dal coniuge richiedente in quel periodo (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1; I CCA, sentenza inc. 11.2013.9 del 25 febbraio 2015, consid. 16b).

 

                                  6.   Posto ciò, determinante nella fattispecie non è (più) il livello di vita raggiunto da AO 1 durante la vita in comune (come credono le parti e il Pretore aggiunto), bensì quello da lei condotto durante la vita separata. E il Pretore ha accertato il reddito conseguito dall'interessata durante la separazione in € 1942.50 mensili netti, accertamento che non è contestato dalle parti. Con tale reddito AO 1 finanziava il proprio tenore di vita, giacché non risulta – né il marito pretende – che beneficiasse di altri introiti. Quanto all'ammontare del livello di vita in sé, spettava alla moglie allegarlo (e dimostrarlo). Comunque sia, quel livello di vita non poteva eccedere quanto AO 1 guadagnava, visto ch'essa non fruiva di altre entrate. Con il suo reddito di € 1942.50 mensili netti la convenuta sopperiva dunque alle proprie necessità, il che non appare inverosimile, ove si consideri che il Pretore aggiunto ha determinato il mero fabbisogno minimo di lei dopo la separazione in € 1395.30 mensili (accertamento che le parti non discutono).

 

                                         Certo, durante la vita separata AO 1 ha ricevuto anche il contributo alimentare di € 350.– mensili versatole dal marito in ossequio alla sentenza 17 ottobre 2007 della Corte d'appello di Milano (doc. D). Tale contributo però era stato fissato dal tribunale italiano perché l'interessata potesse “mantenere lo stesso tenore di vita avuto dalla coppia durante il matrimonio” (pag. 15 a metà), tenore di vita non più determinante – come si è visto – ai fini del presente giudizio, e perché  “a causa della obbligata convivenza con i figli” AO 1 era “gravata di spese ordinarie di ménage più ampie di quelle necessarie solo per sé” (loc. cit.), giustificazione ormai superata dal momento in cui anche il figlio E__________ ha compiuto la maggiore età (3 dicembre 2008). Il versamento di € 350.– non era destinato, in altri termini, alla libera disponibilità della moglie, bensì a coprire i maggiori costi causati all'economia domestica dalla presenza di figli minorenni. In simili circostanze il contributo alimentare di € 350.– servirebbe se mai, oggi, e elevare il livello di vita della convenuta dopo la separazione, non a conservarlo. Stando agli atti, in definitiva, con il proprio reddito di € 1942.50 mensili netti AO 1 risulta in grado di coprire il proprio tenore di vita. Potendo sopperire da sé al proprio “debito mantenimento” secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, essa non abbisogna dunque di contributi alimentari da parte del marito. Su questo punto l'appello merita accoglimento.

 

                                   7.   Diversa è la situazione dopo il pensionamento della moglie (dicembre del 2021: sentenza impugnata, pag. 7 in fondo), allorché il reddito di lei diminuirà a € 1219.90 mensili (sentenza impugnata, pag. 8 a metà), ciò che l'appellante non contesta. Tale introito risulterà insufficiente non solo per finanziare il tenore di vita di lei, ma finanche per coprirne il fabbisogno minimo, che ammonterà pur sempre a € 1365.30 mensili (non contestati), con un ammanco a quel momento di € 145.40 mensili. Il Pretore ha ritenuto che in condizioni del genere vada garantito a AO 1 il finanziamento del fabbisogno minimo più il contributo alimentare di € 350.– mensili fissato il 17 ottobre 2007 della Corte d'appello di Milano (sentenza impugnata, pag. 9). Per tale ragione egli ha condannato l'attore a versare alla moglie un contributo alimentare di € 495.– mensili dal dicembre del 2021 in poi. Con tale motivazione l'appellante non si confronta. Anzi, al tenore di vita della convenuta dopo il pensionamento egli nemmeno accenna. Perché l'interessata non avrebbe diritto ad alcun contributo di mantenimento dopo il novembre del 2021, in altri termini, non è dato di capire. Ne segue che, insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela già di primo acchito irricevibile.

 

                                   8.   Relativamente al terzo stadio del noto ragionamento (consid. 4), la questione è di sapere se dopo il novembre del 2021 l'appellante sarà in grado di erogare alla moglie il contributo alimentare di € 495.– mensili (principio della solidarietà postmatrimoniale) stabilito dal Pretore aggiunto. Il Pretore ha accertato che il 23 luglio 2021 anche l'appellante andrà in pensione e che allora il suo reddito di fr. 7600.– mensili si contrarrà a fr. 6000.– mensili circa (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Quanto al di lui fabbisogno minimo dopo il pensionamento, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 4093.60 mensili (loc. cit.), desumendone che AP 1 beneficerà ancora, a quel momento, di un margine disponibile di fr. 1906.40 mensili. Anche versando alla moglie € 495.– mensili, egli rimarrà quindi – ha continuato il Pretore aggiunto – con un agio di quasi fr. 1400.– mensili (sentenza impugnata, pag. 10 nel mezzo). Chiarito ciò – egli ha concluso – non si giustifica che la moglie rimanga dopo il pensionamento con il mero fabbisogno minimo o, peggio, versi in ammanco. Onde l'obbligo di erogare alla medesima un contributo alimentare di € 495.– mensili senza limiti di tempo. Neppure con tale motivazione l'appellante si confronta. Egli non asserisce che le cifre accertate dal Pretore siano – per ipotesi – inesatte o inattendibili. Anche in proposito l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.

 

                                   9.   L'appellante menziona invero – di sfuggita – che nel frattempo egli è rimasto senza lavoro, avendo venduto a terzi la ditta __________ Sagl. Non indica tuttavia da quando egli sia senza attività, né quali indennità di disoccupazione percepisca, né quali iniziative egli abbia preso per ritrovare un impiego. Tanto meno egli allega quale conseguenze ciò avrebbe sulla sua situazione finanziaria dopo il novembre del 2021, quando dovrà corrispondere alla moglie il contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto. Ciò non gli impedirà di allegare tali dati e di promuovere – dandosi il caso – un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio (art. 129 cpv. 1 CC), chieden­do una riduzione o la soppressione del contributo a suo carico. Allo stato attuale delle cose gli accertamenti desumibili dagli atti non documentano tuttavia simili estremi.

 

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sul contributo alimentare per la moglie fino al novembre del 2021 compreso (€ 350.– mensili), ma soccombe su quello dovuto dopo di allora, vita natural durante (€ 495.– mensili). Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti nove decimi degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte.

 

                                         L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado. Davanti al Pretore aggiunto infatti rimaneva conteso non solo il contributo di mantenimento per la moglie, ma anche il compimento dei due anni di vita separata per ottenere il divorzio (art. 114 CC), contestati a torto dalla moglie, e la restituzione di numerosi beni pretesa con successo dal marito.

 

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è riformato come segue:

                                         AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 del mese, un contributo alimentare di € 495.– mensili dal 1° dicembre 2021 in poi.

 

                                         Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 4.1 della sentenza impugnata rimane invariato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).