Incarto n.
11.2015.81

Lugano

7 aprile 2017/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2015.845 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 febbraio 2015 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv.)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2),

 

giudicando sull'appello del 1° ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 settembre 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1973) e AP 1 (1978), di cittadinanza __________, si sono sposati a __________ il 1° febbraio 2008. Dal matrimonio è nata M__________, il 2 marzo 2009. AO 1 lavora per l'Ufficio federale di polizia, la moglie ha iniziato nel 2003 un tirocinio come creatrice di abbigliamento nella ditta __________ di __________.

 

                            B.  Il 20 febbraio 2015 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, per ottenere l'attribuzione dell'alloggio coniugale (proprietà per piani n. 26 710 della particella n. 283 RFD di __________, appartenente al marito) e l'affidamento della figlia (riservato il diritto di vista pa­terno), come pure un contributo alimentare indeterminato per

                                  sé e uno di fr. 2015.– mensili per M__________. Al contraddittorio del 31 marzo 2015 il convenuto ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio coniugale, all'affidamento della figlia alla madre (riservato il suo diritto di visita) e al contributo alimentare per la figlia, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 3349.25 mensili fino al settembre del 2015, ridotto a fr. 3201.60 mensili in seguito, e chiedendo di essere autorizzato a pagare direttamente determinate spese della moglie e della figlia. Il Pretore ha omologato seduta stante un accordo provvisorio in cui i coniugi dichiaravano “per il momento” di continuare la vita in comune, il marito impegnandosi ad assumere l'intero mantenimento della famiglia.

 

                            C.  All'udienza del 17 giugno 2015, indetta per il seguito del contrad­dittorio, i coniugi si sono accordati sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento della figlia alla madre, sul diritto di visita paterno, su un contributo alimentare di fr. 3350.– mensili per la moglie, su uno di fr. 1660.– mensili per M__________ (assegni familiari non compresi), il convenuto impegnandosi inoltre a pagare direttamente determinati oneri a carico della moglie, e sull'attribuzione di un'automobile alla moglie stessa. Il Pretore ha omologato l'intesa, precisando che “una volta eseguito l'ascolto di M__________ e ricevuto il relativo rapporto” le parti sarebbero state “interpellate nel merito.

 

                            D.  I coniugi parrebbero essersi separati il 1° luglio 2015, quando il marito è tornato ad abitare a __________ dai propri genitori. Nel­l'agosto del 2015 la mediatrice __________ T__________ ha sentito M__________ e ha trasmesso la sua relazione al Pretore. Al­l'udienza del 21 settembre 2015 le parti hanno riconfermato l'accordo del 17 giugno precedente e il Pretore ha definitivamente omologato la convenzione, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1300.– a carico del convenuto, compensate le ripetibili. AP 1 non ha tuttavia firmato il verbale di udienza, adducendo “motivi linguistici” e il desiderio di “leggere con calma”.

 

                            E.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° ottobre 2015 nel quale postula l'aumento del contributo alimentare per sé a complessivi fr. 5864.90 mensili. AO 1 non è stato chiamato a esprimersi sul memoriale.


Considerando

 

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000. “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie è in discussione il contributo alimentare per la moglie che, secondo l'appellante, il Pretore non avrebbe dovuto omologare. E l'ammontare del contributo in questione (fr. 4743.20 mensili oltre alla metà eccedenza nel bilancio familiare, di fr. 1121.70 mensili), di durata incerta, va calcolato sul­l'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Il valore litigioso raggiunge agevolmente così fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è stata notificata alle parti il 21 settembre 2015. Introdotto il 1° ottobre 2015, l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

 

                             2.  Nel caso in rassegna il Pretore ha omologato un accordo stipulato dai coniugi sui contributi alimentari dovuti dal marito alla moglie in esito a una protezione dell'unione coniugale. Una simile intesa è ammissibile (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Non è chiaro se sia sempre necessaria l'omologazione del giudice, come sostiene la dottrina maggioritaria (Bohnet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 8 ad art. 279 CPC;) e come ha ritenuto questa Camera una decina di anni addietro (RtiD II-2006 pag. 685 n. 37c) o meno (Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 38 n. 1.42 segg.). Comunque sia, nulla impedisce che le parti possano chiedere al giudice di approvare l'intesa.

 

                                  Premesso ciò, una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ot­tobre 2013 consid. 5, in: FamPra.ch 2014 pag. 409 e successiva sentenza 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007; v. anche Dietschy-Martenet in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, op. cit., n. 13 ad art. 289 CPC; Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], op. cit., n. 7 ad art. 289; Siehr/Bähler in: Basler Kom­mentar, ZPO, 2ª edizione, n. 3 ad art. 289; Spycher, op. cit., n. 7 ad art. 289 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 3 ad art. 289; van de Graaf in: Ober­hammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 2 ad art. 289). Analogo orientamento ha già adottato per altro questa Camera (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 5).

 

                                  La disattenzione dell'art. 279 cpv. 1 CPC può essere fatta valere con appello (o con reclamo, se il valore litigioso non è raggiunto) e può vertere tanto su un preteso vizio della volontà quanto sul fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o sia “manifestamente inadeguata” (sentenza del Tribunale federale 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007).

 

                             3.  Vizi della volontà sono quelli contemplati dal Codice delle obbligazioni (art. 7 CC): errore essenziale (art. 24 cpv. 1 n. 4 e cpv. 2 CO), dolo (art. 28 CO), timore (art. 29 CO) e – ma l’opinione è controversa (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 10 ad art. 289 con richiami) – gli estremi di una lesione (art. 21 CO). Spetta ad ogni modo al coniuge che invoca un difetto della volontà recarne la prova (sentenza del Tribunale federale 5A_772/2014 del 17 marzo 2015 consid. 5.1 con rinvii; RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016, consid. 3 con rinvii). L'accertamento della matura riflessione consiste invece nel sincerarsi che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione o a sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Quanto all'adeguatezza, il giudice si cerziora che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendo egli tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, di inesperienza o di condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Egli rifiuta l'omologazione tuttavia solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni della legge. Non gli incombe di indagare su eventuali vizi occulti o su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza), se non ove applichi il principio inquisitorio “illimitato”.

 

                             4.  In concreto il marito ha dichiarato davanti al Pretore, all'udienza del 17 giugno 2017, un reddito di fr. 13 435.– mensili, oltre all'assegno familiare di fr. 365.–, e ha esposto un fabbisogno minimo di fr. 8356.85 mensili (doc. 2). Dal canto suo la moglie ha indicato un guadagno di fr. 510.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo “dell'ordine” di fr. 3850.– mensili. Su tali basi AO 1 si è impegnato a versare alla moglie, dal 1° luglio 2015, un contributo alimentare di fr. 3350.– mensili, riservata la possibilità per lui di compensare la somma, “contro presentazione dei giustificativi”, con interessi ipotecari per fr. 1331.– mensili, con spese accessorie dell'abitazione coniugale per fr. 336.65 mensili, come pure con il premio dell'assicurazione economia domestica e contro la responsabilità civile per fr. 39.40 mensili. Alla successiva udienza del 21 settembre 2015 i coniugi hanno poi confermato che nulla ostava “a ratificare l'assetto di cui al verbale 17 giugno 2015”. E il Pretore ha omologato l'accordo.

 

                                  a)   L'appellante invoca anzitutto un vizio della volontà, facendo valere che l'accordo è stato raggiunto in un momento di forte tensione tra i coniugi e che a quel momento la vita in comune era diventata per lei insostenibile a causa dei continui litigi, ciò che alimentava un clima ossessivo. Essa sostiene inoltre che, vista la disponibilità del convenuto a lasciarle l'alloggio familiare in uso esclusivo, essa aveva accettato l'assetto decretato il 17 giugno 2015 nel “timore di dover ancora condividere l'abitazione coniugale con il marito”. A suo dire, poi, considerate le difficoltà “per quanto attiene al linguag­gio giuridico e alle discussioni in sede di dibattimento dinnan­zi alla Pretura”, essa non ha capito appieno la portata dell'ac­cordo, accettandolo nonostante la mancanza di volontà.

 

                                  b)  Che nella fattispecie la vita in comune fosse divenuta insostenibile è verosimile. Può anche darsi che all'udienza del 17 giugno 2015 l'interessata sia stata indotta ad accettare l'intesa, allettata dall'imminente partenza del marito dall'abitazione coniugale. Resta il fatto che l'accordo è stato riconfermato tre mesi dopo, quando ormai i coniugi vivevano separati e nulla lasciava presagire un ritorno del marito al domicilio coniugale di __________. L'appellante ha avuto quindi il tempo necessario per riflettere sull'intesa, tanto più che sin dall'inizio essa era assistita da una legale di fiducia. Men che meno è dato a divedere come essa potesse – anche solo soggettivamente – paventare rischi gravi e imminenti per la propria incolumità qualora si fosse rifiutata di confermare la convenzione. Nelle circostanze descritte non si può ritenere pertanto che l'intesa sia stata stipulata sotto l'influsso di un “timore ragionevole” a mente del­l'art. 29 cpv. 1 CO (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.290/2006 del 9 marzo 2007 consid. 3.2.1 con rinvii in: FamPra.ch 2007, pag. 637). Del resto, un ripensamento non basterebbe per denotare un difetto del consenso (art. 1 CO) e neppure un errore essenziale (nell'accezione dell'art. 24 cpv. 1 CO: I CCA, sentenza inc. 11.2014.65 del 28 agosto 2014).

 

                                       Quanto alle difficoltà linguistiche, è verosimile che l'interessata sia sprovvista di cognizioni giuridiche. Essa dimentica tuttavia – una volta ancora – che a entrambe le udienze le stava accanto una legale di fiducia. Le sue asserzioni sono lungi perciò dal dimostrare che essa non si rendesse conto di quanto la convenzione prevedeva. Per di più, un accordo stipulato nel corso di un'udienza in tribunale al cospetto dei rispettivi patrocinatori si reputa concluso “dopo matura riflessione” (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b con riferimento a Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 48 in fine ad art. 140 vCC). A maggior ragione ove si pensi che in concreto le parti disponevano di tutti gli elementi in merito alle rispettive situazioni finanziarie già all'udienza del 17 giugno 2015. Ne segue che, privo di consistenza, al riguardo l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                             5.  Afferma l'appellante che il reddito del marito ammonta non a fr. 13 435.–, bensì a fr. 14 872.50 mensili, mentre il relativo fabbisogno minimo di lui non eccede fr. 6225.85 mensili rispetto ai fr. 8356.85 da lui indicati. Per quel che è del proprio reddito, l'interessata sostiene di non avere guadagnato nulla durante i mesi estivi e che dal settembre del 2015 le sue entrate sono scese da fr. 510.– a fr. 492.30 mensili. A suo parere, quindi, visto il proprio fabbisogno “allargato” di fr. 5235.50 mensili e un margine disponibile del marito di fr. 8646.65 mensili, il contributo alimentare dovrebbe ascendere a fr. 4743.20 mensili. E siccome nulla prova che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro introiti al mantenimento della famiglia, occorre – essa soggiunge – far capo al metodo di calcolo fondato sulla suddivisione a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare, eccedenza che ammonta in concreto a fr. 2243.45 mensili (fr. 15 364.80 ./.

                                  fr. 13 121.85), onde il suo diritto di ricevere fr. 1121.70 “in aggiunta al contributo di mantenimento” di fr. 4743.20 mensili.

 

                                  a)   Ci si può domandare se le argomentazioni testé riassunte siano ricevibili in un appello introdotto contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti della vita separata. Sia come sia, nella fattispecie l'interessata pretende un contributo alimentare di fr. 5864.90 mensili. Ora, dal fascicolo processuale si evince che con istanza del 20 febbraio 2015 essa postulava un contributo alimentare per sé, ma senza quantificarlo. Chiamata dal Pretore a precisare la richiesta (ordinanza del 23 febbraio 2015), costei ha indicato le proprie entrate in fr. 428.– mensili e il proprio fabbisogno minimo in fr. 3847.55 mensili, postulando un contributo alimentare di fr. 4600.– mensili arrotondati. All'udienza del 17 giugno 2015 essa ha poi dichiarato un reddito di fr. 510.– e un fabbisogno minimo di fr. 3850.– mensili. La pretesa di fr. 5864.90 mensili formulata in questa sede è pertanto nuova e, non fondata su fatti nuovi né su mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC), si rivela d'acchito inammissibile.

 

                                  b)  Per quel che si riferisce al reddito dell'appellante, la riduzione a fr. 492.30 mensili si fonda sulla scheda di salario del settembre 2015 prodotta in questa sede (doc. E di appello). Successivo alla decisione del Pretore, il documento è ricevibile (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC) e rende verosimile l'allegazione. Non può dirsi altrettanto invece per le precedenti schede, riferite ai mesi di luglio e agosto 2015, le quali potevano es­sere esibite al primo giudice quanto meno all'udienza del 21 settembre 2015. Vista la quota di tredicesima percepita dall'appellante (doc. I), il reddito di lei può essere accertato così in fr. 560.– mensili.

 

                                  c)   Quanto al fabbisogno minimo dell'appellante, la richiesta di portarne l'ammontare a fr. 5235.50 mensili, oltre a non essere resa verosimile, è nuova, senza che l'interessata spieghi per­ché davanti al Pretore non fosse possibile motivarla nem­meno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_819/2015 del 24 novembre 2016 consid, 3.1 con rinvii in: FamPra.ch 2017 pag. 319). Al riguardo l'appello si rivela di conseguenza irricevibile. Per il resto, eventuali spese straordinarie della figlia M__________ non rientrano nel fabbisogno minimo del genitore affidatario. Possono tutt'al più, se sostanziate, essere fatte valere in ogni tempo nei confronti dell'altro genitore (art. 286 cpv. 3 CC).

 

                                  d)  Relativamente al reddito del marito, l'appellante si fonda su un certificato di salario del 2013 (doc. F). Agli atti figurano nondimeno le schede del 2015 (doc. 1). Posto ciò, dal 1° gennaio 2015 il convenuto risulta percepire uno stipendio fr. 13 107.95 mensili, “un'indennità locale” di fr. 353.– mensili, assegni familiari di fr. 365.70 mensili, un contributo “CuBa più 50P” di fr. 79.90 mensili e un'“allocazione orario lavoro sulla fiducia” di fr. 786.50, per complessivi fr. 14 693.05 mensili lordi, pari a fr. 12 870.– netti. Considerata la quota di tredicesima di fr. 1016.– mensili (stipendio mensile senza i vari contributi, dedotti gli oneri sociali, ma non quello del “secondo pilastro”), il reddito si attesta a fr. 13 889.40 mensili, cui si aggiunge l'indennità di fr. 435.– mensili quale media degli ultimi due anni per lavori straordinari svolti regolarmente (“picchetti”). Ne segue un totale di fr. 14 321.40 mensili. L'assegno familiare di fr. 365.70 mensili non va cumulato invece al reddito del genitore cui la prestazione è corrisposta, ma dedotto dal fabbisogno in denaro del figlio (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016, consid. 11e). Ciò vale anche per i fr. 79.90 mensili versati dalla Confederazione quale partecipazione ai costi degli impiegati per la custodia di bambini, complementare alla famiglia (“contributo CuBa più 50P”). Il reddito del convenuto risulta così, in ultima analisi, di fr. 13 875.– mensili.

                                 

                                  e)   Circa il fabbisogno minimo del marito, fin dal­l'inizio del proce­dimento le parti hanno argomentato in materia di contributi alimentari facendo capo al metodo di calcolo consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà. E il minimo esistenziale del diritto esecutivo comprende già – come rileva a ragione l'appellante – le spese per il telefono, la radio e la televisione (tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF: FU 68/2009 pag. 6292 cifra I; Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015 consid. 7c). Dal fabbisogno minimo dell'interessato vanno stralciati quindi, in concreto, fr. 200.50 mensili complessivi.

 

                                       Non si disconosce che qualora le condizioni economiche delle parti consentano un po' di margine, al fabbisogno minimo del diritto esecutivo si può aggiungere qualche voce di spesa, purché correlata a quanto occorre per il sostentamento del coniuge (fabbisogno minimo “allargato”: Hausheer/Spycher, Handbuch des Un­ter­haltsrechts, 2ª edizione, pag. 61 n. 0.37 segg). In concreto l'importo di fr. 40.80 mensili per le adozioni a distanza e i fr. 15.– mensili (fatti valere in aggiunta al predetto fabbisogno) quale tassa d'iscrizione alla federazione Svizzera dei funzionari di polizia sono estranei in ogni modo alla nozione di fabbisogno minimo ispirato ai principi del diritto esecutivo. Quanto ai versamenti su un conto di risparmio della figlia e su altri conti per ulteriori beneficiari (fr. 140.– mensili), la situazione per l'appellante non muterebbe – come si vedrà in seguito – nemmeno stralciando tali costi dal fabbisogno minimo del convenuto.

 

                                       In merito al costo del­l'alloggio, l'appellante fa valere che il marito abita dai propri genitori e non ha spese logistiche. Sta di fatto che quando ha omologato la convenzione il Pretore si è fondato sui fabbisogni minimi elencati dai coniugi. E nel fabbisogno minimo del marito figurava il costo dell'alloggio – sostanzialmente simile a quello della moglie, nel segno della parità di trattamento – cui AO 1 avrebbe dovuto far fronte al momento in cui avesse trovato una sistemazione definitiva. L'interessata non pretende che l'accordo fosse quello per cui il marito avrebbe dovuto abitare durevolmente dai genitori, ciò che nemmeno corrisponde al normale andamento delle cose e alla comune esperienza. Fosse stata quella l'intesa, poi, mal si capirebbe perché essa non abbia chiesto al Pretore di togliere il costo dell'alloggio dal fabbisogno minimo del marito. Nuova, la pretesa non può dunque essere fatta valere per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 2 CPC). Certo, l'appellante può sempre rivolgersi al Pretore e chiedere una modifica dell'accordo adducendo che, contrariamente alle previsioni dell'accordo, il marito continua ad abitare gratuitamente dai genitori. In questa sede il problema è di sapere nondimeno se il primo giudice dovesse o non dovesse omologare l'intesa sulla scorta dei dati a lui disponibili. E a tal fine il fabbisogno minimo del convenuto va calcolato in fr. 7975.55 mensili.

 

                             6.                                   Stante quel che precede, nella fattispecie il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenterebbe come segue:

                                         Reddito del marito                                                      fr.   13 875.­—

                                         Reddito della moglie                                                   fr.        560.­—

                                                                                                                          fr.   14 435.­–– mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                    fr.     7 975.55

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr.     3 847.55

                                         Fabbisogno in denaro di M__________                        fr.     1 660.

                                                                                                                          fr.    13 483.10 mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr.        951.90

                                         Metà eccedenza                                                         fr.        475.95 mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 7975.55 + fr. 475.95 =                                            fr.     8 451.50 mensili

 

                                         deve versare alla figlia M__________                         fr.     1 660.— mensili

                                         e dovrebbe versare alla moglie:

                                         fr. 3847.55 + fr. 475.95 ./. fr. 560.– =                           fr.     3 763.50 mensili.

 

                                         In circostanze del genere, senza dimenticare una volta di più che l'appellante beneficiava di un'adeguata consulenza giuridica, a un esame di verosimiglianza come quello che presiede l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (DTF 138 III 104 consid. 3.4.2, 127 III 478 consid. 2b/bb), non si può dire che vi sia una sproporzione evidente – tanto meno immediatamente riconoscibile – tra la soluzione convenzionale, che consente in ogni caso all'interessata di conservare il proprio fabbisogno minimo, e quella legale. Il Pretore non aveva dunque motivo per rifiutare l'omologazione della convenzione, chiara e completa, sollecitata da entrambi i coniugi. Se ne conclude che, destituito di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                             7.  Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni. 

 

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                               

                             2.  Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).