Incarto n.
11.2015.83

Lugano

26 aprile 2017/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SE.2015.149 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 aprile 2015 da

 

 

AP 1 ora in

 (già patrocinato dall'avv.)

 

 

 contro

 

 

 

 AO 2

 (patrocinata dall'avv. PA 1) e

 

 AO 1 (2003),

 (patrocinato dalla curatrice avv. RA 1),

 

giudicando sull'appello del 7 ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 3 settembre 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AP 1 (1965) e AO 2 (1969), cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il 4 febbraio 1993. Quasi nove anni dopo, il 1° dicembre 2001, essi si sono separati. Partito per l'estero nell'ottobre del 2002, il marito è rientrato in Ticino nel marzo del 2006. Nell'aprile del 2003 la moglie si è trasferita nella Repubblica Dominicana e l'11 ottobre 2003 ha dato alla luce un figlio, AO 1, a __________. L'atto di nascita attesta AO 2 come madre senza indicare chi sia il padre. Con sentenza del 18 dicembre 2006 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha poi sciolto per divorzio il matrimonio, “dal quale non sono nati figli”, omologando una convenzione che non fa alcun riferimento a AO 1. 

 

                            B.  Il 24 aprile 2015 AP 1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, azione di disconoscimento della paternità nei confronti di AO 2 e AO 1, instando per il gratuito patrocinio. Chiamata dal Pretore a nominare un curatore processuale al minorenne, l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) di __________ ha designato il 28 maggio 2015 in tale veste l'avv. RA 1. Nelle sue osservazioni del 28 maggio 2015 AO 2 ha proposto, previa concessione del gratuito patrocinio, di accogliere la petizione. Analoga conclusione ha presentato il figlio con memoriale del 24 giugno 2015. Su invito del Pretore, le parti hanno rinunciato al dibattimento, autorizzando il giudice a decidere sulla base degli atti.

 

                            C.  Statuendo il 3 settembre 2015, il Pretore ha respinto la petizione per quanto non priva d'oggetto. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno. Entrambe le richieste di gratuito patrocinio sono state respinte.

 

                            D.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera il 7 ottobre 2015 con un appello nel quale chie­de che la petizione sia accolta e che gli sia accordato il gratuito patrocinio davanti a entrambi i gradi di giurisdizione. L'appello non è stato intimato ad AO 2 né a AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata – come quelle in materia di filiazione (art. 295 CPC) – sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo

                                  l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale restrizione è senza oggetto, un disconoscimento di paternità essendo privo di valore litigioso (DTF 129 III 288 consid. 2.2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attore l'11 settembre 2015. Introdotto il 7 ottobre 2015, l'appello in esame è stato presentato pertanto in tempo utile.

 

                             2.  Nella decisione impugnata il Pretore ha reputato anzitutto che, essendo AO 1 nato a __________, la filiazione sarebbe regolata in concreto dalla legge statunitense, sicché “appare d'acchito discutibile” che la paternità di AP 1 possa ricollegarsi al­l'art. 255 CC, non esistendo per altro la registrazione di alcun rapporto di filiazione in Svizzera. Per di più, egli ha soggiunto, neppure il giudice del divorzio ha accertato un legame di filiazione. All'attore il Pretore ha rimproverato così di non avere indicato né provato “l'ordinamento applicabile e/o le eventuali registrazioni effettuate al momento della nascita di AO 1”, giungendo finanche a domandarsi “se l'azione diretta a disconoscere un legame di filiazione che non è provato” non risultasse senza oggetto.

 

                                  Comunque fosse, il Pretore ha verificato se AP 1 potesse valersi di gravi motivi per introdurre azione di disconoscimento dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 256c cpv. 1 CC. Egli non ha mancato di constatare al proposito che, tanto per la madre di AO 1 quanto per lo stesso AO 1, l'attore non è il padre biologico. Se non che, egli ha sottolineato, “nulla è stato allegato e nulla si sa in merito al momento in cui l'attore ha saputo della nascita di AO 1 e di non essere padre”, l'interessato essendosi limitato ad affermare di essere venuto a conoscenza di ciò “solo di recente”. Quanto a una dichiarazione scritta (non datata) in cui AO 2 escludeva la paternità dell'attore, per il Pretore essa risaliva alla fine dell'estate del 2012 (se non prima), giacché sulla busta d'invio figurava il recapito di __________, dove l'attore ha abitato fino al 2014, così come il vecchio indirizzo della mittente a __________ __________), allorché dal 1° settembre 2012 questa vive con il figlio e il nuovo marito in __________. Né l'attore invocava particolari motivi che gli avrebbero impedito di promuovere causa tempestivamente. Infine non si ravvisa, per il Pretore, un interesse preponderante che legittimi un disconoscimento tardivo della paternità, al figlio rimanendo la possibilità di introdurre egli medesimo azio­ne di disconoscimento entro un anno dalla maggiore età (art. 256c cpv. 2 CC). Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

 

                             3.  L'appellante sostiene di non avere addotto alcun motivo per giustificare il ritardo ad agire poiché era “certo dell'accoglimento della richiesta”. Egli ricorda di avere dovuto subire nel 2012 un'operazione alla spalla, seguita da circa sei mesi di “dolori e riabilitazione”. In quell'anno egli si è dovuto sottoporre anche a una serie di esami medici che hanno preluso nel 2013 a un intervento di “by-pass gastrico”, i cui strascichi si sono attenuati solo

                                  nel­l'estate del 2015. Sempre nel 2012, la sua attuale moglie si è gravemente malata, ciò che ha reso necessari vari ricoveri ospe­dalieri, l'ultimo nel gennaio 2015 per un'embolia polmonare. A parere dell'appellante, il Pretore ha trascurato altresì che sul certificato di nascita rilasciato dalle autorità newyorkesi AO 1 figura non solo con il cognome __________, ma anche con quello di __________, che non è certo il suo. La sentenza impugnata quindi, egli conclude, “non rende giustizia né al sottoscritto, né tantomeno alla mia ex moglie e a suo figlio, obbligandomi ad accettare un figlio che tutti, giudice compreso, hanno ammesso non essere il mio”.

 

                             4.  In realtà l'appellante non si confronta minimamente con la motivazione del giudizio impugnato. Egli non contesta di avere saputo di non essere il padre di AO 1 sin dalla fine dell'estate del 2012 (al più tardi), non pretende di aver fatto valere motivi particolari che gli impedissero di promuovere con solerzia il disconoscimento di paternità e neppure accenna a interessi preponderanti che sorreggerebbero legittimamente il disconoscimento tardivo della pater­nità. Oltre a ciò, i problemi di salute da lui lamentati in questa sede sono argomenti nuovi, senza che egli spieghi perché davanti al Pretore non potesse addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Pur con tutta l'indulgenza dovuta a una parte sprovvista di patrocinatore, in un appello non basta sostenere che “la giurisprudenza deve essere adattata e migliorata a tutto beneficio di chi richiede alla giustizia risposte ai problemi che vengono sottoposti”, ma occorre indicare perché un determinato accertamento del Pretore sia erroneo, contrario agli atti o alle risultanze istruttorie oppure perché una determinata sussunzione giuridica non sia pertinente e quale conseguenza ne derivi. Giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, bensì verificare se la decisione impugnata resista alla critica. Già per tali ragioni l'appello in esame, destituito di adeguata motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), andrebbe dichiarato irricevibile e sfuggirebbe a ulteriore disamina.

 

                             5.  Si aggiunga che, non fosse improponibile, l'appello sarebbe ad ogni modo destinato all'insuccesso. AP 1 afferma – come detto – di non avere addotto alcun motivo per giustificare il ritardo ad agire poiché era “certo dell'accoglimento della richiesta”, nessuno dei due convenuti essendosi opposto alla petizione. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che in un processo volto al disconoscimento della paternità non è possibile acquiescere (DTF 95 II 295 consid. 3; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1984, n. 94 ad art. 256 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª edizione, pag. 61 n. 61; Guillod in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 18 ad art. 256). La causa è retta infatti dal principio della “non vincolatività delle conclusioni delle parti” (art. 58 cpv. 2 e 296 cpv. 3 CPC; Bohnet, Actions civiles, Conditions et conclusions, Basilea 2014, § 22 n. 10), sicché il giudice può statuire diversa­mente da quanto richiesto e non è vincolato ad alcuna intesa. Nulla impediva così al Pretore di verificare d'ufficio il rispetto dei termini di perenzione e l'esistenza di “gravi motivi” a norma del­l'art. 256c CC (DTF 132 III 2 consid. 2 con riferimenti; v. anche Bohnet, op. cit., § 22 n. 29; Guillod, op. cit., n. 1 ad art. 256c).

 

                                  Non si disconosce che l'attore possa essere rimasto sorpreso dal rigetto della petizione. A maggior ragione ove si pensi che, dopo lo scambio degli allegati, il Pretore aveva ritenuto “la causa matura per il giudizio, senza la necessità di indire udienze e/o amministrare altre prove”, chiedendo finanche alle parti di poter emanare la sentenza in base agli atti (ordinanza del 6 luglio 2015). Lascia perplessi quindi ch'egli non abbia neanche reso attento l'attore, salvo poi rimproverargli di “non avere provato il legame di filiazione” e di avere presentato “una petizione del tutto priva d'indicazioni e prove su elementi fondamentali dell'azione di disconoscimento”. A prescindere dal fatto però che l'appellante non censura una disattenzione dell'art. 5 cpv. 3 Cost., il quale impone agli organi dello Stato, alle autorità e ai privati di agire secondo buona fede, né si duole che il Pretore abbia deluso il precetto dell'affidamento, a quel momento l'attore era debitamente patrocinato e non poteva ignorare i tratti caratteristici correlati a un'azione di disconoscimento della paternità. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

 

                             6.  Quanto alle vicissitudini che l'appellante ha dovuto affrontare dal 2012 in poi, se ne potesse anche tenere conto, esse nulla mutano alla circostanza che, una volta scoperto il motivo di restituzione del termine per contestare la paternità, l'art. 256c cpv. 3 CC non concede all'attore scadenze supplementari entro cui procedere. Lo obbliga ad agire con sollecitudine, di regola entro un mese, tranne casi particolari dovuti – per esempio – a malattia o a vacanze (RtiD II-2016 pag. 603 consid. 3 con rinvio a DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti). E quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio, tanto più celere dev'essere la reazione (sentenza del Tribunale federale 5A_700/2013 del 20 gennaio 2014 consid. 3.1). In concreto non si può dire che i problemi di salute addotti dall'appellante, non confortati per altro da alcun elemento di prova, fossero tali da ridurre AP 1 nel­l'impossibilità oggettiva di agire. Nemmeno l'interessato pretende del resto che nel mese successivo alla scoperta di un figlio non suo, alla fine dell'estate del 2012 (momento non contestato dal­l'appellante), i disturbi che lo debilitavano fossero tali da impedirgli di difendere personalmente i propri interessi o di far capo tempestivamente ai servizi di un patrocinatore. Egli non risulta, di conseguenza, avere fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per rispettare la scaden­za del termine.

 

                                  È vero che sull'atto di nascita di AO 1 è riportato il cognome di __________ (doc. C). Ed è altrettanto verosimile che l'appellante non è il padre genetico di AO 1. La legge parte nondimeno dal principio per cui chi non contesta una presunzione di paternità entro i termini perentori dell'art. 256c cpv. 1 CC si accomoda della situazione, a meno che gravi motivi inducano a transigere sul ritar­do. In concreto – come si è visto – l'appellante adduce determinate giustificazioni, ma per tacere del fatto che esse non sono suffragate dalla benché minima offerta di prova, non si tratta di “gravi motivi” nell'accezione dell'art. 256c cpv. 3 CC. Comunque lo si consideri, l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

 

                             7.  Da ultimo AP 1 contesta il rifiuto del gratuito patrocinio, rilevando che il Municipio di __________ aveva espresso parere favorevole alla richiesta e che la sua situazione finanziaria è precaria. Egli fa notare di avere presentato la richiesta, reputando “certo il risultato dell'istanza di disconoscimento, dato che tutti (il sottoscritto, bambino e madre del bambino), compreso il Pretore stesso hanno dichiarato che effettivamente il figlio non è del sottoscritto”. Ora, nella decisione impugnata il Pretore ha respinto il beneficio del gratuito patrocinio poiché la petizione, “del tutto priva di indicazioni e prove su elementi fondamentali dell'azione di disconoscimento”, appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo. Con tale argomentazione, una volta di più, l'appellante non si confronta. Che i convenuti aderissero alla petizione – come detto (consid. 4) – poco giova. Quanto all'indigenza, un cer­tificato municipale ha semplice valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT II-1993 pag. 280; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2009.208 del 25 gennaio 2010 consid. 8). Inoltre, e ad ogni modo, le ristrettezze economiche in cui versa un richiedente ancora non bastano per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio. A tal fine occorre, cumulativamente, che l'azione non appaia sprovvista di buon esito (art. 117 lett. b CPC). Buon esito che, appunto, faceva difetto nella fattispecie.

 

                             8.  Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'interessato e il fatto ch'egli abbia agito senza l'ausilio di un legale inducono a rinunciare a ogni prelievo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata in appello. Non si pone problema di ripetibili, i convenuti non essendo stati invitati dalla Camera a formulare osservazioni.

 

                             9.  Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore litigioso (sopra, consid. 1) e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Non si riscuotono spese.

 

                             3.  La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.

 

                             4.  Notificazione a:

 

–;

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).