Incarto n.
11.2015.84

Lugano

29 agosto 2017/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2015.533 della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna (garanzia sostitutiva di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria) promossa con istanza del 23 giugno 2015 da

 

 

AO 1, e

AO 2

(patrocinati dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 25 settembre 2015 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa del Pretore il 9 settembre 2015;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il Consorzio __________, AO 2 e la AO 1 hanno stipulato il 26 febbraio 2013 un contratto d'appalto con la AP 1 riguardante opere da impresario costruttore al prezzo di fr. 1 395 862.40 destinate a una proprietà per piani sulla particella n. 1759 RFD di __________. Il punto n. 15.45 del contratto prevedeva il versamento, da parte dei committenti, di una somma di fr. 100 000.– sul conto clienti del­l'PA 2 in garanzia del “puntuale versamento degli acconti”, con la precisazione che tale somma sarebbe potuta essere liberata unicamente con il consenso della direzione dei lavori. In corso d'opera, il 23 dicembre 2014, i committenti hanno comunicato all'impresa la rescissione del contratto, che è stata contestata dalla AP 1. Ne sono scaturiti litigi inerenti allo sgombero del cantiere e al pagamento della mercede, delle opere supplementari e di ulteriori pretese. L'importo di fr. 100 000.– è rimasto depositato sul conto clienti dell'PA 2.

 

                                  B.   In esito a un'istanza presentata dalla AP 1, con decisione dell'11 marzo 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha confermato l'iscrizione provvisoria, ordinata il 28 ottobre 2014 senza contraddittorio, di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 327 775.32 oltre interessi del 5% dal 19 settembre 2014 sulla particella n. 1759 RFD di __________, appartenente alla AO 1 e a AO 2 in ragione di un mezzo ciascuno (inc. SO.2014.939). La causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, promossa il 12 giugno 2015, è attualmente in fase istruttoria.

                                     

                                  C.   Nel frattempo, il 23 giugno 2015, la AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore di autorizzare l'PA 2 a depositare fr. 100 000.– su un conto bancario intestato alla Pretura, così come di ridurre l'ammontare del­l'ipoteca legale a fr. 227 775.32 oltre interessi del 5%, con invito all'ufficiale del registro fondiario di modificare la relativa annotazione. Chiamata a esprimersi per scritto, nelle sue osservazioni del 10 luglio 2015 la AP 1 ha proposto di dichiarare

                                         l'istanza irricevibile, sollevando le eccezioni di cosa giudicata e di litispen­denza, subordinatamente di respingere l'istanza nel merito. In una replica “parziale” del 14 luglio 2015 gli istanti hanno contestato l'ipotesi di regiudicata, chiedendo di limitare il procedimento all'esame dell'eccezione. Il Pretore ha respinto la richiesta il 15 luglio 2015 e ha assegnato agli istanti un termine per completare la replica.

 

                                  D.   La AO 1 e AO 2 hanno così replicato il 31 luglio 2015, confermando le loro domande, salvo postulare una riduzione dell'ipoteca legale a fr. 257 775.32. La convenuta ha duplicato il 17 agosto 2015, ribadendo la sua posizione e contestando la legittimazione attiva degli istanti. Il 24 agosto 2015 il Pretore ha interpellato gli istanti e l'PA 2, invitandoli a specificare se la richiesta riguardasse “il deposito da parte dell'PA 2 in applicazione del­l'art. 96 CO della somma di fr. 100 000.– per incertezza circa il creditore della somma” o “la riduzione dell'ipoteca legale in ragione del depositi di una somma di denaro” oppure “entrambe le cose, ritenuto che in tal caso dovranno essere disgiunte le procedure”. L'indomani gli istanti hanno precisato che le loro domande erano da “qualificarsi quale sostituzione parziale della garanzia in forma di ipoteca legale ai sensi dell'art. 839 cpv. 3 CC”. Il 7 settembre 2015 la convenuta ha riconfermato la sua posizione.

 

                                  E.   Statuendo il 9 settembre 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha disposto la riduzione del­l'ipoteca legale provvisoria in ragione di fr. 65 000.– (da fr. 327 775.32 a fr. 262 775.32) “mediante versamento di fr. 100 000.– sul conto corrente della Pretura di Locarno Campagna”, e ciò ad avvenuto deposito della somma e al passaggio in giudicato della decisione, l'importo di fr. 100 000.– rimanendo depositato fino a 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di merito, senza fruttare interessi. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste per un terzo a carico degli istanti e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli istanti fr. 700.– complessivi per ripetibili ridotte.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 settembre 2015, chiedendo che in riforma del giudizio impugnato l'istanza avversaria sia interamente respinta. L'appello non è stato comunicato agli istanti per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni relative alla sostituzione di un'ipoteca legale iscritta in via provvisoria nel registro fondiario con una garanzia prestata dal proprietario del fondo sono emanate con la procedura sommaria, analogamente alle iscrizioni provvisorie delle ipoteche legali degli artigiani e degli imprenditori (art. 249 lett. d n. 5 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2014.21 del 26 maggio 2014 con rimandi). E le sentenze emesse in procedura sommaria sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, la garanzia offerta ammontando a fr. 100 000.–.

 

                                   2.   Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata intimata il 9 settembre 2015, è giunta all'ufficio postale di __________ 1 il giorno successivo ed è stata ritirata dalla patrocinatrice della convenuta il 15 settembre 2015 (busta allegata all'appello). Ora, un invio raccomandato indirizzato al titolare di una casella postale, come in concreto, si ritiene notificato al momento in cui è ritirato allo sportello postale (Gschwend in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 16 ad art. 138; Frei in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 19 e 20 ad art. 138; v. anche DTF 130 III 399 consid. 1.2.3). La facoltà per il destinatario di ritardare il ritiro di un invio raccomandato per la durata del termine di giacenza all'ufficio postale non osta all'applicazione del principio (DTF 100 III 7 consid. 3). Ne segue che in concreto il termine di 10 giorni per appellare è cominciato a decorrere il 16 settembre 2015 e sarebbe scaduto il 25 settembre 2015. Introdotto l'ultimo giorno utile, il memoriale in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   3.   Nell'appello la convenuta menziona, fra le prove offerte, il richia­mo del­l'inc. SO.2014.939 della Pretura concernente l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale di cui è chiesta la parziale sostituzione con una garanzia. Il richiamo di tale incarto era stato formulato anche negli allegati di prima sede (osservazioni del 10 lu­glio 2015, pag. 9; duplica del 17 agosto 2015, pag. 11). Non consta tuttavia che il Pretore vi abbia dato seguito. La prova notificata in appello è quindi ammissibile (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Sta di fatto però che fra i documenti prodotti dalle parti figurano già numerosi atti di quel carteggio (doc. F, G, H, I, L, M, 3, 11, 12 e 13), compresi quelli menzionati dalla convenuta nell'appello (doc. 12, 3, M, F, G) e dal Pretore nella decisione impugnata (doc. F). Ne segue che l'assunzione dell'intero incarto non porterebbe verosimilmente nuovi elementi ai fini del giudizio. Giova procedere senza indugio, pertanto, al sindacato del caso.

 

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che la richiesta di sostituire l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori con una garanzia equivalente va trattata in procedura sommaria. Respingere l'istanza in concreto solo perché il memoriale rinvia all'art. 257 CPC (tutela giurisdizionale nei casi manifesti) sarebbe trasceso così in un inutile formalismo. Quanto alla legittimazione attiva, il Pretore ha ritenuto che essa compete in circostanze del genere ai proprietari del fondo gravato, precisando che oggetto del giudizio è nella fattispecie la sostituzione dell'ipoteca legale con un'altra garanzia, e non la verifica del potere di disporre sulla somma depositata dal­l'PA 2. Per il primo giudice tale richiesta non era stata formulata nell'ambito della procedura volta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale e quanto le parti hanno discusso al riguar­do verteva piuttosto sul pagamento di fr. 100 000.–, non sul deposito in garanzia di un tale importo.

 

                                         Ciò premesso, il Pretore ha rilevato che il deposito di una determinata somma sul conto del tribunale costituisce un pegno irregolare, sicché in caso di fallimento del debitore il credito garantito gode del previlegio dell'art. 219 cpv. 1 LEF. Tuttavia egli ha reputato che, dovendosi garantire anche gli interessi del debito per un periodo sufficiente, l'ammontare dell'ipoteca legale iscritta nel registro fondiario non può essere decurtato dell'intero importo della garanzia offerta. Considerata la presumibile durata della causa intesa all'iscrizione definitiva del pegno, senza trascurare che il tribunale libererà poi immediatamente l'importo depositato senza che sia necessaria una procedura di realizzazione, il Pretore ha stimato idoneo garantire gli interessi moratori per dieci anni, sicché a fronte di un deposito di fr. 100 000.– ha ridotto l'ipoteca legale in ragione di fr. 65 000.–, il rimanente dovendo garantire gli interessi.

 

                                   5.   L'appellante censura vizi formali, sostenendo che la procedura sommaria non è applicabile nell'ipotesi in cui la garanzia offerta in sostituzione dell'ipoteca legale sia un importo depositato presso un terzo e vincolato contrattualmente. Essa allega che in concreto il deposito era destinato a garantire il puntuale pagamento delle sue richieste di acconto della mercede relativa al contratto di appalto. Ogni altro uso costituirebbe perciò una violazione contrattuale che può essere giudicata solo in una causa di merito istruita con la procedura ordinaria. A parere dell'appellante, inoltre, una successiva contestazione riguardante gli obblighi del depositario non potrebbe più essere fatta valere in giudizio, poiché il trasferimento della somma si fonderebbe su una decisione passata in giudicato. L'interessata lamenta così una disattenzione del suo diritto di essere sentita, dolendosi che il presente giudizio le toglierebbe la possibilità di far valere le sue pretese legate al contratto di appalto e di deposito.

 

                                         a)   Non si disconosce che un'azione fondata sull'art. 96 CO o un'azione volta all'accertamento della facoltà di disporre su beni depositati in virtù di un contratto non rientra fra le cause trattate con la procedura sommaria (art. 250 CPC). Tuttavia nella fattispecie gli istanti han­no sì chiesto in un primo tempo di autorizzare l'PA 2 a depositare fr. 100 000.– in Pretura (pag. 4, domanda n. 1) e di ridurre l'ipoteca legale provvisoria a fr. 227 775.32 (domanda n. 2) facendo riferimento alla tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 248 lett. b e 257 CPC), ma per finire, interpellati dal Pretore, hanno precisato che oggetto del litigio era la sostituzione dell'ipoteca legale provvisoria con un'altra sufficiente garanzia a norma dell'art. 839 cpv. 3 CC. E una simile domanda, come detto (consid. 1), è trattata con la procedura sommaria. In condizioni del genere non si ravvisa pertanto la violazione formale denunciata dall'appellante.

 

                                         b)   Quanto ai timori evocati dall'appellante circa l'impossibilità di salvaguardare in una futura causa i suoi diritti correlati al noto deposito e al contratto di appalto, nel caso specifico il Pretore ha escluso espressamente che il giudizio impugnato concernesse il potere di disposizione sulla somma depositata. La considerazione abbondanziale – e superflua – secondo cui “ad ogni buon conto la somma di denaro depositata su quel conto clienti appare appartenere agli istanti e quand'anche non lo fosse non vi sono motivi per credere che essi o il loro patrocinatore non ne possa disporre” non muta l'oggetto della lite. In definitiva la censura della convenuta sembra dovuta a un equivoco in merito alla portata del giudizio impugnato.

 

                                   6.   L'appellante ribadisce le eccezioni di regiudicata e di litispendenza, facendo valere che nella procedura tendente al­l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale sulla loro particella n. 1759 i comproprietari avevano avanzato in una lettera del 27 gennaio 2015 la richiesta di ridurre l'ammontare del pegno mediante deposito di fr. 100 000.– in Pretura. A suo parere, tale scritto adempie i requisiti formali di un'istanza, tant'è che gli estensori hanno chiesto che fosse trattato previo scambio di atti scritti, mentre la

                                         postulata sostituzione è poi stata discussa all'udienza del 9 marzo 2015, quando è stata oggetto di una proposta transattiva risultata infruttuosa. Di conseguenza – essa soggiunge – o l'istanza è ancora pendente, onde la litispendenza, o i comproprietari hanno desistito dalla richiesta, onde la regiudicata. Avessero inteso altrimenti, essa epiloga, costoro avrebbero dovuto impugnare la sentenza dell'11 marzo 2015.

 

                                         a)   È indubbio che, statuendo l'11 marzo 2015, il Pretore ha giudicato unicamente l'istanza della AP 1 volta all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Neppure l'appellante pretende che in quel frangente il Pretore abbia pronunciato anche sulla richiesta avanzata dai comproprietari il 27 gennaio 2015. Posto ciò, non si può ritenere che una pretesa identica fondata sui medesimi fatti sia già stata decisa tra le stesse parti con sentenza passata in giudicato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_258/2016 dell'8 agosto 2016, consid. 3.3).

 

                                         b)   Si conviene che nel procedimento appena citato i comproprietari avevano introdotto, il 27 gennaio 2015, un atto intitolato “richiesta di deposito garanzia e riduzione ipoteca legale degli artigiani” per ottenere “ai sensi dell'art. 839 cpv. 3 CC di poter depositare sul conto intestato alla Pretura di Locarno Campagna l'importo di fr. 100 000.– a riduzione del­l'ipoteca legale degli artigiani a favore della convenuta” (doc. 3). Seppure in forma di lettera, l'atto conteneva le indicazioni essenziali di un'istanza (cfr. art. 221 CPC, applicabile anche alla procedura sommaria in virtù dell'art. 219 CPC). Nondimeno, come ha notato il Pretore, all'udienza del 9 marzo 2015 le parti hanno discusso sulla “proposta degli istanti di pagare fr. 100 000.– e non di garantire il pagamento di fr. 100 000.–”, ciò che neppure l'appellante contesta. A quel momento l'oggetto del giudizio non consisteva più quindi nella sostituzione dell'ipoteca legale con una garanzia, ma – appunto – nel pagamento alla convenuta di una determinata somma di denaro. All'introduzione dell'istanza, il 23 giugno 2015, non si può dire quindi che davanti al medesimo giudice fosse pendente tra le stesse parti una pretesa identica fondata sui medesimi fatti e sul medesimo fondamento giuridico (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_141/2013 del 22 agosto 2013 consid. 2.2.3, in: RSPC 2013 pag. 464 e SJ 2014 I 85).

 

                                   7.   L'appellante eccepisce una volta di più la carente legittimazione degli istanti, criticando il Pretore per avere accertato che essi sono unicamente comproprietari del fondo gravato dall'ipoteca legale e non depositari dei noti fr. 100 000.–, sicché gli istanti potrebbero disporre del denaro in ogni tempo. Essa ripete che l'importo è vincolato conformemente all'art. 45 del contratto di appalto e che solo il depositario, e non i comproprietari, poteva chiederne il deposito in Pretura.

 

                                         a)   La motivazione del Pretore, secondo cui “ad ogni buon conto la somma di denaro depositata su quel conto clienti appare appartenere agli istanti e quand'anche così non fosse, non vi sono motivi per credere che essi o il loro patrocinatore non ne possa[no] disporre” può invero prestare il fianco a malintesi. Leggendo bene la decisione impugnata si evince tuttavia che il Pretore, dopo avere interpellato gli istanti e il loro patrocinatore proprio per chiarire se la richiesta si riferisse (anche) al deposito giusta l'art. 96 CO presso l'PA 2 della somma di fr. 100 000.– su un conto clienti, ha indicato espressamente che oggetto della decisione non è “il potere di disposizione dell'PA 2 o dei suoi clienti sulla somma depositata” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà), tant'è che il dispositivo non contiene alcun riferimento alla possibilità per gli istanti di usare i fondi depositati presso il loro patrocinatore per finanziare la garanzia sostitutiva.

 

                                         b)  Tenuto conto di quanto precede, l'oggetto dell'attuale procedura non può revocarsi in dubbio, come non può revocarsi in dubbio la legittimazione degli istanti a chiedere la sostituzione della garanzia in conformità all'art. 839 cpv. 3 CC. Né l'ap­pellante contesta che la legittimazione attiva in una simile procedura spetti al proprietario del fondo gravato, cui compete la legittimazione passiva nella simmetrica procedura di iscrizione dell'ipoteca legale (Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 24a ad art. 839/840 con rimandi). Quanto alla possibilità di disporre del deposito, la questione non è – si ripete – oggetto del giudizio impugnato, sicché non giova vagliare in questa sede chi sia abilitato a

                                              ottenere l'autorizzazione a disporne o a depositarlo giusta l'art. 96 CO.

 

                                   8.   Indipendentemente da quanto precede, per l'appellante una richiesta volta alla sostituzione di un'ipoteca legale con un'altra garanzia non è tempestiva (e va quindi dichiarata irricevibile) se si fonda – come in concreto – su fatti già noti all'istante prima della decisione relativa all'iscrizione provvisoria. L'opinione non è pertinente. Una garanzia sostitutiva può essere prestata anche in un secondo momento, allorché l'iscrizione provvisoria sia già avvenuta (I CCA, sentenza 11.2014.21 del 28 maggio 2014 con riferimenti; v. anche Thurnherr, op. cit., n. 11 ad art. 839/840 CC; Bovay in: Commentarie romand, CC II, Basilea 2016, n. 122 ad art. 839; Bohnet, L'hypothèque legale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse in: Le nouveau droit de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – Fond et procé­dure, Neuchâtel 2011, pag. 69 n. 58 con rinvii; Vetter/Brunner, Die hinreichende Sicherheit gemäss Art. 839 Abs. 3 ZGB in: Jusletter.ch del 27 febbraio 2017, n. 34 e 36). L'asserto dell'appellante, secondo cui tale possibilità è preclusa al comproprietario che già disponeva dei mezzi necessari al momento dell'iscrizione, non trova alcun riscontro in dottrina.

 

                                   9.   Afferma la convenuta che, in ogni modo, l'offerta di fr. 100 000.– non è sufficiente per garantire una riduzione dell'ipoteca legale di fr. 65 000.– se si considera “quanto dovuto per gli interessi, le spese della procedura esecutiva e le spese ripetibili”. Essa condivide la previsione del Pretore circa la durata decennale del calcolo, ma fa valere che gli interessi al 5% maturati da un capitale fr. 65 000.– per dieci anni ammontano a fr. 40 878.–. L'argomentazione è destinata all'insuccesso. Certo, una garanzia sostituti0va giusta l'art. 839 cpv. 3 CC è idonea solo se offre la stessa copertura dell'ipoteca legale. Deve bastare così per finan­ziare il capitale, gli interessi moratori ed eventuali interessi convenzionali, fermo restando che gli interessi di mora sono dovuti senza limite di tempo e non solo in relazione alla presumibile durata della procedura giudiziaria e di realizzazione (DTF 142 III 741 consid. 4.4.2). Se non che, come detto, in concreto il pronostico di dieci anni stimato dal primo giudice è fuori discussione. Per di più, l'appellante nemmeno quantifica gli eventuali “altri oneri” e dimentica che l'art. 105 cpv. 3 CO vieta gli interessi composti (Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 105). In proposito la sentenza del Pretore resiste dunque alla critica.

 

                                10.   Da ultimo l'appellante rimprovera al Pretore di avere assegnato le ripetibili in concreto seguendo il precetto della soccombenza, mentre nella decisione di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale le spese processuali sono state poste a suo carico, rimandando l'attribuzione delle ripetibili al merito, il che offenderebbe il “principio del­l'unità della procedura”. Così argomentando, la convenuta trascura però che all'udienza del 9 marzo 2015 nella procedura di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale le parti avevano esplicitamente rinviato l'assegnazione di ripetibili al merito. Perché ciò dovrebbe valere anche per la procedura di sostituzione dell'ipoteca con una garanzia non è dato a divedere, né l'appellante spiega. Per il resto l'interessata non contesta né il grado di soccombenza valutato dal primo giudice né l'ammontare delle spese processuali o delle ripetibili. Con il che l'appello, privo di fondamento, vede la sua sorte segnata.

 

                                11.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili agli istanti, cui l'appello non è stato comunicato per osservazioni.

 

                                12.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).