Incarto n.
11.2015.88

Lugano

18 ottobre 2016/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2014.34 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 30 aprile 2014 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1 ora nella

(patrocinato dall'avv. PA 2),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 12 ottobre 2015 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 9 settembre 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 (1961) e AP 1 (1965) si sono sposati a __________ il 29 maggio 2002. Dal matrimonio sono nati Am__________, il 7 marzo 2003, e O__________, il 18 febbraio 2005. I coniugi si sono separati nel maggio del 2012, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di Z__________ per trasferirsi in un appartamento a __________.

 

                            B.  In esito a un'istanza a tutela dell'unione coniugale presentata dalla moglie il 13 settembre 2012, con sentenza del 10 maggio 2013 il Tribunale distrettuale di Z__________ ha accertato che i coniugi vivevano separati dal 1° mag­gio 2012, ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2085.– mensili dal 1° maggio del 2012 al 31 agosto 2013 e di fr. 1990.– mensili dopo di allora, oltre a un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ogni figlio dal 1° maggio 2012 (inc. EE120313-U). Tale sentenza è passata in giudicato. A quel momento il marito era elettricista e la moglie non esercitava attività lucrativa.

 

                            C.  Nel luglio del 2013 AP 1 ha lasciato l'abitazione di Z__________ per trasferirsi con i figli ad As__________ da sua madre, B__________. Nel settembre del 2013 essa si è poi spostata da sé sola a Lon__________ per seguire un corso avanzato di ceramica (Master of Arts) al __________. I figli sono rimasti ad As__________, custoditi dalla nonna materna. Qualche mese dopo, nel gennaio del 2014, AP 1 ha portato i ragazzi con sé a Lon__________, dove questi hanno iniziato la scuola dell'obbligo.

 

                            D.  Il 30 aprile 2014 AP 1 ha promosso azione di divorzio (senza motivazione) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo l'affidamento dei figli con esercizio esclusivo dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), rivendicando un contributo alimentare per sé di fr. 1990.– mensili fino al luglio del 2029, un contributo alimentare per i figli di fr. 1000.– mensili ciascuno fino al termine della formazione scolastica o professionale e la liquidazione del regime dei beni con suddivisione a metà degli averi previdenziali (inc. DM.2014.34). Essa ha reiterato le medesime domande in altre due petizioni di divorzio introdotte davanti allo stesso Pretore il 1° maggio e il 2 maggio 2014 (DM.2014.35/36). Quegli stessi 1° maggio e 2 maggio 2014 AO 1 ha promosso a sua volta due azioni di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di Z__________ (inc. FE140339-L/B03 e FE140339-L/Z02).

 

                            E.  Il 22 maggio 2014 il Pretore aggiunto, preso atto che il marito chiedeva anch'egli il divorzio, ha deciso di trattare la causa come azione di divorzio su richiesta comune e ha citato i coniugi al­l'udienza del 21 ottobre 2014. In tale occasione AO 1 ha contestato la competenza per territorio del Pretore. Il Pretore aggiunto ha deciso il 5 novembre 2014 di limitare la procedura

                                  al­l'accertamento della propria competenza per territorio. In attesa di tale sentenza il Tribunale distrettuale di Z__________ ha sospeso le due cause di divor­zio promosse da AO 1.

 

                             F.  L'istruttoria sul presupposto processuale è cominciata davanti al Pretore aggiunto il 12 febbraio 2015 e si è chiusa il 1° apri­le successivo. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 giugno 2015 AP 1 ha ribadito la competenza per territorio del Pretore. Nel proprio allegato del 30 giugno 2015 AO 1 ha proposto una volta ancora di rigettare l'azione in ordine per incompetenza del giudice adito. Nel giugno del 2015 AP 1 è tornata da Lon__________, insieme con i figli, ad As__________.

 

                            G.  Statuendo il 9 settembre 2015, il Pretore aggiunto ha dichiarato la causa inammissibile per assenza di competenza territoriale. Le spese di complessivi fr. 1500.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 3000.– per ripetibili.

 

                            H.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 ottobre 2015 nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata accertando la competenza per territorio del Pretore. Nelle sue osservazioni del 7 gen­naio 2016 AO 1 propone di respingere l'appello. In quello stesso mese AO 1 ha trasferito la sua residenza nella __________.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni con cui il Pretore accerta la mancanza di un presup­posto processuale, come la competenza per territorio, sono finali (RtiD I-2016 pag. 716 consid. 1a e 2a) e impugnabili con appello entro 30 giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 CPC). Se la causa verte esclusivamente su questioni pecuniarie, tuttavia, “il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” dev'essere di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, il principio del divor­zio essendo una questione senza valore litigioso. Circa la tempe­stività dell'appello, la decisione impugnata è giunta alla patrocinatrice dell'istante il 10 settembre 2015. Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 10 ottobre 2015, salvo protrarsi al lunedì 12 ottobre 2015 in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello è dunque ricevibile.

 

                                  2.  Premesso che nelle cause di divorzio la competenza per territorio deve sussistere sin dal momento in cui la procedura è introdotta, il Pretore aggiunto ha ricordato che il foro dell'art. 23 cpv. 1 CPC al domicilio di una parte è imperativo. Ciò posto, egli ha accertato che nel settembre del 2013 AP 1 si è trasferita a Lon__________ a mero scopo di formazione, ma che lì essa ha acquistato una casa e lì viveva con i figli. Inoltre quando tornava in Ticino essa soleva recarsi piuttosto dal compagno a Los__________ anziché dalla madre ad As__________. A mente del Pretore aggiunto, quindi, AP 1 doveva considerarsi domiciliata a Lon__________. A suo avviso, poi, al momento di introdurre

                                  l'azione di divorzio, il 30 aprile 2014, non si ravvisavano elementi oggettivi per ritenere che il centro degli interessi di lei riconoscibile a terzi fosse As__________. Gli indizi addotti (domicilio amministrativo ad As__________, amicizie nel Ticino, medici curanti ticinesi, mobilio depositato a casa dalla madre, fiscalista ad As__________ e conto bancario principale mantenuto presso un istituto di As__________) “appaiono poco indicativi” rispetto a quelli che ”hanno una forte visibilità esterna”, come l'acquisito della casa a Lon__________ abitata con i figli. Tale residenza costituiva dopo separazione dal marito “il centro dei suoi interessi, la sua famiglia, tanto che da quando [i figli] sono andati a vivere con lei a Lon__________ i ritorni in Ticino di AP 1 e figli non sono [più stati] riconducibili alla presenza di sua madre e nonna dei bambini, ma alla nascente relazione sentimentale con F__________”. In definitiva il Pretore aggiunto ha escluso la sua competenza per territorio e, con ciò, la ricevibilità dell'azione.

 

                                  3.  L'appellante ribadisce di essersi trasferita con i figli da Z__________ ad As__________ nella casa in proprietà comune con il fratello, su cui sua madre beneficia di un diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante. Lì ha costituito il suo domicilio, mentre a Lon__________ essa si è recata solo per uno stage di formazione. Il successivo trasferimento dei figli in Inghilterra è dovuto a problemi di salute della madre e non ha mutato lo scopo del soggiorno, né ha creato particolari legami con Lon__________. L'acquisto della casa a Lon__________ – essa argomenta – è stata una scelta obbligata, tant'è che il mobilio è rimasto ad As__________, la locazione di un appartamento non entrando in linea di conto per i prezzi proibitivi del luogo. L'appellante rileva inoltre di essere rientrata ad As__________ frequentemente, di avere insegnato ai figli l'italiano e di avere un nuovo compagno nel Ticino, di modo ch'essa non ha mai inteso fare di Lon__________ il centro dei suoi interessi. Anzi, se non As__________, il centro dei suoi interessi era se mai Los__________, dov'è domiciliato il compagno, ciò che basterebbe per fondare la competenza territoriale del giudice adito. Ad As__________ l'appellante fa valere inoltre di avere la madre e il fratello, le amicizie, i medici curanti suoi e dei figli, la fiscalista, un conto bancario e un collegamento telefonico. Infine – essa soggiunge – l'iscrizione nel registro degli abitanti indizia il domicilio ad As__________, tanto più che dal giugno del 2015 essa è tornata stabilmente ad As__________ con i figli.

 

                             4.  Giusta l'art. 23 cpv. 1 CPC per le azioni di diritto matrimoniale il foro del domicilio di una parte, determinato secondo il Codice civile (art. 10 cpv. 2 CPC), è imperativo (art. 9 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_875/2015 del 22 aprile 2016, consid. 3.2.3 con riferimenti). Determinante in una procedura di divorzio è la situazione al momento in cui è promossa causa (art. 62 cpv. 1 CPC), anche per evitare cambiamenti di domicilio strumentali (sentenza del Tribunale federale 5A_903/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 2.2, con rinvii a DTF 116 II 9 consid. 5 e 116 II 212 consid. 2b/bb; v. anche Rep. 1996 pag. 146). Successivi cambiamenti di domicilio non importano (perpetuatio fori: Sutter-Somm/Lötscher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 ad art. 23; Siehr/Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 7 ad art. 23; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, Berna 2012, n. 21 con rinvii ad art. 23).

 

                             5.  Conformemente all'art. 23 cpv. 1 CC il domicilio di una persona è nel luogo in cui questa dimora con l'intenzione di stabilirvisi dure­vol­mente. Il domicilio presuppone due requisiti cumulativi: l'uno oggettivo, consistente nella residenza effettiva in un determinato luogo, l'altro soggettivo, consistente nell'intenzione di stabilirsi durevolmente in quel luogo. L'interessato deve dunque fare del luogo in questione il centro dei suoi interessi personali, familiari e professionali, ciò che va stabilito in base a circostanze oggettive e riconoscibili, non semplicemente in funzione dei suoi propositi (DTF 137 II 126 consid. 3.6, 137 III 600 consid. 3.5). Di regola il domicilio corrisponde al centro delle relazioni individuali, ovvero al luogo in cui il soggetto dorme, trascorre il tempo libero, ha i suoi effetti personali, dispone usualmente di un indirizzo postale e di un collegamento telefonico. Indicazioni figuranti in documenti amministrativi (per esempio licenze di circolazione e di condurre), come pure il deposito di certificati o di documenti d'identità in un dato luogo costituiscono seri indizi per un domicilio civile, al punto da istituire una presunzione di fatto, ma rimangono pur sempre indizi alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri, l'autorità fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali. E tale presunzione è refragabile (DTF 141 V 535 consid. 5.2, 136 II 410 consid. 4.3; sentenze del Tribunale federale 5A_812/2015 del 6 settembre 2016, consid. 5.1.2 con rinvii e 5A_875/2015 del 22 aprile 2016, consid. 3.2.3 con rinvii).

 

                             6.  Trattandosi di una dimora in un luogo “a scopo di formazione”, essa non costituisce domicilio (art. 23 cpv. 1 seconda frase CC, che riprende l'art. 26 vCC). Ciò non esclude che in casi particolari la persona possa stabilire nel luogo di dimora il centro dei suoi interessi, sicché quel luogo diventi il domicilio. Occorrono però seri elementi a tal fine (v. DTF 137 II 122 consid. 3.6; Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zuri­go/ Basilea 2014, pag. 192 n. 402; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 124 n. 364; D. Staehlin in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 19d ad art. 23; Eigenmann in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010 n. 6 ad art. 26 vCC; E. Bucher in: Berner Kommentar, edizione 1976, n. 3 ad art. 26 vCC). Non assurge a domicilio il luogo di residenza se lo studente rientra regolarmente dai genitori il fine settimana o durante le vacanze semestrali. Diventa domicilio invece il luogo di residenza ove lo studente stabilisca con quel luogo un legame particolarmente stretto, allentando sensibilmente i legami con il domicilio anteriore (sentenza del Tribunale federale 9C_946/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 4.1 con riferimenti).

 

                             7.  In concreto risulta dagli atti che dopo la separazione dei coniugi, intervenuta il 1° maggio 2012, AP 1 si è domiciliata il 30 luglio 2013 ad As__________ (doc. B), dove essa possiede in proprietà comune con il fratello un'abitazione sulla quale la madre B__________ beneficia di un diritto d'usufrutto e di abitazione a vita (doc. E, allegato 5). In quello stesso luglio del 2013 essa è stata ammessa a frequentare il corso triennale per ottenere il Master of Arts __________ presso il __________ di Lon__________ (doc. E allegato 1) e nel­l'agosto successivo ha acquistato una casa in quella città. Il corso è iniziato il 30 settembre 2013 e quasi settimanalmente essa è rientrata ad As__________ dai figli, rimasti con la nonna (doc. E, allegato 5 e 7). Nel novembre del 2013 AP 1 ha allacciato una relazione con F__________ di Los__________ (doc. E, allegato 6). Alla fine di gennaio del 2014 i figli Am__________ e O__________ hanno raggiunto la madre a Lon__________, dove il 3 febbraio 2014 hanno cominciato a frequentare la __________ School (doc. 1A e 4). Il 26 giugno 2014 madre e figli si sono annunciati all'ufficio del controllo abitanti di As__________, partenti per trasferimento a Lon__________: __________, __________ (doc. 2). Se non che, nel maggio del 2015 AP 1 ha interrotto gli studi ed è rientrata con i figli ad As__________, dove è stata registrata nel sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici (MovPop).

 

                             8.  Sentita personalmente, AP 1 ha dichiarato che la sua intenzione iniziale era di trasferirsi insieme con i figli direttamente da Z__________ a Lon__________, tanto da avere già preiscritto i ragazzi a una scuola privata, e che tale volontà è sussistita anche dopo essere rimasta qualche mese ad As__________. Il proposito tuttavia è stato abbandonato, il marito prospettando una denuncia per rapimento di minori. Essa ha ammesso l'acquisto di una casa a Lon__________, pensata anche per accogliere i figli, “poiché gli affitti costavano troppo”, ma ha dichiarato che durante le ferie scolastiche è sempre tornata ad As__________ con i ragazzi. E in quel Comune, oltre a risiedere la madre e il fratello, si trovano i suoi medici curanti, così come il pediatra dei figli, la sua fiscalista, e ad As__________ ha sede la banca in cui essa detiene il suo conto principale. Quanto alla relazione con F__________, l'appellante lo vede ogni volta che torna nel Ticino (interrogatorio del 1° aprile 2015).

 

                                  B__________ ha rammentato da parte sua l'acquisito dell'immo­bile a Lon__________ da parte della figlia, finanziato con l'accensione di un mutuo ipotecario sulla casa di As__________, riconoscendo di essersi occupata della custodia dei nipoti tra il luglio del 2013 e il gennaio del 2014, mentre la figlia rientrava il “giovedì se quel giorno non aveva corsi o il venerdì fino alla domenica sera”, salvo durante il diritto di visita paterno. Dopo il trasferimento dei nipoti a Lon__________ essa non è stata di grado di ricordare “la frequenza con la quale essi sono ritornati”, salvo un periodo di dieci giorni dopo la partenza “quando hanno preso il gatto”, né ha potuto confermare che circa ogni 6 settimane i nipoti tornavano nel Ticino. Essa ha riferito nondimeno che la figlia ha portato a Lon__________ solo lo stretto necessario, che il resto dei mobili provenienti da Z__________ è rimasto ad As__________ e che da quan­do la figlia ha una nuova relazione la frequenza dei rientri in Ticino “si è fatta più intensa” (deposizione del 1° aprile 2015: verbali, pag. 5 e 6).

 

                                  F__________ ha confermato la relazione con AP 1 dal dicembre del 2013, precisando di averla vista con una frequenza che varia, “ma ritengo possa essere di 3-4 settimane”, incontrandola nel Ticino anche durante tutte le vacanze “e penso a Natale, Carnevale e Pasqua e Ognissanti”. A suo parere, la rete sociale della compagna è nel Ticino, mentre a Lon__________ essa si limitava a occuparsi dei figli e a seguire i corsi. Tra di loro Am__________ e O__________ parlano inglese e in inglese rispondono alla madre, la quale si rivolge loro in inglese o in italiano (deposizione del 1° aprile 2015: verbali, pag. 7 e 8).

 

                             9.  Ciò posto, nemmeno il marito pretende che, dopo la parten­za da Z__________ intervenuta nel luglio del 2013, il centro delle relazioni di AP 1 non sia divenuto As__________. In quel luogo del resto l'appellante è nata e cresciuta, in quel luogo vivono sua madre e suo fratello e in quel luogo essa è comproprietaria di una casa d'abitazione. D'altro lato è pacifico che nel settembre del 2013 AP 1 si è recata a Lon__________ solo per frequentare un corso e ottenere un master in ceramica al Royal College of Art. Essa rientrava regolarmente – se non settimanalmente – ad As__________, dove nel dicembre del 2013 ha allacciato una relazione con F__________. Il suo centro degli affetti e delle relazioni sociali è quindi rimasta As__________. Poco giova che a Lon__________ essa abbia acquistato un immobile, dato che ciò non le impediva di tornare assiduamente nel Ticino. Sussisteva così la presunzione del domicilio ad As__________ giusta l'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC. Spettava a AO 1 sovvertirla, dimostran­do l'esistenza di un centro d'interessi a Lon__________.

 

                           10.  Da parte sua il convenuto si è limitato ad allegare che la competenza per territorio spetta in concreto al giudice di Zu__________ perché le parti si sono sposate e hanno vissuto nella Svizzera tedesca, perché i figli sono nati là, perché quel giudice ha già statuito in via cautelare, perché egli non parla italiano e perché i figli parlano poco quell'idioma. Si tratta di argomentazioni che non sono lontanamente atte a sovvertire la presunzione del domicilio ad As__________. Per il resto il convenuto si limita ad allegare che la moglie ha acquistato casa a Lon__________, dove a un determinato momento ha trasferito i figli (verbale del 21 ottobre 2014, pag. 1 in fine, pag. 2 in alto e pag. 4), di modo che per finire essa ha – a suo dire – trasferito nella capitale inglese il centro dei suoi interessi effettivi. Ma simile affermazione non basta per dimostrare ch'egli abbia “portato gli elementi atti a dimostrare che la residenza di Lon__________ dell'appellante non fosse per meri scopi di perfezionamento professionale.

 

                           11.  Non si disconosce che con il trasferimento dei figli a Lon__________ (alla fine di gennaio del 2014) e la loro scolarizzazione, il legame

                                  del­l'appellante con la capitale inglese si sia intensificato. Non al punto tuttavia da denotare una delocalizzazione del centro d'interessi. Che a quel momento il legame affettivo dell'appellante con i figli fosse più forte rispetto a quello con la madre o con il nuovo compagno, la relazione sentimentale essendo solo agli albori, è possibile. Sta di fatto che, anche dopo il trasferimento dei figli, Lon__________ è rimasta per l'appellante un mero luogo di formazione, AP 1 non risultando avere stretto amicizie particolari, avere intrattenuto rapporti sociali o intrapreso un'attività qualsiasi fuori degli studi. Anzi, secondo F__________ l'appellante si limitava a seguire i corsi e a occuparsi dei ragazzi (deposizione del 1° aprile 2015: verbali, pag. 7). Per di più, non appena poteva (e sempre durante le vacanze scolastiche), essa tornava ad As__________, dove con il compagno frequentava le amicizie. Che dopo l'arrivo dei figli i rientri si siano diradati è comprensibile, data la scolarizzazione dei figli. Poco importa tuttavia che – come assume il Pretore aggiunto – tali rientri fossero destinati a incontrare F__________ a Los__________ piuttosto che la madre ad As__________. Per tacere del fatto che, come rileva l'appellante, anche Los__________ ricade sotto la giurisdizione di Locarno Campagna, determinante è che AP 1 non avesse allentato i legami con il luogo di domicilio. E ad As__________ essa conservava una parte ragguardevole dei suoi legami familiari, aveva instaurato un legame affettivo, manteneva la sua rete sociale e disponeva di un immobile con recapito postale.

 

                           12.  Che i medici di fiducia dell'appellante e dei figli fossero ad As__________ e che AP 1 abbia conservato determinati servizi in Svizzera (conto bancario, assicurazione malattia e collegamento telefonico cellulare prepagato) non sono – di per sé – fatti di particolare rilievo, ancorché corroborino la circostanza che l'interessata non avesse interrotto i contatti con il Ticino. È vero inoltre che il 26 giugno 2014 madre e figli si sono annunciati al­l'ufficio del controllo abitanti di As__________, dichiarandosi partenti per Lon__________, i ragazzi non potendo altrimenti essere iscritti alle scuole pubbliche inglesi. Sta di fatto che per finire a Lon__________ moglie e figli si sono limitati a disporre dello stretto necessario, la gran parte dei mobili e delle suppellettili portate da Z__________ essendo rimasta ad As__________ (deposizione B__________ del 1° aprile 2015: verbali, pag. 6). Ponderate tutte le circostanze del caso nel loro insieme, le circostanze esteriori accreditano dunque quanto l'appellante assevera, ovvero che i legami con Lon__________ non erano preponderanti rispetto a quelli con As__________, dove era rimasta focalizzata la maggior parte degli elementi inerenti alla sua vita personale e sociale, e con ciò il suo domicilio.

 

                           13.  Né va trascurato il fatto, per concludere, che sin dall'inizio AP 1 ha sempre espresso la volontà di rientrare ad As__________ una volta conclusa la formazione. Non che un domicilio dipenda da semplici intenzioni soggettive (sopra, consid. 5). Alla prova dei fatti però l'appellante è effettivamente rientrata ad As__________, e ciò ancor prima del termine della formazione, il che attesta come gli intenti iniziali fossero reali e non strumentali alla procedura di divorzio. Ne segue che AO 1 non ha recato prove sufficienti per dimostrare che all'introduzione del­l'azione di divorzio Lon__________ fosse diventata il domicilio della moglie. E siccome la presunzione dell'art. 23 cpv. 1 seconda frase CC non è stata capovolta, As__________ è rimasta il centro delle relazioni e degli interessi di AP 1, onde la competenza per territorio del Pretore adito. Fondato, l'appello merita così accoglimento e la decisione impugnata va riformata di conseguenza.

 

                           14.  Le spese processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'esito dell'attuale giudizio impone anche una modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che segue identica sorte.

 

                           15.  Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                  1.  L'eccezione di incompetenza per territorio è respinta.

                                         2.  Le spese processuali di complessivi fr. 1500.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'attrice fr. 3000.– per ripetibili.

 

                             II.  Le spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

 

                            III.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione a:

                                  – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

                                  – Bezirksgericht Zürich, 1. Abteilung, Einzelgericht

                                     (FE 140339-L/Z06).

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).