Incarto n.
11.2015.8

Lugano,

11 gennaio 2017/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2014.20 (azione di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 19 agosto 2014 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 5 febbraio 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 gennaio 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Con sentenza del 28 febbraio 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1970) e S__________ (1971), ha affidato i figli AO 1 (nato il 23 maggio 1996) e A__________ (nato il 20 ottobre 1998) alla madre, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato AP 1 – tra l'altro – a versare i seguenti contributi alimentari (inc. OA.2004.197):

                                  – per AO 1:

                                     fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007,

                                     fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008,

                                     fr. 1125.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008,

                                     fr. 1175.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010 e

                                     fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014; 

                                  – per A__________:

                                     fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007,

                                     fr. 1155.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008,

                                     fr. 1110.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008,

                                     fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010,

                                     fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e  fr. 1270.— mensili dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre 2016.

                                  Tali contributi di mantenimento sono stati confermati da questa Camera, su appello di AP 1, con sentenza del 18 di­cembre 2010 (inc. 11.2007.47).

 

                            B.  Il 2 agosto 2014, divenuto maggiorenne, AO 1 ha cominciato un apprendistato triennale come operatore sociosanitario __________ presso il Centro __________ a __________. Sollecitata invano una partecipazione finan­ziaria del genitore, egli ha chiesto il 19 agosto 2014 al Pretore della giurisdizione di Locarno Città che – previo conferimento del gratuito patrocinio – il padre fosse obbligato a erogargli in via cautelare un contributo alimentare di fr. 2463.70 mensili retroattivamente dal 1° giugno 2014. All'udienza del 22 settembre 2014, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria è iniziata il 10 ottobre 2014 ed è terminata il 20 novembre successivo.

 

                            C.  Ottenuta nel frattempo, il 25 settembre 2014, l'autorizzazione ad agire, il 13 gennaio 2015 AO 1 ha promosso l'azione di merito in procedura semplificata nei confronti del padre per ottenere retroattivamente dal 1° giugno 2014 un contributo alimentare di fr. 2065.– mensili indicizzati (inc. SE.2015.1). Tale causa è attualmente sospesa. È continuato invece il procedimento cautelare, nell'ambito del quale le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 19 gennaio 2015 AO 1 ha ridotto la pretesa di mantenimento a fr. 2065.– mensili, come nella causa di merito. Nel suo allegato di quello stesso 19 gen­naio 2015 il convenuto ha postulato una volta ancora il rigetto dell'istanza cautelare.

 

                            D.  Statuendo con decreto cautelare del 23 gennaio 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AP 1 a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 315.– mensili dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015, di fr. 225.– mensili dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016 e di fr. 135.– mensili dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017. Le spese processuali di fr. 1900.– sono state poste per nove decimi a carico del­l'istante e per il resto a carico del convenuto, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 2000.– per ripetibili ridotte. AO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                            E.  Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 febbraio 2015 per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, l'istanza cautelare sia integralmente respinta e il decreto impugnato sia riformato di conseguenza. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 14 febbraio 2015. Invitato a esprimersi sul calcolo del contributo alimentare, AO 1 propone di respingere l'appello, instando per il beneficio del gratuito patrocinio.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili entro dieci giorni (art. 248 lett. d e art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di controversie patrimoniali, il valore litigioso rag­giungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, il Pretore avendo accertato il valore litigioso in fr. 93 620.60 (decreto cautelare impugnato, consid. 17 in fine), cifra che appare verosimile e che non è messa in discus­sione dalle parti. Circa la tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore del convenuto il 26 gennaio 2015. Introdotto il 5 febbraio 2015, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                             2.  All'appello il convenuto acclude una circolare diramata il 16 set­tembre 2009 dalla Commissione amministrativa dell'Obergericht del Canton Zurigo in esecuzione delle direttive sul calcolo del minimo vitale del diritto esecutivo adottate dalla Conferenza Svizzera degli Ufficiali di esecuzione e fallimenti (doc. B). Ci si può domandare se tale documento non potesse già essere sottoposto al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, tale circolare si applica al Canton Zurigo. Nel Cantone Ticino vigono le istruzioni emanate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292). Sulla ricevibilità del documento nuovo non soccorre dunque diffondersi.

 

                             3.  Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha ritenuto anzitutto che l'apprendistato scelto dall'istante costituisca una “formazione professionale appropriata” nel senso dell'art. 277 cpv. 2 CC (con­sid. 6). In merito alla precarietà dei rapporti tra padre e figlio, egli ha accertato che tale stato di cose non risulta imputabile al ragazzo soltanto, il genitore non avendo reso verosimile da parte sua il benché minimo sforzo di riavvici­namento. Senza dimenticare – ha soggiunto il Pretore – che non è dato di sapere che cosa abbia incrinato le loro relazioni personali dopo la sentenza di divorzio, in specie tra il 2007 e il 2010 (con­sid. 8).

 

                                  Il primo giudice ha calcolato così il fabbisogno minimo del­l'istante in fr. 1564.90 mensili (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 173.35, premio della cassa malati fr. 107.55, spese di trasferta fr. 84.–: consid. 10) per rapporto al guadagno di lui come apprendista di fr. 1248.– mensili netti il primo anno di tirocinio, fr. 1339.– mensili netti il secondo anno e fr. 1430.– men­sili netti il terzo (consid. 11). Quanto al con­venuto, il Pretore ha determinato il fabbisogno minimo di lui in fr. 2551.68 mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 850.–, metà del costo dell'al­loggio fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 426.40, imposte fr. 250.–, maggiorazione del 20% sull'intero fabbisogno minimo fr. 428.28), a fronte di un reddito da attività lucrativa di fr. 5685.– mensili (senza assegni familiari: consid. 13).

 

                                  Posto ciò, il Pretore ha reputato che AP 1 sia sen­z'altro in grado di versare al figlio quanto manca per sopperire al fabbisogno minimo di lui, ovvero fr. 315.– mensili dal 1° ago­sto 2014 al 31 luglio 2015, fr. 225.– mensili dal 1° agosto 2015 al 31 luglio 2016 e fr. 135.– mensili dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2017, senza decurtare per ciò il contributo alimentare dovuto

                                  al­l'altro figlio A__________ fino al 31 ottobre 2016. Disponibilità del convenuto che – ha sottolineato il Pretore – sussiste quand'anche si calcoli il fabbisogno minimo del genitore con criteri più generosi, portandone l'ammontare a fr. 3691.68 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 426.40, imposte fr. 250.–, maggiorazione del 20% sul totale fr. 615.28). Onde, in definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare entro i limiti descritti.

 

                             4.  L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore lo abbia condannato a versare contributi di mantenimento per il figlio sebbene questi rifiuti senza giustificazione ogni relazione personale con lui. Toccava al ragazzo – egli afferma – dare ragione del proprio comportamento inflessibile, in difetto di che egli non può essere tenuto ad assumere obblighi di mantenimento. Ora, che un genitore non sia tenuto a sostentare un figlio maggiorenne con cui non abbia alcun rapporto per volontà esclu­siva del figlio è già stato ricordato dal primo giudice (decreto cautelare impugnato, consid. 7; sentenze del Tribunale federale 5A_179/2015 del 29 maggio 2015 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2015 pag. 997 5A_664/2015 del 25 gennaio 2016 in: FamPra.ch 2016 pag. 519; RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.2 del 23 dicembre 2016, consid. 5a con richiami). Come tuttavia ha spiegato anche il Pretore, la responsabilità esclusiva di un figlio si ravvisa solo qualora il ragazzo respinga gli sforzi di cui il genitore ha dato prova per avvicinarsi a lui. Nella fattispecie non è dato di sapere perché entrambi i figli manifestino una netta avversione a incontrare il padre, tutto ignorandosi su che cosa sia accaduto tra il 2007 (quan­do i ragazzi avevano ancora “un buon rapporto” con lui) e il 2010 (decreto cautelare impugnato, consid. 8). Sta di fatto che invano si cercherebbe di sapere quali passi abbia intrapreso AP 1, in quel periodo o in seguito, per ripristinare i contatti con AO 1.

 

                                  L'appellante ribadisce che incombeva al figlio giustificare il proprio comportamento. Così argomentando, egli trascura tuttavia che spettava a lui rendere verosimile il rifiuto ingiustificato di ogni contatto personale da parte del ragazzo nonostante i suoi tentativi di riconciliazione. Ingiustamente egli dà quindi per scontato che, rifiutando di incontrarlo, il figlio sarebbe per forza nel torto. Lo stesso Pretore ha rimproverato ad AP 1, per altro, di essersi limitato a pretendere apoditticamente di avere cercato ripetutamente di riallacciare i rapporti con AO 1, salvo non rendere verosimile alcunché di concreto (decreto cautelare impugnato, consid. 8). Con tale argomentazione l'interessato non si confronta neppure di scorcio, sicché al proposito l'appello potrebbe finanche essere dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Ne segue che su questo primo punto l'appello si rivela manifestamente destinato all'insuccesso.

 

                             5.  Nel memoriale l'appellante dichiara di non contestare che l'apprendistato triennale seguito dal figlio presso il Centro __________ a __________ sia una “formazione adeguata”, riservandosi di discutere la questione in sede di merito. Egli dichiara altresì di rinunciare a mettere in dubbio il calcolo relativo al supplemento del 20% sul fabbisogno minimo riconosciutogli dal Pretore, riservandosi una volta ancora di affrontare il problema nella causa principale. Al riguardo non giova pertanto diffondersi.

 

                             6.  Secondo l'appellante, non bastasse in concreto la totale assenza di relazioni tra padre e figlio per respingere ogni pretesa di mantenimento nei suoi confronti, il fabbisogno minimo dell'istante cal­colato dal Pretore in fr. 1564.90 mensili risulterebbe ad ogni modo eccessivo, poiché AO 1 vive con la madre, non ha alcun onere di alloggio e fruisce di vitto gratuito. In circostanze del genere – egli prosegue – le autorità esecutive del Canton Zurigo riconoscono un minimo esistenziale di fr. 600.– mensili (la metà di quello per debitore solo) e le autorità ticinesi un minimo esistenziale di fr. 850.– mensili (la metà di quello per due conviventi), sicché nella fattispecie il minimo esistenziale del figlio va ridotto da fr. 1200.– mensili ad almeno fr. 850.– mensili. E siccome il fabbisogno minimo del ragazzo non eccede così fr. 1214.90 mensili, già con il suo reddito di fr. 1248.– netti mensili (primo anno di tirocinio) AO 1 può sostentarsi da sé, godendo addirittura di qualche agio, ove si consideri ch'egli riceve anche l'assegno familiare (“di formazione”) di fr. 250.– mensili.

 

                                  a)  A ragione il Pretore ricorda intanto che il fabbisogno minimo di un figlio maggiorenne si determina, nel Cantone Ticino, in base alle indicazioni diramate dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292; Rep. 1995 pag. 153 n. 28; recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.35 del 28 dicembre 2016, consid. 5c). Tali direttive dispongono che ‟prestazioni in natura come vitto, abiti da lavoro ecc. vanno dedotti dal minimo d'esistenza in proporzione al loro valore: per il vitto nella misura del 50% dell'importo base mensileˮ (cifra V n. 1). La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare del resto che le spese di alimentazione incidono almeno nella misura del 42% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD I-2008 pag. 1084 n. 64c). È vero che l'argomento stando al quale in con­creto il figlio beneficia di vitto gratuito offerto dalla madre è nuovo, né l'appellante spiega perché esso non potesse essere sottoposto al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). È altrettanto vero però che, secondo quanto ha dichiarato il figlio stesso al­l'udienza del 22 settembre 2014, ‟effettiva­mente [S__________] continua a farsi carico di parte del mante­ni­mentoˮ (verbale, pag. 3 a metà), salvo che, dovendo egli pranzare fuori casa, ‟non è (…) possibile sostenere” che i pasti “siano tutti forniti dalla madre in naturaˮ (verbale, pag. 3 in fondo). Sta di fatto che, per lo meno a un sommario esame come quello che governa i provvedimenti cautelari, la madre risulta farsi carico delle cene senza riscuotere alcun corrispettivo. Di ciò occorreva tenere conto ai fini del giudizio.

 

                                  b)  Pertinente è anche la seconda allegazione del convenuto, il quale ricorda che il figlio AO 1 ha diritto a un assegno familiare (“di formazione”) di fr. 250.– mensili (art. art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). Il Pretore non l'ha disconosciuto. Anzi, ha precisato esplicitamente che “il convenuto dovrà girare – in più – al figlio l'assegno di formazione (… AO 1 potrà eventualmente fare richiesta di ricevere direttamente l'assegno di formazione: art. 9 cpv. 2 LFam)” (decreto cautelare impugnato, consid. 13). Se non che, all'atto pratico egli non ha considerato tale introito, né come reddito del figlio, né – in alternativa – come deduzione dal fabbiso­gno minimo di AO 1. Se si tiene calcolo di ciò, l'ammanco del figlio si riduce, sulla base dello stesso fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice (fr. 1564.90 mensili), a fr. 67.– mensili limitatamente al primo anno di formazione, dopo di che le entrate del ragazzo coprono il relativo fabbisogno minimo. E un figlio che può sostentare sé medesimo con i propri mez­zi non può valersi del­l'art. 277 cpv. 2 CC per chiedere contributi di mantenimento ai genitori (art. 276 cpv. 3 CC). Quanto al­l'ammanco di fr. 67.– mensili registrato dal figlio durante il primo anno di formazione, esso appare ampia­mente compensato, a un sommario esame, dalle cene che la madre offre gratuitamente.

 

                                  c)   Nelle osservazioni all'appello AO 1 eccepisce che la questione dell'assegno familiare (“di formazione”) non è stata sollevata dal convenuto in prima sede. Trascura però che – come si è appena visto – essa è stata esplicitamente evocata dal Pretore. Quand'anche il convenuto non ne avesse accennato in primo grado, pertanto, il decreto cautelare dava adito al convenuto di far valere che l'assegno familiare non era stato considerato dal Pretore nel calcolo relativo alla disponibilità economica del figlio (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasen­böhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schwei­ze­rischen ZPO, 3ª edizione, n. 30 in fine ad art. 317). L'istante obietta che quando ha avviato il procedimento cautelare, a 18 anni, egli “certamente non beneficiava di alcun assegno di formazione” (osservazioni all'appello, pag. 3 in fondo). Gli atti dimostrano però che dal 1° giugno del 2014 in poi (decorrenza della richiesta cautelare) AP 1 ha percepito regolarmente fr. 450.– mensili complessivi di assegni familiari (oltre al reddito netto di fr. 5685.– mensili: decreto cautelare impugnato, consid. 13): fr. 250.– per AO 1 (“assegno di formazione”) e fr. 200.– per A__________ (doc. 10: conteggi di stipendio dal giugno del 2014 in poi). A torto

                                       l'istante asserisce perciò che il 1° giugno 2014 egli “certamente non beneficiava di alcun assegno di formazione”.

 

                                  d)  Un'altra questione è sapere se il genitore abbia riversato gli assegni familiari ai figli. Che tali prestazioni spettassero a AO 1 e A__________ è pacifico (art. 285 cpv. 2 e 2bis CC). Il Pretore si è limitato a rammentare in proposito che “AO 1 potrà eventualmente fare richiesta di ricevere direttamente l'assegno di formazione: v. art. 9 cpv. 2 LAFam” (decreto cautelare impugnato, consid. 13). Non ha accertato però se – ed eventual­mente in che misura – quegli si sia visto riversare dal padre tali prestazioni dopo il 1° giugno 2014. Sia come sia, nell'istanza cautelare AO 1 ha chiesto contributi di mantenimento, non la girata di assegni familiari. E un figlio maggiorenne che può sopperire al suo fabbisogno minimo con il proprio reddito e gli assegni familiari (“di formazione”) non può pretendere – come si è appena visto – contributi alimentari in aggiunta. Se ne conclude che nel caso specifico non si riscontravano le premesse, a livello di verosimiglianza, per obbligare il convenuto a erogare contributi di mantenimento in favore del figlio. Provvisto di buon diritto, l'appello merita così accoglimento.

 

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza del­l'istante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle modeste condizioni economiche in cui egli versa si tiene calcolo, ad ogni modo, riducendo sensibilmente la tassa di giustizia (art. 13 LTG). Le spese giudiziarie di primo grado seguono a loro volta la soccombenza. L'appellante chiede che le ripetibili di fr. 2000.– fissate dal Pretore siano portate a fr. 2800.–, ma non dà alcuna motivazione al riguardo. Se l'indennità di fr. 2000.– si riferiva a un grado di soccombenza pari a un decimo, l'indennità piena ammonta infatti a fr. 2400.–, non a fr. 2800.– (cfr. RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). E da essa non v'è ragione di scostarsi.

 

                                  La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante con le osservazioni all'appello è destinata all'insuccesso. È verosimile che il richiedente si trovi in ristrettezze finanziarie (art. 117 lett. a CPC). La sua richiesta di respingere l'appello tuttavia non denotava alcuna probabilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC). D'altro lato, prospettandosi un accoglimento dell'appello, l'istante doveva necessariamente essere invitato a esprimersi. Per evitare l'addebito di spese e ripetibili gli sarebbe bastato rimettersi al giudizio della Camera o rinunciare a osservazioni (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).

 

                             8.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                  I.  L'appello è accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è così riformato:

1.  L'istanza è respinta.

3.  Le spese processuali di fr. 1900.– complessivi sono poste a carico       del­l'istante, che rifonderà al convenuto fr. 2400.– per ripetibili.

                                  Per il resto il decreto cautelare impugnato rimane invariato.

 

                             II.  Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1800.– per ripetibili.

 

                            III.  La richiesta di gratuito contenuta nelle osservazioni all'appello è respinta.

                               

                           IV.  Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).