Incarto n.
11.2015.96

Lugano

13 gennaio 2016/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

 

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2015.3947 (protezione della personalità: diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 10 settembre 2015 dalla

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1 e

AP 2

(patrocinati dall'avv. PA 1),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 6 novembre 2015 presentato da AP 1 e dalla AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 28 ottobre 2015;

 

Ritenuto

 

in fatto:                     che con sentenza del 28 ottobre 2015, rettificata il 2 novembre 2015, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato alla AP 2 e a AP 1 di pubblicare sulla successiva edizione del periodico __________ – a pag. 2 con altezza del carattere pari a 5 mm – un testo di risposta presentato dalla AO 1 a un servizio giornalistico dal titolo "__________" apparso il 23 agosto 2015, precisando trattarsi di un diritto di risposta della società di gestione della "__________" a __________;

 

                                  che contro tale sentenza AP 1 e la AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 6 novembre 2015 per ottenere la riforma della decisione impugnata e vedere respinto il diritto di risposta;

 

                                  che con decreto del 13 novembre 2015 il presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

 

                                  che su istanza delle parti il presidente della Camera ha poi sospeso, con decreto del 28 novembre 2015, la procedura di appello fino al 31 marzo 2016 per consentire una composizione amichevole della lite;

 

                                  che con lettera dell'8 gennaio 2016 gli appellanti hanno comunicato a questa Camera di avere risolto la vertenza in via amichevole e chiesto, d'intesa con la controparte, di stralciare il procedimento, ponendo le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e compensando le ripetibili;

 

e considerando

 

in diritto:                    che l'accordo stragiudiziale tra le parti rende senza oggetto l'appello dei convenuti;

 

                                  che in tale misura l'appello va quindi tolto dai ruoli (art. 242 CPC);

 

                                  che le spese giudiziarie di una causa divenuta priva d'oggetto andrebbero attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

 

                                  che in concreto non vi è tuttavia ragione di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito, anche se l'ammontare della tassa di giustizia – da porre a carico degli appellanti che l'hanno anticipata – va adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

 

                                  che non si pone problema di ripetibili, l'istante non avendo presentato osservazioni all'appello;

 

 

decreta:                1.  La procedura di appello è riattivata.

 

                             2.  L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                             3.  Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico degli appellanti in solido.

 

                             4.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

 

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).