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Incarti n. 11.2016.125 |
Lugano, 9 agosto 2018/rn
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2012.52 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 28 settembre 2012 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 , |
giudicando sull'appello del 30 settembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 7 settembre 2016 (inc. 11.2016.103),
come pure sull'appello incidentale presentato da AO 1 il 23 novembre 2016 contro la medesima sentenza e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2016.125);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1944) e AO 1 (1942) si sono sposati a __________ il 19 giugno 1968. Dal matrimonio sono nati G__________ (1969), M__________ (1970) e Gi__________ (1978). Inizialmente il marito lavorava in un negozio di famiglia (commercio di tessuti), attività che ha poi gestito in proprio fino al 1990, quando è passato al ramo delle assicurazioni, come dipendente prima e come indipendente poi. Parallelamente egli ha svolto attività accessorie quale docente di merceologia tessile per la Scuola __________ a __________ e quale contabile di due ditte. La moglie si è sempre occupata del governo della casa e della famiglia. Nell'aprile del 2006 essa ha maturato l'età del pensionamento. Il marito ha raggiunto a sua volta l'età della pensione nel marzo del 2009, ma ha continuato a esercitare attività accessorie come consulente assicurativo e come contabile. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2010, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 837 RFD di __________, intestata al marito) per trasferirsi in un appartamento preso in locazione a __________.
B. Statuendo il 29 ottobre 2010 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale introdotta l'8 giugno 2010 da AO 1, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha abilitato la moglie a prelevare dall'alloggio i suoi effetti personali e i mobili reputati necessari, ha pronunciato la separazione dei beni dal 1° luglio 2010 e ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili anticipati (inc. DI.2010.126). Un appello interposto da AP 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile per tardività da questa Camera con sentenza del 16 gennaio 2012 (inc. 11.2011.123). Un ricorso in materia civile esperito dal convenuto al Tribunale federale è stato dichiarato anch'esso inammissibile (sentenza 5A_98/2012 del 6 febbraio 2012). Nel frattempo, il 10 marzo 2011, il Pretore ha ordinato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI di trattenere fr. 1000.– mensili dalla rendita AVS del marito e di versarli direttamente alla moglie (inc. DI.2010.286).
C. Il 28 settembre 2012 AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo – previo conferimento del gratuito patrocinio – un contributo di mantenimento di fr. 1000.– mensili vita natural durante, un importo da determinare previa istruttoria a titolo di liquidazione del regime dei beni e un'adeguata indennità sostitutiva della previdenza professionale (art. 124 cpv. 1 vCC), anch'essa da definire. All'udienza di conciliazione, del 14 novembre 2012, il Pretore aggiunto ha constatato che i coniugi vivevano separati da oltre due anni e che non era possibile raggiungere un'intesa sugli effetti del divorzio, di modo che ha impartito a AP 1 un termine per presentare il memoriale di risposta. Nel proprio allegato, del 14 gennaio 2013, costui ha dichiarato di aderire al principio del divorzio, ma si è opposto al versamento di contributi alimentari e di qualsiasi importo in liquidazione del regime matrimoniale, rimettendosi all'apprezzamento del Pretore per quanto riguardava un'eventuale “ripartizione mensile” della sua cassa pensione. L'attrice ha replicato il 20 marzo 2013 e il convenuto ha duplicato il 20 aprile successivo, entrambi mantenendo le rispettive posizioni.
D. All'udienza del 12
giugno 2013, indetta per le prime arringhe, i coniugi hanno ribadito le loro domande
e notificato prove. Il Pretore aggiunto ha emanato il 9 luglio 2013 l'ordinanza
sulle prove, dando avvio all'istruttoria. Un reclamo presentato dal marito contro
tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile dalla terza Camera civile del
Tribunale di appello con sentenza del
12 settembre 2013 (inc. 13.2013.77). Con decisione del 4 agosto
2014 l'attrice è poi stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. L'istruttoria,
nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul valore di proprietà
immobiliari del marito, è stata chiusa il 24 giugno 2015. Alle arringhe
finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. L'attrice
ha confermato il 25 settembre 2015 le proprie richieste di petizione, precisando
in
fr. 376 475.– l'importo preteso in liquidazione
del regime dei beni e in fr. 13 000.–
l'indennità postulata a norma dell'art. 124 cpv. 1 vCC. Nel suo allegato del 30
settembre 2015 il convenuto ha ribadito il proprio punto di vista, chiedendo il
rimborso dei contributi alimentari versati fino ad allora per complessivi fr.
62 000.–.
E. Il 23 dicembre 2015 il Pretore aggiunto ha riaperto d'ufficio
l'istruttoria, incaricando il perito giudiziario di stimare retrospettivamente al 1° luglio 2010 il valore degli immobili del marito. Il perito ha consegnato la propria relazione il 1° marzo 2016, delucidandola il 9 giugno successivo. Il Pretore aggiunto ha impartito ai coniugi il 10 giugno 2016 un termine per aggiornare le rispettive conclusioni. In un allegato del 12 luglio 2016 l'attrice ha ribadito le proprie domande, salvo ridurre a fr. 356 261.– la pretesa in liquidazione del regime dei beni. Il convenuto ha confermato il 14 luglio 2016 la propria posizione, facendo valere che i “versamenti mensili” erano lievitati frattanto a fr. 144 000.–.
F. Statuendo il 7 settembre 2016, il Pretore aggiunto pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare all'attrice fr. 323 136.25 in liquidazione del regime dei beni, fr. 13 000.– come “indennità adeguata” in applicazione dell'art. 124 cpv. 1 vCC, fr. 425.– mensili a titolo di contributo alimentare fino al febbraio del 2019 e ha respinto “ogni maggiore o diversa domanda delle parti”. Le spese processuali di complessivi fr. 20 670.– sono state poste per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 30 settembre 2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere ogni pretesa pecuniaria dell'attrice e di condannare quest'ultima a rifondergli fr. 74 000.– di “indennità fino al 30 settembre 2016 pagati ingiustamente”, oltre a fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese famigliari” e a fr. 33 000.– quale “differenza valore stabile”, riservata “ogni maggiore e diversa domanda”. Con osservazioni del 23 novembre 2016 AO 1 propone che, conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, l'appello sia respinto in ordine, subordinatamente nel merito, e con appello incidentale chiede di riformare il giudizio impugnato aumentando a fr. 356 261.25 l'importo dovutole in liquidazione del regime dei beni e obbligando il convenuto a versarle il contributo alimentare di fr. 425.– mensili vita natural durante. Nelle sue osservazioni del 27 dicembre 2016 AP 1 postula il rigetto dell'appello incidentale.
H. Constatato che il principio del divorzio non era stato impugnato, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI ha comunicato il 14 novembre 2016 a AO 1 che dal dicembre successivo la trattenuta di fr. 1000.– mensili sulla rendita AVS percepita da AP 1 sarebbe venuta a cadere (sopra, lett. B). Il 25 novembre 2016 AO 1 ha adito così il Pretore aggiunto perché modificasse la diffida ai debitori, ordinando a __________ C__________, __________, di trattenere fr. 1000.– mensili dalla pigione versata a AP 1 per la locazione di un appartamento (proprietà per piani n. 18 925 RFD di __________) e di riversarli direttamente a lei. Il convenuto ha proposto di respingere la richiesta. Con decisione del 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato a __________ C__________ di trattenere con effetto immediato fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a AP 1, riversandoli a AO 1 su un conto bancario intestato alla medesima (inc. SO.2016.907). Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera il 29 maggio 2018 nella misura in cui era ricevibile (inc. 11.2017.31).
I. Nel frattempo, il 1° gennaio 2017, è entrato in vigore il nuovo art. 124a CC sul conguaglio delle rendite di vecchiaia. Il presidente della Camera ha invitato così il 12 marzo 2018 l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il quale eroga a AP 1 una rendita del “secondo pilastro”, a precisare quale sarebbe l'ammontare della rendita spettante a AO 1 qualora la pensione del convenuto fosse divisa per metà. L'istituto di previdenza ha risposto il 15 marzo 2018 che nel caso in cui la pensione maturata da AP 1 (fr. 2015.– annui) fosse divisa per metà, AO 1 riceverebbe una rendita vitalizia di fr. 1284.– annui. Sulla comunicazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino le parti hanno avuto modo di esprimersi con osservazioni del 13 aprile 2018.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate nei memoriali conclusivi davanti al Pretore aggiunto (liquidazione del regime dei beni, indennità a titolo di previdenza professionale, contributo di mantenimento, rimborso di contributi cautelari). Quanto alla tempestività dell'appello principale, la sentenza impugnata è giunta al convenuto il 10 settembre 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________7, agli atti), di modo che il termine di ricorso sarebbe scaduto il 10 ottobre 2016. Consegnato alla posta il 6 ottobre 2016, l'appello è pertanto ricevibile. Tempestivo è altresì l'appello incidentale. La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice dell'attrice il 25 ottobre 2016 (tracciamento dell'invio n. 98.__________8, agli atti), sicché il memoriale, inoltrato il 23 novembre 2016, è stato presentato in tempo utile.
2. L'attrice acclude al suo memoriale la lettera del 14 novembre 2016 in cui l'Istituto delle assicurazioni sociali la informa che dal divorzio in poi la trattenuta di fr. 1000.– mensili sulla rendita AVS dell'ex marito sarebbe decaduta. L'appellante unisce al proprio memoriale del 27 dicembre 2016, da parte sua, una comunicazione 1° dicembre 2016 del medesimo istituto in merito all'ammontare della propria rendita AVS dopo il divorzio. Successivi alla decisione impugnata e trasmessi alla Camera senza indugio, simili documenti sono ricevibili (art. 317 cpv. 1 CC). Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si tornerà oltre (consid. 12a e 16).
3. Nelle sue osservazioni l'attrice afferma che l'appello principale è irricevibile per carenza di motivazione, il convenuto limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte davanti al Pretore, senza confrontarsi con la decisione impugnata. Ora, che un appello debba essere “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) non fa dubbio. Che in concreto singole censure possano rivelarsi insufficientemente sostanziate, come pretende l'interessata, ancora non significa tuttavia che il ricorso vada dichiarato irricevibile nel suo intero. In concreto l'appello principale permette di capire che AP 1 contesta il finanziamento mediante acquisti di tre immobili a lui intestati (pag. 1 a 6), come pure la possibilità di suddividere la previdenza professionale con un versamento unico (pag. 6). Inoltre egli mette in discussione il tenore di vita sostenuto dall'attrice durante la comunione domestica (pag. 6 seg.), il costo dell'alloggio riconosciuto nel fabbisogno minimo di lei (pag. 7), gli oneri di manutenzione dei propri immobili (pag. 7), i propri redditi accessori (pag. 7), il cumulo della pensione ai propri redditi (pag. 8) e l'ammontare del proprio fabbisogno minimo (pag. 8), esigendo altresì il rimborso di determinate somme di denaro (pag. 8 e segg.). Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione. Quanto alle singole censure, ciascuna di esse sarà oggetto di una disamina particolareggiata.
4. Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il riparto della previdenza professionale, il contributo alimentare per la moglie e l'indennità in favore di quest'ultima per ripetibili di primo grado. Il principio del divorzio invece è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, così come quelle relative al conguaglio della previdenza professionale, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018, consid. 2). Occorre quindi procedere a tale stregua.
I. Sulla liquidazione del regime dei beni
5. Il Pretore aggiunto ha ritenuto decisivo per lo scioglimento della partecipazione agli acquisti la data del 1° luglio 2010, quando nella procedura a tutela dell'unione coniugale è stata pronunciata la separazione dei beni. Posto ciò, egli ha rilevato che l'attrice chiede di partecipare all'aumento degli acquisti riguardo a tre proprietà immobiliari del marito, ragione per cui ha chiamato il perito giudiziario che aveva stimato il valore dei fondi nel novembre del 2014 a completare il referto, indicando il corrispondente valore degli immobili il 1° luglio 2010. L'appellante eccepisce anzitutto che la data determinante per la liquidazione del regime matrimoniale è l'8 giugno 2010, giorno in cui la moglie ha instato a protezione dell'unione coniugale, e lamenta di non aver potuto ritrovare documentazione più vecchia di dieci anni per confortare le proprie tesi, né l'Ufficio circondariale di tassazione né le banche conservando giustificativi oltre il decennio imposto dalla legge. Egli ribadisce in ogni modo che la proprietà di quegli immobili è stata finanziata esclusivamente con beni propri di lui e ipoteche, dovendo “fa[r] stato anche la buona fede”, mentre la moglie non ha dimostrato di avere investito mezzi propri nell'operazione. In circostanze siffatte, a mente sua, neppure era il caso che il Pretore aggiunto esperisse una perizia.
a) Ove sia giustificata una sospensione della comunione domestica, il giudice ordina la separazione dei beni in una procedura a tutela dell'unione coniugale “se le circostanze la giustificano” (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). Lo scioglimento del regime si ha per avvenuto allora, come in una causa di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC), il giorno della presentazione dell'istanza (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 675 n. 1141; Steinauer in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 9 ad 204; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 17 ad art. 204). In concreto l'istanza a protezione dell'unione coniugale è stata depositata l'8 giugno 2010 (doc. II richiamato: act. I nell'inc. DM.2010.126). Se non che, come sottolinea l'attrice, a un'udienza del 2 luglio 2010, tenuta proprio nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale, le parti si sono accordate nel senso che la separazione dei beni valesse dal 1° luglio 2010. Quell'accordo è poi stato ripreso dal Pretore nella sentenza del 29 ottobre 2010 (doc. II richiamato; act II e VII nell'inc. DM.2010.126; doc. L). A ragione dunque il primo giudice ha considerato decisiva per lo scioglimento della partecipazione agli acquisti la data del 1° luglio 2010.
b) Diversamente da quanto vale per lo scioglimento del regime dei beni, determinante per stabilire il valore degli acquisti è il momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). E il “momento della liquidazione” è per principio, in caso di divorzio, il momento in cui il giudice emana la sentenza (DTF 137 III 339 consid. 2.1.2 con rimando; analogamente: Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 743 n. 1306; Steinauer, op. cit., n. 6 ad art. 214 con rinvii; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 1 ad art. 204 e n. 9 ad art. 214). Nel caso specifico la sentenza di divorzio è stata emessa il 7 settembre 2016. Per la liquidazione del regime il Pretore aggiunto avrebbe dovuto fondarsi così, ove avesse inteso aggiornare le stime peritali agli atti, sul valore dei beni litigiosi nel giugno del 2016 (ultimo atto istruttorio), non retroattivamente nel luglio del 2010. È vero che su questo punto le parti non muovono – né hanno mosso – contestazioni al suo operato, ma è altrettanto vero che l'art. 214 cpv. 1 CC va applicato d'ufficio (art. 57 CPC). Ai fini del presente giudizio giova far capo perciò, per fondarsi sul valore venale dell'uno o dell'altro immobile, alle risultanze peritali del novembre 2014, che costituiscono le stime più recenti agli atti. Non incombe per contro a questa Camera, in mancanza di qualsiasi richiesta delle parti, ordinare di propria iniziativa aggiornamenti peritali, una liquidazione del regime dei beni dopo il divorzio essendo retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC).
c) Quanto alle difficoltà invocate dall'appellante nel reperire vecchi documenti per dimostrare l'esistenza di beni propri, l'art. 200 cpv. 3 CC dispone che fino a prova del contrario tutti i beni di un coniuge si presumono acquisti. Per vincere tale presunzione non si impongono necessariamente prove documentali. Possono valere anche altri mezzi di prova (Steinauer, op. cit., n. 12 ad art. 200; Hausheer/Aeby-Müller, op. cit., n. 22 ad art. 200), ma occorrono pur sempre prove. Gli ostacoli pratici di cui si duole l'appellante nulla mutano, neppure sotto il profilo della buona fede. Un'altra questione è valutare se e in che misura la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC si applichi ai singoli beni immobili in oggetto. Il problema va esaminato senza indugio (consid. 6, 7 e 8).
6. Relativamente alla particella n. 5454 RFD di __________ (56 m², “passo”), il Pretore aggiunto ha ricordato che il fondo è stato comperato il 4 settembre 1986 dal convenuto con il fratello A__________, in comproprietà un mezzo ciascuno, per fr. 60 000.–, di cui
fr. 30 000.– versati in contanti alla firma del contratto e provenienti da una donazione elargita ai due dalla madre. Si trattava perciò di beni propri dei fratelli. Quanto agli altri fr. 30 000.–, provenienti secondo il convenuto da un mutuo ipotecario acceso presso la Banca __________, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 non avesse dimostrato di avere rimborsato quel mutuo – come asseriva – con beni propri, grazie alla vendita di un immobile a __________ che apparteneva a una comunione ereditaria del ramo paterno. Per dimostrare ciò non bastava, a suo parere, un conteggio redatto dal convenuto stesso né la testimonianza di A__________ L_____, il quale si era limitato a ripetere quanto il fratello gli aveva riferito. E siccome il perito ha stimato il valore di tale fondo, il 1° luglio 2010, in fr. 65 000.–, il Pretore aggiunto ha considerato la quota di un mezzo appartenente al convenuto (fr. 32 500.–) come acquisto di lui, metà finanziata con beni propri e l'altra metà con acquisti, onde una spettanza della moglie di fr. 8125.– (art. 215 cpv. 1 CC).
a) L'appellante fa valere che gli sarebbe stato impossibile ammortare il citato debito ipotecario con acquisti, non avendo egli mai avuto redditi sufficienti, e deplora nuovamente di non aver potuto reperire documentazione bancaria risalente al 1986. Sottolinea nondimeno di avere prodotto un conteggio sulla ripartizione fra coeredi di quanto ricavato dalla vendita del menzionato immobile a __________, documento dal quale risulta che tre ottavi dell'incasso sono spettati all'eredità paterna e sul quale figura il nome dell'acquirente. Egli ribadisce altresì che nella sua testimonianza il fratello A__________ ha espresso chiara fiducia in lui. Quanto al valore della particella n. 5454 stimato dal perito, il convenuto fa valere che fr. 5000.– di sistemazione esterna sono stati calcolati anche tenendo conto del fatto che il fondo è stato comperato per migliorare l'accesso e l'edificabilità della limitrofa particella n. 2564, proprietà della comunione ereditaria paterna. Essendo pertanto il fondo n. 5454 da attribuire ai suoi beni propri, secondo AP 1 nulla può pretendere l'attrice a titolo di aumento.
b) Nelle sue osservazioni all'appello l'attrice obietta che l'assunto del convenuto circa l'insufficienza di acquisti per estinguere il debito ipotecario e le difficoltà probatorie da lui incontrate sono nuove, e perciò irricevibili. Essa oppone che la provenienza del denaro usato per saldare il debito acceso all'acquisto dell'immobile non è dimostrata e che, di conseguenza, vale la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC. Nell'appello incidentale essa soggiunge altresì che la deposizione di W__________, un altro fratello del convenuto, quanto all'origine dei fr. 30 000.– pagati in contanti alla firma del contratto non è attendibile, sia perché quegli ha narrato unicamente di circostanze riferitegli dal convenuto medesimo sia per le contraddizioni emerse durante la testimonianza. L'attrice chiede pertanto che la quota di comproprietà del marito (un mezzo) sulla particella n. 5454 sia ascritta agli acquisti di lui (e non solo la metà di tale quota), di modo che la sua spettanza passa da fr. 8125.– a fr. 16 250.–.
c) Sentito come testimone, W__________ ha dichiarato che nel 1986 i fratelli A__________ e AP 1 avevano ricevuto dalla madre la somma di fr. 30 000.– complessivi per acquistare la particella n. 5454, come gli richiamava alla mente il convenuto (deposizione del 5 febbraio 2014, verbali pag. 3 verso il basso). Egli non si è limitato in ogni modo a confermare l'affermazione del fratello, ma ha spiegato che la donazione aveva lo scopo di permettere ad A__________ e a G__________ di ottenere un maggiore indice di sfruttamento e di creare un appartamento per la madre al momento di edificare l'attigua particella n. 2564, sulla quale E__________ godeva di un diritto di usufrutto. Che inizialmente egli non serbasse ricordo dell'anticipo ereditario in denaro ricevuto dai fratelli ancora non significa ch'egli abbia mentito. Né egli si è contraddetto escludendo di avere ricevuto anticipi ereditari in immobili oltre a quelli già menzionati, A__________ e AP 1 avendo percepito, da parte loro, una somma di denaro. Del resto anche A__________ ha riconosciuto di avere ricevuto dalla madre, insieme con il fratello AP 1, fr. 30 000.– complessivi (deposizione del 5 febbraio 2014, verbali pag. 4 in fondo). E non risulta che egli si sia limitato a ripetere quanto sostiene il fratello, sicché non si vede perché la sua deposizione andrebbe revocata in dubbio.
d) L'attrice allega che, comunque sia, l'importo di fr. 30 000.– non è stato stanziato da E__________ come anticipo ereditario, bensì come prestito. A prescindere dal fatto però che l'argomento è sollevato per la prima volta in appello (si veda il memoriale conclusivo del 25 settembre 2015, pag. 4), nella sua testimonianza A__________ ha confermato una dichiarazione da lui sottoscritta l'11 aprile 2013, secondo cui il menzionato importo gli è stato versato “quale anticipo ereditario” (doc. 14). L'attrice non ha messo in forse quella dichiarazione durante l'escussione del testimone. Che poi i restanti fr. 30 000.– necessari per pagare il prezzo di acquisto della particella n. 5454 siano stati finanziati grazie a un mutuo ipotecario ottenuto dalla Banca __________ è una circostanza ribadita anche da A__________ (deposizione citata, verbali pag. 4 a metà), di per sé non più contestata neppure dall'attrice. Comperata con denaro ricevuto in donazione dalla madre, e pertanto con beni propri (art. 198 n. 2 CC), la quota di un mezzo della particella n. 5454 intestata a AP 1 va considerata così un bene proprio di lui (art. 198 n. 4 CC). Quanto al mutuo acceso per finanziare l'operazione, esso ha continuato a gravare il bene stesso (art. 209 cpv. 2 CC).
e) Ciò posto, è pacifico che nel frattempo il mutuo ipotecario è stato estinto. L'appellante sostiene che ciò è stato possibile grazie al ricavo della vendita di un immobile a __________, proprietà di una comunione ereditaria del ramo paterno. Il Pretore aggiunto non ha creduto all'affermazione, non bastandogli a titolo di prova un conteggio redatto dallo stesso AP 1, contestato dall'attrice, né la testimonianza del fratello A__________, il quale si è limitato a esprimere su questo punto piena fiducia nell'operato del convenuto (sentenza impugnata, consid. 3.6). Il problema è che, si condividesse pure l'apprezzamento del Pretore aggiunto, la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC (secondo cui tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti fino a prova del contrario) non è di alcuna pertinenza nelle condizioni descritte, giacché essa disciplina unicamente l'attribuzione di un bene all'una o all'altra massa del regime matrimoniale (DTF 131 III 565 consid. 4.3). La quota di un mezzo della particella n. 5454 è – come si è visto – un bene proprio del convenuto. La presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC risulta dunque superata. La questione è di sapere piuttosto, nel caso in esame, se beni di una determinata massa (acquisti) hanno contribuito alla compera, al miglioramento o alla conservazione di beni di un'altra massa (beni propri) secondo le previsioni dell'art. 209 cpv. 1 e 3 CC.
f) Individuare chi debba sopportare l'onere della prova per dimostrare che beni di una determinata massa hanno contribuito al pagamento di debiti o all'acquisizione di beni di un'altra, sicché la prima massa ha diritto a un compenso nei confronti della seconda (compenso corrispondente al valore nominale del contributo o a una partecipazione al maggior valore o al minor valore del bene in questione) è un interrogativo che va risolto in base al precetto dell'art. 8 CC. Secondo giurisprudenza, vige la presunzione di fatto per cui spese destinate alla famiglia, comprese quelle per la previdenza professionale, per il conseguimento del reddito o per il pagamento delle imposte sono generalmente finanziate con acquisti. Si presume inoltre che per coprire spese correnti dell'economia domestica i coniugi non attingano a beni propri, ma ricorrano a tali beni anzitutto per investimenti straordinari. Simili presunzioni di fatto agevolano, ma non invertono l'onere della prova. Per inficiarle è sufficiente che la controparte adduca una controprova idonea a insinuare nel giudice il dubbio che la presunzione naturale non si attagli al caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_37/2011 del 1° settembre 2011 consid. 3.2.1, in: FamPra.ch 2012 pag. 168; più recentemente: sentenza 5A_892/2014 del 18 maggio 2015 consid. 2.1 e sentenza 5A_182/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 3.3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.99 del 3 settembre 2013, consid. 5b; in dottrina: Aebi-Müller/ Jetzer, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrecht, in: AJP/PJA 2011 pag. 302 lett. a).
g) Nella fattispecie il convenuto ha estinto un debito ipotecario gravante un bene proprio. La presunzione naturale va nel senso che – come detto – un ammortamento del genere non suole avvenire con acquisti. Toccava dunque all'attrice dimostrare che AP 1 avesse impiegato acquisti a quello scopo. In realtà essa non ha addotto il benché minimo elemento di prova, limitandosi a invocare (ancora nel memoriale di osservazioni all'appello e di appello incidentale: pag. 4 a metà) l'art. 200 cpv. 3 CC, che non è di alcuna pertinenza. Ne segue che, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, in concreto l'attrice non può pretendere di partecipare all'aumento di acquisti (nella prospettiva dell'art. 215 cpv. 1 CC). In proposito l'appello principale merita accoglimento.
7. Per quel che è della particella n. 2564 RFD di __________, il Pretore aggiunto ha accertato che il bene è pervenuto al convenuto e ai suoi tre fratelli dall'eredità paterna. Su quel fondo il convenuto e i fratelli hanno costruito nel 1989 un palazzo di appartamenti, finanziato interamente per mezzo di un mutuo ipotecario. Pur non risultando ammortamenti, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 abbia dovuto onorare almeno la propria quota di interessi ipotecari e che, non avendo costui dimostrato il pagamento di quegli oneri con beni propri, ciò si presume essere avvenuto con acquisti. Nelle circostanze descritte egli ha dedotto così dal valore del fondo accertato dal perito il 1° luglio 2010 (fr. 2 753 330.–) il valore del terreno (fr. 1 073 240.–) e l'ammontare del credito ipotecario (fr. 1 200 000.–), giungendo a definire un plusvalore di fr. 480 090.–. Stante la quota di un quarto di pertinenza del convenuto, egli ha calcolato un credito di fr. 120 022.50 dei suoi acquisti nei confronti dei suoi beni propri, riconoscendo per finire alla moglie una partecipazione di fr. 60 011.25 (sentenza impugnata, consid. 3.7.3).
a) AP 1 rammenta, in sintesi, che il 1° luglio 2010 la particella n. 2564 era ancora intestata alla comunione ereditaria paterna e che su di essa la madre beneficiava di un diritto di usufrutto. Costituito il nuovo stabile in proprietà per piani, essa ha poi occupato uno dei due appartamenti di pertinenza di lui. Egli sostiene inoltre che il debito ipotecario complessivo ammontava a fr. 1 450 000.– ed è rimasto immutato anche in seguito, non senza lamentare che il perito ha trascurato lavori di manutenzione eseguiti dopo il 1° luglio 2010 per fr. 65 701.–. L'appellante critica altresì la suddivisione per quattro del valore complessivo dell'immobile, facendo valere che in seguito a differenze nei costi di costruzione e in dipendenza del piano fra gli appartamenti assegnati a ciascun erede il debito complessivo è stato ripartito ascrivendogli solo fr. 311 000.–, sicché dopo la costituzione della proprietà per piani la sua quota complessiva è risultata di 209 millesimi. Il convenuto contesta infine le cifre su cui si è fondato il perito e adduce che l'ammontare del mutuo e delle spese di manutenzione eseguite dopo il 1° luglio 2010 superano il valore della sua quota dello stabile. A mente sua, in ogni modo, trattandosi di un immobile finanziato con beni propri e con un mutuo ipotecario, il maggior valore rientra nei beni propri, mentre gli acquisti non hanno diritto a compenso alcuno.
b) L'attrice ribadisce che l'appellante adduce argomentazioni confuse e generiche, le quali non si confrontano con la motivazione del primo giudice, ma si limitano a ripetere le allegazioni di prima sede, onde la loro irricevibilità. Essa sostiene che l'esistenza dell'usufrutto materno non è mai stata fatta valere davanti al Pretore aggiunto, che l'ammontare del mutuo ipotecario non è stato dimostrato e che il presunto importo di fr. 1 200 000.– risulta soltanto dalla deposizione del fratello del convenuto. Essa soggiunge che il convenuto non ha mai preteso di avere rinunciato alla manutenzione dello stabile e che W__________ ha anzi dichiarato il contrario. In definitiva, l'attrice contesta l'affermazione del convenuto, secondo cui l'immobile costituisce un bene proprio.
c) I calcoli e gli argomenti dell'appellante non sono di facile comprensione, ma non si può dire che AP 1 non si confronti con la sentenza impugnata, per lo meno nella misura in cui chiede di applicare alla fattispecie i principi esposti in DTF 138 III 156 consid. 5.2.4.1. Quanto al fondo, esso è stato ereditato da lui e dai tre fratelli alla morte del padre, nel 1986, ed è stato intestato alla comunione ereditaria nel 1988, la madre avendo optato per l'usufrutto “con rinuncia momentanea all'iscrizione” (doc. IV richiamato dall'Ufficio dei registri del Distretto di Locarno: istanza di iscrizione del 22 febbraio 1988 d.g. __________ e foglio del mastro n. 2564). Su quella particella i coeredi hanno eretto fra il 1988 e il 1989 un palazzo di cinque livelli costituito in proprietà per piani, attribuendosi un livello ciascuno, più una quota consistente in un locale hobby a pianterreno. Il secondo livello, assegnato al convenuto, consta di due appartamenti, uno dei quali occupato dalla madre fino alla morte, intervenuta nell'aprile del 1989. L'operazione immobiliare è stata finanziata interamente con un mutuo ipotecario che gli eredi hanno ottenuto dalla Banca __________, suddiviso poi fra gli eredi medesimi (deposizione di W__________ del 5 febbraio 2014, verbali, pag. 2 seg.).
d) L'attrice sembrerebbe contestare l'attribuzione delle due proprietà per piani (n. 18 925, pari a 87/1000, e n. 18 926, pari a 122/1000) ai beni propri del marito. A torto. La quota indivisa della particella n. 2564 è pervenuta a AP 1 per successione ed è quindi da attribuire ai beni propri di lui (art. 198 n. 2 CC). Poco importano sotto questo profilo eventuali investimenti finanziati con acquisti (DTF 132 III 149 consid. 2.2.3 con rinvii), ipotesi che del resto esula dal caso in esame, neppure l'interessata contestando che l'edificazione del palazzo sia stata sovvenzionata interamente con un mutuo ipotecario concesso agli eredi dalla Banca __________. Correlato a un bene proprio, quel debito – a prescindere dal suo ammontare – ha continuato dunque a gravare il bene stesso (art. 209 cpv. 2 CC). E il primo giudice ha escluso, senza essere contraddetto, che il mutuo sia mai stato rimborsato in tutto o in parte. Quanto a eventuali lavori di manutenzione straordinaria suscettibili di aumentare il valore dell'immobile, come ad esempio l'isolamento termico delle facciate cui si riferisce W__________ (deposizione del 5 febbraio 2014, verbali pag. 2 in basso), non è dato di sapere né quando essi siano stati eseguiti né con quali fondi essi siano stati finanziati né a quanto sia ammontata la spesa.
e) Per il resto è indiscutibile che negli anni l'appellante ha dovuto far fronte a oneri ipotecari e a spese di manutenzione ordinaria. Contrariamente a quanto opina il Pretore aggiunto, tuttavia, gli acquisti di un coniuge non si vedono riconoscere un diritto al compenso giusta l'art. 209 cpv. 1 CC per il solo fatto di avere coperto gli interessi ipotecari di un debito gravante un bene proprio (Steinauer, op. cit., n. 31 ad art. 209 con rinvii; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 734 n. 1287 con rimandi alla nota 50). Simili oneri, così come le spese per la manutenzione corrente di un bene proprio, sono infatti a carico degli acquisti, quanto meno ove il bene proprio generi redditi sufficienti per coprire quei costi (Nettoertragsmethode: DTF 135 III 342 consid. 2.3; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., pag. 665 n. 1115a e nota 50 con rimandi; Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 28 ad art. 209; Haus-heer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione
1992, n. 26 ad art. 209 CC). Nella fattispecie l'interessata non ha mai asserito che le entrate correnti dalla locazione dei due appartamenti intestati al marito non fossero sufficienti per coprire gli oneri ipotecari e la manutenzione ordinaria dei medesimi. Agli atti non figurano dati, per altro, che inducano a desumere il contrario. Non si ravvisano dunque i presupposti perché l'attrice possa avanzare pretese in forza dell'art. 215 cpv. 1 CC relativamente al valore di tale fondo. Anche su questo punto l'appello principale si rivela provvisto di buon diritto.
8. Riguardo alla particella n. 837 RFD di __________, sulla quale sorge quella che era l'abitazione coniugale, il Pretore aggiunto ha vagliato in primo luogo le obiezioni dell'attrice in merito alla stima del perito, confermando il valore reale del fondo in fr. 510.–/m² e tralasciando una deduzione di fr. 20 000.– per difetti di costruzione, già considerati a suo avviso nel coefficiente di vetustà dell'edificio. Ha accertato così un valore complessivo, nel luglio del 2010, di fr. 660 000.– arrotondati. Dedotto il mutuo ipotecario di fr. 150 000.–, egli ha calcolato la partecipazione dell'attrice agli acquisti in fr. 255 000.–, AP 1 non avendo dimostrato di avere acquisito il fondo con beni propri (sentenza impugnata, consid. 3.8).
a) AP 1 sostiene di avere comperato il terreno nel giugno del 1974 grazie a fr. 18 000.– ricavati dalla vendita di un terreno a __________ e a fr. 57 000.– provenienti dal mutuo ipotecario gravante l'immobile (fr. 155 000.–) per complessivi fr. 75 000.– Afferma altresì di avere finanziato la costruzione della casa, costata complessivamente fr. 196 500.–, con il saldo di fr. 98 000.– del citato mutuo, con fr. 46 000.– provenienti dal mutuo acceso sulla particella n. 2564 RFD di __________ e con fr. 52 500.– ottenuti dalla liquidazione di un negozio di tessili a __________, compensando le pretese degli artigiani con la fornitura di merce. Dandosi di conseguenza un immobile finanziato con beni propri, a suo avviso nulla è dovuto alla moglie come partecipazione agli acquisti. Egli contesta altresì la stima peritale del fondo, che ritiene ammontare a fr. 168 800.–. L'appellante ricorda che nel 2010 la casa era assicurata per fr. 520 000.– e fa valere che l'immobile non può essere locato a terzi senza importanti lavori di manutenzione. Egli chiede infine di tenere conto di determinati versamenti provenienti dall'alienazione di beni ereditati, andati a copertura del citato mutuo di fr. 46 000.– e di altri debiti.
b) L'attrice obietta una volta ancora che gli argomenti del convenuto non sono ricevibili per carenza di motivazione. Sostiene altresì che il marito non ha comprovato le proprie allegazioni né ha dimostrato, tanto meno, che i proventi della vendita del terreno a __________ siano stati effettivamente destinati all'acquisto della proprietà a __________, intervenuto mesi dopo. A suo parere, ammortamenti e interessi ipotecari sono stati pagati necessariamente con acquisti. Nell'appello incidentale l'attrice contesta inoltre la stima del perito relativa al valore del fondo, che a suo parere va portato a fr. 590.–/m², onde un valore complessivo di fr. 710 000.–. Dedotto il mutuo ipotecario di fr. 150 000.–, essa quantifica così la propria partecipazione all'aumento in fr. 280 000.–.
c) Che nell'appello il convenuto riprenda ampi stralci del memoriale conclusivo è vero. Non si può rimproverargli tuttavia di non confrontarsi con la sentenza impugnata, nella quale per altro il Pretore aggiunto non si è espresso su tutte le allegazioni di lui. Rilevato ciò, dagli atti si evince che il 14 febbraio 1974 AP 1 ha venduto un terreno a __________ per fr. 18 000.– (doc. 12) e che il 20 giugno 1974 egli ha comperato la particella n. 837 a __________ per fr. 74 500.–, di cui fr. 10 000.– pagati entro dieci giorni e il resto in due rate dopo l'iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario, il tutto condizionato all'ottenimento di una licenzia edilizia (doc. IV richiamato, d.g. __________). Contestualmente all'iscrizione nel registro fondiario, intervenuta il 14 ottobre 1974, egli ha ottenuto l'emissione di due cartelle ipotecarie sul medesimo fondo per complessivi fr. 155 000.– (doc. IV richiamato, d.g. __________ e __________).
Dagli atti non risulta però che il terreno di __________ costituisse, come l'appellante assume, un bene proprio di lui, nel senso che fosse suo già prima del matrimonio. Né si deduce che il ricavo di quella vendita sia stato destinato all'acquisto della particella n. 837, ciò che l'attrice ha sempre contestato (replica, pag. 3; memoriale conclusivo, pag. 5). Non si disconosce che sussista coerenza temporale fra le due operazioni immobiliari, ma nulla ne dimostra il nesso. È possibile che l'appellante si sia trovato nell'impossibilità di documentare la circostanza, dato il lungo tempo trascorso. Ciò non escludeva tuttavia la proponibilità di altre prove. E, comunque sia, le conseguenze legate all'impossibilità di dimostrare un fatto rimangono a carico della parte cui incombe l'onere della prova. Non essendo dimostrata in concreto la provenienza da beni propri del denaro usato per comperare la particella n. 837, torna applicabile la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC. Il fondo va considerato quindi come acquisto.
d) Dagli atti risulta invero che il 31 dicembre 2007, molti anni dopo l'edificazione della casa (risalente al 1974), il fratello W__________ ha accreditato fr. 40 000.– sul conto d'appoggio del mutuo ipotecario relativo all'immobile (doc. 20), in seguito alla divisione di un bene ereditato a __________ (doc. 3 e 4), oltre a complessivi fr. 35 000.– l'8 febbraio 2010 per “quota parte compravendita terreno part. 384 RFD __________” (doc. 7 e 8). Gli atti non consentono però di accertare che quel denaro sia stato usato per abbattere il mutuo ipotecario gravante la particella di __________, né dimostrano che sia stato adoperato per rimborsare il mutuo di fr. 46 000.– che l'interessato sostiene di avere contratto sulla particella n. 2564 di __________ per erigere l'abitazione coniugale. Gli atti sono poi del tutto silenti sulla liquidazione del negozio di tessili a __________ che l'appellante afferma essere servito per finanziare in natura la costruzione dello stabile.
Nella documentazione prodotta figura unicamente una convenzione del 20 febbraio 2009 relativa a un mutuo ipotecario di fr. 150 000.– che pacificamente concerne l'immobile di __________ (doc. 20), ma nulla è dato di sapere sull'ammontare del debito al momento dell'edificazione del fondo o, quanto meno, prima dei pretesi ammortamenti (i quali risalirebbero a pochi anni prima dell'introduzione della causa, sicché il convenuto avrebbe potuto procurarsi dalla banca la documentazione necessaria). Né l'interessato ha dimostrato che altri debiti gravanti gli acquisti sarebbero stati saldati con il ricavo dalla vendita di beni propri. Per finire, non si può escludere che nella particella n. 837 siano finiti beni propri del convenuto. Mancano però prove. E la presunzione dell'art. 200 cpv. 3 CC può essere sovvertita solo per mezzo di prove.
e) Il convenuto si dilunga poi in calcoli sui costi di costruzione da lui affrontati nel 1975 per complessivi fr. 196 500.–, applicando indici cui farebbero capo le compagnie d'assicurazione e la Città di __________ e che ricondurrebbero l'importo a fr. 182 900.– nel 2010, importo dal quale si dovrebbero ancora dedurre fr. 14 103.– per spese di manutenzione. Così argomentando, egli dimentica tuttavia che il giudice non può scostarsi a piacimento da una perizia. Perché ciò sia, il referto deve denotare incoerenze o fraintendimenti palesi, oppure lacune o contraddizioni riconoscibili già a un primo esame (DTF 142 IV 53 consid. 2.1.3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.91 del 30 agosto 2017, consid. 7a con richiami). Nella fattispecie il perito ha definito il valore reale dei manufatti sulla particella n. 837 nel novembre 2014 (ultima stima disponibile) in complessivi fr. 320 000.– (arrotondati) sulla scorta di una serie di parametri da lui partitamente enunciati, già considerata la vetustà dello stabile e i difetti riscontrati (referto del 19 dicembre 2014, pag. 18 e 20). Il che risponde al principio per cui determinante è il valore venale del bene e non l'evoluzione dell'investimento iniziale nell'edificio.
Che poi la volumetria dello stabile differisca secondo la norma SIA usata per il calcolo (referto del 19 dicembre 2014, pag. 15) ancora non significa che il perito sia trasceso in “dati speculativi”. Il fatto anzi che il proprietario abbia assicurato lo stabile per un valore a nuovo di fr. 431 000.– fino al 2007, esclusa la copertura delle spese di sgombero e della pavimentazione, portando il valore assicurato a fr. 520 000.– nel 2010 dimostra se mai che la valutazione del perito non è insostenibile, tutto ignorandosi per altro sulla scorta di quali criteri l'assicuratore del convenuto abbia eseguito la valutazione e quale riduzione egli applicherebbe per vetustà dell'edificio in caso di danno totale. In definitiva, l'appellante espone con dovizia di calcoli il suo personale punto di vista, ma non mette in luce incoerenze o fraintendimenti palesi della perizia, né lacune o contraddizioni riconoscibili già a un primo esame. Non sussistono dunque i presupposti perché il giudice abbia a distanziarsi dal referto specialistico.
f) L'attrice contesta da parte sua il valore del terreno, stimato dal perito in fr. 555.–/m² per complessivi fr. 320 000.– arrotondati (somma identica al valore dei manufatti: referto del 19 dicembre 2014, pag. 17 e 20). Essa chiede di rivalutare il prezzo unitario a fr. 590.–/m², stima da cui il perito stesso ammette di essersi dipartito. Ora, che il perito abbia riconosciuto di avere stimato il terreno nel novembre del 2014 in fr. 590.–/m² è indubbio (complemento di perizia n. 2 del 1° marzo 2016, pag. 2 in fondo). Da quella stima però egli
ha dedotto fr. 35.–/m² (fr. 20 055.–) “per limitazione delle residenze secondarie nel Comune di __________” (referto del 19 dicembre 2014, pag. 17), deduzione che non ha applicato alla stima del luglio 2010 poiché a quel momento l'iniziativa __________ non era ancora stata accolta (complemento di perizia n. 2 del 1° marzo 2016, pag. 2 a metà). L'attrice non muove obiezioni a tale ragionamento. E siccome la stima del luglio 2010 non è di rilievo ai fini del giudizio, non vi è motivo di scostarsi dal valore unitario di fr. 555.–/m² fissato dal perito nel novembre del 2014.
Tanto meno si giustifica di distanziarsi, nella fattispecie, dalla stima peritale sul valore dei manufatti (fr. 320 000.– arrotondati: referto del 19 dicembre 2014, pag. 18 segg.), che l'attrice vorrebbe portare a fr. 369 925.– complessivi. Per il Pretore aggiunto “appare corretto” ignorare la citata deduzione di fr. 20 000.– applicata dal perito per difetti di costruzione, deduzione che secondo il Pretore aggiunto va considerata già compresa in quella per vetustà dello stabile riconosciuta dall'esperto (sentenza impugnata, consid. 3.8). In realtà non tocca al giudice sostituirsi al perito in valutazioni tecniche, men che meno senza avere interpellato l'esperto e senza avere chiesto spiegazioni, se non – come detto – in caso di incoerenze o fraintendimenti palesi, lacune o contraddizioni del referto riconoscibili già a un primo esame. Estremi del genere non si ravvisano in concreto. I criteri preposti alla stima di un fondo, del resto, sono fattori specialistici cui il giudice non può semplicemente sostituire il proprio apprezzamento. Nella fattispecie non soccorrono quindi i requisiti per intervenire sul valore complessivo del fondo stimato dal perito in fr. 640 000.–. E siccome in tale valore il convenuto non ha dimostrato essere confluiti beni propri, all'attrice spetta, una volta dedotto il carico ipotecario di fr. 150 000.– (doc. 20) che grava l'immobile (art. 209 cpv. 2 CC), un corrispettivo pari alla metà del valore medesimo (art. 215 cpv. 1 CC), ovvero fr. 245 000.–.
II. Sul riparto della previdenza professionale
9. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rammentato che al momento in cui AO 1 ha intentato causa di divorzio, il 28 settembre 2012, entrambi i coniugi avevano già raggiunto l'età del pensionamento. AP 1 in specie aveva maturato il 31 agosto 2009 una prestazione d'uscita di fr. 35 275.85 che gli assicura una modesta rendita di fr. 2015.– annui da parte dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, mentre la moglie non beneficia di alcuna rendita, non avendo alcuna previdenza professionale. In circostanze del genere, ponderata nel complesso la situazione economica delle parti, il primo giudice ha ritenuto adeguato riconoscere all'attrice un'indennità sostitutiva del “secondo pilastro” di fr. 13 000.– (art. 124 cpv. 1 vCC), come l'interessata chiedeva (sentenza impugnata, consid. 4.3 e 4.4).
Il convenuto afferma nell'appello che dopo l'età del pensionamento non è più possibile dividere averi di cassa pensione e fa valere di essersi rimesso al giudizio del Pretore aggiunto in materia di “secondo pilastro” unicamente per quanto concerne la suddivisione della rendita da lui percepita, respingendo l'ipotesi di qualsiasi versamento in capitale. L'attrice sostiene, da parte sua, che l'appello del convenuto .una volta di più irricevibile, sia perché in materia previdenziale quegli si è rimesso al giudizio del Pretore aggiunto, sia perché nel memoriale egli non si confronta con la motivazione del giudizio impugnato.
a) Intanto non si può dire che AP 1 si sia semplicemente rimesso al giudizio del Pretore aggiunto circa l'indennità adeguata spettante all'attrice in sostituzione del “secondo pilastro” (art. 124 cpv. 1 vCC). Nel suo memoriale conclusivo del 30 settembre 2015 egli aveva dichiarato infatti: “Lascio al giudice la decisione sull'eventuale ripartizione della pensione percepita (fr. 155.– mensili) tenuto conto del mio reddito, art. 124 n. 2 e art. 125 cpv. 3 n. 1” (pag. 8). Nell'ultimo memoriale del 14 luglio 2016 egli ha poi soggiunto: “È respinta la richiesta di indennità LPP in capitale che non rispetta la legge LPP” (pag. 3). Il convenuto si è rimesso così al giudizio del Pretore aggiunto per quanto riguarda la divisione della rendita pensionistica, non per quel che attiene a un eventuale pagamento in capitale. Quanto alla motivazione dell'appello, essa permette pur sempre di capire che per principio l'interessato non intende versare somme di denaro all'attrice. Certo, egli sembra fraintendere la decisione impugnata, giacché il Pretore aggiunto non ha diviso gli averi di previdenza accumulati in costanza di matrimonio, ma ha obbligato lui personalmente a versare alla moglie un indennizzo a titolo di compensazione, prelevando il capitale dal proprio patrimonio (art. 124 cpv. 1 vCC). Ad ogni buon conto sulla decisione del primo giudice il convenuto non manca di prendere posizione, fondata o infondata che sia. L'appello non può quindi essere dichiarato irricevibile.
b) L'art. 124 cpv. 1 vCC applicato dal Pretore aggiunto prevedeva che un'indennità adeguata era dovuta allorché fosse già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi ovvero allorché le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non potessero essere divise per altri motivi. In condizioni del genere il riparto dei diritti alla previdenza acquisiti durante il matrimonio non era più possibile, di modo che il conguaglio era sostituito da un'adeguata indennità in forma di rendita o di capitale che il giudice fissava, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Tale stato di cose è mutato con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2017, della novella legislativa sul conguaglio della previdenza in caso di divorzio, del 19 giugno 2015 (RU 2014 pag. 2313). L'art. 124a cpv. 1 CC dispone ora che “se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce [già] una rendita d'invalidità e ha raggiunto l'età del pensionamento stabilita dal regolamento [dell'istituto di previdenza], oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi”. Le pretese in materia di previdenza vanno ora divise, in altri termini, quand'anche al momento del divorzio un caso di previdenza sia già intervenuto, che si tratti di invalidità o di vecchiaia. Il versamento di un'indennità adeguata non entra più in linea di conto (FF 2013 pag. 4174 in fondo).
c) Il nuovo diritto è applicabile non solo alle cause nuove, ma anche alle cause pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento della sua entrata in vigore (art. 7d cpv. 2 tit. fin. CC), le parti avendo la facoltà – da parte loro – di presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile (art. 407c cpv. 2 CPC). Anche se una causa di divorzio è stata promossa anteriormente al 1° gennaio 2017 (come nella fattispecie), quindi, le pretese in materia di previdenza vanno divise benché il coniuge in questione percepisca già una rendita di vecchiaia o di invalidità per avere raggiunto l'età ordinaria del pensionamento stabilita nel regolamento dell'istituto di previdenza. Diversamente da quanto avviene per una persona che diventi invalida prima del pensionamento, tuttavia, in tale ipotesi non è più possibile calcolare – né tanto meno dividere – una prestazione
d'uscita. Il caso di previdenza si realizza definitivamente, infatti, con il raggiungimento dell'età di pensionamento. Occorre dividere perciò la rendita, nel senso che un coniuge si vede riconoscere una pretesa vitalizia a una parte della rendita della previdenza professionale percepita dall'altro. Tale pretesa sussiste indipendentemente dall'eventuale morte del coniuge debitore o da un eventuale nuovo matrimonio del coniuge creditore (FF 2013 pag. 4174 in alto).
d) Come debba procedere il giudice chiamato a dividere una rendita della previdenza professionale l'art. 124a cpv. 1 CC non precisa, limitandosi a prescrivere una decisione “secondo equità”. Non sussiste dunque un modo di procedere fondato su un'unica soluzione matematicamente corretta. Il giudice deve determinare la parte della rendita da attribuire al coniuge creditore tenendo conto delle circostanze concrete e secondo il suo apprezzamento (FF 2013 pag. 4174 in fondo). Il principio rimane quello della divisione per metà dell'avere previdenziale risparmiato durante il matrimonio. Il riparto a metà dovrebbe rivelarsi adeguato per i matrimoni di lunga durata con impatto importante sulla situazione di reddito durante i quali è stata accumulata gran parte della previdenza, mentre può risultare inadeguato per matrimoni più brevi, celebrati un paio d'anni prima dell'età del pensionamento, nel qual caso il giudice divide solo una parte della rendita. Trattandosi di previdenza per la vecchiaia, la parte della previdenza complessiva che può essere considerata come “acquisita durante il matrimonio” in funzione dell'età al momento delle nozze è riassunta schematicamente, a titolo orientativo, in una tabella elaborata dal Consiglio federale, la quale tiene calcolo anche degli anni di matrimonio dopo l'età del pensionamento (FF 2013 pag. 4217).
e) Valutata l'adeguatezza o l'inadeguatezza del riparto a metà della parte di previdenza complessiva che può essere considerata come “acquisita durante il matrimonio” in funzione dell'età al momento delle nozze, il giudice deve esaminare – come secondo fattore di ponderazione – le esigenze previdenziali di entrambi i coniugi nel caso specifico. Dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento cessa infatti, almeno di norma, l'accumulo di fondi della previdenza professionale e non possono più essere colmate lacune. Il solo fatto che un coniuge riceva una modesta rendita di vecchiaia non significa quindi, per ciò solo, che all'altro coniuge debba assegnarsi solo una minima parte della rendita, o niente del tutto. Oltre alle esigenze previdenziali delle parti il giudice può tenere conto anche di altri parametri, ma se deroga al riparto per metà in funzione di questi ultimi deve indicare quali parametri egli abbia considerato (FF 2013 pag. 4176 in alto).
f) Applicati entrambi i fattori di ponderazione, la parte di rendita attribuita da un coniuge all'altro dev'essere convertita in una pretesa vitalizia del creditore (art. 124a cpv. 2 prima frase CC). La rendita da dividere è stata calcolata infatti per l'assicurato ed è stata finanziata di conseguenza. In caso di morte dell'assicurato essa sarebbe sostituita da una rendita per superstiti, spesso sostanzialmente più esigua, mentre in virtù dell'art. 124a cpv. 1 CC il coniuge creditore acquisisce un diritto sul quale non influisce il decesso del coniuge assicurato. La rendita vitalizia è poi versata al beneficiario dall'istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza (art. 124a cpv. 2 seconda frase CC). Il giudice comunica così all'istituto di previdenza la parte di rendita che dev'essere attribuita al coniuge creditore e l'istituto di previdenza comunica al giudice l'importo della parte di rendita convertita per quel coniuge (FF 2013 pag. 4176 a metà con esempi).
g) In concreto v'è da suddividere unicamente la rendita di vecchiaia (fr. 2019.– annui al presumibile passaggio in giudicato dell'attuale sentenza: lettera 15 marzo 2018 dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino a questa Camera) che AP 1 percepisce a titolo di pensione, mentre l'attrice non dispone – come detto – di alcuna previdenza professionale, non avendo svolto alcuna attività lucrativa durante il matrimonio. Ora, il convenuto si è sposato a 24 anni, ha raggiunto l'età del pensionamento a 65 anni, il 1° settembre 2009 (lettera 29 luglio 2016 dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, nel fascicolo “atti di cancelleria”), e al momento in cui è stata promossa azione di divorzio, il 28 settembre 2012, aveva 68 anni. Il matrimonio è dunque durato a lungo e la previdenza per la vecchiaia del marito è stata accumulata durante l'unione. Non vi è motivo così – per quanto attiene al primo fattore di ponderazione – di scostarsi dal principio del riparto a metà né dalla divisione dell'intera previdenza, tutta acquisita nella fattispecie in costanza di matrimonio (si veda l'analogo esempio definito “situazione 1” in: FF 2013 pag. 4176). La citata tabella orientativa del Consiglio federale sulla “parte della rendita da dividere” (FF 2013 pag. 4217) conferma, del resto, che nella fattispecie si giustifica di ripartire l'intera previdenza (coefficiente superiore a 100).
h) Il secondo fattore di ponderazione, ovvero le esigenze previdenziali di entrambi i coniugi nella fattispecie (FF 2013 pag. 4175 a metà), non induce a una soluzione diversa. Che dopo l'età del pensionamento non possano più essere colmate lacune previdenziali ancora non significa – come si è visto – che si debba rinunciare a dividere la rendita percepita da un coniuge solo perché si tratta di una piccola rendita. È vero che nel caso specifico l'attrice si vede riconoscere una spettanza di fr. 245 000.– in liquidazione del regime dei beni (sopra, consid. 8f), ma è altrettanto vero che quel capitale le servirà per finanziare il proprio fabbisogno minimo, come si illustrerà oltre (consid. 14). Né risulta che AO 1 possa contare su altri cespiti d'entrata (tant'è che il Pretore aggiunto l'ha ammessa al beneficio del gratuito patrocinio). Quanto a AP 1, pur con la rendita di cassa pensione dimezzata egli riuscirà a coprire, finanche con qualche margine, il proprio fabbisogno minimo (sotto, consid. 13c), mentre a tal fine l'attrice dovrà necessariamente erodere la propria sostanza. Non si ravvisano di conseguenza i presupposti per scostarsi dal principio della divisione a metà dell'avere previdenziale risparmiato dai coniugi durante il matrimonio, principio che deve guidare il giudice – come detto – anche nell'applicazione dell'art. 124a cpv. 1 CC (sopra, consid. d; FF 2013 pag. 4174 in fondo).
i) Riguardo all'ammontare della rendita che l'attrice si vedrà erogare in virtù dell'art. 124a cpv. 2 CC, interpellato da questa Camera l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino ha comunicato il 15 marzo 2018 che, dividendo a metà in applicazione dell'art. 124a cpv. 1 CC la rendita di vecchiaia percepita da AP 1 (fr. 2015.– annui) e convertendola in rendita vitalizia a favore dell'attrice (art. 124a cpv. 3 n. 1 CC), risulta una spettanza di fr. 1284.– annui che sarà corrisposta alla beneficiaria dall'Istituto stesso (art. 124a cpv. 2 CC). Su tale comunicazione le parti hanno avuto modo di esprimersi (art. 407c cpv. 2 CPC: sopra, consid. c). AP 1 si duole che la rendita in favore dell'attrice risulti più elevata della sua (fr. 1010.– annui), ma disconosce che la divisione a metà dell'avere previdenziale non si risolve in un riparto puramente aritmetico. Tiene conto anche dell'aspettativa di vita del beneficiario. Nella fattispecie l'attrice ha due anni più del convenuto. A quest'ultimo la rendita vitalizia andrà quindi versata, probabilmente, per un lasso di tempo più lungo rispetto a quello previsto per la rendita di vecchiaia dell'attrice (esempio analogo in: FF 2013 pag. 4176, nota a piè di pagina). Ciò contribuisce a spiegare la differenza.
l) Il versamento della rendita in favore dell'attrice decorrerà dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (art. 19h cpv. 2 OLP), intendendosi con ciò la sentenza di questa Camera, poiché solo da quel momento l'appellante si vedrà dimezzare la rendita. Nella misura in cui contesta l'obbligo di versare all'attrice un indennizzo in capitale sostitutivo del “secondo pilastro”, in definitiva, l'appello si rivela provvisto di buon esito e la sentenza impugnata va riformata, dividendo a metà la rendita pensionistica del convenuto.
III. Sul contributo di mantenimento in favore dell'attrice
10. Per quel che concerne il mantenimento dell'attrice dopo il divorzio, il Pretore aggiunto ha rilevato che in concreto il matrimonio è durato a lungo, ciò che conferisce a entrambi i coniugi il diritto di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Sulla base dei dati raccolti nella procedura a protezione dell'unione coniugale egli ha calcolato così che, prima della separazione, i coniugi fruivano di un margine disponibile di fr. 911.– mensili ciascuno sul rispettivo fabbisogno minimo. Accertato ora il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2989.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 1300.–, premio della cassa malati obbligatoria fr. 397.10, complementare fr. 53.70, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 17.15, tassa raccolta rifiuti fr. 11.35, imposte fr. 10.–), egli ha addizionato a tale importo il citato margine (rivalutato all'indice nazionale dei prezzi al consumo) di fr. 891.–, giungendo alla conclusione che per salvaguardare il tenore di vita sostenuto prima della separazione l'attrice necessita di fr. 3880.– mensili. Circa i redditi di lei, il primo giudice ha annoverato la rendita AVS di fr. 1748.– mensili e la possibilità di prelevare fr. 600.– mensili da quanto AO 1 riceverà in liquidazione del regime dei beni (per complessivi fr. 115 200.– sull'arco di 16 anni, pari alla sua aspettativa di vita). Egli ha ritenuto così che per sopperire al proprio debito mantenimento AO 1 abbisogni di fr 1530.– mensili.
Quanto alla situazione economica del convenuto dopo il divorzio, il Pretore aggiunto ha determinato le entrate di lui in complessivi fr. 3636.70 mensili (fr. 2061.– dalla rendita AVS dopo il divorzio, fr. 167.90 dalla pensione, fr. 1064.– dalla sostanza immobiliare [già dedotti interessi ipotecari per fr. 662.60 e spese di manutenzione per fr. 903.40], fr. 343.80 dalle attività accessorie) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2321.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 815.–, premio della cassa malati fr. 286.60, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 9.50, imposte fr. 10.–). Il convenuto avendo diritto di conservare anch'egli il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, il primo giudice ha cumulato all'importo di fr. 2321.10 mensili il noto margine disponibile di fr. 891.– mensili, per complessivi fr. 3212.10 mensili. Ne ha desunto, il Pretore aggiunto, che con le sue entrate AP 1 può versare all'attrice un contributo alimentare di fr. 425.– mensili fino al febbraio del 2019 (75° compleanno), dopo di che le sue attività accessorie prenderanno fine e la possibilità di continuare a stanziare il contributo verrà meno.
11. Nella misura in cui si limita a definire “contestati” taluni punti della sentenza impugnata, il memoriale del convenuto va dichiarato irricevibile (punti n. 5.7, 5.8, 5.8.2 e 5.8.3), in appello essendo proponibili soltanto censure debitamente motivate (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Nelle censure motivate l'appellante critica il calcolo del Pretore aggiunto sul tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione, facendo valere che i dati accertati nella procedura a protezione dell'unione coniugale sono da lui contestati, che il suo reddito di fr. 3414.– mensili accertato in quella sede era lordo, non netto, che la moglie gli aveva riconosciuto allora un fabbisogno minimo di fr. 3604.– mensili, che gli oneri fiscali ammontavano a fr. 674.– mensili e che il costo dell'abitazione coniugale assommava a fr. 940.– mensili senza considerare la manutenzione ordinaria né gli ammortamenti. Egli lamenta inoltre che dopo avere cominciato a percepire la rendita AVS l'attrice si è rifiutata di partecipare alle spese della famiglia e si è ridotta a pagare unicamente il proprio premio della cassa malati con qualche piccola spesa. Afferma poi che la tassazione 2010, così come le tassazioni dal 2003 al 2010, smentiscono il calcolo del primo giudice e che il tenore di vita condotto dalle parti durante la comunione domestica non ha mai raggiunto il livello da lui accertato. L'attrice obietta, da parte sua, che l'appellante non si confronta concretamente con i fabbisogni computati dal Pretore aggiunto a ciascun coniuge e non può prevalersi di avere vissuto in modo parsimonioso.
a) Determinante ai fini del giudizio è l'ultimo livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica (DTF 135 III 160 consid. 4.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2014 pag. 734 consid 4a con riferimenti; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.22 del 15 marzo 2016 consid. 10a). Le risultanze delle tassazioni relative agli otto anni precedenti la separazione non sono pertanto di rilievo e quelli della tassazione 2010 poco soccorrono, poiché si fondano sulla situazione dell'appellante successiva alla scissione delle partite fiscali (doc. 6; doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________, dichiarazione 2010). Si volesse poi presumere che dopo l'età del pensionamento la moglie abbia conservato per sé gran parte della rendita AVS percepita dall'aprile del 2006 senza partecipare al fabbisogno coniugale (se non per coprire il premio della propria cassa malati e alcune spese minori), ciò dimostra se mai ch'essa fruiva di un consistente margine sul fabbisogno minimo (profittando dunque di un buon tenore di vita che il convenuto sarebbe chiamato ora a sussidiare). Tali argomenti non giovano dunque all'appello.
b) A ragione l'attrice fa valere, per altro, che le doglianze generiche dell'appellante sulle valutazioni del giudice a protezione dell'unione coniugale non costituiscono una motivazione sufficiente ai fini dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Né l'appellante può limitarsi a rimandare a memoriali precedenti (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Quanto alle singole voci sulla base delle quali il Pretore aveva calcolato allora il tenore di vita, il convenuto sostiene che a quel tempo ci si era fondati sul suo reddito lordo, ma non indica a quanto ammontasse il reddito netto. Egli si duole inoltre che il costo dell'alloggio (fr. 940.– mensili) non comprendeva spese di manutenzione né ammortamenti, ma omette una volta ancora di indicare quale sarebbe l'importo da considerare. E per giurisprudenza invalsa le contestazioni pecuniarie vanno cifrate, in difetto di che sono dichiarate irricevibili (DTF 137 III 617). Infine l'appellante asserisce che nella procedura a tutela dell'unione coniugale
la moglie gli aveva riconosciuto un fabbisogno minimo di fr. 3604.– mensili e oneri fiscali per fr. 674.– mensili. Egli non specifica però in quale atto l'interessata avrebbe riconosciuto ciò (non certo nell'istanza: v. pag. 2 nell'inc. DI.2010.126) e non incombe a questa Camera cercare nel voluminoso carteggio quanto con la debita diligenza l'appellante avrebbe potuto allegare (I CCA, sentenza inc. 11.2016.57 del 10 novembre 2017 consid. 6d con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_465/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 6.2). Su questi punti, in definitiva, l'appello manca di consistenza.
12. Il convenuto assume in sintesi, nell'appello principale, che i suoi redditi non bastano nemmeno per coprire il proprio fabbisogno minimo, ciò che non lascia spazio ad alcuna disponibilità per stanziare contributi di mantenimento all'attrice. In merito alle proprie entrate egli chiede anzitutto di non considerare la rendita di cassa pensione per il suo trascurabile ammontare, anche alla luce del fatto ch'egli deve già versare all'attrice un'indennità in capitale di fr. 13 000.– sostitutiva del “secondo pilastro”. Assevera inoltre che le spese di manutenzione dei propri immobili ascendono a fr. 1560.– mensili invece dei fr. 903.40 mensili considerati dal primo giudice, sicché “la somma di fr. 1064.– va ridimensionata”. Quanto al reddito da attività accessorie, egli fa valere che tale introito era esente da imposte perché le spese superavano le entrate, mentre la cifra di fr. 6560.– che figura nella tassazione 2009 si riferiva all'attività di docente, terminata con il pensionamento. Egli sottolinea altresì che la collaborazione con l'assicurazione __________ è cessata da due anni, che una ditta per la quale curava la contabilità ha chiuso alla fine del 2015 e che un'altra ditta si sarebbe trasformata in società a garanzia limitata alla fine del 2016, ponendo fine alla collaborazione con lui. Nelle osservazioni all'appello incidentale egli adduce inoltre che, come attesta il 1° dicembre 2016 l'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino, la sua rendita AVS dopo il divorzio sarà di fr. 1725.– mensili e non di fr. 2061.– mensili come gli era stato comunicato in precedenza, di modo che per finire le sue entrate non eccedono fr. 2925.90 mensili.
L'attrice obietta che le affermazioni in merito alla cessazione delle attività accessorie sono tardive e non provate, fermo restando che non avrebbe avuto senso per il convenuto svolgere attività accessorie senza trarre dalle medesime alcun beneficio economico. Nell'appello adesivo essa fa valere altresì che il convenuto può aumentare le pigioni particolarmente modeste dei suoi due appartamenti a Locarno di almeno fr. 350.– mensili complessivi, conservando la propria capacità contributiva anche dopo la cessazione delle attività accessorie e garantendosi nel contempo la possibilità di versarle il contributo di mantenimento di fr. 425.– mensili vita natural durante.
a) In una lettera del 1° dicembre 2016, acclusa dal convenuto alle osservazioni all'appello incidentale, l'Istituto delle assicurazioni sociali certifica che la rendita AVS dell'interessato dopo il divorzio ammonta a fr. 1725.– mensili, rettificando una precedente comunicazione dell'11 aprile 2013 sulla quale si è basato il Pretore aggiunto (doc. 15). Occorre pertanto attenersi al documento nuovo, la cui ammissibilità è data (sopra, consid. 2). Quanto alla rendita di cassa pensione, contrariamente a quanto il convenuto pretende non sussistono norme che giustifichino di farne astrazione. Ciò vale anche per la parte di rendita che riceverà l'attrice.
b) Riguardo alle spese di manutenzione dell'immobile a __________, il Pretore aggiunto si è dipartito dalle deduzioni riconosciute dall'autorità fiscale tra il 2003 e il 2011, per una media di fr. 903.40 mensili. L'appellante dichiara di avere speso non meno di fr. 65 701.– soltanto dall'autunno del 2010 all'aprile del 2014, ma nell'incarto si trova unicamente una sua lettera del 30 aprile 2014 in cui figura l'importo annuo da lui preteso (act. XIII, pag. 3). Nulla comprova l'esborso effettivo, tanto meno le dichiarazioni d'imposta 2010 e 2011 (agli atti), nelle quali egli ha esposto unicamente la deduzione fissa ammessa dal diritto tributario (doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di Locarno).
c) Circa i redditi accessori, secondo il Pretore aggiunto il convenuto ha guadagnato nel 2013 fr. 4126.– complessivi, da cui vanno dedotti fr. 800.– per le spese professionali (forfait previsto dal diritto fiscale), onde un'entrata di fr. 343.80 mensili. Nulla rende verosimile invece che le spese effettive superassero le entrate, come il convenuto asserisce. Neppure gli incarti fiscali contengono accertamenti al riguardo, mentre il dato figurante nella tassazione 2009 concerne l'attività di docente, cessata al pensionamento (doc. III richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________, dichiarazioni 2003B–2011). Che poi dopo il 2013 i redditi da attività accessoria siano andati calando è possibile. Spettava tuttavia all'appellante, che invoca simile circostanza, recare elementi di prova a sostegno della sua nuova allegazione, contestata da AO 1. D'altro lato il Pretore aggiunto ha ritenuto che a AP 1 non possa imporsi di continuare le citate attività accessorie dopo il 75° anno di età, nel febbraio del 2019. Tale apprezzamento non è messo in forse dall'attrice.
d) L'appellante incidentale sostiene per converso che AP 1 può aumentare i canoni di locazione dei suoi due appartamenti a Locarno, tenuto conto della favorevole posizione dello stabile e dell'aumento generale delle pigioni. Argomentazioni tanto generiche, tuttavia, non bastano per sostanziare l'ipotesi che l'interessato abbia la concreta possibilità di far lievitare gli introiti, tanto meno ove si consideri che il perito ha definito i canoni di locazione praticati da AP 1 in linea con il mercato immobiliare (referto del 19 dicembre 2014, pag. 56 [“in sintonia”] e pag. 75 [“sostenibile”]).
e) Alla luce di quanto precede le entrate dell'appellante vanno ricondotte da fr. 3636.70 mensili complessivi accertati dal Pretore aggiunto a fr. 3216.– mensili complessivi (fr. 1725.– dalla rendita AVS, fr. 83.95 dalla mezza pensione, fr. 1064.– da redditi immobiliari, fr. 343.80 da attività accessorie). Dal marzo del 2019 inoltre tali entrate si contrarranno ulteriormente a fr. 2873.– mensili (fine delle attività accessorie).
13. Relativamente al proprio fabbisogno minimo, il convenuto chiede di portarlo da fr. 2321.10 mensili a fr. 3123.– mensili complessivi. Oltre ai fr. 550.– mensili per spese di manutenzione immobiliare ordinaria riconosciuti dal Pretore aggiunto, egli rivendica fr. 940.– mensili per il costo dell'alloggio e fr. 433.– mensili per il nuovo premio della cassa malati. Secondo l'attrice in proposito l'appello è irricevibile, l'interessato non confrontandosi con la sentenza impugnata. Il formalismo di tale approccio non può tuttavia essere condiviso, dall'appello potendosi per lo meno arguire – come si vedrà in appresso – quali siano le poste litigiose e i motivi per cui esse sono contestate.
a) Quanto al costo dell'alloggio, il Pretore aggiunto ha riconosciuto una spesa complessiva di fr. 815.– mensili a copertura degli interessi ipotecari (fr. 268.68 mensili) e della manutenzione ordinaria (stimata in fr. 550.– mensili). L'appellante fa valere di spendere, oltre a fr. 550.– mensili per la manutenzione ordinaria, fr. 940.– mensili per “interessi, riscaldamento elettrico, assicurazione, imposte, acqua potabile, rifiuti, fognatura ecc.” e invoca una “distinta 2010 agli atti”. Nell'incarto della procedura a tutela dell'unione coniugale si trova invero una specifica (“spese casa”) che elenca costi per complessivi fr. 1150.– mensili (fr. 13 800.– annui): fr. 3355.– di interessi ipotecari, fr. 2520.– per la manutenzione della casa, fr. 400.– per la manutenzione del giardino, fr. 1257.– per l'assicurazione dello stabile, fr. 4365.– (oltre a un aumento previsto di fr. 485.–) per il riscaldamento elettrico, fr. 567.– per l'acqua potabile, fr. 120.– di tassa rifiuti, fr. 106.– per la tassa d'uso della fognatura e fr. 625.– per le imposte (doc. 8 nell'inc. doc. II richiamato DI.2010.126).
In concreto risulta nondimeno che, rispetto a quanto figura nella distinta appena citata, dal 1° febbraio 2009 gli interessi ipotecari sono scesi a fr. 3180.– annui (doc. 20: tasso del 2.12% su un mutuo di fr. 150 000.–). Altre voci di spesa erano inoltre documentate: il premio per l'assicurazione dello stabile (doc. 11: fr. 1256.70 annui), la tassa per il consumo di acqua potabile (doc. 12: fr. 567.20 annui), quella per la raccolta dei rifiuti (doc. 13: fr. 120.– annui) e la tassa per l'uso della fognatura (doc. 14: fr. 105.95 annui). Quanto alla spesa per il consumo di elettricità (doc. 15), essa sarebbe inclusa di per sé nel cosiddetto “importo base mensile” del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 n. I), ma nella fattispecie essa comprende il costo del riscaldamento, che va riconosciuto in aggiunta e commisurato a quello del periodo invernale per complessivi fr. 3563.30 annui (doc. 15, 1° e 2° foglio). Aumenti rispetto a tale importo non sono stati dimostrati, né possono dirsi notori. In merito all'onere fiscale, la richiesta di acconto per l'imposta comunale del 2008 (doc. 16) non dimostra il carico tributario che il primo giudice ha considerato nella misura di fr. 10.– mensili. Non si deve dimenticare, in ogni modo, che trattandosi di un'abitazione in proprietà, fra le spese dell'alloggio rientrano anche i “contributi di diritto pubblico” (FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 n. II.1) e nel caso specifico l'interessato è soggetto all'imposta immobiliare di fr. 241.70 annui (art. 293 LT; valore di stima ufficiale della particella n. 827 nel doc. IV richiamato dall'Ufficio dei registri del Distretto di Locarno). In definitiva, pertanto, il convenuto ha documentato costi dell'alloggio per fr. 9034.85 annui, pari a fr. 752.90 mensili.
b) La manutenzione dello stabile, accertata dal Pretore aggiunto in fr. 550.– mensili, non è contestata. Riguardo al premio della cassa malati, il Pretore aggiunto si è fondato sulla polizza assicurativa del 2013, che attesta un premio di complessivi fr. 286.50 mensili: fr. 200.95 per la copertura obbligatoria e fr. 85.65 per la complementare (doc. 21). Nell'appello il convenuto fa valere un nuovo premio di fr. 433.– mensili complessivi, ma non documenta alcunché. Non può pretendere dunque di essere creduto sulla base di una mera affermazione.
c) Ne discende che, in ultima analisi, il fabbisogno minimo del convenuto risulta di fr. 2799.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 752.90, manutenzione immobiliare ordinaria fr. 550.–, premio della cassa malati fr. 286.60, assicurazione responsabilità civile
e
dell'economia domestica fr. 9.50). Con un reddito di
fr. 3216.– mensili il convenuto fruisce così di un margine disponibile di fr.
417.– mensili, che si riduce a fr. 74.– mensili dal marzo del 2019 (fine delle
attività accessorie). Tale margine non basta per finanziare la maggiorazione di
fr. 891.– mensili sul fabbisogno minimo e garantirgli il tenore di vita
sostenuto durante la comunione domestica. Egli può nondimeno integrare
l'ammanco facendo capo alla propria sostanza immobiliare. Il problema è di
sapere se in tali condizioni egli non debba attingere alla propria sostanza
anche per assicurare un analogo tenore di vita all'attrice. Occorre vagliare
dunque la situazione in cui questa verrà a trovarsi dopo il passaggio in
giudicato dell'attuale sentenza.
14. Relativamente alla situazione dell'attrice in esito al presente giudizio, l'appellante ribadisce ch'essa può trasferirsi in un appartamento di lui con una spesa di fr. 1100.– mensili. Circa il fabbisogno minimo della medesima, egli fa valere che il costo dell'alloggio di fr. 1300.– mensili include “spese condominiali” e rinvia al proprio memoriale di appello contro la sentenza a protezione dell'unione coniugale (doc. 2), indicando letteralmente “e circa fr. 300.– spese di manutenzione (doc. 2)”. Il convenuto ripete altresì di non avere mai goduto di un margine disponibile di fr. 891.– mensili sul fabbisogno minimo. Già si è detto, nondimeno, che in un appello il mero rinvio a precedenti memoriali non costituisce una motivazione sufficiente ai fini dell'art. 311 cpv. 1 CPC (sopra, consid. 11b), per tacere del fatto che al proposito l'argomentazione del convenuto risulta incomprensibile. Per il resto il Pretore aggiunto ha rilevato a ragione che, dati i rapporti conflittuali fra le parti, l'attrice non può essere tenuta a trasferirsi in un appartamento del convenuto, mentre le spese accessorie della locazione rientrano pacificamente nel fabbisogno minimo di lei (FU 68/2009 pag. 6293 n. II.2). In simili condizioni il margine disponibile di fr. 891.– mensili calcolato dal primo giudice sul fabbisogno minimo delle parti resiste alla critica.
Ciò premesso, il fabbisogno minimo dell'attrice risulta di fr. 2989.– mensili (sopra, consid. 10). Con la rendita AVS di fr. 1748.– mensili e la pensione di fr. 107.– mensili occorrono ancora all'interessata, di conseguenza, fr. 1134.– mensili per coprire il proprio fabbisogno minimo, rispettivamente fr. 2025.– mensili per raggiungere il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (fr. 3880.– mensili: sopra, consid. 10). Il primo giudice ha ritenuto ch'essa possa prelevare fr. 600.– mensili dalla sua spettanza in liquidazione del regime dei beni, usufruendo di complessivi fr. 115 200.– sull'arco di 16 anni. Mal si comprende tuttavia perché essa dovrebbe adoperare solo la metà del capitale. Il diritto di famiglia non assicura una dotazione di sostanza a fini ereditari. In esito al presente giudizio AO 1 si vede riconoscere, come detto (consid. 8f), un credito verso il convenuto di fr. 245 000.–. Prelevando fr. 1134.– mensili da tale patrimonio, essa potrà finanziare il proprio fabbisogno minimo per 18 anni, senza nemmeno tenere conto del reddito che quel capitare potrà generare nel frattempo. E se si pensa che l'aspettativa di vita di una donna nata nel 1942 è di una quindicina d'anni (Stauffer/Schätzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, vol. I, 6ª edizione, pag. 429, tavola Z3), con quella sostanza l'attrice potrà conservare anche qualche riserva per casi di necessità.
La questione è che, per principio, dopo il divorzio ogni coniuge ha diritto non solo alla copertura del proprio fabbisogno minimo, ma al finanziamento del livello di vita raggiunto durante la comunione domestica (sopra, consid. 11a). Nella fattispecie le parti godevano, come detto (consid. 10), di un tenore di vita consistente in un agio di fr. 891.– mensili ciascuno sul fabbisogno minimo. AO 1 non pretende di continuare a beneficiare di quello standard. Con l'appello incidentale si limita a chiedere un contributo alimentare di fr. 425.– mensili. Ora, con i propri redditi il convenuto non è in grado di sovvenzionare un simile importo, giacché fino al febbraio 2019 egli conserva, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo, un margine di fr. 417.– mensili, ridotto a fr. 74.– mensili dopo di allora (consid. 13c). Egli possiede tuttavia sostanza immobiliare che, secondo gli accertamenti del perito, vale fr. 1 321 000.– complessivi (fr. 640 000.– la particella n. 837 RFD di __________, fr. 71 000.– la particella n. 5454 RFD di Locarno, fr. 260 000.– e fr. 350 000.– i due appartamenti in proprietà per piani a Locarno: referto del 19 dicembre 2014, pag. 8, 42 e 66; complemento di perizia n. 1 del 23 giugno 2015, pag. 2). Anche tenendo conto dei carichi ipotecari (fr. 150 000.– sull'abitazione di __________ [doc. 20], fr. 306 900.– sugli appartamenti di __________ [doc. 19]) e del debito di fr. 245 000.– nei confronti dell'attrice in liquidazione del regime matrimoniale, egli rimane pur sempre con una sostanza di fr. 619 000.–.
Qualora i redditi non siano sufficienti per finanziare il tenore di vita precedente la separazione, i coniugi possono essere tenuti ad attingere alla loro sostanza (RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rimandi), quand'anche si tratti di beni propri (DTF 138 III 293 consid. 11.1.2). In concreto, come detto, AO 1 non possiede altra sostanza, mentre AP 1 è proprietario di immobili per fr. 619 000.–. Verosimilmente non potrà conservarli tutti, poiché dovrà corrispondere all'attrice fr. 245 000.– in liquidazione del regime matrimoniale ed egli non dispone di liquidità, avendo destinato alla manutenzione degli stabili quanto ricavato nel 2010 dalla vendita al figlio di un appartamento al piano terreno dell'immobile a __________ (proprietà per piani n. 18 923, venduta il 19 agosto 2010: doc. IV richiamato). Non potrà nemmeno alienare, verosimilmente, i due appartamenti in proprietà per piani, i quali generano redditi necessari per la copertura del suo fabbisogno minimo. Si troverà pertanto a dover realizzare la casa di __________, il cui costo dell'alloggio riconosciutogli nel fabbisogno minimo (fr. 1302.95 mensili complessivi: sopra, consid. 13c) gli servirà per trovare un appartamento analogo a quello dell'attrice. Ch'egli possa aumentare in misura consistente il carico ipotecario su quel fondo, infatti, non è plausibile, anche perché ciò gli creerebbe ulteriori oneri. E vendendo quel fondo egli potrebbe ottenere attorno ai fr. 640 000.–. Dedotto da ciò l'ammontare del carico ipotecario (fr. 150 000.–) e la spettanza dell'attrice in liquidazione del regime dei beni (fr. 245 000.–), al convenuto rimarrà un capitale sufficiente per finanziare sull'arco di quasi 25 anni non solo il contributo di mantenimento di fr. 425.– mensili per l'attrice, ma anche un analogo prelievo per sovvenzionare il proprio tenore di vita nella stessa misura, con un'adeguata riserva per casi di necessità. In simili circostanze la richiesta dell'appellante incidentale intesa a vedersi erogare un contributo alimentare di fr. 425.– mensili vita natural durante (e non solo fino al febbraio del 2019, come ha stabilito il Pretore aggiunto) risulta dunque legittima.
IV. Sulle altre pretese del convenuto
15. L'appellante principale chiede che l'attrice sia condannata a rifondergli fr. 74 000.– a titolo di “indennità fino al 30 settembre 2016 pagati ingiustamente”, fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese famigliari” e fr. 33 000.– per “differenza valore stabile”, fatta salva “ogni maggiore e diversa domanda, visti gli errori nella sentenza”. L'attrice eccepisce che simili richieste sono irrite e, sia come sia, infondate. Ora, la pretesa di fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese famigliari” e quella di fr. 33 000.– per “differenza valore stabile” sono nuove, il convenuto non avendo accennato a niente del genere nemmeno nei memoriali conclusivi inoltrati al Pretore aggiunto. Non fondate su fatti o mezzi di prova nuovi, tali richieste vanno pertanto dichiarate irricevibili (art. 317 cpv. 2 lett. b CPC).
Riguardo ai fr. 74 000.– per “indennità fino al 30 settembre 2016 pagati ingiustamente”, il convenuto disconosce che in sede di divorzio non possono più essere messi in discussione contributi alimentari fissati dal giudice a protezione dell'unione coniugale, contributi che continuano a valere a titolo cautelare anche durante la causa di divorzio (art. 276 cpv. 2 CPC) fino al passaggio in giudicato del dispositivo che regola il mantenimento dopo il divorzio (DTF 142 III 195 consid. 5.3). L'appellante obietta di avere chiesto la soppressione del contributo alimentare fissato dal giudice a protezione dell'unione coniugale sin dal 20 aprile 2013 (duplica, pag. 4), ma non risulta che abbia mai sollecitato il Pretore aggiunto a statuire sulla richiesta e non può pertanto dolersene ora. Quanto a “ogni maggiore e diversa domanda” che egli si riserva di proporre, spetterà a lui medesimo giustificare la legittimità di eventuali pretese in separata sede. Per il resto la questione trascende i limiti dell'attuale giudizio e non può essere vagliata oltre.
V. Sull'ordine di trattenuta impartito a __________ C__________
16. Dopo l'emanazione della sentenza di divorzio, come si è visto (lett. H), il Pretore aggiunto ha ordinato il 21 febbraio 2017 a__________ C__________ di trattenere con effetto immediato l'importo di fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a AP 1 per la locazione della proprietà per piani n. 18 925 RFD di __________, riversandoli a AO 1 a copertura del contributo alimentare decretato pendente causa. Confermato da questa Camera su appello del convenuto, l'ordine dovrà essere adeguato al momento in cui la sentenza di questa Camera avrà acquisito carattere definitivo, giacché a quel momento il contributo alimentare per l'attrice diminuirà da fr. 1000.– a fr. 425.– mensili (consid. 14). Nell'attuale decisione occorre prevedere di conseguenza la modifica di tale “diffida ai debitori”, che sarà comunicata a Ornella Cavalli.
VI. Sulle spese e le ripetibili di primo grado
17. Il Pretore aggiunto ha posto le spese processuali (fr. 20 670.– complessivi) per due quinti a carico dell'attrice e per il resto a
carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 5000.– per ripetibili ridotte. Nell'appello principale il convenuto chiede che le spese processuali siano interamente addebitate all'attrice (e che gli sia restituito l'anticipo di fr. 2500.– da lui versato a titolo di garanzia), annullando l'indennità per ripetibili a suo carico. Egli postula inoltre una riduzione di tali spese, sostenendo che costi e tempi della procedura sono stati causati dal Pretore aggiunto, il quale ha ordinato un complemento di perizia inutile sul valore dei fondi. Nell'appello adesivo l'attrice chiede, da parte sua, che le spese processuali siano poste interamente a carico del convenuto e che l'indennità per ripetibili in suo favore sia portata a fr. 15 000.–, il convenuto risultando del tutto soccombente.
a) Non a torto, intanto, il convenuto critica l'ammontare delle spese processuali di primo grado per quanto concerne il complemento di perizia ordinato d'ufficio dal Pretore aggiunto. Come si è visto (consid. 5b), determinante per stabilire il valore degli acquisti allo scioglimento del regime dei beni era il momento della liquidazione. Avesse inteso adeguare d'ufficio il valore peritale dei fondi (riferito al novembre del 2014), di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto far aggiornare le stime – se mai – nel giugno del 2016 (ultimo atto istruttorio), non retrospettivamente nel luglio del 2010. Del tutto superfluo, il “complemento di perizia n. 2” e la relativa delucidazione (“complemento di perizia n. 3”) non possono equitativamente essere addebitati alle parti, indipendentemente dall'esito del giudizio (art. 107 cpv. 2 CPC) e contrariamente al “complemento di perizia n. 1”, che consiste in una legittima delucidazione del referto originario. Ne segue che dall'ammontare delle spese processuali (di complessivi
fr. 20 670.–) va tolto il costo del “complemento di perizia n. 2” (fr. 1944.–: nota d'onorario peritale nel fascicolo “atti accessori”) e quello del “complemento di perizia n. 3” (fr. 2106.–: loc. cit.). Le spese si riducono così a fr. 16 620.–.
b) Quanto al grado di vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), davanti al primo giudice l'attrice postulava, in seguito al divorzio, il versamento di fr. 356 261.– in liquidazione del regime dei beni, lo stanziamento di fr. 13 000.– a titolo di indennità adeguata surrogatoria del “secondo pilastro” e l'erogazione di un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili a vita (per un valore capitalizzato, al momento della petizione, attorno ai fr. 240 000.–). Il convenuto ha aderito al divorzio, ma ha rifiutato qualsiasi versamento in liquidazione del regime matrimoniale, ogni stanziamento in capitale sostitutivo del “secondo pilastro” (salvo non opporsi alla suddivisione della propria rendita pensionistica) e qualunque contributo di mantenimento. In esito all'attuale giudizio l'attrice si vede riconoscere un'indennità di fr. 245 000.– in liquidazione del regime matrimoniale, l'equivalente di mezza rendita pensionistica del convenuto (riparto cui quest'ultimo non si era opposto) e un contributo di mantenimento di fr. 425.– mensili. Nel complesso si giustifica così di suddividere equitativamente le spese a metà, tenuto conto anche della circostanza che in una causa del diritto di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).
c) Per quel che concerne l'ammontare delle ripetibili, nelle cause di stato il relativo ammontare si determina nel Cantone Ticino secondo il criterio ad horam (art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310), non secondo il criterio ad valorem invocato dall'attrice (art. 11 del citato regolamento; I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017, consid. 7b). Decisivo è perciò il dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento del mandato. Ciò dipende dall'importanza della lite, dalle relative difficoltà e dall'ampiezza del lavoro necessario, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio”. La retribuzione a tempo ammonta a fr. 280.– orari (art. 12 del menzionato regolamento).
Nella fattispecie toccava dell'attrice produrre una nota d'onorario particolareggiata della propria legale (sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). In mancanza di ciò, il giudice procede a una stima per apprezzamento delle prestazioni eseguite (cfr. DTF 141 I 73 in fondo). Ora, la legale dell'attrice risulta avere redatto la petizione (4 pagine), la replica (5 pagine) e due memoriali conclusivi (10 e 5 pagine), come pure una dozzina di lettere e taluni allegati di osservazioni, in particolare per l'allestimento della perizia sul valore degli immobili (circa 26 pagine). Inoltre essa ha partecipato a quattro udienze. Tenuto conto anche del tempo destinato all'esame degli atti, al vaglio della copiosa documentazione e ai colloqui con la cliente, la retribuzione chiesta in concreto dalla patrocinatrice (fr. 15 000.–) appare legittima, corrispondendo essa a circa 47 ore di lavoro rimunerate fr. 280.– l'una (art. 12 del noto regolamento), più le spese forfettarie (5%: art. 6 del regolamento) e l'IVA. Il grado di reciproca soccombenza giustificherebbe così la compensazione delle ripetibili, ma il convenuto non ha dovuto far capo a un patrocinatore, né ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Non potendo opporre un credito in compensazione, egli va chiamato così a rifondere all'attrice la metà delle ripetibili, cioè fr. 7500.– (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2015.87 del 19 aprile 2018 consid. 18).
VII. Sulle spese e le ripetibili di appello
18. Le spese dell'appello principale seguono anch'esse la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera il convenuto ha chiesto l'annullamento della somma dovuta all'attrice in liquidazione del regime dei beni (fr. 323 136.25), come pure dell'“indennità adeguata” di fr. 13 000.– (art. 124 cpv. 1 vCC) e del contributo alimentare di fr. 425.– mensili fino al febbraio del 2019, sollecitando inoltre un risarcimento di fr. 74 000.– per “indennità fino al 30 settembre 2016 pagati ingiustamente” e il versamento di fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese famigliari”, più fr. 33 000.– quale “differenza valore stabile”. Egli ottiene la riduzione da fr. 323 136.25 a fr. 245 000.– della somma dovuta all'attrice in liquidazione del regime dei beni, una moderazione da fr. 20 670.– a fr. 16 620.– delle spese processuali e la conversione dell'“indennità adeguata” di fr. 13 000.– dovuta alla controparte in una rendita prelevata dal suo avere di cassa pensione. Esce sconfitto invece sulla soppressione del contributo alimentare, sul preteso risarcimento di fr. 74 000.–, sul versamento di fr. 60 000.– per “mancata partecipazione alle spese famigliari” e di fr. 33 000.– quale “differenza valore stabile”. Nel complesso, si giustifica così che sopporti cinque sesti degli oneri, mentre il resto va a carico dell'attrice, che ha proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinata da un legale, essa ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (cinque sesti dell'indennità piena), valutabile in fr. 6000.– per le prime otto pagine del memoriale presentato a questa Camera (osservazioni all'appello principale).
19. Le spese dell'appello incidentale si attengono una volta ancora al precetto della reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'attrice ha chiesto di aumentare la liquidazione del regime dei beni da fr. 323 136.25 a fr. 356 361.25 e di togliere ogni limite di tempo al contributo alimentare di fr. 425.– mensili in suo favore. Essa soccombe sulla prima richiesta ed esce vittoriosa dalla seconda, sicché si giustifica che sopporti un terzo degli oneri, mentre il resto va a carico del convenuto, il quale ha proposto di respingere interamente il ricorso. Patrocinata da un legale, l'appellante incidentale ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (due terzi dell'indennità piena), valutabile in fr. 2000.– per le ultime pagine del memoriale presentato a questa Camera (appello incidentale).
VIII. Sulla richiesta di gratuito patrocinio per l'appello incidentale
20. L'attrice ricorda che le sue entrate sono modeste e fa valere che dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio essa non potrà più contare nemmeno sulla trattenuta del contributo provvisionale (fr. 1000.– mensili) gravante la rendita AVS del marito (sopra, consid. 2). Essa chiede perciò il conferimento del gratuito patrocinio anche in appello. Se non che, in esito al presente giudizio essa si vede riconoscere un credito in liquidazione del regime matrimoniale di fr. 245 000.–, sicché dopo l'incasso essa sarebbe tenuta in ogni modo a rifondere al Cantone la somma anticipata in suo favore (art. 123 cpv. 1 CPC). A parte ciò, nelle cause di stato una richiesta di gratuito patrocinio va preceduta, in ogni grado di giudizio, da un'istanza di provvigione ad litem. I costi di una causa di divorzio infatti sono a carico dell'unione coniugale; l'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016 consid. 19 con rinvii). Nella fattispecie l'attrice non pretende che sarebbe stato vano chiedere al marito una provvigione ad litem per la causa in appello. Il beneficio del gratuito patrocinio non può di conseguenza entrare in linea di conto.
IX. Sui rimedi giuridici a livello federale
21. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di gratuito patrocinio, trattandosi di una decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 2, 3 e 6 della sentenza impugnata sono riformati come segue:
2. AP 1 è condannato a versare a AO 1, in liquidazione del regime dei beni, la somma di fr. 245 000.– con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della presente decisione.
3. La rendita di vecchiaia che AP 1 percepisce dall'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (fr. 2019.– annui) è assegnata per metà a AO 1. L'istituto di previdenza del Cantone Ticino verserà la rendita vitalizia di fr. 1284.– annui che spetta a AO 1 direttamente alla beneficiaria.
6. Le spese processuali di complessivi fr. 16 620.– sono poste per metà a carico dell'attrice e per l'altra metà a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 7500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese dell'appello principale, di fr. 10 000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per cinque sesti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui AP 1 rifonderà fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
4. AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 425.– mensili vita natural durante.
IV. La diffida ai debitori mediante la quale il Pretore aggiunto ha ordinato il 21 febbraio 2017 a __________ C__________ di trattenere l'importo di fr. 1000.– mensili dalla pigione destinata a AP 1 per la locazione della proprietà per piani n. 18 925 RFD di __________, riversandoli a AO 1, è modificata nel senso che dal passaggio in giudicato della presente sentenza __________ C__________ tratterrà e riverserà a AO 1 fr. 425.– mensili.
V. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 3000.–, da anticipare da AO 1, sono poste per un terzo a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
VI. La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello incidentale è respinta.
VII. Notificazione:
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– ; – ; – Istituto di previdenza del Cantone Ticino, Bellinzona (in estratto: dispositivo n. I.3, dopo il passaggio in giudicato); – (in estratto: dispositivo IV, dopo il passaggio in giudicato). |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).