Incarto n.
11.2016.113

Lugano,

3 ottobre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa OR.2013.15 (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 18 settembre 2013 da

 

 

 AO 1

 AO 2 , e

 AO 3

 (patrocinate dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 , e

 AP 2

 (patrocinate dall'avv.  PA 1 ),

 

giudicando sull'appello del 2 novembre 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 4 ottobre 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   __________ P__________ (1926) è deceduto a __________ il 12 aprile 2012, lasciando quali eredi la moglie AP 1 (1943) e la

                                         figlia AP 2 (1971), come pure i figli nati da un primo matrimonio G__________ __________ (1947), V__________ __________ (1948) e L__________ __________ (1950). In un suo testamento pubblico del 29 agosto 2007, pubblicato il 26 aprile 2012 dal notaio dott. __________ S__________ di __________, egli ha disposto quanto segue:

                                         1.  Miei eredi sono quelli legali, cioè mia moglie e i 4 figli, secondo le rispettive quote.

                                         2.  Ho eseguito e intendo eseguire i seguenti anticipi ereditari:

–  alla moglie AP 1 la casa di abitazione, secondo la donazione di data odierna, per un importo stimato in fr. 535 000.– dall'ing. __________ S__________;

–  alla figlia AP 2 l'importo di fr. 100 000.– tramutando in donazione il prestito da me concessole a suo tempo;

–  ai figli AO 1, G__________ R__________ e L__________ __________ l'importo di fr. 100 000.– ciascuno, che sarà messo a loro disposizione quale donazione entro il 31 ottobre 2007.

                                         3.  In caso di mio decesso, mia moglie AP 1, come da lei riconosciuto nell'odierno atto di donazione, avrà una collazione a favore dei figli (¼ ciascuno), dell'importo di fr. 67 500.–, corrispondente alla metà della differenza tra il valore della casa e anticipi ereditari a favore dei figli, riservato il punto 4.

                                         4.  Il terreno di cui al particellare n. 72 del RFD di __________, di 7634 m² andrà ai figli, in parti uguali.

                                              Il valore di questo bene immobile, valutato al m² fr. 12.– e fr. 22.– andrà in compensazione dell'importo di fr. 67 500.– di cui al punto 3, per cui cade l'obbligo di collazione di mia moglie.

                                         (…)

 

                                  B.   Decaduto infruttuoso il 19 giugno 2013 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2013.37), il 18 settembre 2013 G__________ __________, V__________ __________ e L__________ __________ hanno convenuto AP 1 e AP 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la divisione dell'eredità paterna, previo accertamento dell'asse successorio e di svariati obblighi di collazione da parte delle convenute. Nella loro risposta del 25 no­vembre 2013 queste ultime hanno proposto di respingere la petizione, definita inutile e superflua, e “in via riconvenzionale” hanno chiesto che fosse ordinata la liquidazione del regime dei beni cui era soggetto il testatore, la vedova formulando pretese a tale riguardo nei confronti della comunione ereditaria per complessivi fr. 850 000.–, più la metà di tutti gli attivi liquidi del defunto al netto delle spese di gestione corrente. Gli attori hanno replicato il 13 gennaio 2014, mantenendo le loro richieste e postulando il rigetto della “riconvenzione”. Con duplica del 17 mar­zo 2014 le convenute hanno proposto una volta ancora di respin­gere la petizione, subordinatamente di accoglierla limitatamente a un credito di fr. 8151.– in favore di ogni attore a tacitazione della rispettiva porzione legittima; “in via riconvenzionale” la vedova ha ribadito le proprie pretese.

 

                                  C.   All'udienza del 4 settembre 2014, indetta per le prime arringhe, il Pretore aggiunto ha accertato che il regime dei beni tra __________ e AP 1 non era ancora stato liquidato, di modo che ha deciso, con l'accordo delle parti, di istruire anzitutto tale questio­ne e di trattare la divisione ereditaria in un secondo momento. L'istruttoria sulla liquidazione del regime dei beni è iniziata così il 13 ottobre 2014 e si è chiusa il 28 settembre 2015. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 15 gennaio 2016 le convenute hanno chiesto di liquidare la partecipazione agli acquisti riconoscendo alla vedova un credito nei confronti della comunione ereditaria di complessivi fr. 625 297.90, più la metà di tutti gli attivi liquidi del defunto al netto delle spese di gestione corrente. In un loro allegato di quello stesso giorno gli attori hanno proposto, una volta ancora, di respingere la “riconvenzione”.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 4 ottobre 2016, il Pretore aggiunto ha liquidato il regime della partecipazione agli acquisti riconoscendo a AP 1 un credito nei confronti della comunione ereditaria fu __________ P__________ di fr. 30 227.51 con interessi del 5% dal passaggio in giudicato della decisione. Le spese processuali di complessivi fr. 3000.– sono state poste a carico delle convenute in solido, tenute a rifondere agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 2 novembre 2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere riconosciuto alla vedova, oltre ai fr. 30 227.51 stabiliti dal Pretore aggiunto, un credito nei confronti della comunio­ne ereditaria di fr. 315 060.– con interessi del 5% dal 12 aprile 2012, pari alla metà del valore netto di una proprietà per piani a Celerina, oltre a un credito di fr. 200 000.– con interessi al 5% dal 1° gennaio 2008 per la metà del valore di una polizza assicurativa e di risparmi coniugali. Esse chiedono inoltre che gli interessi sul credito di fr. 30 227.51 accertato dal Pretore aggiunto decorrano dal 12 aprile 2012. Nelle loro osservazioni del
15 dicembre 2016 AO 1, AO 2 e AO 3 propongono di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Tale requisito è dato nella fattispecie, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese avanzate da AP 1 davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore delle convenute il 5 ottobre 2016. Introdotto il 2 novembre 2016, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che __________ e AP 1 sono sempre vissuti nel regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti. Dovendosi liquidare tale regime prima di cominciare la divisione ereditaria, egli ha accertato così quali beni spettassero a __________ P__________ in esito allo scioglimento del regime, beni che avrebbero costituito poi l'asse successorio ai fini della divisione.

 

                                         a)   La particella n. 3701 RFD di __________ (abitazione coniugale), ha rilevato il Pretore aggiunto, è stata comperata dal testatore prima del matrimonio con AP 1 ed è stata da lui donata a quest'ultima il 29 agosto 2007. Il fondo è divenuto perciò – egli ha continuato – un bene proprio della vedova e potrà entrare in linea di conto in vista di un'eventuale collazione nell'ambito della divisione ereditaria (art. 626 segg. CC), ma non fa più parte del patrimonio del testatore.

 

                                         b)   La particella n. 72 RFD di __________ (campo di 7634 m²), è divenuta proprietà di __________ P__________ – ha continuato il Pretore aggiunto – in seguito a una divisione ereditaria. Si tratta perciò di un bene proprio del testatore, dal valore venale stimato in fr. 38 000.– nel settembre del 2012, che rientra nei beni della successione.

 

                                         c)   La proprietà per piani S50 577 della particella n. 35 di __________ – ha proseguito il primo giudice – è stata comperata nel 1978 da __________ P__________, che l'ha donata alla figlia AP 2 nel febbraio del 1992 a titolo di anticipo ereditario. Non risultando prove sufficienti per considerare l'immobile come un bene proprio del testatore, il Pretore aggiunto l'ha ritenuto un acquisto di lui (art. 200 cpv. 3 CC). Egli non ha trascurato che la vedova pretendeva di avere contributo alla compravendita finanziando l'operazio­ne con fr. 80 000.– ricevuti in eredità dal padre e da una zia, ma ciò risultava suffragato soltanto dal suo stesso interrogatorio. Troppo poco – ha soggiunto il primo giudice – per considerare il fatto dimostrato, non risultando per altro comprovato che AP 1 avesse partecipato al pagamento di oneri ipotecari gravanti l'immobile. Per di più, ha epilogato il Pretore aggiunto, avesse anche AP 1 contribuito a finanziare con beni propri l'acquisto del fondo, il suo credito andrebbe calcolato “secondo il ricavo ottenuto al momento dell'alienazione”
(art. 206 cpv. 2 CC). Se non che, tutto si ignora sul valore della proprietà per piani nel febbraio del 1992, quando __________ P__________ ha ceduto l'immobile alla figlia, agli atti figurando solo una stima del 2012. Onde la reiezione della pretesa di
fr. 315 060.– avanzata dalla vedova.

 

                                         d)   Per quanto attiene ai beni mobili della successione, il Pretore aggiunto ha ritenuto che gli attivi depositati su conti bancari intestati o cointestati al defunto fossero acquisti del testatore, gli attori non avendo provato che quegli attivi comprendessero anche beni propri di lui o della moglie. Ciò posto, egli ha preso atto che le parti concordavano sul saldo delle citate relazioni bancarie, pari a fr. 170 459.92. Alla vedova spettava dunque la metà di tale somma (art. 215 cpv. 1 CC), ossia fr. 85 229.96. Dato tuttavia ch'essa ha già ricevuto dall'esecutore testamentario fr. 55 002.45 in liquidazione parziale del regime, il credito di lei si riduce a fr. 30 227.51.

 

                                         e)   Infine il Pretore aggiunto ha esaminato una pretesa di fr. 200 000.– vantata da AP 1 come credito dei suoi acquisti per avere, il marito, riscattato una polizza di assicurazione sulla vita nel luglio del 2007, avere incassato dalla compagnia fr. 266 262.–, avere arrotondato quel capitale con acquisti familiari e avere donato fr. 100 000.– a ognuno dei tre figli nati dal primo matrimonio. Il Pretore aggiunto non ha disconosciuto che il denaro regalato ai figli consistesse in acquisti del marito. Ha reputato tuttavia che __________ P__________ ne avesse disposto lecitamente (art. 201 cpv. 1 CC) e che quel denaro era ormai passato ai discendenti, di modo che alla morte di lui più non faceva più parte del suo patrimonio. Né, egli ha concluso, AP 1 aveva dimostrato di avere contribuito al pagamento di premi relativi alla polizza di assicurazione sulla vita, di modo che per finire il suo credito si rivela inesistente.

 

                                         f)    In ultima analisi il Pretore aggiunto ha riconosciuto a AP 1 una spettanza derivante dalla liquidazione del regime dei beni pari a fr. 30 227.51 riconducibili ad averi bancari (sopra, lett. d), più gli interessi di mora dovuti dal passaggio in giudicato della sentenza. Per il resto, egli ha respinto la “riconvenzione”.

 

                                   3.   Le appellanti lamentano in primo luogo che il Pretore aggiunto ha fatto decorrere gli interessi moratori sul credito di fr. 30 227.51 riconosciuto a AP 1 unicamente dal passaggio in giudicato della sentenza e non già dalla morte del marito. Eppure – essi allegano – gli averi depositati sui conti bancari erano già esi­gibili il giorno del decesso e da allora continuano a generare utili. Su questo punto la decisione impugnata offenderebbe perciò l'art. 214 cpv. 1 CC. La censura non può essere condivisa. Come ha rilevato il Pretore aggiunto, se le parti non convengono altrimenti, il credito di partecipazione che compete a un coniuge in seguito alla liquidazione del regime dei beni frutta interessi “a contare dalla chiusura della liquidazione” (art. 218 cpv. 2 CC). E in caso di liquidazione giudiziaria gli interessi decorrono dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (DTF 121 III 152 consid. 3a). Anche gli autori sono pressoché unanimi al riguardo (Christinat in: Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 12 ad art. 218; Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, 5ª edizione, n. 14 ad art. 218; Steck in: FamKommentar Scheidung, 3ª edizione, n. 7 ad art. 214 CC con ulteriori riferimenti di dottrina). Al riguardo l'appello non merito ulteriore disamina.

 

                                   4.   Quanto all'appartamento di __________, le appellanti fanno valere che l'immobile costituisce pacificamente un acquisto del testatore e che pertanto alla vedova spetta, in liquidazione del regime dei beni, il 50% del valore del medesimo in virtù dell'art. 215 cpv. 1 CC, cioè fr. 315 060.–. A mente loro, cedendo nel 1992 la proprietà per piani alla figlia AP 2 (e prescrivendone la collazione per fr. 90 000.–), __________ P__________ ha disposto anche della spettanza della moglie (metà del valore venale), pregiudicando la partecipazione di lei all'aumento. Così argomentando, le interessate dimenticano tuttavia che in costanza di matrimonio “nei limiti della legge ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone” (art. 201 cpv. 1 CC). Un coniuge può quindi, per principio, alienare, ipotecare o donare i suoi acquisti senza chiedere l'autorizzazione o dover rifondere indennità all'altro. Sotto questo profilo il regime della partecipazione agli acquisiti si apparenta, né più né meno, alla separazione dei beni (art. 247 CC). Non è vero dunque che – come asseriscono le appellanti – donando la citata proprietà per piani alla figlia AP 2, __________ P__________ abbia disposto anche di una quota spettante alla moglie.

 

                                         Diverso sarebbe stato il caso qualora l'appartamento di __________ fosse stata un'abitazione coniugale (art. 169 cpv. 1 CC), qualora la liberalità fosse avvenuta senza il consenso della moglie negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC) o qualora la donazione fosse volutamente intesa a sminuire la partecipazione della moglie all'aumento (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC). In simili eventualità il valore del­l'alienazione sarebbe stato da reintegrare negli acquisti del marito. Nessuna delle tre ipotesi tuttavia è stata sostanziata – né dimostrata – in concreto. Le citazioni delle appellanti a Hausheer/ Aebi-Müller, op. cit., n. 25 a 27 ad art. 308 CC cadono dunque nel vuoto. Per quale valore poi l'anticipo ereditario vada collazionato a carico della figlia AP 2 è una questione che riguarda la divisione ereditaria, non la liquidazione del regime matrimoniale. A ragione, pertanto, il Pretore aggiunto ha respinto la pretesa di fr. 315 060.– formulata della vedova.

 

                                   5.   In merito alla donazione di fr. 100 000.– elargita nel 2007 da __________ P__________ a ognuno dei tre figli nati dal primo matrimonio facendo capo ai propri acquisiti, le appellanti affermano che in realtà il disponente ha gratificato di un'identica donazione anche la figlia nata dal secondo matrimonio, sicché nel complesso ha devoluto ai discendenti ben fr. 400 000.– di acquisti propri
(fr. 266 262.– dal riscatto della nota polizza di assicurazione sulla vita, fr. 133 738.– prelevati da risparmi). Di tale somma AP 1 rivendica il diritto alla metà (fr. 200 000.–) sulla base delle stesse argomentazioni che sorreggono la sua pretesa del 50% correlata al valore venale della proprietà per piani donata da __________ P__________ alla figlia AP 2 nel 1992 (sopra, consid. 4). Respingendo la pretesa, a suo parere il Pretore aggiunto ha violato “il principio della pre­sunzione sugli acquisti coniugali”, poiché il disponente ha “devoluto ai figli più di quanto avreb­be potuto fare rispettando le regole sul regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti (fr. 400 000.– al posto di fr. 200 000.–)”.

 

                                         La rivendicazione testé riassunta non ha miglior fondamento di quella trattata dianzi. Le appellanti sembrano partire una volta ancora, in effetti, dalla fallace convinzione per cui esista una sola massa di acquisti e che un coniuge possa disporre dei relativi beni solo per la metà, a meno di agire congiuntamente con l'altro. In costanza di matrimonio invece ogni coniuge possiede i suoi propri acquisti (art. 196 CC), di cui per principio – come detto – gode e dispone appieno. Le appellanti si ingannano, di conseguenza, quando affermano che __________ P__________ “ha devoluto ai figli più di quanto avrebbe potuto fare rispettando le regole sul regime matrimoniale della partecipazione agli acquisti”. Più delicata sarebbe la questione di sapere se le liberalità ai tre figli del primo matrimonio siano avvenute senza il consenso di AP 1 negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), giacché le donazioni sembrano risalire a non prima del luglio 2007 (sentenza impugnata, consid. 8.2). Le appellanti tuttavia non si valgono di siffatta eventualità e non spetta a questa Camera esaminare d'ufficio censure non sollevate. Ai fini del presente giudizio basti constatare che, nella misura in cui pretende un corrispettivo di fr. 200 000.– per le liberalità elargite dal marito ai figli, AP 1 accampa una pretesa infondata. Che poi simili donazioni debbano essere collazionate nel quadro della divisione ereditaria non è un problema da affrontare in questa sede.

 

                                   6.   Da ultimo le appellanti contestano il dispositivo del Pretore aggiunto sulle spese processuali e le ripetibili (poste a loro carico), definendo iniquo reputare loro medesime interamente soccombenti “quando in realtà la quasi totalità delle loro rivendicazioni sulla definizione dei beni propri e acquisti coniugali è stata accolta” di fronte a una domanda di totale reiezione formulata dagli attori. Ora, si dà atto che davanti al Pretore aggiunto le convenute non sono uscite del tutto soccombenti. Per lo meno AP 1 si è vista riconoscere un credito di fr. 30 227.51 con interessi allorché gli attori proponevano di respingere interamente la “riconvenzione” (sopra, lett. C). È altrettanto vero nondimeno che rispetto a pretese per complessivi fr. 625 297.90, più la metà (fr. 85 229.96) di tutti gli attivi liquidi del defunto al netto delle spese di gestione corrente, il grado di vittoria risulta inferiore a un ventesimo. Se si considera che per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 500 000.– e fr. 1 000 000.– la tassa di giustizia minima è di fr. 15 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG) e che il Pretore aggiunto ha riscosso spese processuali per soli fr. 3000.–, le convenute non possono quindi dolersi del risultato. Altrettanto vale per le ripetibili, che l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) commisura ad almeno il 4% del valore litigioso e che il Pretore aggiunto ha sensibilmente moderato in fr. 2000.–. Anche su quest'ultimo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

 

                                   7.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In linea di principio la tassa di giustizia andrebbe definita una volta ancora secondo l'art. 7 cpv. 1 LTG (art. 13 LTG), ma le pertinenti riflessioni del Pretore aggiunto sulla particolarità della fattispecie inducono a non scostarsi da quanto egli ha fissato in primo grado. L'indennità per ripetibili agli appellati è determinata anche in funzione della stringatezza delle osservazioni formulate (poco più di due pagine oltre al frontespizio), che hanno richiesto al patrocinatore poco dispendio di tempo.

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).