Incarto n.
11.2016.115

Lugano

24 novembre 2016/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2016.1759 (ricusa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 12 aprile 2016 da

 

 

AP 1

 

 

nei confronti del

 

 

 

Pretore aggiunto del Distretto di

 

 

nell'ambito della causa DM.2013.150 (azione di divorzio su richiesta unilaterale) da lui promossa con petizione del 16 maggio 2013 nei confronti di

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

giudicando sul reclamo del 4 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 5 agosto 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                     che nell'ambito di un'azione di divorzio su richiesta unilaterale promossa il 16 maggio 2013 da AP 1 (1968) nei confronti della moglie AO 1 (1968), con istanza del 12 aprile 2016 l'attore ha ricusato il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________; 

 

                                  che con decisione del 5 agosto 2016 il Pretore aggiunto della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto l'istanza di ricusa, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla moglie fr. 800.– per ripetibili;

 

                                  che contro tale decisione AP 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 ottobre 2016 in cui lamentando di non essere in grado di apprendere i contenuti del giudizio impugnato e sostiene di avere il diritto di essere adeguatamente rappresentato davanti alla giustizia;

 

                                  che l'atto non è stato oggetto di notificazione;

 

                                  che il 10 novembre 2016 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo;

 

e considerando

 

in diritto:                   che il ritiro di un appello, così come di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

 

                                  che in tali circostanze il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello, o un reclamo, di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                  che nel caso specifico soccorrono equi motivi per rinunciare a ogni prelievo, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                  che non si pone problema di ripetibili, il rimedio non essendo stato notificato per osservazioni; 

 

Per questi motivi,

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

– avv. dott..

 

                                  Comunicazione a:

                                  – avv.;

                                  – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                           La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).