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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2013.1027 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 28 giugno 2013 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 3 ), |
giudicando sull'appello del 14 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1950) e AP 1 (1973), cittadina italiana, entrambi divorziati, si sono sposati nel Comune di __________ il 25 settembre 2010, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati É__________ e L__________, il 25 agosto 2012. Il marito, pensionato, è tuttora attivo nel settore finanziario e immobiliare. Detiene l'intero pacchetto azionario della holding P__________ G__________ SA di __________, di cui è membro del consiglio di amministrazione, società che controlla la P__________ I__________ Sarl, la P__________ C__________ SA e la P__________ P__________ Sarl, tutte con sede a __________ (Canton Zugo), delle quali egli è membro del consiglio d'amministrazione o socio gerente. La P__________ G__________ SA detiene inoltre parte del capitale della L__________ G__________ AG di __________, che a sua volta detiene parte del capitale della L__________ H__________ SA di __________, di cui AO 1 è presidente del consiglio di amministrazione. AP 1, pedagoga, è socia e gerente della F__________ GmbH di W__________, avente per scopo la conduzione di un asilo nido.
B. Durante la vita in comune i coniugi, domiciliati a __________ in un immobile appartenente al marito (proprietà per piani n. 1123, 1124 e 1125 RFD di __________, pari a 30/100, 10/100 e 60/100 della particella n. 330 RFD), si recavano regolarmente nella Svizzera interna per lavoro, alloggiando da ultimo in una villa situata in __________ a Z__________. Appartenente alla P__________ P__________ Sarl, tale villa era usata dal marito anche a scopi professionali. Lì hanno sede la P__________ G__________ SA e la L__________ G__________ AG. I coniugi si sono separati il 1° marzo 2013, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con i figli nella villa di Z__________.
C. Il 28 giugno 2013 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, sollecitando già in via cautelare l'autorizzazione a vivere separato, proponendo l'affidamento dei figli alla moglie, riservato il suo diritto di visita ‟da concordareˮ (e in caso di disaccordo da esercitare due fine settimana mensili nell'abitazione della moglie), offrendo un contributo alimentare per i figli di fr. 1730.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi), postulando la consegna della villa di Zu__________ alla società P__________ G__________ SA non appena egli avrebbe “messo a disposizione della moglie e dei figli, gratuitamente per i primi sei mesi, un appartamento a W__________ˮ, e dichiarando di assumere interamente le spese processuali. Nel merito egli ha sollecitato, in particolare, l'estensione del diritto di visita nelle modalità che la giurisprudenza garantisce a figli in età scolastica.
D. Invitata a presentare osservazioni alle richieste cautelari, AP 1 ha postulato a sua volta il 28 ottobre 2013 l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio a Z__________, l'affidamento dei figli, riservato il diritto di visita paterno da concordare (e in caso di disaccordo da stabilire in tre ore settimanali, di regola il sabato, in sua presenza), ha preteso dal marito un contributo alimentare di fr. 9700.– mensili per sé e uno di fr. 4300.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari inclusi), come pure l'assunzione da parte del marito di almeno metà delle spese straordinarie preventivamente concordate per i minori, instando altresì per una provvigione ad litem di fr. 30 000.–.
E. All'udienza del 21 novembre 2013, indetta per il contraddittorio cautelare, l'istante ha replicato le sue richieste, esigendo che la convenuta liberasse l'immobile a Z__________ entro il 31 gennaio 2014 e concludendo per la reiezione dell'istanza avversaria. Contestualmente egli ha ritirato l'azione di divorzio, accordandosi con la moglie nel senso che le richieste cautelari sarebbero state trattate come misure a protezione dell'unione coniugale. Alla convenuta è stato assegnato così un termine per presentare una duplica scritta. Il 27 novembre 2013 AP 1 ha ribadito il suo punto di vista, aumentando a fr. 9955.– mensili il contributo alimentare postulato per sé e anticipando la decorrenza della richiesta al luglio del 2013. All'udienza del 2 dicembre 2013, indetta per il seguito del contraddittorio, le parti hanno notificato svariate prove.
F. Con decisione cautelare del 6 febbraio 2014 il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 1° marzo 2013, ha attribuito l'abitazione di __________ al marito e quella di Z__________ alla moglie, garantendo al marito il diritto di usufruire durante il giorno di alcuni locali di tale abitazione, ha affidato i figli alla madre, ha riservato al padre un diritto di visita fissato in due volte la settimana dalle ore 8.30 fino alle 13.30 del sabato e dalle ore 17.30 fino alle ore 20.30 del mercoledì nell'abitazione di Z__________ (con facoltà di uscire con i figli liberamente) e ha obbligato AO 1 a versare dal 1° marzo 2013 un contributo alimentare di fr. 2950.– mensili per la moglie e uno di fr. 1730.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari non compresi.
G. Con decreto cautelare del 21 marzo 2014 il Pretore ha respinto un'istanza 5 marzo 2014 del marito volta a esigere dalla moglie il rispetto del diritto di visita, come pure un'istanza 17 marzo 2014 della moglie intesa a imporre la sua presenza (o quella di una persona da lei scelta) per accompagnare il marito nelle uscite con i figli. Sempre in via cautelare il Pretore ha poi ridotto il 2 maggio 2014 il contributo alimentare per i figli a fr. 1395.– mensili ciascuno, aumentando quello per la moglie a fr. 3310.– mensili e ponendo a carico del marito tutte le spese dell'immobile a Z__________, eccettuate quelle per ‟i collegamenti telefonici e TV e per le pulizie cui relativi contratti potranno essere disdettiˮ. Nel corso di un'udienza tenutasi il 3 giugno 2014 i coniugi hanno infine modificato il diritto di visita ai figli in ogni venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.30 con l'assistenza di una terza persona. In esito a un'istanza presentata il 3 settembre 2014 da AO 1, con decreto cautelare del 15 ottobre successivo il Pretore ha istituito altresì in favore di É__________ e L__________ una curatela educativa (inc. CA.2014.42). Con decisione supercautelare del 4 marzo 2015 il Pretore ha ulteriormente ridotto il contributo alimentare per i figli a fr. 560.– mensili ciascuno. Il 20 luglio 2015 il marito ha nuovamente intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La causa è in fase istruttoria (inc. DM.2015.62).
H. L'istruttoria della procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata il 26 ottobre 2015 e alle arringhe finali del 1° dicembre 2015 il marito ha postulato, fra l'altro, l'abituale diritto di visita che la giurisprudenza garantisce a ragazzi in età scolastica, offrendo un contributo alimentare di fr. 2055.– mensili complessivi per i figli. La moglie ha riaffermato le proprie domande, precisando la richiesta di contributo alimentare in importi varianti tra fr. 9531.– e fr. 11 246.90 mensili per sé, rispettivamente tra fr. 4650.– e fr. 7891.25 mensili per ciascun figlio. Assunta agli atti altra documentazione, le parti sono state chiamate a presentare nuove conclusioni. Nel suo allegato del 7 luglio 2016 la moglie ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé in importi compresi tra fr. 10 513.0 e fr. 11 305.75 mensili. Il marito è rimasto silente.
I. Statuendo con decisione del 2 novembre 2016, il Pretore ha dato atto che le parti vivono separate dal 1° marzo 2013, ha attribuito l'uso dell'abitazione di __________ al marito, ha ordinato alla moglie di liberare entro il 30 aprile 2017 l'immobile di Z__________ abilitando il marito a usufruire di determinati locali durante il giorno, ha affidato i figli alla madre e ha fissato il diritto di visita paterno, in caso di disaccordo, nel seguente modo:
– un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00,
– una settimana a Natale,
– una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale,
– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e
– tre settimane durante le ferie estive,
con obbligo di andare a prendere e di riportare i figli a domicilio, potendo egli “uscire liberamente con loro, senza più l'assistenza di terze persone”. Il Pretore ha istituito inoltre una curatela educativa in favore dei figli, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° marzo 2013 un contributo alimentare variante tra fr. 5315.– e fr. 8110.– mensili per la moglie e uno compreso tra fr. 4150.– e fr. 2130.– mensili per ogni figlio (incluse le rendite completive LPP eventualmente riversate dal padre, ma non gli assegni familiari né le rendite completive AVS), ha autorizzato quest'ultimo a dedurre da tali importi fr. 30 000.– per quanto già pagato a titolo di contributi alimentari, le rette degli asili nido eventualmente saldate e fr. 6500.– mensili per l'immobile di Z__________ fino alla liberazione da parte della moglie, ingiungendogli infine di versare alla moglie fr. 600.– per il pagamento della tassa d'iscrizione dei figli a un asilo __________. Le spese processuali di fr. 22 200.– (di cui fr. 15 939.70 per le perizie) sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 novembre 2017 nel quale chiede di posticipare al 31 agosto 2017 il termine per lasciare l'immobile di Z__________, di ridurre il diritto di visita paterno a due volte la settimana, il mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nell'abitazione in cui vivono i figli (consentendo al padre di uscire con i ragazzi in sua presenza oppure accompagnato da una terza persona qualificata), così come di annullare l'autorizzazione al marito di dedurre fr. 6500.– da quanto già pagato o, in subordine, di annullare l'intera decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 14 marzo 2017 AP 1 ha chiesto di rettificare l'appello nel senso di fissare al 31 agosto 2019 la data per la consegna dell'immobile di Z__________. Il 16 marzo 2017 AO 1 ha contestato la richiesta.
M. Su istanza dell'appellante, con decreto del 28 aprile 2017 il presidente di questa Camera ha sospeso fino al 31 agosto 2017
l'esecutività del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata relativo al termine impartito alla moglie per lasciare l'abitazione di Z__________. Adito da AP 1, con sentenza 5A_416/2017 del 12 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia civile diretto contro tale decreto. Il 4 agosto 2017 AP 1 ha comunicato a questa Camera di essersi trasferita con i figli a N__________.
N. Il 4 settembre 2017 AP 1 si è rivolta al Pretore per ottenere una limitazione del diritto di visita di AO 1, da esercitare secondo le modalità sostanzialmente prospettate in appello. Trattata come istanza cautelare nel quadro della causa di divorzio, l'istanza è tuttora in fase istruttoria (inc. CA.2017.31).
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita paterno, questione senza valore litigioso. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 3 novembre 2016. Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 13 novembre 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 14 novembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. V'è da domandarsi in realtà, proprio per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita, se quel 2 novembre 2016 il Pretore fosse ancora competente per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in concreto il 20 luglio 2015 – azione di divorzio, infatti, la competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale decade. Ciò non esonera quel giudice dallo statuire sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la litispendenza della causa di divorzio, seppure egli decida più tardi (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; ora: DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Quel giudice non può più statuire, invece, su provvedimenti che decorrono solo dopo l'introduzione della procedura di divorzio, la competenza spettando unicamente al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato. Posto ciò, nella fattispecie il giudice a protezione dell'unione coniugale non era più abilitato a disciplinare il diritto di visita statuendo dopo il 20 luglio 2015, mentre per quanto attiene al lasso di tempo antecedente l'emanazione del giudizio la regolamentazione era ormai senza interesse.
Ne segue che sulla disciplina del diritto di visita la decisione impugnata andrebbe annullata per difetto di competenza e gli atti rinviati al Pretore perché giudichi in sede cautelare come giudice del divorzio. Dato tuttavia che l'istanza di AO 1 risale al 28 giugno 2013, l'operazione offenderebbe il principio di celerità. Su questo punto conviene esaminare pertanto la decisione a tutela dell'unione coniugale – eccezionalmente – alla stregua di un decreto cautelare nella causa di divorzio. La procedura per l'emanazione di procedimenti cautelari nel quadro di un divorzio ricalca, del resto, quella che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase CPC), di modo che in concreto non è derivato alle parti alcun pregiudizio. L'eccezione odierna non va interpretata tuttavia come una sanatoria estensibile a casi analoghi. Dovessero ravvisarsi future irregolarità legate alla competenza per materia, la Camera non potrà che annullare la decisione impugnata per difetto di presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC).
3. All'appello AP 1 acclude il decreto cautelare del 15 ottobre 2014 con cui il Pretore ha designato ai figli un curatore educativo nella causa di divorzio (inc. CA.2014.42; doc. D), una decisione del 13 novembre 2014 con cui l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) di Z__________ ha nominato __________ J__________ quale curatrice educativa (doc. E1), una decisione del 26 aprile 2016 che sostituisce quest'ultima con __________ B__________ (doc. E2), uno scambio di posta elettronica tra le parti e la curatrice dal 4 novembre 2015 al 14 aprile 2016 (doc. E3), le osservazioni del 14 giugno 2016 formulate dalla stessa AP 1 nell'inc. CA.2016.19 (doc. F) e una proposta transattiva sottoposta dal Pretore alle parti il 4 luglio 2016 nella causa di divorzio (doc. G). Nelle sue osservazioni AO 1 produce uno scambio di posta elettronica con la moglie del 6 dicembre 2016 (doc. 2), una lettera del 25 aprile 2016 dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) alla moglie (doc. 3) e
ulteriori scambi di posta elettronica dal 24 al 28 aprile 2016 (doc. 4), come pure dal 30 aprile all'11 maggio 2016 (doc. 5).
Ci si può interrogare se, a parte la documentazione contenuta nel fascicolo edito dall'autorità di protezione di Z__________ (richiamo III) e lo scambio di posta elettronica del 6 dicembre 2016 (doc. 2), i documenti antecedenti la decisione del Pretore siano ricevibili (art. 317 cpv. 1 lett. a CPC). Comunque sia, visto che nella fattispecie la procedura è retta dal principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), tali atti saranno considerati nella misura in cui appaiano utili per il giudizio. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
4. Litigiosa rimane, in primo luogo, l'ingiunzione alla convenuta di lasciare l'abitazione di Z__________. Al riguardo il Pretore ha accertato che lo stabile appartiene alla P__________ P__________ Sarl ed è appigionato dal marito tanto a scopo professionale quanto abitativo. Egli ha ritenuto ingiustificato tuttavia attribuire l'intero immobile alla moglie, “viste le sue dimensioni”, i figli non avendo per altro alcun legame con quell'alloggio. Data l'elevata conflittualità tra i coniugi, il primo giudice ha scartato inoltre l'ipotesi di un uso congiunto della villa, “anche perché una suddivisione netta degli spazi non esiste”. Ha ordinato perciò alla moglie di consegnare l'immobile entro il 30 aprile 2017.
Nell'appello AP 1 faceva valere che nel settembre del 2017 i figli avrebbero cominciato a frequentare la scuola dell'obbligo, ragione per cui “sarebbe [stato] più opportuno organizzare il trasloco durante i mesi estivi”, considerato altresì che in quel periodo il suo carico di lavoro quale gerente di asilo nido sarebbe stato ridotto. A suo dire, il Pretore aveva omesso di verificare quale fosse la soluzione più indicata per tutelare l'interesse dei figli. In definitiva essa chiedeva di posticipare al 31 agosto 2017 il termine per lasciare l'abitazione. Il 14 marzo 2017 l'appellante ha poi sostenuto che la data del 31 agosto 2017 si doveva a un errore di battitura e che in realtà essa intendeva protrarre l'uscita dall'immobile al 31 agosto 2019. Comunque sia, in pendenza di appello, il 4 agosto 2017 AP 1 ha comunicato di avere lasciato l'abitazione di Z__________ il 31 luglio 2017 e di essersi trasferita con i figli a N__________. In tali circostanze l'ingiunzione di lasciare la villa di Z__________ è superata dagli eventi. Al riguardo l'appello va quindi dichiarato senza oggetto.
5. Litigiosa è in secondo luogo la disciplina delle relazioni personali tra AO 1 e i figli. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che É__________ e L__________ sono in procinto di iniziare la scuola dell'infanzia e che, quantunque il padre li incontri solo una volta la settimana per qualche ora, non emergono “elementi per ritenere che egli non sia in grado di occuparsi convenientemente di loro”. In particolare, egli ha soggiunto, i bambini non risultano avere problemi con lui né egli sembra inidoneo ad affrontare le loro esigenze. Nell'interesse dei figli appare quindi opportuno estendere il diritto di visita conformemente alle modalità che la giurisprudenza riconosce nel caso di figli in età scolastica, ovvero a un fine settimana ogni due, dal sabato mattina fino alla domenica sera, più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive. In tal modo – ha epilogato il primo giudice – i figli potranno “coltivare il rapporto con il padre e abituarsi alla nuova situazione famigliare”.
a) Se in una procedura a tutela dell'unione coniugale le parti hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 176 cpv. 3 CC). Il genitore non affidatario ha così il diritto di mantenere con il figlio le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tale diritto va definito secondo il bene del figlio alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 212 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016 consid. 4a). Esso può essere limitato, negato o revocato se nuoce al bene del minorenne, se i genitori se ne avvalgono in violazione dei loro doveri o non si curano seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_53/2017 del 23 marzo 2017 consid. 5.1). Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità. Una restrizione durevole non si giustifica, quindi, per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017 del 9 novembre 2017 consid. 4.2.4). Una soppressione, poi, entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, sentenza del Tribunale federale 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.2).
b) Al Pretore l'appellante rimprovera di avere fissato il diritto
di visita paterno trascurando che nel decreto cautelare del 6 febbraio 2014 quel diritto era molto meno esteso, che le parti avevano pattuito nel giugno del 2014 analoghe restrizioni e che il marito stesso aveva suggerito, in una proposta transattiva del 4 luglio 2016, diritti di visita circoscritti. Essa si duole inoltre che il primo giudice abbia ampliato le relazioni personali senza “argomentare alcunché al riguardo”. Se non emergono elementi per reputare il convenuto incapace di occuparsi dei figli – essa afferma – ciò si riconduce al rifiuto del Pretore di assumere una perizia sulle capacità genitoriali del padre e sulle modalità delle visite, così come alla mancata richiesta di informazioni alla curatrice educativa e al disinteresse per le sue segnalazioni su comportamenti inadeguati del marito. Il che lede – a suo avviso – il precetto della buona fede processuale e il principio inquisitorio illimitato, il primo giudice non potendo rifiutare l'assunzione di prove e fondare poi la decisione sulla mancanza di riscontri probatori. Men che meno ove si consideri che lo stesso Pretore aveva accertato una situazione altamente conflittuale tra le parti, sicché avrebbe dovuto procedere a maggiori approfondimenti. Infine, sostiene l'appellante, la situazione dei figli è preoccupante sia per l'elevata litigiosità dei genitori in merito al luogo, ai tempi e all'estensione dei diritti di visita, sia per la scarsa frequenza dei contratti, i figli avendo trascorso con il padre solo poche ore, e mai una notte.
c) Per quel che concerne il decreto cautelare del 6 febbraio 2014 e le riflessioni del Pretore, l'appellante dimentica che un giudice non è mai vincolato a decisioni provvisorie, le quali sono emanate con una procedura meramente sommaria e
a un sindacato di mera verosimiglianza (I CCA, sentenza inc. 11.2013.93 dell'8 maggio 2015 consid. 12). Per quanto si riferisce ai figli il giudice non è legato nemmeno ad accordi tra le parti (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.16 del 13 dicembre 2012 consid. 6). Che poi in concreto i coniugi avessero modificato di loro iniziativa, nel giugno del 2014, l'assetto provvisionale delle visite ancora non significa che il Pretore dovesse avallare siffatta disciplina oltre due anni più tardi, quando i figli erano ormai in età prescolastica. Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
d) Relativamente al principio inquisitorio illimitato, è pacifico che in materia di filiazione il giudice può amministrare d'ufficio le prove più opportune senza essere vincolato alle domande delle parti (art. 296 cpv. 3 CPC). Tale principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare alla procedura, né le esonera dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; sentenza del
Tribunale federale 5A_760/2016 del 5 settembre 2017 consid. 4.1). In concreto la convenuta ha postulato l'assunzione di una perizia sulle capacità genitoriali del marito “solo nel caso in cui fosse esperita una perizia sulle proprie capacità” (duplica, pag. 5; si veda anche l'elenco prove allegato al verbale del 2 dicembre 2013). A parte ciò, ove si tratti di regolare al più presto nelle procedure sommarie una disciplina del diritto di visita ai figli, una perizia si giustifica unicamente in casi estremi, segnatamente nell'ipotesi di malattie, comportamenti patologici dei minori o abusi. Se il giudice può formare il proprio convincimento sugli elementi agli atti, il rifiuto di assumere altri mezzi probatori non costituisce una violazione del principio inquisitorio (sentenze del Tribunale federale 5A_184/2017 del 9 giugno 2017 consid. 3.1 e 5A_745/2015 del 15 giugno 2016 consid. 3.1.2.2).
e) Nel caso specifico non fa dubbio che i rapporti fra i genitori sono gravemente deteriorati, ma ciò non basta – come detto – per limitare il diritto di visita ai figli. Restrizioni si giustificano unicamente qualora, in base a circostanze concrete, il bene dei bambini appaia minacciato, il che non risulta nella fattispecie né, a ben vedere, nemmeno è preteso dall'appellante. La quale neppure pretende che É__________ e L__________ abbiano un'immagine negativa della figura paterna. Che la qualità delle visite ai figli non aggradi alla madre ancora non significa, per altro, che il diritto di visita debba essere particolarmente circoscritto. E le sue segnalazioni alla curatrice educativa circa comportamenti indecorosi e inopportuni del marito non hanno portato ad alcun intervento da parte delle autorità, __________ J__________ essendosi limitata a rilevare per finire che l'esercizio delle visite in presenza della madre non era la soluzione migliore (doc. E3 di appello e doc. 3 prodotto con le osservazioni all'appello). Le mere apprensioni dell'appellante, la quale non ha l'esclusivo appannaggio della tutela del beni dei figli, non bastano quindi per indiziare una messa in pericolo degli interessi di questi ultimi né, men che meno, per motivare l'esecuzione di una perizia.
f) Rimangono da esaminare modi e tempi del diritto di visita. E al proposito sussiste un problema, giacché nel caso specifico il padre ha sempre incontrato i figli solo qualche ora settimanale, di regola nella villa di Z__________, in presenza della madre o di terzi. Per di più, al momento in cui il Pretore ha statuito, i gemelli avevano appena quattro anni, mentre il diritto di visita abituale stabilito dal primo giudice per figli in età scolastica si applica – in linea di principio – dai sei anni in su (I CCA, sentenza inc. 11.1998.95 del 22 settembre 1999 consid. 11, in: FamPra.ch 2000 pag. 324; I CCA, sentenza inc. 11.2012.69 del 9 settembre 2014 consid. 4c). Rendere esecutivo un simile assetto (incontri liberi di un intero fine settimana su due, senza contare le ulteriori settimane di vacanze scolastiche) di punto in bianco a bambini di quattro anni che fino ad allora avevano avuto relazioni con il padre solo qualche ora settimanale sotto sorveglianza in un luogo chiuso contravveniva ai più elementari criteri di progressività e gradualità. A maggior ragione senza nemmeno raccogliere l'opinione della curatrice. Qualora sia necessario modificare un diritto di visita non si deve procedere in modo brusco, fosse solo per rispetto delle esigenze di stabilità dal profilo socio-educativo e di continuità nelle relazioni affettive con i figli, ma occorre preparare coscienziosamente il cambiamento (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 5P.249/1997 del 25 agosto 1997 consid. 3 in fine con rinvii).
g) Il problema si pone in termini ancora più acuti dinanzi a questa Camera. Dalla decisione impugnata è trascorso infatti un anno e mezzo senza che il padre sia riuscito a esercitare il diritto di visita secondo le modalità stabilite dal Pretore, come risulta dagli atti dell'inc. CA.2017.31. Certo, l'appellante imputa al marito la responsabilità degli sporadici contatti con i figli, ma il marito accusa la moglie di sistematici impedimenti. Sta di fatto che l'inopinata decisione del Pretore è risultata inattuabile e tale situazione di stallo ha impedito ai figli di instaurare regolari relazioni personali con il padre, al punto che dall'agosto del 2017 questi non li ha più nemmeno incontrati. E la nuova curatrice educativa prospetta ormai la fattibilità di un mero diritto di visita accompagnato (messaggio di posta elettronica di __________ K__________, del 18 dicembre 2017: doc. Q nell'inc. CA.2017.31), così come la psicologa incaricata dalla madre di sentire i figli riferisce che i bambini vogliono sì bene al padre, ma non intendono riceverne le visite perché hanno paura (“Beide Kinder haben den Vater gern, möchten ihn aber nicht besuchen Weil sie Angst haben”: relazione di Nadezda Urben, del 23 agosto 2017: doc. G nell'inc. CA.2017.31).
h) Nelle circostanze descritte è opportuno che questa Camera rimedi essa medesima alla situazione, visto il lungo tempo trascorso, e preveda una regolamentazione progressiva del diritto di visita con puntuali verifiche della curatrice educativa. Che sia nell'interesse dei figli riprendere contatto con il padre, infatti, è già stato accertato. Quanto al luogo in cui esercitare le visite, data l'alta conflittualità dei genitori è raccomandabile evitare incontri al domicilio dell'appellante, ciò che non risulterebbe nell'interesse dei figli (cfr. RtiD II-2017 pag. 783 n. 7c). Riguardo alla tempistica, la frequenza settimanale e la durata degli incontri (che fino a oggi non risultano avere superato la mezza giornata) vanno inizialmente mantenute, mentre una sorveglianza appare giustificata almeno per le prime tre visite dopo l'attuale sentenza, in modo che la curatrice educativa (o la persona responsabile del punto d'incontro) possa verificare l'evolvere della situazione: il comportamento del padre, quello dei figli, i loro vicendevoli rapporti e le capacità del genitore di occuparsi convenientemente dei gemelli. Successivamente conviene ampliare gradualmente le visite fino all'estensione stabilita dal Pretore (anche perché a quel momento i ragazzi avranno sei anni d'età), ferme restando le verifiche puntuali da parte della curatrice educativa. Dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse – per motivi che ora sfuggono – rivelarsi inadeguato il regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la modifica di tempi e modi (art. 179 cpv. 1 CC), rivolgendosi o al Pretore (art. 275 cpv. 2 CC) o all'autorità di protezione dei minori (art. 275 cpv. 1 CC). Entro tali limiti l'appello merita quindi accoglimento.
6. AP 1 contesta infine l'autorizzazione al marito di dedurre dai contributi alimentari fr. 6500.– mensili per l'uso dell'abitazione a Zu__________ fino alla riconsegna della medesima, sostenendo che il marito non ha mai chiesto di poter procedere in tal modo. A suo parere il primo giudice si sarebbe sospinto così ultra petita, in violazione dell'art. 58 CPC.
a) Un debitore alimentare può compensare contributi di mantenimento a suo carico con oneri rientranti nel fabbisogno dei figli o del creditore alimentare da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). Il debitore che intende procedere in tal modo non è tenuto invero a farsi autorizzare dal giudice, ma può chiedere di essere espressamente abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro coniuge. Nondimeno, perché il giudice emani un'autorizzazione del genere occorre una richiesta da parte dell'interessato. Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio
(I CCA, sentenza inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017 consid. 9).
b) In concreto il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno della moglie e dei figli un costo dell'alloggio di fr. 6500.– mensili complessivi, corrispondenti alla pigione versata da AO 1 alla P__________ P__________ Sarl (doc. V e ZZZ; sentenza impugnata, consid. 5b). Che il marito assuma direttamente i costi dell'alloggio a Z__________ per fr. 6500.– mensili è incontestato (sentenza impugnata, pag. 9, lett. D). Di per sé egli può dunque compensare la spesa con quanto dovuto per il mantenimento di moglie e figli. Egli non ha chiesto però al Pretore di essere espressamente autorizzato ad agire in tal modo. Poco importa che egli non abbia formulato la richiesta per essersi sempre opposto al riconoscimento di contributi alimentari in favore della moglie. La compensazione, infatti, può riguardare anche il contributo per i figli. Ne segue che, giudicando su tal punto di propria iniziativa, il Pretore ha trasceso le richieste di giudizio, violando il principio dispositivo (art. 58 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello merita accoglimento.
7. Le spese dell'attuale giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sull'autorizzazione del marito alla compensazione e, parzialmente, sulla disciplina del diritto di visita. Quanto alla riconsegna dell'abitazione a Z__________, la richiesta di proroga sarebbe apparsa verosimilmente fondata nella misura in cui nulla giustificava un trasferimento di figli prima della fine dell'anno scolastico, mentre la successiva richiesta di posticipare la partenza al 31 agosto 2019 appariva sin dall'inizio inammissibile, come figura nel decreto presidenziale del 28 aprile 2017 (consid. 5 e 7). Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide sul dispositivo riguardante le spese (suddivise a metà) e le ripetibili (compensate) di prima sede, che può rimanere invariato.
8. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Un esemplare dell'attuale decisione va comunicato anche alla curatrice educativa di É__________ e L__________.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'interesse, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che:
a) il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata (recte: decreto cautelare) è così riformato:
I figli é__________ e L__________ sono affidati alla custodia della madre, riservato il diritto di visita del padre da esercitare, in caso di disaccordo, come segue:
– un pomeriggio la settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, sotto sorveglianza, in un punto d'incontro nel Canton Argovia designato dalla curatrice;
– dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un pomeriggio ogni settimana, di regola il sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00, senza sorveglianza;
– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, una giornata ogni settimana, il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00, senza sorveglianza;
– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
– dopo altre tre visite (ma anche prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo preavviso contrario della curatrice, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00, come pure
– una settimana a Natale;
– una settimana alternativamente a Pasqua o a Carnevale;
– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;
– tre settimane durante le ferie estive.
b) il dispositivo n. 6 §§ è annullato.
2. Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione a:
– ;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).