|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa SO.2016.3036 (protezione dell'unione coniugale: restrizione del potere di disporre) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'8 luglio 2016 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 |
giudicando sull'appello del 23 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto l'11 novembre 2016 e sull'istanza di provvigione ad litem, subordinatamente di gratuito patrocinio, inoltrata da AP 1 il 30 gennaio 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1972) e AO 1 (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Genova) l'8 settembre 2007, adottando la separazione dei beni. In seguito il marito ha raggiunto la moglie nel Ticino, dove questa risiedeva da qualche mese e aveva già vissuto in precedenza. Dal matrimonio sono nati L__________, il 20 agosto 2008, e O__________, il 23 luglio 2009. Il 17 luglio 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo misure a protezione dell'unione coniugale. AP 1 ha lasciato il 18 ottobre 2014 l'abitazione comune (particella n. 151 RFD di __________, intestata alla moglie) per trasferirsi prima da un conoscente e poi in un appartamento, sempre a __________.
B. Nell'ambito di un'udienza tenutasi il 9 giugno 2015 nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aggiunto ha omologato un accordo in virtù del quale le parti dichiaravano di vivere separate dal 18 ottobre 2014, disponevano l'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie, prevedevano l'affidamento dei figli alla medesima e disciplinavano il diritto di visita paterno. AP 1 si impegnava, da parte sua, a versare per il mantenimento dei figli contributi alimentari di fr. 666.– mensili ognuno dal luglio al dicembre del 2015 e di fr. 250.– mensili ognuno dal gennaio del 2016 in poi (assegni familiari non compresi), più due terzi dei dividendi che avrebbe percepito dalle ditte I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l. Le parti hanno escluso ogni contributo di mantenimento tra coniugi.
C. L'8 luglio 2016 AP 1 ha adito egli stesso il Pretore perché vietasse cautelarmente alla moglie, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, “di disporre, gravare o di disporre in qualsiasi maniera” senza il suo consenso della particella n. 151 RFD di __________ e invitasse l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere una restrizione del potere di disporre su quel fondo, proibendo inoltre alla moglie, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di eseguire lavori nell'immobile senza il suo consenso. Il Pretore aggiunto ha trattato la richiesta come istanza di misure a protezione dell'unione coniugale e con decreto cautelare dello stesso 8 luglio 2016, emanato senza contraddittorio, ha parzialmente accolto la domanda, nel senso che ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere la restrizione del potere di disporre richiesta. La decisione sulle spese è stata rinviata alla decisione finale.
D. Quattro giorni dopo, il 12 luglio 2016, AO 1 ha chiesto al Pretore di revocare immediatamente il decreto superprovvisionale e di invitare l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione del potere di disporre. Con decreto cautelare dell'indomani, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta, rinviando nuovamente il giudizio sulle spese alla decisione finale. All'udienza del 30 agosto 2016, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza a tutela dell'unione coniugale, AP 1 ha ribadito la propria domanda e ha notificato prove. La convenuta ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza e di revocare il decreto superprovvisionale dell'8 luglio 2016, offrendo anch'essa prove. L'istante ha replicato e la convenuta ha duplicato, ognuno mantenendo il proprio punto di vista. L'istruttoria è iniziata seduta stante e si è chiusa il 18 ottobre 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 2 novembre 2016 in cui entrambe hanno ribadito le posizioni iniziali.
E. Statuendo l'11 novembre 2016 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza e ha revocato il decreto cautelare emesso l'8 luglio 2016 senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 15 000.– sono state poste per quattro quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della moglie, cui l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 7000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 23 novembre 2016 per ottenere che la sua istanza dell'8 luglio 2016 sia accolta, che siano ordinati i provvedimenti conservativi richiesti e che il giudizio del Pretore aggiunto sia riformato di conseguenza. Nei motivi egli postula altresì, in subordine, una riduzione delle spese processuali a fr. 5000.– e dell'indennità per ripetibili in favore della controparte a fr. 2000.–. Preliminarmente egli ha instato infine perché all'appello fosse conferito effetto sospensivo o, subordinatamente, perché AO 1 fosse tenuta a prestare una garanzia in contanti di fr. 2 100 000.– o una garanzia bancaria a prima chiamata. Nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2016 la convenuta ha proposto di respingere l'appello, come pure la richiesta di effetto sospensivo e di prestazione di garanzia. Con decreto del 13 dicembre 2016 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo.
G. Invitato a prestare un anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha depositato la somma di fr. 6000.– e il 30 gennaio 2017 ha presentato un'istanza per ottenere dalla moglie una provvigione ad litem di fr. 9000.– o, in subordine, per vedersi ammettere al beneficio del gratuito patrocinio. Il presidente della Camera ha revocato così, il 1° febbraio 2017, il termine per versare il saldo dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili. Il 3 febbraio 2017 AP 1 ha fatto seguire il certificato comunale per l'ammissione al gratuito patrocinio con la documentazione correlata. L'istanza di provvigione ad litem non è stata notificata a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha trattato la richiesta dell'8 luglio 2016 come istanza a protezione dell'unione coniugale. Ora, le misure a protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e sono impugnabili con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è manifestamente dato, che il valore litigioso sia quello venale del fondo constatato dal Pretore aggiunto, di fr. 4 220 000.– (sentenza impugnata, pag. 4 in fondo), o quello di fr. 2 220 000.– indicato dall'appellante al netto del carico ipotecario. Consegnato alla posta il 24 novembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. All'appello l'istante acclude uno scambio di corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti riguardante due testimonianze assunte all'udienza in Pretura del 18 ottobre 2016. Datate fra il 20 ottobre e il 2 novembre 2016, successive alla chiusura dell'istruttoria, le quattro lettere sono di per sé ricevibili (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Sulla loro rilevanza ai fini del giudizio si dirà oltre (consid. 11d).
3. Il Pretore aggiunto ha esaminato anzitutto la propria competenza per materia e quella per territorio (contestate dalla convenuta), accertando entrambe. Ciò posto, dall'istruttoria egli ha ritenuto che – contrariamente a quanto sosteneva l'istante – la convenuta non risultava avere messo in vendita il fondo. Anzi, l'istante non aveva reso verosimile neppure che il tenore di vita della moglie fosse eccessivamente elevato né aveva spiegato in che modo il dispendio di lei fosse mutato rispetto al 2015, quando era stata adottata la disciplina a protezione dell'unione coniugale. Tanto meno AP 1 ha reso verosimile – ha continuato il primo giudice – che la convenuta intenda trasferirsi all'estero, non bastando al proposito ch'essa abbia studiato, lavorato e conservi amicizie fuori della Svizzera, mentre per il trasferimento dei figli all'estero è necessario in ogni caso il consenso del padre. In definitiva, secondo il Pretore aggiunto, l'interessato non ha reso attendibile che la convenuta esponga a pericolo il sostentamento della famiglia o eventuali spettanze che potrebbero derivargli dal divorzio. Nelle circostanze descritte egli ha reputato superfluo esaminare se e quali pretese l'istante avesse reso verosimili e quale regime dei beni sia in vigore fra i coniugi in Svizzera. Respinta l'istanza, egli ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione del potere di disporre oggetto del decreto cautelare emesso inaudita parte l'8 luglio 2016.
4. Nell'appello AP 1 fa valere in primo luogo che il regime della separazione dei beni adottato al momento del matrimonio in Italia “non è stato confermato” dopo il trasferimento in Svizzera. Ciò premesso, egli allega di avere investito nell'abitazione coniugale intestata alla moglie non meno di fr. 1 576 831.89, illustrando – in sintesi – la provenienza ereditaria del denaro, la destinazione del medesimo su conti bancari dei coniugi e presso la ditta T__________ AG, società appartenente al suocero, e l'uso del capitale in costanza di matrimonio, in particolare per l'acquisto del fondo e l'edificazione dello stabile. Quanto alla ponderazione dei contrapposti interessi, l'appellante rimprovera al Pretore aggiunto di avere trascurato il valore complessivo dell'immobile e il suo diritto di ricuperare l'investimento con il plusvalore, per complessivi di fr. 2 190 000.– rispetto ai fr. 300 000.– spettanti alla convenuta. Egli si duole altresì che il primo giudice non abbia ritenuto verosimile l'eccessivo tenore di vita sostenuto dalla moglie, come pure il rischio che essa metta in vendita l'immobile, si trasferisca all'estero e occulti il ricavo dell'alienazione, tant'è che il suocero gli nega informazioni sugli averi ricevuti a suo tempo dalla fiduciaria. Dal suo punto di vista, quindi, sussistono i presupposti per chiedere una restrizione del potere di disporre sul fondo in forza dell'art. 178 CC.
5. Dagli atti risulta che al momento del matrimonio le parti hanno dichiarato all'ufficiale di stato civile di __________ che adottavano il regime della separazione dei beni, dichiarazione che l'ufficiale di stato civile ha inserito nell'atto di matrimonio (doc. 2). L'art. 162 comma 2 del Codice civile italiano consente infatti agli sposi di instaurare il regime della separazione dei beni in via semplificata, tramite una dichiarazione di scelta registrata nell'atto di matrimonio, senza doversi rivolgere a un notaio per stipulare una convenzione apposita. La dichiarazione all'ufficiale di stato civile equivale a una convenzione di separazione dei beni, la quale però dev'essere semplice. Se i coniugi intendono dar vita a una convenzione più articolata, devono far capo a un notaio (Anelli/Sesta, Regime patrimoniale della famiglia, vol. III, Milano 2002, pag. 479 a metà). Ora, nel diritto internazionale privato svizzero i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge scelta dai coniugi medesimi (art. 52 cpv. 1 LDIP). Se costoro sono legati da una convenzione matrimoniale, un cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP). In concreto le parti risultano soggette per dichiarazione equiparata a una convenzione – dopo quanto si è visto – alla separazione dei beni secondo gli art. 215 segg. del Codice civile italiano, regime che continua ad applicarsi perciò anche dopo il loro trasferimento in Svizzera.
6. Per quanto riguarda la protezione dell'unione coniugale, l'art. 48 cpv. 1 LDIP dispone che i provvedimenti sono regolati dal diritto dello Stato di domicilio dei coniugi (lex fori), anche se i coniugi soggiacciono a un regime matrimoniale estero. Nella fattispecie i coniugi sono pacificamente domiciliati in Svizzera. La protezione dell'unione coniugale è regolata perciò dalla legge svizzera. Ora, a norma dell'art. 178 cpv. 1 CC, se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale (in specie per assicurare aspettative in materia di liquidazione del regime matrimoniale), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso dell'altro la disposizione di determinati beni. La norma si riferisce ai casi in cui un coniuge possa mettersi nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi verso l'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni.
Per ottenere una restrizione del potere di disporre non occorre recare la prova piena di un pericolo imminente; trattandosi di una misura a protezione dell'unione coniugale, la verosimiglianza basta affinché il giudice prenda le appropriate misure conservative (art. 178 cpv. 2 CC). Se vieta a un coniuge di disporre di un immobile, il giudice ordina d'ufficio la menzione nel registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC). Una restrizione del potere di disporre deve rispettare, ad ogni modo, un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e l'ordine decretato (I CCA,
sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002 consid. 7 con riferimento, in: FamPra.ch 4/2013 pag. 924; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_866/2017 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con richiami). E proprio perché una misura a tutela dell'unione coniugale ha carattere provvisorio, la durata di una restrizione del potere di disporre va di regola limitata nel tempo (DTF 120 III 69 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5A_593/2017 del 24 novembre 2017, consid. 7.2.1 con richiamo).
7. L'emanazione di una restrizione del potere di disporre deve rivelarsi necessaria, come detto, “per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC). Alla luce della dottrina le due ipotesi vanno distinte come segue (Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 7 segg. ad art. 178; Insenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª edizione, n. 4 a 10 dell'art. 178; Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 2 ad art. 178).
a) Mette a rischio “le basi economiche della famiglia” il coniuge che svende beni del patrimonio coniugale, che procede a liberalità sconsiderate, che trasferisce fiduciariamente beni a terzi, aliena o ipoteca immobili senza motivo, pregiudicando il tenore di vita familiare. Non è necessario invece che quel coniuge pregiudichi il fabbisogno della famiglia calcolato secondo il minimo esistenziale del diritto esecutivo.
b) Mette a rischio “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che compromette il mantenimento della famiglia previsto dall'art. 163 cpv. 1 CC (non dall'art. 125 CC, che riguarda una pretesa postmatrimoniale), come pure – ma dipende dai casi – la somma a libera disposizione dell'altro coniuge (art. 164 CC) o il contributo straordinario dovuto a un coniuge che collabora o che ha collaborato nella professione o nell'impresa dell'altro (art. 165 CC). Mette a rischio altresì “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni, che si tratti – per limitarsi alla partecipazione agli acquisti – del diritto all'aumento (art. 215 segg. CC), alla partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), al compenso tra acquisti e beni propri (art. 209 CC) o all'attribuzione di suppellettili (art. 219 CC).
8. Nel regime della separazione dei beni non sussiste alcun patrimonio coniugale da liquidare. La separazione dei beni è, in pratica, un'assenza di regime. Un coniuge non può quindi invocare la messa in pericolo di “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” da parte dell'altro per ottenere restrizioni del potere di disporre sulla scorta di pretese che gli derivino dalla separazione dei beni. In una sentenza di quasi trent'anni addietro questa Camera aveva ravvisato un'eccezione a tale principio nel caso in cui i coniugi avessero mischiato e confuso i loro averi in modo tale da creare un patrimonio comune di cui non fosse più possibile determinare la composizione e la provenienza (Rep. 1991 pag. 421 a metà, citata da allora una sola volta in una sentenza inc. 11.1998.72 del 19 luglio 1999, consid. 5). Tale eccezione non può più essere confermata. La separazione dei beni non impedisce a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi dell'altro coniuge giusta l'art. 178 CC per tutelare “le basi economiche della famiglia”, che i beni dei coniugi siano mischiati o no. Non impedisce nemmeno a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi dell'altro per tutelare “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” fondati sull'art. 163 cpv. 1 CC, eventualmente sull'art. 164 o 165 CC, che i beni dei coniugi siano mischiati o no. Ma essa non consente a un coniuge di chiedere una restrizione del potere di disporre su averi dell'altro per tutelare pretese correlate alla separazione dei beni, neppure ove i beni dei coniugi siano mischiati, giacché la separazione dei beni non conferisce alcuna aspettativa in materia di liquidazione del regime.
9. Non si disconosce che un coniuge può vantare crediti verso l'altro coniuge, anche qualora viva nella separazione dei beni, in esito allo scioglimento di reciproci rapporti di dare e avere. Non si tratta però di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale. Simili spettanze possono derivare – per esempio – da un contratto di società semplice, di appalto, di mutuo o anche di mandato (compreso il mandato di gestione secondo l'art. 195 cpv. 1 CC) e potrebbero competere anche a persone qualsiasi. La circostanza ch'esse vadano liquidate – al più tardi – nell'ambito di una causa di divorzio non consente perciò di ottenere restrizioni del potere di disporre su beni dell'altro coniuge in base all'art. 178 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 448 n. 700b; Vetterli in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 2 in fine ad art. 178 CC; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 178 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 7b e 7c ad art. 178 CC).
10. Nella fattispecie AP 1 non pretende più, nell'appello, che la convenuta esponga a pericolo il sostentamento della famiglia. Fa valere unicamente ch'essa mette a repentaglio le aspettative patrimoniali di lui in vista del divorzio, aspettative connesse ai beni che egli ha investito – direttamente o attraverso la fiduciaria del suocero – nell'acquisto e nell'edificazione della particella n. 151 (abitazione coniugale) intestata alla moglie. Il problema è che non si tratta di pretese specificatamente legate al diritto matrimoniale, né si comprende come l'appellante potrebbe dedurre aspettative patrimoniali da una separazione dei beni. Certo, in concreto le parti sono assoggettate a un regime del diritto italiano, tuttavia nemmeno l'interessato adombra l'ipotesi che sotto questo profilo la separazione dei beni secondo il diritto italiano si distanzi da quella del diritto svizzero. Per quanto è dato a divedere, anche nel diritto italiano un coniuge cha ha apportato migliorie o eseguito ”addizioni” a beni dell'altro può sì vantare diritti, ma non in liquidazione del regime matrimoniale (Anelli/Sesta, op. cit., pag. 531 segg.). Nel caso in esame non si ravvisano quindi i presupposti per un'applicazione dell'art. 178 CC.
11. Si aggiunga ad ogni modo e per abbondanza che, avesse pure l'appellante reso verosimile – conformemente al vecchio indirizzo della prassi cantonale (consid. 8) – l'esistenza di un patrimonio coniugale comune di cui non fosse più possibile determinare la composizione e la provenienza, ancora non risulterebbe verosimile un'oggettiva minaccia seria e imminente per “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” dovuta al comportamento dell'altro coniuge, come esige la giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con rimandi; analogamente: Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 447 n. 700).
a) L'appellante fa valere di avere reso verosimile l'alto tenore di vita condotto dalla moglie, mentre il reddito di lei non è aumentato in modo apprezzabile, tenuto conto degli assegni familiari, della gratifica e della tredicesima. Inoltre egli allega che il fabbisogno minimo della convenuta calcolato nella procedura a tutela dell'unione coniugale non comprendeva né il costo della collaboratrice domestica a tempo pieno né le spese assicurative e di manutenzione generate da una villa di 13 locali. Sottolinea infine che, contrariamente a quanto aveva lasciato intendere, la convenuta non ha adeguato il proprio livello di vita dopo la separazione, ma si è concessa anche vacanze costose. Per di più, i suoi fondi depositati presso la fiduciaria del suocero sono nel frattempo scomparsi.
Ora, è possibile che – come l'appellante adduce – la moglie continui a godere anche dopo la separazione di un tenore di vita elevato. Non risulta verosimile tuttavia che essa abbia eroso la propria sostanza o lasciato debiti insoluti, né che il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale sia aumentato. A ben vedere, non risulta neppure che l'istante abbia domandato alla moglie informazioni sul proprio investimento. Diversa sarebbe potuta essere la situazione se, a fronte di un alto tenore di vita, la convenuta avesse negato ragguagli, sottaciuto notizie importanti o rilasciato false informazioni sul suo patrimonio o i suoi redditi (sentenza del Tribunale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017, consid. 4.1.1 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2002.34 del 25 luglio 2002 consid. 9, in: FamPra.ch 2003 pag. 925). Non consta però che ciò sia il caso. Per il resto, l'istante non può imputare alla convenuta la pretesa scomparsa dei fondi depositati presso la fiduciaria del suocero né, tanto meno, il rifiuto della fiduciaria di fornirgli chiarimenti (doc. M).
b) Secondo l'appellante il pericolo che la moglie si trasferisca all'estero è concreto. Egli ricorda che i forti legami di lei con gli Stati Uniti sono incontestati, che essa ha confidato a un'amica l'intenzione di trasferirsi presto a Miami, che i figli frequentano una scuola internazionale dove le lezioni sono impartite in inglese e che in sede di interrogatorio la convenuta non ha escluso di lasciare il Ticino. In simili condizioni, a suo avviso, l'abitazione sarà tosto venduta e di quel ricavo non rimarrà più alcuna garanzia in Svizzera.
Quanto ai messaggi scambiati fra la moglie e una sua amica, il tono informale e superficiale dei medesimi non basta per rendere verosimili propositi concreti di trasferimento (doc. VV: Move to the USA with us!; I will, one day soon!). Durante il suo interrogatorio l'interessata ha dichiarato inoltre di avere cominciato da poco un nuovo lavoro (doc. 6) e di non avere l'intenzione di traslocare all'estero, pur non escludendo l'ipotesi a lungo termine (verbale del 30 agosto 2016, pag. 5). Come ha ricordato il Pretore aggiunto, poi, trasferire la residenza dei figli fuori dei confini nazionali presuppone l'accordo di entrambi i genitori che detengono – come nella fattispecie – l'autorità parentale (art. 301a CC). E l'appellante non paventa l'ipotesi di un allontanamento non autorizzato dei ragazzi, tant'è che non ha chiesto di vietare alla madre di portare i figli all'estero in vacanza. Non si scorgono dunque gli estremi di un trasferimento fuori della Svizzera imminente o anche solo prevedibile.
c) Al Pretore aggiunto l'appellante rimprovera di non essersi espresso sul pericolo che il ricavo della vendita dell'abitazione coniugale possa essere occultato. Ribadisce di avere affidato beni cospicui alla fiduciaria del suocero, la quale nel frattempo gli ha restituito fr. 15 000.–, ma ha rifiutato informazioni sul resto, al punto ch'egli ha perduto le tracce di altri fr. 700 000.– in aggiunta a quelli investiti nell'abitazione familiare. Assevera altresì che in luogo e vece della convenuta decide il suocero, il quale ha gestito l'operazione relativa all'acquisto della villa a __________ ed era il referente per la vendita della proprietà. Se non che, avesse anche una parvenza di fondamento quanto l'appellante asserisce, dagli atti non risulta (come si vedrà al consid. d) che l'immobile sia stato effettivamente – o fosse effettivamente in procinto di essere – messo in vendita. I timori quanto all'intervento del suocero sui ricavi di un'eventuale alienazione non appaiono dunque suffragati da elementi concreti.
d) Riguardo alla vendita del fondo, a parere dell'appellante poco importa che durante il suo interrogatorio la moglie abbia negato l'intenzione di alienare la proprietà, tanto più che per lei decide il padre. Così argomentando, egli non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore aggiunto, il quale non si è limitato ad accreditare le asserzioni della moglie, ma ha spiegato anche le ragioni per cui non ha ritenuto attendibile la dichiarazione scritta di __________ A__________, investigatore privato, circa la messa in vendita della villa a __________ da parte della M__________ Sagl. Il primo giudice ha rilevato in effetti che il documento è stato redatto su incarico dell'istante, che quella scrittura non è equiparabile a una deposizione rilasciata sotto comminatoria penale in caso di falsa testimonianza, che al contenuto del documento si oppongono ben quattro deposizioni rilasciate da testimoni ammoniti in tal senso e che l'istante non ha neppure chiamato M__________ A__________ a deporre per confermare il contenuto dello scritto.
Eccepisce l'appellante che le deposizioni dei coniugi M__________ e G__________ M__________, della M__________ Sagl, sono state appositamente preparate allo scopo, poiché costoro sapevano della dichiarazione dell'investigatore privato e M__________ M__________ ne aveva persino una copia con sé. Egli fa valere altresì di avere interpellato la legale della controparte dopo l'udienza per verificare che non fosse intervenuta un'eventuale lesione della deontologia professionale (doc. 1 prodotto in appello, plico di quattro lettere) e rammenta che G__________ M__________ è amico del padre della convenuta. Ora, che i due testimoni fossero informati circa lo scopo della deposizione è pacifico, G__________ M__________ avendo finanche sottoscritto il 12 luglio 2016 una dichiarazione all'attenzione della legale della convenuta in cui escludeva che la M__________ Sagl avesse ricevuto il mandato di vendere la proprietà (doc. 4). I due hanno ammesso inoltre di possedere una copia della dichiarazione redatta dall'investigatore privato (doc. E; deposizioni del 18 ottobre 2016, verbale pag. 5 seg.) e G__________ M__________ ha riconosciuto di intrattenere rapporti di amicizia con il padre della convenuta (loc. cit., pag. 4). Dal verbale (pag. 5) non si evince, invece, che la testimone avesse con sé copia del doc. E. Sia come sia, non risulta che i due abbiano sottaciuto circostanze di rilievo, atte a influire sulla credibilità della loro deposizione (art. 172 lett. b CPC). Che il documento doc. E possa essere stato trasmesso ai testimoni dalla patrocinatrice della convenuta integrerà fors'anche una violazione deontologica (v. DTF 136 II 554 consid. 3.2.2), ma non rende le deposizioni meno veritiere. Lo scambio di corrispondenza fra legali prodotto in appello non è suscettibile pertanto di incidere sull'esito del giudizio (sopra, consid. 2).
e) L'appellante fa valere che G__________ M__________ ha ammesso di essersi recato nella villa di __________ su invito del padre della convenuta, di avere scattato fotografie, di avere chiesto i piani della casa e di avere espresso un parere sull'immobile, ciò che può spiegarsi solo con il proposito di mettere in vendita il fondo. M__________ M__________ ha dichiarato nondimeno che, contrariamente a quanto risulta dalla dichiarazione dell'investigatore privato M__________ A__________ (doc. E), essa non ha mai mostrato a costui documentazione relativa all'immobile della convenuta né ha affermato che la proprietà fosse in vendita (deposizione del 18 ottobre 2016, verbale pag. 6). Giovanni Mastroddi ha escluso, da parte sua, di avere rilasciato informazioni a M__________ A__________, il quale insisteva per ricevere documentazione sulle proprietà in vendita a __________ (loc. cit., pag. 5 in alto). Ha dato atto soltanto di avere visitato e raccolto documentazione su quella casa, M__________ C__________ avendogli sollecitato “un giudizio su come era stata costruita e sul suo valore” (pag. 4 a metà), ma ha negato di avere ricevuto un mandato di vendita, soggiungendo che il fondo neppure gli risulta essere stato posto sul mercato (pag. 5 nel mezzo). Alla luce di quanto precede l'appellante assevera invano che le testimonianze di M__________ e di G__________ M__________ sono lacunose e si contraddicono. Fosse stato il caso, del resto, egli avrebbe potuto chiedere un confronto fra testimoni (art. 174 CPC) o, quanto meno, chiamare M__________ A__________ a deporre. L'apprezzamento del primo giudice in merito alla credibilità dei due testimoni e sulla valenza probatoria del doc. E sfugge dunque alla critica.
f) Sempre per quanto attiene all'intenzione dell'interessata di alienare il fondo, l'appellante fa valere che sia da uno scambio di messaggi di cellulare fra di lui e G__________ P__________, del 22 agosto 2016, sia dalla propria deposizione risulta che la villa è stata messa in vendita. G__________ P__________ ha riferito in realtà di essersi attivato fra l'aprile e il giugno del 2016 per trovare una villa in zona nell'interesse di un conoscente e che L__________ B__________, fiduciario attivo nella regione, gli aveva riferito che “forse M__________ C__________ vendeva una casa a __________ per circa 4 milioni”, ma di non essere in grado di precisare se si trattasse dell'immobile della convenuta. Egli ha dichiarato poi che, su richiesta dell'istante, aveva nuovamente interpellato L__________ B__________, il quale gli aveva risposto di non sapere esattamente se l'abitazione in cui vive la convenuta fosse in vendita e di non avere ricevuto alcun mandato di intermediazione immobiliare, ma di essere disposto a informarsi (deposizione del 18 ottobre 2016, verbale pag. 2). L__________ B__________ ha dichiarato da parte sua di essersi rivolto a G__________ P__________, anch'egli attivo nella mediazione immobiliare, per sapere se la villa fosse in vendita e di non ricordare esattamente la risposta, che gli sembra essere stata negativa. Egli ha escluso in ogni modo di avere mai incontrato M__________ C__________, l'istante o la convenuta in vista della vendita dell'immobile (loc. cit., pag. 3).
Ora, la messa in vendita di un fondo può essere sufficiente per giustificare una restrizione del potere di disporre. Occorre tuttavia che l'istante rechi indizi concreti, come per esempio la pubblicazione di un annuncio (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 11a ad art. 178 CC). Mere allegazioni per sentito dire non bastano (Pellaton in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 14 ad art. 178 CC con rinvio). Nella fattispecie i due testimoni si sono limitati a riferire di essersi interessati come mediatori immobiliari per sapere se la villa di __________ fosse in vendita, ma non sono entrati in relazione né con la convenuta né con suo padre. E i messaggi di cellulare del 22 agosto 2016 fra
l'istante e G__________ P__________ (doc. ZZ) sono compatibili con la testimonianza di quest'ultimo. Ove l'istante avesse inteso delucidare la portata di tali messaggi a conferma dell'interpretazione che propone ora in appello, avrebbe potuto rivolgere domande completive al testimone (art. 173 CPC). In simili circostanze le speculazioni dell'appellante non sono sufficienti per rendere verosimile il rischio concreto che la convenuta intendesse alienare il fondo. A ragione il Pretore aggiunto ha respinto perciò la restrizione del potere di disporre. L'appello vede così la sua sorte segnata.
12. In subordine l'appellante contesta l'ammontare delle spese processuali (fr. 15 000.–) e dell'indennità per ripetibili (fr. 7000.–) stabilite dal primo giudice. Fa valere che, tenuto conto del debito ipotecario di fr. 2 000 000.– gravante la nota particella n. 151, il valore del fondo non supera fr. 2 220 000.–. Chiede pertanto di ridurre le spese processuali a fr. 5000.– e le ripetibili a fr. 2000.–. L'appellante non discute invece il grado di reciproca soccombenza, che il Pretore aggiunto ha attribuito a lui per quattro quinti e alla convenuta per il resto.
a) Il valore litigioso di una restrizione del potere di disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto del provvedimento, alla stessa stregua di quanto vale per un provvedimento assicurativo a tutela della devoluzione ereditaria (Diggelmann in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, nota 30 ad art. 91) o per un sequestro (op. cit., n. 66 ad art. 91 CPC). L'appellante si duole che il Pretore aggiunto si sia attenuto al valore indicato nel doc. E (fr. 4 220 000.–), ovvero nella dichiarazione di un investigatore privato reputata inattendibile da lui medesimo, senza stimare l'effettivo valore del fondo. Non allega però quale sarebbe, a suo avviso, quel valore venale, di modo che la critica si limita a una recriminazione. Non a torto l'appellante fa valere invece che, dandosi un litigio suscettivo di coinvolgere il valore venale di un immobile, si giustifica di porre in deduzione gli oneri ipotecari, i quali riducono oggettivamente il valore della contestazione (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 5.3 ad art. 36). Ciò appare tanto più pertinente nel caso di una restrizione del potere di disporre, la quale non conferisce
privilegi al coniuge che intenda agire poi in via esecutiva
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 454 n. 707b). Quanto alla convenuta, essa non discute l'ammontare dell'aggravio ipotecario (fr. 2 000 000.–). Il valore litigioso nella fattispecie può dunque essere fissato in fr. 2 200 000.–, come chiede l'appellante.
b) Nel Cantone Ticino la tassa di giustizia applicata a una procedura disciplinata dal rito sommario è la metà di quella applicata a una procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG). E nella procedura ordinaria la tassa di giustizia per cause dal valore litigioso fra 2 e 5 milioni di franchi, come nella fattispecie, varia da fr. 35 000.– a fr. 80 000.– (art. 7 cpv. 1 LTG). Per cause di identico valore rette dalla procedura sommaria la tassa di giustizia è compresa così tra fr. 17 500.– e fr. 40 000.–.
Di per sé quindi l'importo stabilito dal Pretore aggiunto
(fr. 15 000.–), inclusi fr. 750.– per indennità ai testimoni (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata), risulta addirittura inferiore al minimo della tariffa. In realtà il giudizio non si esaurisce in questi soli termini.
c) Una restrizione del potere di disporre a norma dell'art. 178 CC può essere chiesta nel contesto di misure a protezione dell'unione coniugale, come in concreto, ma anche quale provvedimento cautelare in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 seconda frase CPC, che rinvia alle misure protettrici dell'unione coniugale). La procedura è sommaria in entrambi i casi (art. 271 lett. a CPC nel primo, art. 261 segg. CPC nel secondo). Ciò premesso, fosse stata chiesta come provvedimento cautelare in una causa di divorzio, la restrizione del potere di disporre sulla particella n. 151 avrebbe giustificato una tassa di giustizia compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.– (art. 10 LTG, norma applicabile a tutti i provvedimenti cautelari). Fissarla in fr. 14 250.– (fr. 15 000.– meno le spese istruttorie) avrebbe configurato tuttavia un eccesso di apprezzamento. Si conviene che in concreto il procedimento ha richiesto l'esame di una ponderosa documentazione e di due ridondanti memoriali di AP 1 (istanza e allegato conclusivo). D'altro lato però il Pretore aggiunto si è potuto limitare all'emanazione di due brevi decreti superprovvisionali, a un'ordinanza sulle prove e a due udienze (la seconda destinata all'escussione di quattro testimoni). Quanto al valore litigioso di fr. 2 200 000.–, esso era elevato, ma non ingente. Ai fini della decisione è bastato poi apprezzare quattro testimonianze per appurare se risultasse verosimile un'oggettiva minaccia seria e imminente a “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale”, senza che si rivelasse necessario domandarsi se le pretese fossero verosimili e senza risolvere questioni di diritto internazionale privato. Ne discende che, tutto ponderato, una tassa di giustizia superiore a fr. 5000.– non si sarebbe giustificata. Aggiunti fr. 750.– per i costi istruttori, l'emolumento complessivo sarebbe risultato così di fr. 5750.–.
d) Nelle condizioni illustrate riscuotere spese processuali di fr. 5750.– per una restrizione del potere di disporre decretata come provvedimento cautelare in una causa di divorzio e fr. 15 000.– per lo stesso provvedimento emanato come misura a protezione dell'unione coniugale si tradurrebbe, né più né meno, in un'incongruità tariffaria priva di fondamento oggettivo. L'art. 9 cpv. 1 LTG va applicato perciò in consonanza e coerenza con l'art. 10 LTG, secondo gli stessi criteri. Ne discende che le spese processuali stabilite dal Pretore aggiunto in fr. 15 000.– complessivi vanno ricondotte in complessivi fr. 5750.– complessivi. Su questo punto l'appello merita parziale accoglimento.
e) Quanto all'indennità per ripetibili, il Pretore aggiunto l'ha stimata, in assenza di ogni precisazione da parte della convenuta, in fr. 7000.– complessivi, tenuto conto degli scritti da lei prodotti, delle ore di udienza e delle difficoltà del caso, senza trascurare il rigetto delle eccezioni di incompetenza da lei sollevate. L'appellante oppone che, dato un valore litigioso di fr. 2 220 000.– e considerato l'esiguo lavoro profuso dalla legale della convenuta, non si legittima un'indennità superiore a fr. 2000.–.
L'opinione non può essere condivisa già per quanto riguarda l'applicazione del valore litigioso. Secondo costante giurisprudenza di questa Camera, infatti, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (o di provvedimenti cautelari in cause di divorzio) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (per le misure a protezione dell'unione coniugale: sentenza inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015, consid. 15d; per i provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio: sentenza inc. 11.2016.52 del 14 dicembre 2017, consid. 8a). Identico principio vigeva già sotto l'egida dell'art. 14 della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (I CCA, sentenza inc. 11.2007.72 del 3 marzo 2009, consid. 10 con rinvio a BOA n. 24 pag. 48; v. anche BOA n. 22 pag. 34). Il tempo impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite, delle difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).
f) Nella fattispecie la legale della convenuta ha redatto un'istanza per la revoca del decreto cautelare emesso senza contraddittorio dal Pretore aggiunto l'8 luglio 2016 (5 pagine), un memoriale di risposta prodotto all'udienza del 30 agosto 2016 (6 pagine) e un allegato conclusivo del 2 novembre 2016 (6 pagine). Ha partecipato inoltre a due udienze, rispettivamente di un'ora e 50 minuti e di 3 ore e 45 minuti, e ha scritto una breve lettera per ottenere il rinvio di un'udienza. Infine ha dovuto studiare la voluminosa documentazione agli atti e tenere i necessari colloqui o la necessaria corrispondenza con la cliente. La pratica potendosi definire nel complesso di media difficoltà, un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe verosimilmente dedicato all'adempimento di un mandato analogo circa 25 ore. Ne discende un onorario di fr. 7000.– (art. 12 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili), cui si aggiungono fr. 500.– forfettari di spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA, per complessivi fr. 8100.–. Tale indennità deve poi essere ridotta in base al grado di soccombenza, che il primo giudice ha stabilito nella proporzione di un quinto e che nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta. Le ripetibili in favore della convenuta sono pari così a tre quinti dell'indennità piena (v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Ne segue una spettanza di fr. 4900.– arrotondati. Anche in proposito l'appello riporta quindi un parziale successo.
13. Le spese del giudizio odierno seguirebbero a loro volta il precetto della vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto sulla restrizione del potere di disporre, mentre ottiene causa parzialmente vinta sulla riduzione degli oneri processuali di primo grado e sull'ammontare dell'indennità per ripetibili dovuta alla controparte. Considerata l'entità complessiva dei valori in campo, il suo grado di vittoria risulta nondimeno esiguo. In simili circostanze conviene ridurre lievemente le spese di appello (la tassa di giustizia piena corrisponderebbe a quella di fr. 5000.– per la prima sede: art. 13 LTG), rinunciando a porre a carico di AO 1 la trascurabile differenza, e ridurre altrettanto lievemente l'indennità per ripetibili.
14. Davanti a questa Camera l'appellante chiede che AO 1 sia tenuta a erogargli una provvigione ad litem di fr. 9000.– per coprire il saldo dell'anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili (sopra, consid. F). Subordinatamente egli insta per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio “con dispensa totale al pagamento delle spese e tasse di giustizia, con dispensa del pagamento dell'anticipo delle tasse e delle spese, per fr. 9000.–, e ammissione totale al gratuito patrocinio”.
a) Secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera, nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non è dato l'istituto della provvigione ad litem, per quanto ciò non impedisca alle parti di pattuire per convenzione un versamento a tale scopo (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiami; più recentemente: sentenza inc. 11.2016.59 del 24 gennaio 2018, consid. 11). Per di più, una richiesta di provvigione ad litem va introdotta davanti al primo giudice, anche se la prestazione è volta a coprire costi legali e processuali di appello (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6; v. ora DTF 143 III 624 consid. 7). Comunque sia, nella fattispecie la richiesta è senza interesse, poiché l'anticipo di fr. 6000.– prestato dall'appellante basta ormai per coprire le spese processuali di secondo grado.
L'istante non necessita più, in contingenze del genere, di alcuna provvigione ad litem.
b) Circa la richiesta subordinata di gratuito patrocinio, divenuta senza interesse la richiesta principale intesa all'ottenimento di una provvigione ad litem, diviene senza interesse anche la richiesta eventuale di gratuito patrocinio. Ad ogni buon conto, una richiesta di gratuito patrocinio non aveva più portata pratica al momento in cui è stata inoltrata. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria, infatti, può essere concesso con effetto retroattivo solo “in casi eccezionali” (art. 119 cpv. 4 CPC), come nel caso di pratiche urgenti per le quali non fosse possibile formulare la richiesta previamente oppure in casi nei quali la richiesta tardiva appaia scusabile, o perché il richiedente non era patrocinato o per altre circostanze particolari (Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 119). Eccezioni del genere non si riscontrano in concreto. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata il 30 gennaio 2017 copre unicamente, quindi, il periodo successivo alla sua introduzione. Ma dopo di allora la legale dell'istante non ha più compiuto alcun atto di patrocinio, essendosi limitata a produrre il certificato municipale (con la documentazione correlata) per l'ottenimento del beneficio. La richiesta di gratuito patrocinio va dichiarata a sua volta, di conseguenza, senza interesse.
15. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 12a). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di gratuito patrocinio per la procedura di appello, trattandosi di una
decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017, consid. 2.1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
2. Le spese processuali di fr. 5750.– complessivi sono poste a carico di AP 1.
3. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 4900.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello, ridotte a fr. 4750.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4800.– per ripetibili ridotte.
III. L'istanza di provvigione ad litem presentata da AP 1 è dichiarata senza interesse.
IV. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza interesse.
V. Notificazione:
|
|
– avv. ; – avv. dott. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).