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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa DI.2010.835 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 4 giugno 2010 da
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AO 1
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contro |
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arch. AP 1 |
giudicando sull'appello del 25 novembre 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1955) e AO 1 (1968) si sono sposati a __________ il 3 luglio 1992, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio è nata Z__________, oggi maggiorenne, il 12 settembre 1992. Il marito è architetto con studio proprio a __________. La moglie è docente incaricata a tempo parziale presso una scuola di pretirocinio a __________. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 617 RFD, a lui intestata) per trasferirsi prima in un appartamento, sempre in quel Comune, e poi, nel luglio del 2015, in una sua proprietà per piani a __________.
B. Il 26 marzo 2010 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Nella sua risposta del 4 giugno 2010 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non alle conseguenze accessorie prospettate dal marito. In via cautelare essa ha chiesto, fra l'altro, che fosse decretato un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili in suo favore, oltre a un contributo alimentare di fr. 1785.– mensili per la figlia Z__________, e che l'abitazione coniugale le fosse attribuita in uso, obbligando il marito ad assumere interessi ipotecari, spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile. Con decreto cautelare del 9 giugno 2010, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha condannato AP 1 a versare dal 1° giugno 2010 un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1785.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi), attribuendo in uso l'abitazione coniugale a AO 1 e obbligando il marito ad assumere gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile. L'addebito della tassa di giustizia (fr. 200.–) e delle spese (fr. 50.–) è stato rinviato al decreto che sarebbe stato emanato dopo il contraddittorio.
C. Il 12 luglio 2010 AP 1 si è rivolto al Pretore perché modificasse il decreto appena citato, riducendo a fr. 1500.– mensili il contributo alimentare per la figlia e includendo gli oneri ipotecari dell'abitazione coniugale nel contributo alimentare di fr. 2500.– mensili in favore della moglie. All'udienza del 20 luglio 2010, indetta per la discussione cautelare, il Segretario assessore ha constatato che tra i coniugi erano in corso trattative, di modo che ha aggiornato la discussione. In seguito la procedura è rimasta sospesa dal 2 novembre 2010 fino al 30 maggio 2011. Due anni dopo, il 5 luglio 2013, AP 1 ha nuovamente chiesto al Pretore di modificare il decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9 giugno 2010, sopprimendo il contributo alimentare per la moglie dal 1° settembre 2010 e ponendo a carico di quest'ultima tutti gli oneri relativi all'abitazione coniugale. Il Pretore ha citato le parti all'udienza del 24 luglio 2013 per riprendere la discussione sull'assetto cautelare.
D. Dinanzi al Segretario assessore, quel 24 luglio 2013, AO 1 ha postulato la conferma del decreto cautelare emanato dal Pretore il 9 giugno 2010 senza contraddittorio. L'udienza è ripresa il 21 agosto 2013, quando AP 1 ha chiesto, una volta ancora, di respingere l'istanza della moglie e di sopprimere il contributo alimentare per lei dal 1° settembre 2010, ponendo a carico della medesima tutti gli oneri dell'abitazione coniugale. AO 1 ha replicato e AP 1 ha duplicato, ognuno ribadendo le proprie posizioni. L'istruttoria cautelare è iniziata seduta stante ed è terminata il 18 giugno 2015. Al dibattimento finale del 9 novembre 2015 AO 1 ha sollecitato l'ulteriore conferma del decreto cautelare emesso dal Pretore senza contraddittorio, consentendo nondimeno a una riduzione del contributo alimentare per lei da fr. 2500.– a fr. 1500.– mensili dal 5 luglio 2013 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. AP 1 ha concluso per la reiezione dell'istanza della moglie, per la revoca del decreto cautelare emesso dal Pretore senza contraddittorio, per la soppressione del contributo alimentare litigioso dal 1° settembre 2010 (in subordine dal 5 luglio 2013) e per la riconsegna dell'abitazione coniugale entro il 31 dicembre 2013.
E. Statuendo con decreto cautelare del 14 novembre 2016, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, nel senso che ha condannato AP 1 a versare a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 in poi. Inoltre ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla medesima e ha posto gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua a carico del marito. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.– sono state addebitate per un quarto all'istante e per il resto al convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 25 novembre 2016 nel quale chiede che l'istanza della moglie sia respinta, che il decreto cautelare del 9 giugno 2010 sia revocato dal 1° settembre 2010 e che da quest'ultima data egli sia tenuto unicamente ad assumere gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile relative all'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 21 dicembre 2016 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il decreto cautelare impugnato è stato emesso dal Pretore in applicazione della vecchia procedura ticinese (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica per contro il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto il decreto del Pretore è stato intimato il 14 novembre 2016. L'appello in esame soggiace pertanto alla legge nuova. Ora, secondo quest'ultima le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono appellabili entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC ), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è manifestamente dato, se appena si considera l'entità del contributo alimentare in discussione al dibattimento finale davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto in questione è stato notificato alla patrocinatrice del convenuto il 15 novembre 2016. Depositato il 25 novembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nel decreto impugnato il Pretore ha ricordato che, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare, per principio e in quanto ciò sia possibile, il tenore di vita precedente. Quel tenore di vita – ha continuato il Pretore – costituisce anche il limite superiore per il cui mantenimento un coniuge può chiedere contributi all'altro. Nel caso specifico AO 1 ha addotto nella sua risposta di merito che per finanziare il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica le occorrerebbero fr. 6500.– mensili (di cui fr. 2000.– per gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale), fabbisogno che il Pretore ha ritenuto verosimile, viste le condizioni agiate in cui versava la famiglia durante la vita in comune. Posto ciò, per determinare il contributo di mantenimento pendente causa in favore di AO 1 il primo giudice ha fatto capo al cosiddetto metodo di calcolo “abituale”, consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi il fabbisogno della famiglia e nel dividere l'eccedenza a metà (RtiD I-2015 pag. 879 consid. 5a).
A tal fine egli ha calcolato il reddito del marito in:
fr. 18 155.35 mensili nel 2010,
fr. 16 810.85 mensili nel 2011,
fr. 15 029.50 mensili nel 2012,
fr. 24 008.15 mensili nel 2013,
fr. 24 008.15 mensili dal 2014 in poi
e ha determinato il relativo fabbisogno minimo in fr. 6399.80 mensili (compresi fr. 1785.– mensili per la figlia Z__________).
Quanto alla moglie, il Pretore ha appurato il suo reddito in:
fr. 3047.15 mensili nel 2010,
fr. 4240.15 mensili nel 2011,
fr. 4264.85 mensili nel 2012,
fr. 5265.35 mensili nel 2013,
fr. 3980.40 mensili dal 2014 in poi
e il di lei fabbisogno minimo in fr. 3690.25 mensili (senza il costo dell'abitazione coniugale, a carico del marito).
Nelle circostanze descritte il Pretore ha reputato “equo fissare il contributo alimentare in favore della moglie in fr. 2500.– mensili dal 1° giugno 2010 (introduzione dell'istanza cautelare). Quanto al marito, con il suo ampio margine disponibile egli risulta in grado, secondo il Pretore, non solo di elargire il contributo in questione, ma anche di pagare gli interessi ipotecari, le spese di
riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile riguardanti l'abitazione coniugale.
3. Litigioso rimane in questa sede – come detto – il contributo di mantenimento per la moglie. L'appellante non discute né l'attribuzione in uso dell'alloggio coniugale alla medesima né l'onere impostogli di assumere gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile relative a quell'alloggio. Non discute nemmeno l'ammontare del proprio fabbisogno minimo né l'ammontare del reddito della moglie (salvo quanto si dirà al consid. 7). Quanto egli contesta è l'ammontare delle proprie entrate, facendo valere che esse non hanno ecceduto fr. 11 401.– mensili nel 2010, fr. 9220.– mensili nel 2011, fr. 6869.– mensili nel 2012, fr. 10 674.– mensili nel 2013 e fr. 10 072.– mensili dal 2014 in poi, dovendosi dedurre dal reddito accertato dal Pretore il valore locativo dell'abitazione coniugale (fattore puramente tributario: sentenza del Tribunale federale 5A_891/2013 del 12 marzo 2014, consid. 5.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.18 del 28 novembre 2017, consid. 5a), come pure gli interessi passivi e le spese per la gestione e la manutenzione degli immobili, oltre alle spese di amministrazione dei titoli. Ciò gli lascia spazio tutt'al più – egli afferma – per versare gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile legate all'abitazione coniugale, ma non per erogare contributi di mantenimento alla moglie.
4. Riguardo alle entrate dell'appellante (decreto impugnato, pag. 6), non a torto AP 1 lamenta che il Pretore ha accertato il suo reddito senza tenere conto delle deduzioni fiscalmente riconosciute per interessi ipotecari, spese di gestione e manutenzione degli immobili, come pure per spese di amministrazione dei titoli. Ora, a un sommario esame come quello di apparenza che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC), dalle tassazioni del contribuente (nel fascicolo “richiamo incarto fiscale marito”) si evince quanto segue:
2010
reddito lordo fiscalmente accertato: fr. 217 873.–,
deduzioni fiscalmente riconosciute: fr. 62 301.–,
valore locativo dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto dell'appellante: fr. 136 815.–,
pari a fr. 11 401.25 mensili;
2011
reddito lordo fiscalmente accertato: fr. 212 080.–,
deduzioni fiscalmente riconosciute: fr. 75 678.–,
valore locativo dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto dell'appellante: fr. 117 645.–,
pari a fr. 9803.75 mensili;
2012
reddito lordo fiscalmente accertato: fr. 180 354.–,
deduzioni fiscalmente riconosciute: fr. 75 168.–,
valore locativo dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto dell'appellante: fr. 86 429.–,
pari a fr. 7202.40 mensili.
Per quanto concerne gli anni 2013 e 2014, non figurano tassazioni agli atti. Stando ai dati forniti dall'appellante, di per sé non contestati da AO 1 (osservazioni all'appello, pag. 8 in fondo), risultano questi dati:
2013
reddito lordo del contribuente: fr. 288 992.–,
deduzioni a fini fiscali: fr. 142 146.–,
valore locativo dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto del contribuente: fr. 128 089.–,
pari a fr. 10 674.– mensili;
2014
reddito lordo del contribuente: fr. 240 125.–,
deduzioni a fini fiscali: fr. 100 495.–,
valore locativo dell'abitazione coniugale: fr. 18 757.–,
reddito netto del contribuente: fr. 120 873.–,
pari a fr. 10 072.– mensili.
5. Nelle osservazioni all'appello AO 1 rimette in discussione il fabbisogno minimo dell'appellante, ma quanto essa critica tuttavia non è il calcolo del Pretore, il quale ha determinato quel fabbisogno in fr. 6399.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione con spese accessorie fr. 1800.–, premio della cassa malati fr. 529.70, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 33.80, contributo alimentare per Z__________ fr. 1785.–, imposte fr. 1051.30: decreto impugnato, pag. 6 in fondo). Essa censura il fabbisogno minimo che il convenuto aveva fatto valere in prima sede (doc. R), come se la causa si trovasse ancora dinanzi al Pretore. In proposito la sua argomentazione è quindi fuori tema. È vero invece, per altro verso, che il fabbisogno in denaro della figlia Z__________ non va inserito nel fabbisogno minimo dell'appellante, ma considerato a sé stante. Mai, del resto, questa Camera ha incluso il fabbisogno in denaro di figli comuni nel fabbisogno minimo di un genitore.
6. Il reddito di AO 1 non è – come detto – messo in dubbio dall'appellante. L'attrice sembra evocare invece, nelle osservazioni all'appello, un guadagno inferiore, almeno con riferimento al 2010. Non spiega tuttavia perché il decreto cautelare impugnato, che fa puntuale riferimento agli atti (doc. 40), sia erroneo o anche solo opinabile. Anche su questo punto l'argomentazione dell'interessata sfugge a ulteriore disamina.
7. Il fabbisogno minimo di AO 1 è stato accertato dal Pretore in fr. 3690.25 mensili (decreto impugnato, pag. 7). L'appellante, come detto, non lo contesta, tranne pretendere che a quella somma si aggiungano fr. 2130.– mensili per coprire “gli oneri dell'abitazione [coniugale] calcolati approssimativamente”. La pretesa è infondata, ove appena si consideri che il reddito dell'appellante è già stato accertato al netto degli oneri ipotecari da lui pagati per i propri immobili (sopra, consid. 4). Se mai l'appellante avrebbe potuto chiedere che nel fabbisogno minimo della moglie si comprendessero le spese di riscaldamento, di elettricità e di acqua potabile ch'egli è chiamato ad assumere, spese non previamente dedotte dal suo reddito. Egli non quantifica però l'ammontare di tali esborsi, limitandosi a rinviare a un'elencazione informe di pagamenti vari ai più disparati scopi (doc. Z). E non tocca a questa Camera prospettare cifre che neppure l'appellante adombra.
Nelle osservazioni all'appello, per converso, AO 1 insorge contro il proprio fabbisogno minimo calcolato dal Pretore, il quale non le ha riconosciuto spese di telefonia, abbonamento tv e Internet perché già comprese nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, né spese destinate al tempo libero perché non rese verosimili, né spese dovute a terapie psicologiche perché limitate a tre fatture del 2010, né spese di aggiornamento professionale perché non documentate, né spese di aiuto domestico per più di cinque ore settimanali a fr. 25.– orari. L'interessata fa valere intanto che il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un genitore affidatario ammonta a fr. 1350.– mensili. Essa allega inoltre che le spese di telefonia, abbonamento tv e Internet vanno inserite nel suo fabbisogno minimo per equità, il marito potendole addebitare alla propria ditta individuale. Infine adduce che le spese destinate al tempo libero corrispondono al costo di “una modesta cenetta fuori casa con cinema”, che le spese di terapia psicologica vanno riconosciute alla stregua di costi abituali, che le spese di aggiornamento professionale devono essere considerate notorie e che le spese di aiuto domestico per una villa di 250 m² con giardino si giustificano in almeno sette ore settimanali.
La prima doglianza non manca di buon diritto, nel senso che al momento in cui l'attrice ha postulato l'adozione di provvedimenti cautelari la figlia Z__________ era ancora minorenne e che in seguito, anche dopo la maggiore età, essa è continuata a vivere nell'economia domestica della madre. In simili condizioni si giustifica dunque di portare il minimo esistenziale del diritto esecutivo inserito nel fabbisogno minimo di AO 1 a fr. 1350.– mensili. Le altre censure dell'interessata non possono invece trovare ascolto. Inserire nel fabbisogno minimo costi già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo non si giustifica in alcun caso, poiché significherebbe computarli in doppio. Riconoscere spese per il tempo libero prive di qualsiasi conforto agli atti sarebbe poi arbitrario, mentre spese di terapia psicologica limitate a tre note d'onorario non possono reputarsi ricorrenti al punto da essere incluse nel fabbisogno mensile. Quanto alle spese di aggiornamento professionale, esse saranno anche necessarie, ma ciò non dispensa dal documentarle. Relativamente infine alle spese di aiuto domestico, l'interessata si limita a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma non rende verosimile che cinque ore settimanali siano insufficienti per una casa abitata da due sole persone. Ne segue, in definitiva, che il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr. 3840.25 mensili.
8. Da tutto quanto precede emerge, in applicazione del metodo di calcolo “abituale” adottato dal Pretore (sopra, consid, 2) e seguito anche dal convenuto nell'appello, il quadro del bilancio familiare in appresso:
Reddito medio del marito (2010–2014) fr. 9 830.70
Reddito medio della moglie (2010–2014) fr. 4 159.60
fr. 13 987.30 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 614.80
Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 840.25
Fabbisogno in denaro di Z__________ fr. 1 785.—
fr. 10 240.05 mensili
Eccedenza fr. 3 747.25
Metà eccedenza fr. 1 873.65 mensili
Contributo alimentare per la moglie:
fr. 3840.25 + fr. 1873.65 ./. fr. 4159.60 = fr. 1 554.30,
arrotondati a fr. 1 555.— mensili.
9. Nelle osservazioni all'appello AO 1 asserisce che, non avendo l'appellante chiesto la revoca entro dieci giorni del decreto cautelare adottato senza contraddittorio dal Pretore il 9 giugno 2010, quel decreto cautelare può essere rimesso in discussione solo dal 1° settembre 2010, data dalla quale AP 1 ne ha chiesto la modifica. L'assunto non ha pertinenza. Certo, secondo il vecchio diritto di procedura cantonale la revoca di decreti cautelari emanati senza contraddittorio andava chiesta entro dieci giorni dalla notifica (art. 379 cpv. 2 CPC ticinese), in difetto di che quei decreti si ritenevano accettati. Il principio valeva tuttavia qualora il giudice non indicesse il contraddittorio di propria iniziativa. Nella fattispecie il Pretore ha convocato le parti d'ufficio (nel decreto medesimo) a un'udienza del 20 luglio successivo per la discussione. Non occorreva dunque che AP 1 sollecitasse una citazione.
10. Le spese dell'attuale giudizio seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante consegue
una riduzione del contributo alimentare litigioso da fr. 2500.– a fr. 1555.– mensili, ma non la completa soppressione dal 1° settembre 2010. Ottiene così causa vinta per circa due quinti. Si giustifica in simili circostanze che sopporti tre quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese processuali di primo grado seguono identica sorte.
11. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare dal 1° giugno 2010 alla moglie AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1555.– mensili per la durata della causa di divorzio.
2. AP 1 è tenuto a versare inoltre alla figlia Z__________, dal 1° giugno 2010, un contributo alimentare di fr. 1780.– mensili anticipatamente entro il 5 di ogni mese, assegni familiari non compresi, per la durata della causa di divorzio.
4. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 200.–, da anticipare da AO 1, sono poste per due quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AP 1, il quale rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte.
Il dispositivo n. 3 del decreto impugnato rimane invariato.
II. Le spese di appello, di fr. 1500.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).