Incarto n.
11.2016.129

Lugano

13 luglio 2017/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

 

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2016.101 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'8 febbraio 2016 da

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 28 novembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 novembre 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                      che con sentenza del 17 novembre 2016, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha, tra l'altro, condannato AP 1 (1956) a versare dal 1° aprile 2016 un contributo alimentare di fr. 1225.– mensili alla moglie AO 1 (1963), sposata a __________ il 7 luglio 2015;

 

                                  che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 novembre 2016 per ottenere che – conferito l'effetto sospensivo al ricorso – il contributo di mantenimento in favore della moglie sia soppresso, salvo riconoscere in subordine un contributo alimentare limitato a

                                  fr. 200.– mensili “per quattro mesi, ovvero dal 1° aprile 2016 al 1° luglio 2016”;

 

                                  che invitata a esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, AO 1 ne ha proposto il rigetto nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2016;

 

                                  che con decreto del 23 dicembre 2016 il presidente di questa Camera ha accolto l'istanza di effetto sospensivo limitatamente ai contributi dovuti dall'aprile al novembre del 2016 compresi;

 

                                  che il 7 luglio 2017 AP 1 ha reso noto a questa Camera che nel frattempo con decisione del 28 giugno 2017 "passata in giudicato il 5 luglio 2017" il Pretore aggiunto – adito con un'istanza comune con accordo completo – ha pronunciato il divorzio;

 

                                  che contestualmente AP 1 dichiara di ritirare l'appello;

 

e considerando

 

in diritto:                    che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;

 

                                  che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                  che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale, ripetibili comprese (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                 che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma l'ammontare della tassa di giustizia è adeguatamente ridotto (art. 21 LTG) per tenere conto non solo del fatto che la procedura di appello si conclude senza sentenza, ma anche della buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la lite in via amichevole;

 

                                  che non si pone problema di ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata a formulare osservazioni sul merito dell'appello né avendo per altro rivendicato indennità del genere nel suo memoriale del 22 dicembre 2016;

 

 

decreta:                1.  Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–;

–.

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).