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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2014.275 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 maggio 2014 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 5 dicembre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1975) si sono sposati a __________ l'8 agosto 2008. Dal matrimonio sono nati M__________, il 20 ottobre 2008, e J__________, il 12 maggio 2011. Il marito lavora per la __________ SA in qualità di “business manager”. La moglie gestisce la “scuola di __________” a __________, rilevata dalla madre nel 2012. I coniugi vivono separati dal giugno del 2013, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 143 RFD di __________, a lui intestata) per trasferirsi in un appartamento in locazione prima a __________ e poi a __________.
B. Il 14 maggio 2014 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 10 000.– mensili per sé e uno di fr. 1800.– mensili per ogni figlio retroattivamente dal 1° giugno 2013 (assegni familiari non compresi). Al contraddittorio del 30 luglio 2014 il convenuto ha aderito al principio della vita separata, all'assegnazione provvisoria dell'alloggio coniugale alla moglie e all'affidamento dei figli alla medesima (riservato il suo più ampio diritto di visita), offrendo dal 5 agosto 2014 un contributo alimentare di fr. 4040.– mensili per l'istante, un contributo variante da fr. 1305.– a fr 1460.– mensili per M__________ e uno di fr. 1130.– mensili per J__________ (assegni familiari non compresi). Egli ha chiesto inoltre di poter dedurre dai contributi quanto egli ha corrisposto direttamente per le necessità della famiglia, oltre a sollecitare la restituzione di fr. 39 840.– per quanto pagato in eccesso dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2014. In esito alla discussione le parti si sono accordate sull'autorizzazione a vivere separate, sull'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento dei figli alla stessa, sull'esercizio congiunto dell'autorità parentale e sulla disciplina del diritto di visita paterno.
C. Autorizzata dal Pretore, l'istante ha replicato il 13 aprile 2015, aumentando a fr. 10 900.– mensili la pretesa di contributo alimentare per sé. Il convenuto ha duplicato il 27 aprile 2015, riducendo il contributo offerto alla moglie a fr. 2380.– mensili (oltre a fr. 600.– per le imposte) ed elencando le spese ch'egli chiedeva di compensare con i propri oneri alimentari. Al dibattimento del 26 maggio 2015 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria si è chiusa il 14 settembre 2016. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato. Il convenuto ha presentato nondimeno un memoriale conclusivo del 27 ottobre 2016 in cui ha ridotto il contributo alimentare offerto alla moglie a fr. 2341.65 mensili, quello per
M__________ a fr. 1447.– e quello per J__________ a fr. 1119.– (assegni familiari non compresi), instando per la restituzione di fr. 146 108.– complessivi più interessi per contributi di mantenimento pagati in esubero dal 1° giugno 2013 al 9 agosto 2016.
D. Statuendo con sentenza del 23 novembre 2016, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli alla medesima (riservando al padre il più ampio diritto di visita) e ha condannato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari:
– per la moglie:
fr. 4502.– mensili dal 1° giugno 2013;
– per M__________:
fr. 1933.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2014,
fr. 2005.– mensili dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2020 e
fr. 2328.– mensili dal 1° novembre 2020 in poi,
oltre assegni familiari (fino al 31 dicembre 2014);
– per J__________:
fr. 1742.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2017,
fr. 1814.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2023 e
fr. 2138.– mensili dal 1° giugno 2023 in poi,
oltre assegni familiari (fino al 31 dicembre 2014).
Riguardo al problema di sapere quanto l'appellante dovesse ancora versare per moglie e figli dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2016, il Pretore ha accertato i seguenti ammontari scoperti:
– per la moglie:
fr. 2313.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014 e
fr. –.– dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2016;
– per M__________:
fr. 1123.95 mensili dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014,
fr. 310.95 mensili dal 1° settembre al 31 ottobre 2014,
fr. 382.95 mensili dal 1° novembre 2014 al 31 luglio 2016,
oltre agli assegni familiari fino al 31 dicembre 2014;
– per J__________:
fr. 1032.95 mensili dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014,
fr. 271.95 mensili dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2016,
oltre agli assegni familiari fino al 31 dicembre 2014.
Le spese processuali di complessivi fr. 2310.– sono state poste per tre decimi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 dicembre 2016 per ottenere che, conferito all'appello effetto sospensivo, egli sia liberato da ogni obbligo di pagamento riguardo a moglie e figli fino al 31 luglio 2016 e che dopo di allora il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 3265.65 mensili, lasciando invariato quello per i figli. Egli postula inoltre la restituzione di fr. 12 943.60 con interessi del 5% dal 23 novembre 2016 per contributi alimentari versati in eccesso. L'istanza di effetto sospensivo è stata parzialmente accolta dal presidente di questa Camera, che con decreto del 29 dicembre 2016 ha conferito il beneficio richiesto per quanto riguardava i contributi alimentari a carico di AP 1 dal giugno del 2013 fino al novembre del 2016 compresi, mentre ha respinto l'istanza per i contributi alimentari dovuti in seguito. Invitata a esprimersi sull'appello, nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2016 AO 1 propone di respingerlo.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato già considerando la differenza tra la richiesta di contributo alimentare formulata dall'istante per sé davanti al Pretore (fr. 10 900.– mensili) e l'offerta del convenuto (fr. 2341.65 mensili) per un lasso di tempo indeterminato (e quindi da calcolare sull'arco di vent'anni: art. 92 cpv. 2 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata notificata alle patrocinatrici del convenuto il 24 novembre 2016, di modo che il termine di impugnazione è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto la domenica 4 dicembre 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 5 dicembre 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Litigiosi rimangono, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie e quanto l'appellante deve ancora versare per moglie e figli dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2016. Relativamente al contributo alimentare per l'istante, il Pretore ha applicato il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Egli ha accertato così un margine disponibile del marito di fr. 11 825.75 mensili (reddito di fr. 20 419.75 mensili meno fabbisogno effettivo di fr. 8594.–), un reddito medio della moglie di fr. 1200.– mensili e un fabbisogno effettivo di lei di fr. 5701.35 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 754.40 [già dedotte le quote di un terzo e di un quarto comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], ammortamento ipotecario fr. 750.–, premio della cassa malati fr. 536.75, assicurazione dell'economia domestica fr. 32.10, assicurazione dello stabile fr. 115.10, spese mediche fr. 13.–, vacanze fr. 250.–, imposte fr. 1900.–). Per mantenere il proprio tenore di vita la moglie abbisogna dunque, ha continuato il Pretore, di fr. 4502.– mensili, somma che il convenuto è in grado di erogare, così come è in grado di finanziare i fabbisogni in denaro di M__________ (fr. 1933.– mensili dal 1° giugno 2013, fr. 2005.– mensili dal 1° novembre 2014, fr. 2328.– mensili dal 1° novembre 2020) e di J__________ (fr. 1742.– mensili dal 1° giugno 2013, fr. 1814.– mensili dal 1° giugno 2017, fr. 2128.– mensili dal 1° giugno 2023) calcolati secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, con una maggiorazione del 25% date le condizioni abbienti della famiglia.
Riguardo alla questione di sapere quanto l'appellante dovesse ancora corrispondere per moglie e figli nel periodo intercorso dal 1° giugno 2013 al 31 luglio 2016, il Pretore ha accertato che in quel lasso di tempo il convenuto aveva già fatto fronte a buona parte del fabbisogno familiare, ma che fino al 31 agosto 2014 rimanevano scoperti fr. 2313.– mensili in favore della moglie (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.– mensili, spese mediche fr. 13.–, vacanze fr. 250.–,
imposte fr. 1900.–, meno il reddito proprio di fr. 1200.– mensili), fr. 1223.95 mensili in favore di M__________ e fr. 1032.95 in favore di J__________ (il fabbisogno in denaro, meno il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati già pagati dal padre). Quanto al periodo compreso fra il 1° settembre 2014 e il 31 luglio 2016, il Pretore ha appurato invece che il convenuto nulla più doveva alla moglie, mentre rimaneva un saldo in favore di M__________ di fr. 310.95 mensili fino al 31 ottobre 2014 e di fr. 382.95 mensili fino al 31 luglio 2016, come pure un saldo in favore di J__________ di fr. 271.95 mensili fino al 31 luglio 2016.
3. Nelle osservazioni all'appello AO 1 contesta anzitutto il calcolo del proprio contributo alimentare in applicazione del metodo fondato sul principio del dispendio effettivo, chiedendo di far capo al metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza. Secondo il Pretore, tuttavia, quest'ultimo metodo non riguarda coniugi che durante la comunione domestica vivevano in condizioni finanziarie particolarmente agiate né coniugi che durante la vita in comune potevano coprire con largo margine i costi di due economie domestiche separate (sentenza impugnata, consid. 9). Tale argomentazione è di per sé corretta (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6). Contrariamente all'opinione dell'interessata, di conseguenza, il primo giudice ha indicato perché non ha ritenuto pertinente nella fattispecie il metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza, tanto più dopo avere appurato un margine disponibile nel bilancio familiare di quasi fr. 3000.– mensili. Già in un'ordinanza del 24 marzo 2015, del resto, egli aveva rese attente le parti “che nel caso concreto non è a priori esclusa l'applicabilità del calcolo del contributo in base al dispendio effettivo”. Al proposito la doglianza della moglie cade dunque nel vuoto.
4. Nell'appello il convenuto critica in primo luogo l'ammontare del reddito della moglie, che chiede di aumentare da fr. 1200.– a fr. 1342.– mensili. Ora, nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che nel 2011 e nel 2012 l'istante aveva guadagnato in media fr. 1161.– mensili lavorando per la madre, finché in quell'anno essa aveva ripreso la scuola di danza, mettendosi in proprio. Dopo di allora essa risulta avere conseguito un reddito di fr. 1370.– mensili nel 2013 e di fr. 1094.– mensili nel 2014, onde una sommaria media di fr. 1200.– mensili (consid. 11). L'appellante lamenta che il Pretore ha ignorato il reddito conseguito dalla moglie nei primi dieci mesi del 2015, periodo durante il quale costei ha guadagnato fr. 1563.– mensili, ciò che fa lievitare il reddito medio dal 2013 in poi a fr. 1342.– mensili.
a) Il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda. Non esistendo contabilità, il giudice si fonda sui dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.42 del 23 maggio 2017 consid. 6b).
b) Per quel che è delle entrate conseguite dall'istante nel 2015 (i primi dieci mesi documentati: doc. H e I), mal si comprende in effetti perché il Pretore non le abbia considerate. È vero che agli atti figurano solo i bilanci della scuola di danza relativi al 2013 e al 2014 (doc. G = doc. L). È altrettanto vero però che per determinare le entrate dell'istante del 2013 e nel 2014 il Pretore non si è attenuto pedissequamente a quei bilanci, ma ha accertato quanto AO 1 aveva ricevuto dalla ditta individuale su un suo conto per il proprio fabbisogno personale (sentenza impugnata, consid. 11). Ciò risponde al principio per cui – come detto – esaminando i conti economici di una ditta individuale il giudice non deve trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati del titolare. Allo stesso modo il Pretore avrebbe potuto procedere anche per i primi dieci mesi del 2015, come rileva l'appellante, il quale indica il reddito dell'istante nel corso di quel periodo, calcolato secondo gli stessi criteri del Pretore, in fr. 1563.– mensili. Onde un reddito medio, secondo il convenuto, di fr. 1342.– mensili.
c) Nelle osservazioni all'appello l'istante obietta che, per quanto riguarda i suoi redditi nel 2013 e nel 2014, il Pretore li ha accertati arbitrariamente, poiché l'utile della scuola di danza non ha ecceduto fr. 685.65 mensili nel 2013 e fr. 376.80 mensili nel 2014, come risulta dai rendiconti agli atti. Essa si limita tuttavia a dolersi che il Pretore abbia confuso la "cassa” con l'“utile”, ma non spiega perché il Pretore, imputandole come reddito quanto essa ha ricevuto dalla ditta individuale, avrebbe disatteso il principio per cui, nell'esame di bilanci e conti di esercizio, il giudice non deve trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati del titolare. Riguardo poi al reddito dei primi dieci mesi del 2015, AO 1 nulla oppone. Ne segue che, tenuto conto anche del reddito da lei conseguito nel 2015 (di per sé non contestato), la media degli introiti nei primi tre anni di attività indipendente può essere sommariamente fissata in fr. 1300.– mensili, ma non oltre, dovendosi considerare ai fini del giudizio anche gli ultimi mesi del 2012, quando l'interessata aveva appena iniziato l'attività in proprio. Su questo punto l'appello si rivela dunque parzialmente fondato.
5. L'appellante critica anche il fabbisogno effettivo della moglie, accertato dal Pretore in fr. 5701.35 mensili, chiedendo di ridurre le imposte da fr. 1900.– a fr. 830.– mensili. Egli sostiene che, seppure si confermassero i contributi di mantenimento fissati nella sentenza impugnata, il reddito imponibile di lei non supererebbe fr. 84 316.– annui (fr. 122 016.–, meno deduzioni per i figli di fr. 22 200.–, deduzioni per la cassa malati di fr. 10 500.– e altre deduzioni per fr. 5000.–), donde un onere fiscale di fr. 830.– mensili. La doglianza è provvista di buon diritto. Ci si dipartisse pure, in effetti, dai contributi di mantenimento stabiliti dal Pretore in un massimo di fr. 8968.– mensili complessivi per moglie e figli, le entrate di AO 1 ammonterebbero a circa
fr. 123 200.– annui (reddito da attività lucrativa fr. 1300.– mensili, contributi alimentari fr. 8968.– mensili). Tenuto conto delle deduzioni citate dianzi (fr. 37 700.– complessivi), l'imponibile annuo si attesterebbe così attorno a fr. 85 500.– L'imposta presumibile di fr. 830.– mensili prospettata dall'appellante appare pertanto corretta (calcolatore in: www3.ti.ch/DFE/ DC/calcolatori/Reddito Sostanza.php). Il fabbisogno effettivo dell'istante va ricommisurato così in fr. 4631.35 mensili e il contributo di mantenimento in favore di lei a fr. 3330.– mensili arrotondati (fr. 4631.35 mensili, meno il reddito proprio di fr. 1300.– mensili).
6. Nella sentenza impugnata il Pretore è stato chiamato ad accertare altresì quanto AP 1 deve ancora versare a titolo di mantenimento per moglie e figli nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 (separazione di fatto) e il 31 luglio 2016. Il Pretore lo ha condannato al pagamento dei conguagli testé menzionati (lett. D). L'appellante esclude di dover pagare somme residue per quel lasso di tempo, sostenendo di avere corrisposto addirittura fr. 1563.30 in eccesso dal 1° giugno 2013 al 31 agosto 2014 e fr. 11 380.30 più del dovuto in seguito, di modo che l'istante va obbligata a rifondergli complessivi fr. 12 943.60 con interessi.
a) Le misure a protezione dell'unione coniugale sono equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 478 consid. 4.1), tant'è che sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e con potere cognitivo limitato alla verosimiglianza (sentenza del Tribunale federale 5A_855/2017 dell'11 aprile 2018 consid. 4.3.2 con rinvio a DTF 127 III 478 consid. 2b/bb). Per tale motivo la giurisprudenza ha avuto modo di ricordare che – ove la legge non preveda altrimenti – per diritto federale il pagamento di una somma di denaro non può essere imposto in via definitiva nell'ambito di una misura provvisionale senza che intervenga poi un giudizio di merito (DTF 113 II 465; v. anche i riferimenti di dottrina in: sentenza del Tribunale federale 5C.10/2003 del 18 febbraio 2003, consid. 2.2.2 in fine). Tale principio è già stato esplicitamente rammentato anche da questa Camera (sentenza inc. 11.1995.5 del 4 giugno 1996, consid. 13), la quale ha precisato inoltre che il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale non è competente per statuire nel merito sui rapporti di dare e avere tra le parti per debiti dell'uno pagati dall'altro e viceversa (RtiD I- 2005 pag. 765 consid. 17a).
b) Ciò
premesso, mentre i contributi di mantenimento a protezione dell'unione
coniugale sono fissati con un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza,
le eventuali controversie legate alle pretese di un coniuge perché si condanni
l'altro a versare una determinata somma a titolo di arretrato alimentare o a
restituire una determinata somma per contributi di mantenimento riscossi in
esubero vanno giudicate con pieno potere cognitivo, nel quadro di una procedura
ordinaria
(o semplificata). In concreto il Pretore non era abilitato quindi a decidere con
un giudizio meramente sommario quanto AP 1 dovesse ancora versare alla moglie o
quanto AO 1 dovesse restituire al marito. Né egli avrebbe potuto – per ipotesi
– statuire su parte della controversia con rito sommario (fissazione dei
contributi alimentari) e su un'altra parte con rito ordinario o semplificato (credito
di un coniuge verso l'altro) nel contesto di un medesimo processo. Un attore infatti
può riunire in un'unica azione più pretese contro una medesima parte solo se
risulta applicabile la stessa procedura (art. 90 lett. b CPC). Se il rito è
diverso, le azioni vanno disgiunte.
c) Si rilevi inoltre che, comunque fosse, in concreto il Pretore non aveva la competenza funzionale per statuire nella procedura a tutela dell'unione coniugale sulla pretesa di AP 1 intesa a ottenere il rimborso di fr. 146 108.– complessivi (più interessi) per contributi di mantenimento pagati in esubero dal 1° giugno 2013 al 9 agosto 2016 né sulla pretesa di AO 1 intesa a ottenere contributi alimentari rimasti parzialmente o totalmente scoperti in relazione a quel periodo. La controversia – di merito – andava trattata infatti dal giudice ordinario, non dal giudice a protezione dell'unione coniugale. Né le parti avrebbero potuto sottoporre la lite, per loro scelta, al giudice della protezione dell'unione coniugale, una proroga di giurisdizione non rientrando nelle loro disponibilità (DTF 138 III 477 consid. 3.1 con rinvii). Se ne conclude che, nella misura in cui ha pronunciato il dispositivo n. 5.1 della sentenza impugnata, il Pretore ha statuito anche in assenza di un presupposto processuale (la competenza per materia: art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). E i presupposti processuali vanno esaminati d'ufficio (art. 60 CPC). Su questo punto la decisione impugnata deve quindi essere annullata e la richiesta dell'appellante dichiarata irricevibile.
7. Le spese del giudizio odierno seguono il grado di vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'appellante chiedeva di ridurre il contributo alimentare per la moglie da fr. 4502.– a fr. 3265.65 mensili. Ottiene praticamente causa vinta, poiché vede ridurre l'obbligo a fr. 3330.– mensili. Egli soccombe invece sulla pretesa di fr. 12 943.60 con interessi per il rimborso di contributi versati in esubero, ma al proposito soccombe anche la moglie, la quale postulava la conferma dei conguagli fissati in suo favore dal primo giudice. Nel complesso si giustifica così che l'appellante sopporti un quarto degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto un'indennità per ripetibili ridotta (un mezzo: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
L'esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo sulle spese processuali di primo grado, che il Pretore ha posto per tre decimi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Sul contributo alimentare per la moglie, che questa rivendicava in fr. 10 900.– mensili a fronte di un'offerta del marito di fr. 2341.65, essa esce largamente sconfitta. Esce vittoriosa invece sul contributo alimentare per i figli, che il Pretore ha fissato in cifre per lo più superiori alla richiesta quantificata dall'istante in fr. 1800.– mensili (assegni familiari non compresi) per ciascuno di loro dal 1° giugno 2013 rispetto all'offerta di fr. 1447.– per M__________ e di fr. 1119.– per J__________ (assegni familiari non compresi). Risulta vincente anche sulla restituzione di fr. 146 108.– più interessi che il marito pretendeva per contributi di mantenimento pagati di troppo dal 1° giugno 2013 al 9 agosto 2016. Tutto ponderato, nelle condizioni descritte si giustifica perciò di suddividere le spese processuali in ragione di metà ciascuno, a maggior ragione ove si consideri che in una causa del diritto di famiglia il giudice può prescindere da un riparto degli oneri strettamente aritmetico (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non spetta per converso a questa Camera statuire per la prima volta in materia di ripetibili, questione che il Pretore non ha giudicato.
8. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
5. AP 1 è tenuto a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
per la moglie AO 1:
fr. 3330.– mensili dal 1° giugno 2013 in poi;
per il figlio M__________:
fr. 1933.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2014,
fr. 2005.– mensili dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2020 e
fr. 2328.– mensili dal 1° novembre 2020 in poi;
per il figlio J__________:
fr. 1742.– mensili dal 1° giugno 2013 al 31 maggio 2017,
fr. 1814.– mensili dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2023 e
fr. 2138.– mensili dal 1° giugno 2023 in poi.
Gli assegni familiari non sono compresi nei contributi alimentari.
5.1 La richiesta di AP 1 intesa a ottenere la condanna di AO 1 al rimborso di contributi alimentari versati in eccesso e la richiesta di AO 1 intesa a ottenere la condanna di AP 1 al versamento di contributi alimentari arretrati sono irricevibili.
6. Le spese processuali di complessivi fr. 2310.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
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– avvocate ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).