Incarto n.
11.2016.133

Lugano

19 aprile 2017/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2014.2276 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 27 maggio 2014 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

e AP 2

(patrocinati dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 5 dicembre 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 21 novembre 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  AO 1 è proprietario delle contigue particelle n. 87 (500 m²) e n. 937 (5754 m²) RFD di __________. Sulla prima sorge la sua casa d'abitazione, la seconda è un terreno agricolo. Entrambi i fondi beneficiano di un diritto di “passo con veicoli” sulle vicine particelle n. 614 (859 m²) e n. 619 (859 m²), non edificate, l'una appartenente a AP 1 e l'altra a __________ P__________. Tale servitù permette il collegamento dei due fondi dominanti con la strada pubblica (particella n. 9: “via __________” o “via __________”). AP 2, da parte sua, è proprietario della particella n. 785 (477 m²), adiacente alla particella n. 614.

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            B.  Il Municipio di __________ ha rilasciato il 12 dicembre 2012 ad AP 2 la licenza edilizia per la costruzione di due autorimesse e la posa di una recinzione sulla particella n. 785. In vista di riunire i loro due fondi, AP 1 e AP 2 hanno chiesto il 16 aprile 2013 a AO 1 di rinunciare – previo eventuale indennizzo – al diritto di passo, secondo loro ormai privo di interesse poiché i due fondi dominanti possono far capo per l'accesso veicolare a una nuova stradina comunale, appena asfaltata (particella n. 91). AO 1 ha rifiutato.

 

                            C.  Il 16 dicembre 2013 AP 1 e AP 2 hanno iniziato i lavori per la costruzione delle due autorimesse e la posa della recinzione, innalzando di circa 1 m il livello del terreno sulla striscia gravata della servitù. Inoltre essi hanno impedito l'esercizio del passo posando sulla particella n. 614 due blocchi di cemento armato e due barriere da cantiere. AO 1 ha chiesto Il 20 dicembre 2013 a AP 1 e AP 2, come pure al Municipio di __________, l'immediata cessazione della turbativa e il ripristino della situazione originaria. Il Comune ha ordinato il 15 gennaio 2014 a AP 1 l'immediata sospensione dei lavori sulla particella n. 614, assegnando loro un termine di 30 giorni entro cui presentare una domanda di costruzione per gli interventi eseguiti e da eseguire. AP 1 e AP 2 hanno ricorso il 31 gennaio 2014 contro tale decisione al Consiglio di Stato. Nel frattempo AO 1 ha sollecitato anche la rimozione di un “palo con un faro” puntato verso casa sua. Senza esito.

 

                           D.  Il 27 maggio 2014 AO 1 ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, un'azione di manutenzione con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché fosse ordinato a AP 1 e AP 2 di togliere dalla superficie gravata della servitù sulla particella n. 614 i massi e il materiale depositato, di ripristinare la possibilità di transito veicolare e di eliminare il “palo con il faro” entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Egli ha chiesto inoltre che si comminasse ai convenuti l'applicazione dell'art. 292 CP e una multa disciplinare di fr. 1000.– per ogni giorno di inottemperanza, autorizzando l'adempimento sostitutivo da parte sua. Chiamati a esprimersi per scritto, i convenuti hanno proposto il 16 giugno 2014 di respingere l'azione in ordine e hanno postulato in via riconvenzionale la convocazione a un'udienza di conciliazione per la cancellazione della servitù.

 

                            E.  All'udienza del 4 settembre 2014, indetta per il contraddittorio sulla domanda di tutela giurisdizionale nei casi manifesti e per la conciliazione sulla domanda di cancellazione della servitù, le parti si sono accordate nel senso di incaricare un geometra assuntore di verificare le misure del campo stradale sulla particella n. 91. A una successiva udienza “per incombenti” del 7 ottobre 2016 i convenuti hanno proposto di riscattare la servitù dietro versamento di fr. 18 000.–. AO 1 non ha accettato la proposta. Il Pretore aggiunto ha avvertito le parti che avrebbe statuito senza ulteriori formalità.

 

                             F.  Nel frattempo, il 20 agosto 2014, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione municipale del 15 gennaio 2014, accertando che l'ordine di sospendere i lavori era divenuto privo d'oggetto, gli interventi sulla particella n. 614 essendo terminati, e che una domanda di costruzione non occorreva nel caso specifico perché le opere in questione erano di natura provvisoria, destinate unicamente a garantire l'accesso al cantiere con veicoli pesanti. Un ricorso presentato dal Comune di __________ contro tale risoluzione è stato respinto dal Tribunale cantonale amministrativo il 24 febbraio 2015 (inc. 52.2014.36).

 

                            G.  Statuendo il 21 novembre 2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'azione di manutenzione, nel senso che ha ordinato a AP 1 e AP 2, sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 200.– per ogni giorno di inadempimento, di rimuovere dalla superficie gravata della servitù sulla particella n. 614 i massi e il materiale ivi depositati e di ripristinare la possibilità di transito veicolare entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione. Quanto alla facoltà di adempimento sostitutivo, egli l'ha subordinata a una domanda previa che indicasse la persona incaricata e il preventivo di spesa, con obbligo di anticipare i costi da parte dell'istante. Le spese processuali di fr. 1700.– sono state poste per fr. 60.– a carico di AO 1 e per fr. 1640.– a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                            H.  Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 5 dicembre 2016 nel quale chiedono di respingere l'azione di manutenzione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 12 gennaio 2017 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice ha indicato il valore litigioso in fr. 21 000.– (sentenza impugnata, pag. 4), cifra che le parti non discutono e che non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 23 novembre 2016, di modo che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 3 dicembre 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 5 dicembre 2016, ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                             2.  All'appello AP 2 e AP 1 accludono varia documentazione e chiedono che si richiamino incarti dall'Ufficio tecnico del Comune di __________, dal Consiglio di Stato, dal Tribunale cantonale amministrativo e dalla Sezione del lavoro della Divisione dell'economia. Se non che, le decisioni prese dal Municipio di __________ il 12 dicembre 2012 e il 15 gennaio 2014, così come la notifica del­l'inizio lavori del 18 giugno 2013 figurano già nell'incarto richiamato dalla Pretura, di modo che la loro edizione è superflua. Quanto all'ulteriore documentazione, la sua proponibilità è dubbia, gli appellanti non pretendendo che fosse loro impossibile addurre nuovi mezzi di prova dinanzi al primo giudice con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). Per il resto, non si vede – né i convenuti spiegano – in che cosa sussidierebbero tali richiami ai fini del giudizio. Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

 

                             3.  Il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, egli ha rilevato che l'esistenza del diritto di passo veicolare e la modifica dello stato fisico della porzione di terreno su cui grava la servitù sono fatti liquidi e incontestati, mentre la giustificazione dei convenuti, i quali asserivano di essersi limitati a ricavare temporaneamente un'area da cantiere per l'edificazione dei due rimesse sulla particella n. 785 non appariva sorretta da alcuna autorizzazione. Quanto all'esistenza di un accesso alternativo alle proprietà dell'istante mediante la stradina comunale (particella n. 91), esso non fa decadere – ha continuato il primo giudice – la servitù e non legittima lo sbarramento operato dai convenuti. Tanto meno ove si consideri che al momento di costituire la servitù la stradina comunale già esisteva e che la concessione della servitù di passo non si configura alla stregua di un mero accesso necessario. Solo un'eventuale cancellazione, riscatto o riduzione della servitù potrebbe sanare l'attuale situazio­ne e rendere non manifesto il caso. Onde, in definitiva, l'ordine ai convenuti di rimuovere gli intralci, salvo il citato faro, riguardo al quale il Pretore aggiunto non si è detto certo del buon fondamento della domanda.

 

                                  4.  Gli appellanti postulano l'annullamento degli ordini impartiti dal Pretore aggiunto e del giudizio sulle spese. La richiesta è rudimentale, ma dalla motivazione dell'appello si può evincere che quanto essi sollecitano è la riforma della sentenza impugnata nel senso di vedere respinta l'azione di manutenzione. Sta di fatto che, qualora non reputi date le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale in procedura sommaria, “il giudice non entra nel merito”, ovvero dichiara l'istanza irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC; DTF 140 III 315). Non può invece respingere l'azione, l'istante conservando la possibilità di far valere i suoi diritti in una causa ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere cognitivo

                                  (I CCA sentenza inc. 11.2015.103 del 30 dicembre 2015 consid. 8 con rinvio a FF 2006 pag. 6724). Dovesse accogliere l'appello, di conseguenza, questa Camera potrà – se mai – dichiarare l'istanza di AO 1 inammissibile, ma non respingerla.

 

                             5.  Gli appellanti contestano che i fatti addotti dall'istante e la situazione giuridica potessero ritenersi incontestati e chiari a dispetto delle verosimili obiezioni da essi sollevate. Sostengono che il diritto di passo veicolare in favore delle particelle n. 87 e 937 è stato concesso a suo tempo per consentire un accesso praticabile in mancanza di un altro passaggio pubblico “agevole”, ma che nel frattempo la situazione è cambiata perché l'istante può accedere alle sue proprietà facendo capo alla stradina comunale (particella n. 91). L'argomentazione è fuori tema. Una turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù prediale, in un intralcio inammissibile recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in cui tale diritto è sempre stato esercitato (I CCA sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5d con rinvio a Ernst in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 3 ad art. 928 con richiami; Lindemann/Stark in: Berner Kommentar, 4ª edizione, n. 23 ad art. 928 CC). In concreto gli appellanti non revocano in dubbio che fino all'inizio dei lavori sui loro fondi il passo veicolare attraverso la particella n. 614 fosse normalmente praticato (art. 919 cpv. 2 CC), così come non contestano che i lavori impediscano ora il passaggio. Al proposito l'appello denota così la sua totale inconsistenza, senza dimenticare che gli appellanti si limitano a esporre la loro versione dei fatti, ma non si confrontano con la sentenza impugnata, stando alla quale l'accesso veicolare lungo la particella n. 91 preesisteva alla servitù, la quale non si configura pertanto come un accesso necessario. Privo di adeguata motivazione, su questo punto l'appello si rivela irricevibile.

 

                                   6.   Ribadiscono gli appellanti che lo sbarramento della strada è avvenuto a titolo provvisorio per consentire l'edificazione delle due autorimesse conformemente alla licenza edilizia. Tanto più – essi sottolineano – che la temporanea formazione di un'area di cantiere sulla particella n. 614 è stata ritenuta legittima sia il Consiglio di Stato sia il Tribunale cantonale amministrativo.

 

                                  a)   La procedura sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante, nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012 consid. 4, in: SJ 2013 I 129). Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti sono “immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che pos­sono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inam­missibile (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 621 con­sid. 5.1.1). Tali principi sono già stati ricapitolati anche da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a).

 

                                  b)  Una situazione giuridica è “chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC se, sulla base di dottrina e giurispru­denza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco. Per contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede una decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2; sentenza 4A_132/2015 dell'8 gennaio 2016, consid. 5 in: SJ 2016 I 229). Comunque sia, il convenuto non può limitarsi a muovere obiezioni o eccezioni che potrebbero contraddire la liquidità della fattispecie o della situazione giuridica; deve addurre mezzi di difesa motivati e concludenti (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2015 del 27 luglio 2016, consid. 2.1; I CCA sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017 consid. 5a).

 

                                  c)   L'art. 928 CC prevede che, quando sia turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza, un possessore può promuovere azione di manutenzione contro l'autore della turbativa “anche se questi pretende di agire con diritto” (cpv. 1). L'azione ha per oggetto la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento del danno (cpv. 2). Essa mira alla conservazione di uno stato di fatto o al ripristino della situazione anteriore ed è assimilabile per tale motivo a un provvedimento cautelare (DTF 133 III 638). Diversamente dall'altra azione possessoria, l'azione di reintegra (che tende a ottenere la restituzione di una cosa sottratta con un atto di illecita violenza), nell'ambito di un'azione di manutenzione il convenuto non ha la pos­sibilità di far valere un suo diritto prevalente (art. 927 cpv. 2 CC). L'azione va accolta perciò ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5ª edizione, pag. 145 n. 365; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.42 del 17 marzo 2017, consid. 5b). L'atto di illecita violenza non deve necessariamente raffigurare un atto di forza né provocare necessariamente un danno: basta che sia compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (RtiD II-2012 pag. 811 consid. 6).

 

                                  d)  Nella fattispecie gli appellanti scorgono nella licenza edilizia una giustificazione che conferirebbe loro il diritto di sbarrare provvisoriamente l'area gravata della servitù sulla particella n. 614 per consentire la costruzione delle due autorimesse e della recinzione sulla particella n. 785. Un'azione di manutenzione tende, tuttavia, unicamente – come si è spiegato (consid. c) – a ripristinare lo stato di fatto precedente la turbativa. Come stabilisce esplicitamente l'art. 928 cpv. 1 CC, poco importa che i convenuti pretendano di agire con diritto. Tale questione andrà esaminata, se mai, nell'ambito di una causa di merito da un giudice munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_100/2014 del 30 ottobre 2014, consid. 3.1 e 3.2). Ammesso e non concesso poi che sia lecito vagliare in qualche modo la legittimità dell'intervento dei convenuti nonostante il dettato dell'art. 928 cpv. 1 CC, non si vede – né

                                       gli appellanti spiegano – su quali basi la licenza edilizia del 12 dicembre 2012 autorizzasse la chiusura del passo. Che in sede amministrativa non sia stata rilevata, per la provvisorietà dell'intervento, la necessità di una domanda di costruzione a posteriori per l'area di cantiere ancora non significa – né gli appellanti pretendono – che il diritto pubblico imponesse la chiusura del passo. Per tacere del fatto che, fosse pure autorizzata dalla legge (o dal possessore), una turbativa rimane illecita se il suo autore non adotta – come appare manifesta­mente in concreto – tutti i provvedimenti necessari per limitare gli inconvenienti (DTF 100 II 326). I convenuti non hanno quindi recato mezzi di difesa motivati e concludenti che potessero far vacillare il convincimento del giudice sulla turbativa del possesso. Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                             7.  Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                             8.  Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                             2.  Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                             3.  Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.