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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2016.134 (certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 17 febbraio 2016 dall'
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avv. PI 1
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per ottenere il certificato ereditario fu PI 2 (1926-2015), già in, |
giudicando sull'appello del 5 marzo 2016 presentato da AP 1 e AP 2 contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 25 febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. PI 2 __________ (1926), vedova, domiciliata a __________, è deceduta a __________ il 18 ottobre 2012 senza lasciare discendenti. Con testamento olografo del 9 ottobre 1912 (sic), pubblicato l'11 novembre 2015 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, essa ha così disposto:
Be__________ AP 1 und AP 2
haben alleinigen Zutritt zu meiner
Wohnung B Nr.505. Sie können sich
alles aufteilen.
Da ich in die Forschung gehe, gibt es
keine Beerdigung. Kremation
Todesanzeigen.
(…)
Das hat geschrieben
PI 2
9. Oktober 1912
B. Su istanza del notaio PI 1 di __________, il medesimo Pretore ha emesso il 25 febbraio 2015 un certificato ereditario fu PI 2, elencando quali eredi M__________ J__________ Jo__________ D__________ Ki__________, L__________ P__________ Ku__________ Br__________ e A__________ Hei__________ El__________, Em__________ e Hed__________ La spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della successione.
C. Il 5 marzo 2016 AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un memoriale in tedesco (“Einspruch”) nel quale lamentano, secondo il senso, di non essere stati inseriti nel certificato ereditario. Il 24 marzo 2016 l'avv. PI 1, così invitato dal vicepresidente di questa Camera, ha trasmesso al Tribunale d'appello l'inventario della successione, come pure una decisione 9 dicembre 2015 dell'Ufficio delle imposte di successione e donazione, oltre a una successiva decisione con cui il medesimo Ufficio ha autorizzato la levata dei sigilli fiscali. Sulla documentazione acquisita AP 1 e AP 2 hanno avuto modo di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) è un atto di volontaria giurisdizione (DTF 118 II 110 consid. 1; I CCA, sentenza inc. 11.2012.47 del 6 novembre 2013, consid. 1 con richiamo). La relativa decisione è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2013 del 18 febbraio 2014, consid. 1.2), il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è adempiuto, ove appena si consideri che l'asse successorio comprende un conto bancario con un saldo di fr. 35 5840.25. Il memoriale di AP 1 e AP 2 può quindi essere trattato come appello. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata notificata al più presto il 26 febbraio 2016, sicché il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 7 marzo 2016. Introdotto il 5 marzo 2016, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nel Cantone Ticino ogni processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8 LOG e 129 CPC). Il memoriale degli appellanti, redatto in tedesco, andrebbe quindi ritornato ai mittenti con assegnazione di un breve termine per la traduzione in italiano (art. 132 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la sorte del rimedio giuridico è segnata, il rinvio si esaurirebbe in un esercizio di forma. Tanto vale procedere quindi all'esame dell'appello.
3. Gli appellanti chiedono di essere sentiti personalmente. Nel caso specifico tuttavia l'accertamento dei fatti è chiaro e non necessita di ulteriori indagini. La postulata audizione si rivela pertanto superflua.
4. Il Pretore non ha motivato il certificato ereditario. Si è limitato a rilevare che tutti gli interessati avevano ricevuto copia delle disposizioni testamentarie e che non risultavano opposizioni al rilascio dell'atto. Gli appellanti sostengono, da parte loro, di essere gli unici parenti ad avere avuto contatti con PI 2 la quale aveva confidato a certe sue sorelle la volontà di legare “il resto della successione” a B__________ AP 1 e AP 2 (“dass Sie ihr restliches Vermögen an Frau Be__________ und an AP 1 und AP 2 vermachen werde”). Lamentano dunque, secondo il senso, di non figurare nel certificato ereditario.
5. Il rilascio di un certificato ereditario non è preceduto da una disamina sostanziale circa la qualità di erede, l'attestato costituendo un titolo di legittimazione meramente provvisorio che abilita a disporre dei beni della successione (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2 con rinvii). Sapere chi sia realmente erede va deciso, dandosi il caso, dal giudice di merito chiamato a interpretare la disposizione – o le disposizioni – di ultima volontà nell'ambito di un'azione di diritto successorio (DTF 128 III 323 consid. 2.2.2; sentenza
del Tribunale federale 5A_495/2010 del 10 gennaio 2011, consid. 2.3.2). La cognizione dell'autorità preposta al rilascio di un certificato ereditario è limitata quindi a un'interpretazione provvisoria delle risultanze istruttorie, nell'ambito di un giudizio meramente sommario. Trattandosi di distinguere un'istituzione d'erede da un'istituzione di legatario, nondimeno, l'autorità cerca di individuare la volontà del testatore senza fermarsi alla lettera della disposizione – o delle disposizioni – di ultima volontà. Essa può legittimamente presumere, in ogni modo, che liberalità aventi per oggetto uno o più beni determinati non configurino istituzioni d'erede (I CCA, sentenza inc. 11.2009.74 del 20 agosto 2010, consid. 4 con riferimenti).
6. Nella fattispecie la testatrice ha stabilito che AP 1 e AP 2 (Be__________ le è premorta), i quali avevano accesso esclusivo al suo appartamento nella Residenza __________ di __________ (haben alleinigen Zutritt zu meine Wohnung), avrebbero avuto diritto di spartirsi tutto (Sie können sich alles aufteilen). Dall'inventario trasmesso all'Ufficio delle imposte di successione e donazione che il notaio PI 1 ha inviato in copia a questa Camera risulta però che il compendio della successione non si limitava a quanto si trovava nell'appartamento occupato dalla de cuius nella Residenza __________, ma comprendeva anche un conto bancario. Nel testamento PI 2 ha disposto così solo di una parte del suo patrimonio. Un'interpretazione provvisoria della disposizione di ultima volontà induce a desumere così che PI 2 ha attribuito a AP 1 e AP 2 unicamente determinati beni, istituendo i beneficiari alla stregua di legatari, ma non di eredi (art. 484 cpv. 1 CC). Si aggiunga che AP 2 nemmeno risulta erede legittimo della testatrice, poiché sua madre J__________, sorella di PI 2 è tuttora in vita.
7. Un legatario è un successore a titolo particolare, che dispone di un'azione personale contro il debitore del legato o – se questi non è specialmente nominato – contro gli eredi legittimi o istituiti (art. 562 cpv. 1 CC). I legatari non sono menzionati in un certificato ereditario (Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 483 n. 902b con rinvio alla nota n. 103; Hubert-Froidevaux in: Eigenmann/Rouiller [curatori], Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 5 ad art. 559 CC), tant'è che non sono nemmeno legittimati a chiedere il rilascio dell'atto (Karrer/Vogt/ Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 9 ad art. 559; Emmel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 3ª edizione, n. 8 ad art. 559). Ne segue che l'appello, in cui i ricorrenti si dolgono di non figurare nel certificato ereditario fu PI 2, cade nel vuoto. È destinato di conseguenza all'insuccesso.
8. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.
9. Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).