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Incarto n. |
Lugano 15 gennaio 2016/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Grisanti, giudice presidente
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2013.57 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 luglio 2013 da
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AP 1 (già patrocinato dall'avv.)
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e |
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AO 1
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giudicando sul “ricorso” del 2 gennaio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 18 dicembre 2015;
premesso che con sentenza del 18 dicembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1971) e AO 1 (1980), ha omologato, con diverse precisazioni, una convenzione sugli effetti del divorzio da loro stipulata l'11 novembre 2015 (dispositivo n. 2), ha affidato i figli G__________ (2003) e M__________ (2008) alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservando il diritto di visita paterno e dando atto che a favore dei figli è gia stata istituita una curatela educativa (dispositivo n. 3), ha accertato che non vi sono importi da trasferire a titolo di prestazione d'uscita (art. 122 CC) o di indennità (art. 124 CC; dispositivo n. 4) e ha concesso alle parti il beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'esenzione dal pagamento degli oneri processuali (dispositivo n. 5);
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un "ricorso" del 2 gennaio 2016 nel quale chiede – previa ammissione al gratuito patrocinio – che gli sia concesso “lo sgombero degli affittuari abusivi, perizia per valutazione dell'immobile di propria comproprietà sita al mapp. __________ di __________, prima dello scioglimento del vincolo matrimoniale”;
ricordato che l'atto non è stato notificato per osservazioni;
constatato che con lettera dell'11 gennaio 2016 AP 1 comunica ora di ritirare il ricorso;
considerato che il ritiro di un rimedio giuridico, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_602 e 604/2012 dell'11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3), indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
ritenuto che nelle circostanze descritte il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rammentato che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un rimedio giuridico di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute alla sua iniziativa processuale (art. 106 cpv. 1 CPC);
precisato che si giustifica nondimeno di rinunciare equitativamente a ogni prelievo, AP 1, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito da sé senza l'ausilio di un legale, per di più in una causa di diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c e lett. f CPC);
rilevato che non si pone problema di ripetibili, il rimedio giuridico essendo stato ritirato prima dell'eventuale notificazione alla controparte;
appurato che la rinuncia alla riscossione di spese processuali rende la domanda di gratuito patrocinio senza oggetto;
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del “ricorso”. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).