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Incarto n. |
Lugano 29 dicembre 2016/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2015.4440 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 ottobre 2015 da
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CO 1
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contro |
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RE 1 |
giudicando sul reclamo del 14 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1° aprile 2016;
Ritenuto
in fatto: A. RE 1 (1960) e CO 1 (1960) si sono sposati a __________ il 7 gennaio 1984. Dal matrimonio sono nati L__________ (il 20 novembre 1987), A__________ (il 30 giugno 1994) e J__________ (l'11 marzo 1996). Il marito lavora, da aprile fino a ottobre o novembre, come addetto alla manutenzione del campo per il __________ a __________. In seguito si annuncia all'assicurazione contro la disoccupazione. La moglie alterna, a sua volta, mesi di attività a tempo parziale come donna delle pulizie a periodi in disoccupazione.
B. Il 12 ottobre 2015 CO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata e un contributo alimentare di fr. 800.– mensili dal 1° novembre 2015, oltre agli arretrati dall'agosto del 2014 per complessivi fr. 2400.–. Identica richiesta essa ha formulato già in via cautelare. Invitato dal Pretore a documentare la propria situazione, il marito ha presentato il 12 novembre 2015 osservazioni scritte in cui ha aderito alla vita separata e ha offerto un contributo alimentare di fr. 100.– mensili dal 1° gennaio 2016, instando a sua volta per il gratuito patrocinio.
C. All'udienza del 25 novembre 2015, indetta per il dibattimento, i coniugi si sono accordati provvisoriamente (“nelle more istruttorie”) sull'autorizzazione a vivere separati, sull'assegnazione in uso dell'alloggio coniugale alla moglie (con mobili e suppellettili),
sul versamento di un contributo alimentare a quest'ultima di fr. 200.– mensili dal 1° dicembre 2015 (con ordine di trattenuta delle indennità di disoccupazione), sull'obbligo di trasmettere alla Pretura documenti giustificativi aggiornati, come pure di “impegnarsi maggiormente nelle ricerche di impiego e nella partecipazione delle spese”.
D. Il 29 e il 31 marzo 2016 i coniugi hanno scritto al Pretore, confermandogli di ratificare l'accordo provvisorio alla stregua di una convenzione definitiva sulla vita separata, convenzione che il Pretore ha prontamente omologato con sentenza del 1° aprile 2016. Non sono state riscosse spese giudiziarie, ma in difetto di accordo al riguardo il marito è stato condannato a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili ridotte. Le richieste di gratuito patrocinio presentate dai coniugi sono state respinte.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 aprile 2016 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di compensare le ripetibili e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Con lo stesso rimedio è impugnabile una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio (art. 121 CPC). In entrambi i casi il termine di ricorso è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC), trattandosi di procedura sommaria (protezione dell'unione coniugale: art. 271 lett. a CPC; gratuito patrocinio: art. 119 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata al legale del convenuto il 4 aprile 2016. Introdotto il 14 aprile 2016, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile.
2. La prima Camera civile del Tribunale d'appello è competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano le spese processuali e le ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con testuale rinvio all'art. 110 CPC). I reclami contro il rifiuto – totale o parziale – del gratuito patrocinio (art. 121 CPC) competono invece alla terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il diniego del gratuito patrocinio è intervenuto nondimeno nel contesto della decisione finale a tutela dell'unione coniugale. In circostanze del genere la prima Camera civile esamina anche, per attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio.
3. Al reclamo il convenuto acclude nuova documentazione: tre conteggi relativi al pagamento delle indennità di disoccupazione dal dicembre del 2015 al febbraio del 2016 (doc. 23), una tabella riassuntiva della sua situazione finanziaria “stato: 1° aprile 2016” (doc. 24) e una nota “spese ed onorari” del 14 aprile 2016 del proprio patrocinatore (doc. 25). In sede di reclamo non è ammessa tuttavia la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Comunque sia, e come si vedrà in appresso (consid. 6), tali documenti non sussidiano ai fini del giudizio. In proposito non giova dunque attardarsi.
4. Nella sentenza impugnata il Pretore ha tenuto calcolo della buona volontà mostrata dalle parti nel raggiungere un'intesa sulla vita separata e ha rinunciato a prelevare spese. Dovendo nondimeno statuire sulle ripetibili chieste da entrambi i coniugi negli allegati preliminari (al cui proposito non risultava alcun accordo), egli ha assegnato un'indennità ridotta alla moglie, la quale aveva visto soddisfare – almeno in parte – le proprie rivendicazioni. Quanto al gratuito patrocinio, il Pretore ha respinto entrambe le richieste, sia perché con un'attività a tempo pieno il marito potrebbe far fronte al proprio fabbisogno minimo, oltre che al contributo alimentare per la moglie e – a rate – ai costi di patrocinio, sia per l'esistenza di risparmi in __________, emersi solo nel corso della causa.
5. Per quel che è delle ripetibili, il reclamante sostiene che le parti hanno aderito all'invito del Pretore a “notificare (…) il proprio accordo all'omologazione definitiva di quanto definito in via cautelare”, e a far decadere quindi l'udienza fissata per il 31 marzo 2016, nel convincimento che le ripetibili sarebbero state compensate. Il mancato accenno alle spese nelle lettere di ratifica – continua il reclamante – è da ricondurre a mera dimenticanza dei patrocinatori, i coniugi essendo tacitamente d'accordo sul principio della compensazione. Secondo il reclamante inoltre, assegnando un'indennità per ripetibili all'istante, il Pretore non ha tenuto conto del fatto che i coniugi hanno risolto il contenzioso nelle vie amichevoli. Per di più, l'indennità fissata dal Pretore sarebbe eccessiva, giacché corrisponde a tre contributi alimentari mensili, contributi che egli già fatica a versare.
In concreto l'accordo sulla vita separata raggiunto il 25 novembre 2015 “nelle more istruttorie”, ratificato a titolo definitivo dalla moglie il 29 marzo 2016 e dal marito il 31 marzo successivo, si limita a disciplinare l'attribuzione dell'alloggio coniugale (con mobili e suppellettili) e la questione del mantenimento. In tema di spese nulla prevede. Che nelle lettere di ratifica al Pretore i legali abbiano scordato di accennare alla compensazione delle ripetibili non è escluso. Sta di fatto che il reclamante non spiega quando né come sarebbe intervenuto un accordo tacito al proposito. Eppure a tal fine sarebbe anche stato eccezionalmente possibile allegare al reclamo documenti non noti al Pretore (per esempio scambi di corrispondenza tra patrocinatori), trattandosi di mezzi di prova che solo la decisione impugnata avrebbe dato motivo di addurre (Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 4a ad art. 326 con rinvio). Quanto alla buona volontà dimostrata dal reclamante, di ciò il Pretore ha tenuto conto limitando a fr. 600.– l'indennità per ripetibili spettante alla moglie.
Né il reclamo appare provvisto di miglior fondamento circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili, che per il convenuto sarebbe eccessiva. Dandosi questioni pecuniarie, in effetti, una contestazione dev'essere cifrata (DTF 137 III 617), e ciò vale anche in materia di ripetibili (sentenza del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011, consid. 2, pubblicato in: RSPC 2012 pag. 92). Nel reclamo il convenuto non indica nemmeno per ordine di grandezza di quanto andrebbe ridotta a suo avviso l'indennità fissata dal Pretore, onde l'irricevibilità dell'argomentazione. Certo, il reclamante si duole che l'indennità non tiene calcolo del diniego del gratuito patrocinio, ma il rifiuto dell'assistenza giudiziaria non influisce sull'ammontare delle indennità per ripetibili. Anche al proposito il reclamo denota così la sua inconsistenza.
6. Riguardo al gratuito patrocinio, il Pretore ne ha rifiutato il conferimento reputando il convenuto in grado di procurarsi i mezzi necessari per far fronte al proprio fabbisogno minimo, come pure al contributo alimentare per la moglie e – ratealmente – ai costi di patrocinio. L'interessato lamenta le “irrisorie” indennità di disoccupazione percepite fra il dicembre del 2015 e il febbraio del 2016, varianti da fr. 2698.30 a fr. 2767.35 mensili, le quali gli hanno lasciato ammanchi tra i fr. 313.55 e i fr. 445.40 mensili nel fabbisogno minimo. Egli conferma di avere ritrovato lavoro dal 1° aprile 2016 per il __________, ma fa valere che lo stipendio netto di fr. 3427.75 mensili, oltre a essere limitato al 31 ottobre 2016, gli lascia ancora un disavanzo di fr. 91.15 mensili. Al suo fabbisogno personale di fr. 3018.90 mensili (doc. 15) va aggiunto poi – egli prosegue – il contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili e un supplemento del 25% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo, per complessivi fr. 3518.90 mensili, il che non gli concede alcun margine per onorare la nota professionale di fr. 6125.– emessa dal proprio legale.
a) Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per far fronte ai costi della procedura e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC). I presupposti dell'art. 117 segg. CPC corrispondono a quelli dell'art. 29 cpv. 3 Cost., di modo che la giurisprudenza sviluppata in materia conserva validità anche per l'interpretazione dell'art. 117 lett. a CPC (DTF 138 III 218 consid. 2.2.4; RtiD II-2012 pag. 868 consid. 3.3). Ora, un richiedente appare “sprovvisto dei mezzi necessari” quando non sia in grado di provvedere da sé, con il proprio e la propria sostanza, alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2007.150 del 15 aprile 2013 consid. 6). Ciò si apprezza non solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Determinante è la totalità delle risorse effettive cui fa capo l'interessato – non solo al momento della richiesta, ma anche della decisione (RtiD I-2005 pag. 721 consid. 4a; I CCA, sentenza inc. 11.2012.53 del 14 ottobre 2014 consid. 23) – e l'ammontare del suo fabbisogno minimo (DTF 135 I 223 consid. 5.1; v. anche sentenza 4A_227/2013 del 7 ottobre 2013, consid. 2.1). Senza dimenticare che incombe pur sempre a lui rendere verosimili le gravi ristrettezze invocate (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).
b) Per quel che è del fabbisogno personale del convenuto, intanto, il Pretore non ha accertato alcunché. Il reclamante motiva le proprie ristrettezze con le modeste indennità di disoccupazione percepite dal dicembre del 2015 al febbraio del 2016. Così argomentando, egli trascura però che l'indigenza deve sussistere non solo al momento della richiesta di gratuito patrocinio, ma anche al momento della decisione. E nella fattispecie egli ha ripreso il 1° aprile 2016 l'attività lucrativa presso il __________, ancorché per una durata limitata al 31 ottobre 2016. Si tratta di esaminare pertanto se, al più tardi da quel momento (1° aprile 2016), egli disponesse di un margine utile che gli consentisse, quanto meno nei sette mesi successivi, di finanziare i costi processuali e di patrocinio (cfr. DTF 141 III 372 consid. 4.1).
c) Dalla documentazione agli atti si evince che al momento in cui il Pretore ha statuito il reclamante guadagnava fr. 4100.– mensili lordi, più la tredicesima (doc. 4, 6 e 19). Il suo reddito ammontava così a fr. 3427.75 netti mensili (doc. 5), cui si aggiungeva la quota di tredicesima di fr. 313.55 mensili (fr. 4100.–, meno le deduzioni sociali di fr. 672.25, ma senza la detrazione per il “secondo pilastro” di fr. 334.95: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11b), per complessivi fr. 3741.30 mensili netti.
In merito al proprio fabbisogno minimo, il reclamante fa valere – come davanti al Pretore (doc. 15) – “spese correnti mensili” di fr. 3018.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione [comprese le spese accessorie e di cauzione] fr. 1154.90, premio della cassa malati fr. 348.35, assicurazione dell'economia domestica fr. 17.80, assicurazione responsabilità civile privata fr. 11.80, “vignetta motociclo” fr. 6.10, assicurazione protezione giuridica fr. 19.95, tassa comunale rifiuti fr. 1.65, imposta personale fr. 3.35, spese di trasferta fr. 55.–, pasti fuori casa fr. 200.–). Se non che, costi di trasferta e per pasti fuori casa non possono essere presunti nel caso di un debitore alimentare abiti notoriamente a un chilometro dal luogo di lavoro, tranne ove quegli renda verosimile – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – l'impossibilità di rientrare a casa per il pranzo (per esempio se la pausa di mezzogiorno è troppo breve). Tolte queste due voci di spesa, il fabbisogno minimo del convenuto si attesta così a fr. 2763.90 mensili.
d) Alla luce di quanto precede, con un reddito di fr. 3741.30 mensili netti il reclamante può sopperire al proprio fabbisogno minimo di fr. 2763.90 mensili e versare il contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili, conservando un margine disponibile di fr. 775.– mensili (arrotondati). Ciò gli permette di finanziare a rate, nel lasso di sette mesi, i costi del processo e di patrocinio di primo grado (doc. 25: fr. 4385.–, mentre ulteriori fr. 1740.– si riferiscono al reclamo, per il quale RE 1 non ha postulato il gratuito patrocinio). Il convenuto si vale di una sentenza dell'allora Tribunale federale delle assicurazioni (U 102/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.1.2), sostenendo che in realtà gli andrebbe riconosciuta una maggiorazione del 25% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.– mensili (ovvero fr. 300.– mensili), sicché il suo fabbisogno minimo si eleverebbe a fr. 3063.90 mensili e non solo a fr. 2763.90 mensili. In realtà la prassi ticinese – come quella di altri Cantoni – non riconosce maggiorazioni siffatte (che possono variare dallo 0 al 30%: Huber in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 54 ad art. 117). Ad ogni buon conto, si volesse anche riconoscere al reclamante un supplemento del 10% (il minimo auspicato dal messaggio del Consiglio federale: FF 2006 pag. 6673 in basso), il margine disponibile di fr. 775.– mensili basterebbe per assicurarlo.
Scoperta rimarrebbe, se mai, l'indennità di fr. 600.– che il reclamante è stato tenuto dal Pretore a rifondere alla moglie per ripetibili. Tuttavia il beneficio del gratuito patrocinio è destinato a consentire che una persona in gravi ristrettezze finanziarie possa far valere i suoi diritti in tribunale, non a proteggere tale persona dal rischio di dover versare ripetibili alla controparte nel caso in cui quest'ultima risulti vittoriosa (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 27 ad art. 118 con richiami). La sola circostanza di dover corrispondere ripetibili all'avversario non giustifica, in altri termini, il conferimento del gratuito patrocinio. Al pagamento delle ripetibili il convenuto dovrà sopperire attingendo ai propri risparmi (di € 3400.00: lettera del 26 febbraio 2016 dell'avvocato Vigilante al Pretore con il doc. 21 accluso).
7. Se ne conclude che, privo di buon diritto, il reclamo vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui egli versa e della motivazione a dir poco laconica della sentenza impugnata sul beneficio del gratuito patrocinio, che può avere indotto in buona fede il convenuto a ricorrere, si giustifica tuttavia di soprassedere alla riscossione di spese. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato a CO 1 per osservazioni.
8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'indennità per ripetibili e del gratuito patrocinio non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
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– avv. dott.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF)