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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa DM.2011.41 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione del 31 marzo 2011 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 15 aprile 2016 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 29 febbraio 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1954) e AO 1 (1958) si sono sposati a __________ il 22 novembre 1980. Dal matrimonio sono nati i figli P__________, il 12 maggio 1983, e L__________, il 5 marzo 1985. Il marito è invalido all'80% e percepisce prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità e dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP). La moglie lavora a tempo pieno quale docente, ripartendo la sua attività tra due istituti pubblici. I coniugi vivono separati dall'11 settembre 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1270 RFD di __________, di proprietà del marito) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 31 marzo 2011 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, proponendo di assegnare in uso l'abitazione coniugale al marito e l'appartamento di __________ a sé. In liquidazione dei rapporti patrimoniali essa ha rivendicato, oltre alla metà del “valore attuale” di quanto investito nelle particelle n. 565 e 883 di __________, l'attribuzione in proprietà di una VW __________, del mobilio e delle suppellettili dell'abitazione a __________, come pure della quota di comproprietà di un quarto sulla particella n. 8632 RFD di __________, di un quarto sulla particella n. 233 di __________, di un quarto e di un mezzo sulle particelle n. 1271 e n. 1272 di __________, impegnandosi a donare tali fondi ai figli al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Contestualmente essa ha proposto di attribuire in proprietà al marito una Fiat __________, il mobilio e le suppellettili dell'abitazione coniugale, delle case a __________ e a __________, come pure di vari fondi (beni propri del convenuto) con assunzione da parte di lui dei mutui ipotecari. L'attrice ha postulato infine il versamento di un'imprecisata rendita mensile in liquidazione delle spettanze previdenziali e la divisione a metà delle spese giudiziarie.
C. Invitato a presentare un memoriale di risposta, il 2 giugno 2011 AP 1 ha dichiarato di non aderire alla richiesta di divorzio e di voler donare in parti uguali ai figli, conservando per sé un diritto di usufrutto vita natural durante, le quote di comproprietà di un mezzo sulle particelle n. 8632 di __________, n. 1271 di __________ e n. 233 di __________, oltre che la proprietà sulle particelle n. 1272, n. 565 e n. 883 di __________. Egli ha respinto altresì ogni richiesta di indennità a titolo previdenziale. La moglie ha replicato il 5 luglio 2011 e il marito ha duplicato il 3 settembre 2011, entrambi mantenendo le rispettive posizioni.
D. All'udienza del 7 ottobre 2011, indetta per la conciliazione, il Pretore ha accertato la sussistenza del motivo di divorzio e ha cercato invano un'intesa sulle conseguenze accessorie. Per favorire nondimeno una soluzione amichevole egli ha sospeso la procedura e ha proposto alle parti di raccogliere, nel frattempo, le informazioni relative alle loro spettanze pensionistiche presso i rispettivi istituti di previdenza. A un'ulteriore udienza “per incombenti” del 27 aprile 2012 la moglie ha proposto al marito il versamento di fr. 180 000.– a titolo di conguaglio delle reciproche pretese pensionistiche.
E. Visto il silenzio del marito e il vano invito a munirsi di un legale di fiducia, il 6 settembre 2012 il Pretore ha assegnato al convenuto un patrocinatore d'ufficio. All'udienza del 21 maggio 2013, indetta per le prime arringhe, le parti hanno notificato prove. Contestualmente l'attrice ha prospettato un'eventuale rinuncia alla comproprietà sugli immobili rivendicati nella petizione dietro consegna degli album fotografici di famiglia. In coda all'udienza i coniugi si sono dati 30 giorni di tempo per valutare la proposta e trovare una soluzione anche sulla questione previdenziale. Il Pretore ha sospeso così, una volta ancora, la procedura.
F. Il 29 agosto 2014 AO 1 ha sollecitato la convocazione di un'udienza per “incombenti/conciliazione atta a fare il punto della situazione”. Tale udienza si è tenuta il 16 ottobre 2014 dinanzi al Pretore aggiunto e alla sola presenza dei patrocinatori, i quali si sono impegnati a raccogliere la documentazione aggiornata sugli averi del “secondo pilastro” in vista di una soluzione stragiudiziale “basata sul riconoscimento di un'equa indennità pensionistica, compensata con la rinuncia della moglie alla richiesta di scioglimento a proprio favore delle comproprietà oggi in essere tra i coniugi, nel senso che la moglie rinuncerebbe a tutte le proprietà, lasciandole a favore del marito”.
G. Dopo vari rinvii, a un'udienza del 9 febbraio 2015, alla quale sono comparsi i soli patrocinatori, il Pretore aggiunto ha sottoposto una proposta transattiva in base alla quale la moglie avrebbe rinunciato alle proprie pretese immobiliari, mentre il marito le avrebbe versato fr. 100 000.– in liquidazione del regime dei beni e delle pretese previdenziali, assumendo tutti gli oneri ipotecari e svincolandola da ogni obbligo solidale. In difetto di intesa i coniugi sono stati convocati a un nuovo incontro del 16 settembre 2015 al quale il marito non è comparso personalmente e in cui il Pretore aggiunto, sempre nella prospettiva di una composizione amichevole, ha invitato la moglie a produrre il conteggio LPP aggiornato al 31 marzo 2011, prospettando l'emissione dell'ordinanza sulle prove e l'inizio dell'istruttoria qualora le parti non avessero accettato un nuovo accordo.
H. Il 15 ottobre 2015 il Pretore aggiunto ha formulato una nuova proposta a completazione di quella elaborata il 9 febbraio precedente. Accertati gli averi previdenziali del marito il 31 marzo 2011 in fr. 214 438.– e gli averi previdenziali della moglie di
fr. 44 464.–, egli ha invitato a considerare la possibilità di un conguaglio (onnicomprensivo) di fr. 84 987.– in favore di AO 1 in luogo dei fr. 100 000.– prospettati il 9 febbraio 2015. L'attrice ha aderito alla proposta il 26 ottobre 2015, mentre AP 1 l'ha rifiutata l'11 gennaio 2016, offrendo un versamento di fr. 70 000.– che includeva “sia l'equa indennità a favore del coniuge che la liquidazione concernente i beni immobili”. Per finire il 14 gennaio 2016 AO 1 ha accettato la proposta del marito.
I. Considerata l'esistenza di un accordo definitivo, il Pretore aggiunto ha informato le parti il 22 gennaio 2016 che, salvo opposizione, avrebbe emesso la sentenza “modificando il punto 1 della proposta di cui al verbale 9 febbraio 2015 indicando che la somma onnicomprensiva che il convenuto verserà alla moglie a titolo di liquidazione del regime matrimoniale ed equa indennità ai sensi dell'art. 124 CC viene fissata in fr. 70 000.–, che il versamento di detta somma dovrà avvenire entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e che le parti rinunciano, reciprocamente l'uno nei confronti dell'altro, a postulare il riconoscimento di un eventuale contributo alimentare”.
L. Il 5 febbraio 2016 il marito ha dissentito sulle modalità di pagamento dell'importo e, di riflesso, sull'emissione della sentenza di divorzio. Indetta così un'ultima udienza il 26 febbraio 2016, i patrocinatori hanno confermato l'accordo sul pagamento di un'equa indennità di fr. 70 000.– e concordato la possibilità di rateazione, demandando al Pretore aggiunto il compito di fissarne le modalità.
M. Statuendo con sentenza del 29 febbraio 2016, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e ha omologato il seguente accordo:
2.1 Ogni coniuge provvederà da sé al proprio mantenimento.
2.2 Il marito verserà alla moglie la somma complessiva di fr. 70 000.– a liquidazione del regime matrimoniale (con particolare riferimento ai diversi immobili in comproprietà o beni propri del marito il cui acquisto o ristrutturazione è stata finanziata mediante acquisto) e delle pretese previdenziali di quest'ultima.
Con il riconoscimento di detta somma la moglie dichiara di rinunciare alle diverse comproprietà con il marito, ritenuto che quest'ultimo dovrà assumersi tutti i relativi oneri ipotecari, svincolandola da ogni obbligo solidale.
2.3 Il pagamento della somma di cui al punto 2.2 di fr. 70 000.– avverrà in sette rate annuali di fr. 10 000.– cadauna, da versarsi entro e non oltre le scadenze del 30 giugno, la prima volta entro e non oltre il 30 giugno 2016.
2.4 Per il resto le parti si danno atto di aver già liquidato gli altri aspetti del regime matrimoniale con particolare riferimento agli oggetti mobili, ritenuto che gli stessi rimarranno in proprietà a chi oggi già li possiede.
Le spese processuali di fr. 1000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
N. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 15 aprile 2016 in cui chiede di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio previa assunzione delle prove notificate dalle parti. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 2016 AO 1 propone di dichiarare l'appello irricevibile, subordinatamente di respingerlo nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere conseguenze patrimoniali, il valore litigioso di queste ultime raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie l'appellante chiede di annullare l'intera sentenza impugnata, compresa la pronuncia del divorzio. Il litigio non verte quindi su questioni esclusivamente patrimoniali, onde la ricevibilità dell'appello senza riguardo a soglie di valore. Circa la tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 1° marzo 2016. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 20 marzo al 3 aprile 2016 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC, di modo che sarebbe scaduto il 15 aprile 2016. Introdotto l'ultimo giorno utile (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che all'udienza del 9 febbraio 2015 le parti avevano raggiunto un accordo sui punti controversi del divorzio e che nel gennaio del 2016 avevano precisato tale intesa, indicando la somma complessiva che sarebbe spettata alla moglie come indennità adeguata e in liquidazione del regime dei beni matrimoniali. Ciò posto, egli ha constatato che alla successiva udienza del 26 febbraio 2016 i coniugi hanno confermato l'accordo, demandandogli la decisione sulla rateazione del pagamento. Nelle circostanze descritte egli ha pronunciato il divorzio e omologato l'intesa, fissando le modalità del versamento.
3. L'appellante rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di avere indetto l'udienza di conciliazione (art. 291 CPC) dopo lo scambio degli allegati preliminari, mentre questa andava tenuta già prima della risposta scritta. Dandosi inoltre un motivo di divorzio – egli continua – il Pretore aggiunto non sarebbe dovuto passare alla procedura di divorzio su richiesta comune, ma avrebbe dovuto proseguire con il rito unilaterale. Ciò impone a suo avviso di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo. Inoltre – egli sostiene – quand'anche fosse stato lecito il passaggio alla procedura di divorzio su richiesta comune, le modalità di pagamento dell'importo preteso dall'attrice rimanevano controverse. E siccome in tal caso la procedura doveva continuare in contraddittorio con l'assunzione delle prove necessarie, il Pretore aggiunto non poteva omologare un accordo inesistente senza ledere l'art. 288 cpv. 2 CPC.
Ad ogni modo – prosegue l'appellante – avesse anche potuto il Pretore aggiunto omologare un eventuale accordo, occorreva in concreto una valida intesa tra le parti. E nella fattispecie AP 1 si duole di non essere mai stato sentito personalmente dal primo giudice, sottolineando di non avere confermato in udienza né la volontà di divorziare né l'accordo sugli effetti accessori. In condizioni del genere il Pretore aggiunto non avrebbe dovuto – egli adduce – pronunciare un divorzio su richiesta comune e nemmeno omologare una convenzione di fatto inesistente, salvo disattendere gli art. 287 e 288 CPC. Quanto al merito, l'appellante contesta la qualifica dell'importo riconosciuto alla moglie, che non distingue tra quota dovuta in liquidazione del regime dei beni e quota a conguaglio delle pretese previdenziali. Infine egli censura le modalità di pagamento dei fr. 70 000.– che, almeno nella misura in cui riguardano la liquidazione del regime dei beni, andrebbero versati ai figli e non alla moglie, come questa aveva prospettato negli allegati preliminari. Il pagamento alla moglie non essendo sorretto dalla volontà delle parti, secondo l'appellante l'omologazione del primo giudice è viziata anche sotto tale profilo.
4. Per quel che è della procedura applicabile, può anche darsi che il primo giudice, ricevuta la petizione di divorzio, dovesse indire subito l'udienza di conciliazione (art. 291 cpv. 1 CPC), prima ancora di fissare al convenuto il termine per la risposta (in tal senso: DTF 138 III 373 consid. 3.2.2). A parte il fatto però che da simile irregolarità non risulta essere derivato al convenuto alcun pregiudizio (egli medesimo non ne lamenta), la doglianza è ampiamente tardiva. Censure di forma vanno sollevate senza indugio. Vistasi notificare la petizione della moglie, AP 1 non ha mosso la benché minima obiezione. Si è limitato a postulare il 2 maggio 2011 una proroga del termine e il 2 giugno 2011 ha presentato il memoriale di risposta, lasciando passare il giudice ad atti processuali successivi (sopra, lett. C). Che egli non fosse munito allora di un patrocinatore si deve a sua libera scelta, tant'è che il Pretore aggiunto lo ha sollecitato invano a munirsi di un avvocato, fino a designargli un legale il 6 settembre 2012 (sopra, lett. E). Che fosse intervenuta un'irregolarità di procedura, del resto, non è stato fatto valere nemmeno in seguito da quel patrocinatore, se non nell'atto di appello. Ma chi intende eccepire vizi formali non può attivarsi a distanza di quasi cinque anni (sentenza del Tribunale federale 5A_621/2012 del 20 marzo 2013, consid. 3 con rinvio a DTF 138 I 100 consid. 4.1.5). Ne segue che, manifestamente tardiva, l'argomentazione si rivela già di primo acchito irricevibile.
5. Analoghe considerazioni si impongono per quanto riguarda la violazione degli art. 291 e 292 CPC che l'appellante ravvisa per avere, il Pretore aggiunto, seguito erroneamente la procedura di divorzio su richiesta comune. Intanto non risulta che il giudice sia passato da una procedura all'altra, né l'appellante precisa quando ciò sarebbe avvenuto. Concluso lo scambio degli allegati preliminari, il Pretore aggiunto ha semplicemente citato le parti il 5 settembre 2011 all'udienza di conciliazione (art. 291 CPC; sopra, lett. D) e in seguito ha indetto ripetute udienze, nel tentativo di promuovere un'intesa sugli effetti del divorzio. È quanto la legge gli consentiva per agevolare una composizione amichevole del contenzioso, ma ciò non significa che egli sia passato alla procedura di divorzio su richiesta comune. Comunque fosse, in nessun momento il convenuto personalmente o il suo legale ha censurato dinanzi al Pretore aggiunto il rito applicato. Sollevata per la prima volta in appello, la critica risulta una volta ancora manifestamente tardiva, e come tale improponibile.
6. L'appellante sembra censurare di nullità, rilevabile d'ufficio in ogni tempo, il fatto di non essere più stato convocato a presentarsi personalmente dinanzi al Pretore aggiunto dopo l'udienza del 21 maggio 2013, alle successive udienze del 16 ottobre 2014, del 9 febbraio 2015, del 16 settembre 2015 e del 26 febbraio 2016 essendo comparso soltanto il suo patrocinatore. Ora, è indubbio che nelle cause di divorzio le parti debbano comparire personalmente alle udienze, “eccetto che il giudice le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri gravi motivi” (art. 278 CPC). Se una parte non si presenta (fosse solo perché il suo patrocinatore non la avverte), tuttavia, l'udienza non è nulla, ma il processo segue – per quanto possibile – il suo corso, come se la parte fosse comparsa (Spycher in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 8 ad art. 278). Poco importa che quella parte possa poi rivalersi nei confronti del proprio patrocinatore. Anche in proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
7. Ai limiti del pretesto si dimostra altresì la tesi dell'appellante, secondo cui egli non avrebbe mai consentito all'accordo, già per il fatto che l'intesa non distingue la somma dovuta alla moglie in liquidazione del regime dei beni da quella a conguaglio delle pretese previdenziali. La clausola n. 2.2 omologata dal Pretore aggiunto riprende in realtà una proposta formulata l'11 gennaio 2016 dal patrocinatore del convenuto medesimo, il quale dichiarava che il proprio assistito offriva a titolo transattivo “il versamento alla moglie di un importo massimo di fr. 70 000.– nel quale va inclusa sia l'equa indennità a favore del coniuge che la liquidazione concernenti i beni immobili” (nella cartella “ord. + dec.”). E all'udienza del 26 febbraio 2016 il patrocinatore del convenuto ha confermato l'offerta, delegando al Pretore aggiunto unicamente il giudizio sulla rateazione dell'importo. Né il convenuto pretende – per avventura – che il legale abbia agito a sua insaputa o contro la sua volontà, men che meno ove si consideri che egli ha sottoscritto personalmente l'atto di appello accanto al suo patrocinatore. In proposito il ricorso non merita quindi ulteriore disamina.
8. Infine non è destinata a miglior sorte l'ultima obiezione dell'appellante, stando al quale la convenzione sarebbe difforme dalla sua volontà, poiché la liquidazione del regime dei beni avrebbe dovuto beneficiare i figli, non la moglie. Come si è appena visto, in effetti, lo stesso patrocinatore del convenuto proponeva l'11 gennaio 2016 “il versamento alla moglie” – e non ai figli –
“di un importo massimo di fr. 70 000.– nel quale va inclusa sia l'equa indennità a favore del coniuge che la liquidazione concernenti i beni immobili”. E alla successiva udienza del 26 febbraio 2016 il legale non è tornato sui propri passi. Anzi, come detto ha confermato i suoi propositi. Che il convenuto versasse, per ipotesi, in errore o fosse in disaccordo con il proprio legale non è asserito nell'appello. Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.
9. Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), si è rilevato che davanti a questa Camera l'appellante ha censurato la sentenza del Pretore aggiunto nel suo intero, compresa la pronuncia del divorzio. Un ricorso in materia civile è quindi proponibile senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).