Incarto n.
11.2016.27

Lugano,

5 settembre 2017/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2016.273 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 17 marzo 2016 dallo

 

 

AO 1

 

 

 

contro

 

 

AP 1

 

giudicando sull'appello del 25 aprile 2016 presentato dalla

 

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, Bellinzona

 

contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 13 aprile 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   N__________, nato il __________ 2004, figlio di __________ A__________ (1973) e di PI 1 (1979), è stato collocato il 14 ottobre 2013 in esternato nel centro educativo dell'Istituto __________ a __________. Il 30 ottobre 2013 i genitori hanno firmato con il direttore dell'istituto una convenzione in cui si impegnavano a versare fr. 300.– mensili per la retta. Tale somma è anticipata dal Dipartimento della sanità e dalla socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Con quest'ultimo PI 1 ha stipulato il 15 dicembre 2014 una convenzione in cui si obbliga a rifondere l'anticipo di fr. 300.– mensili allo Stato, per il tramite dell'Ufficio medesimo.

 

                                  B.   Constatato che PI 1 onorava solo in parte il rim­borso pattuito, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si è rivolto il 17 marzo 2016 al Pretore del Distretto di Bellinzona, chie­den­dogli di ordinare alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari di trattenere dagli assegni familiari (integrativi) percepiti da PI 1 in favore del figlio N__________ la somma di fr. 300.– mensili, riversandola all'Ufficio. Identica richiesta esso ha avanzato già in via cautelare. Al­l'udienza del 13 aprile 2016, indetta per il contraddittorio, PI 1 ha aderito alla richiesta. Con decisione di quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha accolto così l'istanza e impartito alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l'ordine di trattenuta, senza riscuotere spese e compensando le ripetibili.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è insorta a questa Camera con un appello del 25 aprile 2016 in cui chiede – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso – di dichiarare nullo, subordinatamente di annullare il giudizio impugnato. Con decreto del 2 maggio 2016 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto, l'appello avendo effetto sospensivo per legge. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2016 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento propone di respingere il ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Una “diffida ai debitori” per contributi alimentari dovuti ai figli (art. 291 CC) chiesta al di fuori di un processo concernente l'obbligo di mantenimento dei genitori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). La relativa decisione è appellabile perciò entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove si consideri che l'assegno integrativo è corrisposto fino al 15° compleanno del figlio (art. 48 della legge cantonale sugli assegni di famiglia [Laf], RL 6.4.1.1). La trattenuta di fr. 300.– mensili in discussione davanti al Pretore aggiunto potrebbe durare pertanto fino al 17 aprile 2019. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta alla Cassa cantonale di com­pensazione per gli assegni familiari il 15 aprile 2016. Depositato il 25 aprile 2016 (data del timbro postale sulla busta d'in­vio), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello è quindi ricevibile.

 

                                   2.   La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari fa valere anzitutto che la sentenza impugnata è nulla, poiché comporta un versamento a terzi che solo la Cassa medesima può decidere, su richiesta motivata e a destinazione di chi cura il figlio (art. 62 Laf e art. 37 del regolamento sugli assegni di famiglia, RL 6.4.1.1.1). La retta di un istituto educativo non rientra tra le spese riconosciute a chi cura un figlio e nemmeno nel “fabbisogno vitale” del minorenne. Del resto – soggiunge la Cassa – anche l'art. 20 cpv. 1 LPGA (RS 830.1) dispone che, per quanto riguarda le assicurazioni sociali della Confederazione, prestazioni pecuniarie possono essere versate a un terzo o a un'autorità solo se costoro hanno un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o lo assistono permanentemente. Il giudice civile non è dunque abilitato a imporre un uso degli assegni familiari integrativi che non sia “a garanzia di impiego conforme”.

 

                                         a)   Secondo giurisprudenza la nullità assoluta di una decisione può sempre essere invocata davanti a qualsiasi autorità e va accertata d'ufficio. Ma una decisione affetta da un vizio di competenza non è necessariamente nulla. La nullità riguarda soltanto decisioni inficiate da difetti gravi e manifesti o – per lo meno – facilmente ravvisabili, non dovendo essa mettere a repentaglio la sicurezza giuridica (DTF 138 II 503 consid. 3, 137 I 275 consid. 3.1).

 

                                         b)   Per quanto riguarda le assicurazioni sociali della Confederazione, la possibilità di chiedere a un ente pubblico che eroga rendite per i figli di versare simili prestazioni a terzi anziché al beneficiario è prevista – in particolare – dagli art. 71ter OAVS e 82 OAI. Sapere se tale possibilità (“pagamento a terzi”) escluda una “diffida ai debitori” emanata dal giudice civile in virtù degli art. 177 o 291 CC è delicata. In una sentenza del 2006 il Tribunale federale sembra affermare che l'art. 20 cpv. 1 LPGA impedisce al giudice civile di ordinare mediante una “diffida ai debitori” a una cassa di compensazione, su richiesta del coniuge creditore di un contributo alimentare, una trattenuta da una rendita d'invalidità percepita dall'altro coniuge (sentenza 5P.474/2005 dell'8 marzo 2006). La questio­ne della via civile però rimane delicata (Brunner in: Haus­heer/Spycher, Handbuch des Un­ter­halts­rechts, 2ª edizione, pag. 208 n. 04.88 segg.) e finanche controversa (per la sussistenza della giurisdizione civile: Vetterli in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, 2ª edizione, vol. I, n. 2 in fine ad art. 177 CC; Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Pagamento delle prestazioni AVS/AI/IPG/PC/AFam a terzi, in: ‹https://www.ahv-iv.ch/p/3.05.i›; contro: Bastons Bulletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 6 ad art. 291).

 

                                         c)   Nel caso specifico il problema è ancora più ostico ove si pensi che la possibilità di un versa­mento a terzi da parte della Cas­sa di compensazione per gli assegni familiari è retta non dal diritto federale (in particolare dal noto art. 20 cpv. 1 LPGA), bensì da una nor­ma del diritto cantonale (il citato art. 37 del regolamento sugli assegni di famiglia), gli assegni integrativi essendo una prestazione sociale del diritto ticinese (cfr. DTF 141 II 406 consid. 5.4). Non è detto dunque che la possibilità di un versamento a terzi prevalga su un istituto del diritto federale come la “diffida ai debitori”. Comunque sia, in una situazione tanto spinosa la decisione del Pretore aggiunto non può dirsi nulla già a prima vista. In pro­posito l'appello manca di consistenza.

 

                                   3.   Sostiene l'appellante che, se non è nulla, la decisione impugnata va annullata proprio perché viola “specifiche disposizioni applica­bili in materia di assicurazioni sociali”, in particolare i menzionati art. 62 Laf e 37 del regolamento sugli assegni di famiglia. Solo la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è abilitata a decidere – essa ribadisce – se gli assegni familiari integrativi (AFI) degli art. 47 segg. Laf possono essere versati a terzi. Una “diffida ai debitori” secondo gli art. 177 o 291 CC non entra in considerazione e, se entra in considerazione, deve rispettare anch'essa il dettato di tali norme. Quanto a una richiesta di versamento a terzi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ricorda di poterla accogliere unicamente “se il titolare del diritto non utilizza l'assegno integrativo per lo scopo cui esso è destinato” (“impiego conforme”). In concreto – conclude l'appellante – la retta dell'Istituto __________ “non rientra né tra le spese computate né corrisponde al fabbisogno vitale garantito dagli assegni, così che effettuare una trattenuta nel senso indicato equivarrebbe a una differente destinazione della risorsa AFI”.

 

                                         a)   La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, ente autonomo del diritto pubblico (art. 9 Laf) creato dal Cantone Ticino in ossequio all'art. 61 LAVS, non è parte in causa nella procedura che oppone l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento a PI 1. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare nondimeno che abilitati a impugnare una sentenza non sono solo le parti, ma anche terzi i cui diritti siano toccati direttamente dalla sentenza (RtiD I-2016 pag. 602 consid. 8 con rinvii di dottrina). Ciò può essere il caso – per esempio – di un datore di lavoro cui sia ordinata una trattenuta di stipendio, a condizione che egli lamenti una lesione dei suoi propri interessi giuridicamente protetti e non una lesione degli interessi del dipendente (loc. cit.). Anche perché una “diffida ai debitori” non costituirebbe in ogni modo un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione contro di lui nel­l'am­bito di un'eventuale esecuzione promossa dal coniuge che ottiene la trattenuta (RtiD I-2006 pag. 602 consid. 9 con rimandi).

 

                                         b)   Nel caso specifico occorre domandarsi, ciò posto, se la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari sia toccata direttamente nei suoi interessi dalla sentenza del Pretore aggiunto. La giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare, in circostanze analoghe, che una Cassa cantonale di compensazione non è legittimata a ricorrere contro il pignoramento di indennità giornaliere spettanti a un proprio affiliato in materia di assicurazione per l'invalidità, nemmeno ove faccia valere l'esistenza di beni assolutamente impignorabili, la Cassa non essendo lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti (DTF 130 III 402 consid. 2; analogamente, trattandosi di una compagnia assicuratrice: DTF 135 III 47 consid. 4.1). Una “diffida ai debitori” configura una forma di esecuzione privilegiata equiparabile a un pignoramento sui generis (DTF 138 III 24 in alto; 137 III 194 consid. 1.1). Non si vede quindi come in concreto l'appellante possa far valere una lesione dei suoi propri interessi. Nemmeno di scorcio essa prospetta, del resto, un pregiudizio che la riguardi direttamente.

 

                                         c)   Quanto l'appellante lamenta nella fattispecie è un “impiego non conforme” (nel senso dell'art. 37 cpv. 2 del regolamento sugli assegni di famiglia) della prestazione ch'essa è chiamata a riversare all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, prestazione che a mente sua sarebbe distratta dalle finalità per cui il legislatore l'ha concepita. Tuttavia, ammesso e non concesso che in concreto possa verificarsi un “impiego non conforme” dell'assegno familiare integrativo, la corretta applicazione della legge è una questione d'interesse pubblico generale. L'appellante in sé non è toccata dalla “diffida ai debitori”. Toccate sarebbero, tutt'al più, le finanze del Cantone, senza dimenticare che la soluzione propugnata dall'appellante sarebbe ancor più onerosa per l'erario ticinese. Non fosse data la “diffida ai debitori”, in effetti, nella fattispecie la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari non accorderebbe a PI 1 il riversamento dell'assegno integrativo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, poiché – come sottolinea la Cassa – la retta di un istituto educativo non è una spesa riconosciuta a chi cura un figlio e nemmeno rientra nel “fabbisogno vitale” del minorenne. Né PI 1 potrebbe cedere la sua spettanza all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, la Cassa medesima rilevando che l'art. 22 cpv. 1 LPGA si applica per analogia anche agli assegni familiari integrativi (divieto di cessione e di pegno). In definitiva PI 1 continuerebbe a usare per sé l'assegno familiare integrativo e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento continuare ad attingere alle finanze pubbliche per pagare la retta dell'Istituto __________. Non si tratta di una prospettiva conforme nemmeno al bene del figlio.

 

                                   4.   Se ne conclude che l'appello è destinato alla reiezione nella misura in cui verte sulla pretesa nullità della decisione impugnata, mentre va dichiarato irricevibile per il resto, la Cassa cantonale di compensazione non essendo legittimata ad appellare la “diffida ai debitori”. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (art. 106 cpv. 1 CPC), ma la particolarità del caso induce – per questa volta – a rinunciare a ogni prelievo. Sul­l'ammissibilità di una “diffida ai debitori” nei confronti di un ente pubblico, in effetti, la decisione impugnata è silente, il Pretore aggiunto essendosi limitato a reputare adempiuti – in due righe – “tutti i presupposti per l'eventuale accoglimento della domanda”. Né occorre interrogarsi in materia di ripetibili. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non ha dovuto far capo infatti all'assistenza di un avvocato e non ha incontrato quindi costi di patrocinio, né ha postulato indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

                                   5.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 10 000.– (sopra, consid. 1), ma non quella di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

   ;

–.

                                         Comunicazione a:

                                         –;

                                         – Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).