Incarto n.
11.2016.30

Lugano,

4 settembre 2017/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2015.539 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 novembre 2015 da

 

 

AP 1

(patrocinato dal PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinata dal PA 2),

 

giudicando sull'appello del 27 aprile 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 aprile 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1960) e AO 1 (1959), cittadini svizzeri, si sono sposati a __________ il 7 agosto 1983. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito lavorava come analista programmatore per la __________ SA a __________, la moglie era venditrice a tempo parziale in un supermercato __________, sempre a __________. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 612 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune.

 

                                  B.   In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 1° marzo 2011, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 12 aprile 2011 una convenzione in virtù della quale il marito dichiarava di lasciare l'uso

                                         del­l'abitazione familiare alla moglie, cui si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, più la metà dell'eventuale bonus annuo percepito dal datore di lavoro (inc. SO.2011.811). Il 2 marzo 2011 AP 1 ha avuto da D__________ (1989) un bambino, A__________, che ha riconosciuto nel­l'agosto del 2012. Da allora madre e figlio vivono con lui.

 

                                  C.   Il 10 dicembre 2012 AP 1 ha intentato azione di divorzio dinanzi al medesimo Pretore. In pen­denza di causa, il 18 febbraio 2013, AO 1 è stata riconosciuta inabile al lavoro nella misura del 40% con diritto a una mezza rendita dall'Assicurazione Invalidità, come pure dalla sua cassa pensione. All'udienza del 17 aprile 2013 davanti al Pretore, indetta per la conciliazione, i coniugi non hanno trovato un accordo sugli effetti del divorzio. Chiamato a motivare la petizione, il 2 maggio 2013 AP 1 ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1100.– mensili indicizzati fino al proprio pensionamento o, al più tardi, fino al pensionamento di lei (22 settembre 2023) e un conguaglio previdenziale consistente in un'indennità vitalizia di fr. 500.– mensili dal momento in cui fosse stata sciolta la comproprietà sull'abitazione coniugale.

 

                                  D.   Con risposta e riconvenzione del 22 agosto 2013 AO 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha instato per un contributo alimentare di fr. 2035.– mensili indicizzati fino al settembre del 2023 (data del suo pensionamento), ‟riservato l'art. 129 cpv. 3 CCˮ, e per un conguaglio previdenziale di fr. 76 000.–. Essa ha consentito altresì allo scioglimento della comproprietà

                                         sul­l'abitazione coniugale mediante attribuzione del fondo all'attore, chiedendo tuttavia il versamento di fr. 400 000.– netti. Il 1° ottobre 2014 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________, e il 12 gennaio 2015 i coniugi hanno venduto l'immobile. Il 20 aprile 2015 la __________ AG ha confermato il licenziamento di AO 1 per il 30 aprile successivo.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 29 settembre 2015, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare alla moglie fr. 12 169.20 in liquidazione del regime dei beni, oltre a un capitale di fr. 104 510.20 su un ordinario conto di risparmio come conguaglio previdenziale e a un contributo alimentare di fr. 1883.– mensili fino al settembre del 2023 (compreso). Le richieste di gratuito patrocinio presentate dalle parti sono state stralciate dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di fr. 8000.– sono state poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico della moglie, alla quale l'attore è stato tenuto a rifondere un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili ridotte (inc. DM.2012.383). Un appello presentato il 23 ottobre 2015 da AP 1 contro tale sentenza è in fase istruttoria davanti a questa Camera (inc. 11.2015.92).

 

                                  F.   Il 18 novembre 2015 AP 1 ha adito il Pretore, postulando la riduzione da fr. 2500.– a fr. 1883.– mensili retroattivamente dal 1° settembre 2015 del contributo cautelare dovuto alla moglie fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in virtù della convenzione omologata il 12 aprile 2011 a protezione dell'unione coniugale. Con decreto cautelare emesso il 20 novembre 2015 senza contraddittorio il Pretore ha accolto la richiesta, riducendo il contributo alimentare per la convenuta in pendenza di appello a fr. 1883.– mensili (lo stesso contributo previsto nella sentenza di divorzio). Invitata a formulare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 29 dicembre 2015 di respingere l'istanza. Il Pretore ha avvertito le parti il 5 gennaio 2016 che, salvo opposizione, avrebbe giudicato in base agli atti.

 

                                  G.   AP 1 ha comunicato il suo accordo al Pretore con lettera del 7 gennaio 2016. AO 1 ha dichiarato il 26 gennaio 2016 di opporsi, chiedendo che il marito fosse tenuto produrre determinata documentazione. Il Pretore ha ordinato così all'istante, il 27 gennaio 2016, di esibire i documenti in oggetto. Il 25 febbraio 2015 l'istante ha chiesto che la moglie fosse obbligata anch'essa a presentare documenti. Il Pretore ha ordinato così alla moglie, il 26 febbraio 2016, di far seguire i relativi docu­menti. L'8 e il 9 marzo 2016 le parti hanno ottemperato agli ordini. L'istruttoria è terminata il 10 marzo 2016, quando il Pretore ha fissato un termine per inoltrare conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 16 e 29 marzo 2016 le parti hanno confermato le rispettive posizioni, la moglie proponendo in subordine di ridurre il contributo alimentare litigioso a fr. 2107.– mensili.

 

                                  H.   Con decreto cautelare del 18 aprile 2016 il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto il contributo alimentare pattuito nella convenzione a tutela dell'unione coniugale a fr. 2283.– mensili dal 18 novembre 2015 e a fr. 2263.– mensili dal 1° gennaio 2016. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono state poste per tre quinti a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, alla quale l'istante è stato tenuto a rifondere fr. 900.– per ripetibili ridotte.

 

                                    I.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 aprile 2016 nel quale chiede che la decisione impugnata sia riformata nel senso di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1883.– mensili dal 1° settembre 2015. Nelle sue osservazioni del 30 maggio 2016 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo cautelare ancora litigioso alla discussione finale davanti al Pretore (riduzione da fr. 2500.– a fr. 1883.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di ven­t'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 del­l'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto impugnato è stato notificato al patrocinatore del convenuto il 19 aprile 2016. Depositato il 28 aprile 2016 (data del timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che il contributo alimentare per la moglie di fr. 2500.– mensili (oltre alla metà

                                         del­l'eventuale bonus annuo percepito dall'istante), con­cordato il 12 aprile 2011 a tutela dell'unione coniugale, si fondava su un reddito familiare di fr. 6460.– mensili (fr. 5760.– mensili il marito, fr. 700.– mensili la moglie) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 6400.– mensili (fr. 3200.– mensili ogni coniuge). Nel frattempo, ha continuato il Pretore, l'istante è diventato padre di A__________, da lui riconosciuto nell'agosto del 2012, e da quel momento madre e figlio vivono con lui. La situazione dell'istante è quindi mutata già per l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio.

 

                                         Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito netto dell'istante in
fr. 7171.– mensili nel 2015 e in fr. 7154.50 mensili dopo di allora, definendo il relativo fabbisogno minimo in fr. 3549.– mensili. Quanto alla convenuta, egli ne ha determinato il reddito in fr. 1397.85 mensili nel 2015 (fr. 7416.– annui dalla rendita

                                         del­l'Assicurazione Invalidità, fr. 5854.– annui dalla rendita d'invalidità LPP, fr. 292.– mensili dalla sostanza) e in fr. 1314.80 mensili nel 2016 (contrazione del reddito della sostanza a fr. 208.95 mensili in seguito a consumo di capitale), rinunciando a computarle un reddito da attività lucrativa dopo il licenziamento, a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3615.– mensili. Infine il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1365.– mensili.

 

                                         Nelle circostanze descritte il Pretore si è dipartito ai fini del giudizio dal reddito coniugale di fr. 8568.85 mensili nel 2015, ridottosi a fr. 8469.30 mensili dal 1° gennaio 2016, e da un fabbisogno complessivo (incluso quello in denaro del figlio dell'istante) di fr. 8529.– mensili, constatando una modesta eccedenza nel bilancio familiare del 2015 (fr. 39.85 mensili) e un lieve ammanco dal 1° gennaio 2016 in poi (fr. 59.70 mensili). Egli ha quantificato così il contributo cautelare per la convenuta dal 18 novembre 2015 (data dell'istanza) fino al 31 dicembre successivo in fr. 2237.– mensili (fabbisogno minimo, più mezza eccedenza) e in fr. 2263.– mensili dal 1° gennaio 2016 in poi (fabbisogno minimo, meno una quota proporzionale dell'ammanco).

 

                                   3.   L'appellante contesta il criterio cui ha fatto capo il Pretore per il calcolo del contributo cautelare. Assevera che, una volta passato in giudicato il principio del divorzio, non si applica più l'art. 163 CC (da cui discende il metodo di calcolo che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza del bilancio familiare a metà), ma fa stato l'art. 125 cpv. 1 CC che regola i contributi alimentari dopo il divorzio. Tant'è – egli soggiunge – che l'art. 126 cpv. 1 CC abilita il giudice del divorzio a far decorrere il contributo alimentare già prima del passaggio in giudicato dell'intera sentenza, in particolare ove il principio del divorzio non sia impugnato. A parere dell'istante, in pendenza di appello contro effetti correlati allo scioglimento del matrimonio AO 1 non può pretendere, a titolo di mantenimento, più di quanto le ha riconosciuto il giudice del divorzio, lo scioglimento del matrimonio essendo passato in giudicato.

 

                                         a)   Secondo giurisprudenza, anche qualora non si possa più contare su una ripresa della comunione domestica, l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art. 163 cpv. 2 CC, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale quanto ai fini di provvedimenti cautelari nelle cause di divorzio (RtiD I-2015 pag. 874 consid, 7; sentenza del Tribunale federale 5A_329/2014 del 28 agosto 2014, consid. 4.1.1 con rinvio a DTF 138 III 99 consid. 2.2). Ciò vale finché non siano state liquidate tutte le conseguenze accessorie legate allo scioglimento del matrimonio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 4), indipendentemente dal fatto che nel frattempo il divorzio in sé possa essere passato in giudicato. E negli assetti provvisionali durante le cause di divorzio, come nelle protezioni dell'unione coniugale, non vige il principio dell'indipendenza economica dei coniugi né quello del clean break che fa stato dopo il divorzio (I CCA, sentenza inc. 11.2012.94 del 10 marzo 2015, consid. 7a con riferimenti; sentenza del Tribu­nale federale 5A_745/2015 del 15 giugno 2016, consid. 4.5.2.2 con richiami). Trattandosi poi di coniugi che versano in una situazione finanziaria modesta, il contributo alimentare continua a essere determinato in base all'usuale calcolo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare, fermo restando che qualora il bilancio registri un ammanco il coniuge debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RtiD I-2015 pag. 881 lett. c). Tali principi sono stati riassunti da questa Camera ancora di recente (sentenza inc. 11.2014.26 del 13 gennaio 2016, consid. 3a).

 

                                         b)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha correttamente ricordato che fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio il contributo alimentare per un ex coniuge continua a essere disciplinato dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (pag. 4 a metà). Un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC entra in linea di conto solo dopo di allora (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 10 con richiami). È vero che in circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente al giudice del divorzio di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del passaggio in giudicato dell'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”: DTF 142 III 194 consid. 5.3 con rinvio a DTF 128 III 122 consid. 3b/bb), seppure uno o più dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. Si tratta però di questioni che riguardano il contributo alimentare di merito, non l'assetto cautelare oggetto della presente decisione.

 

                                         c)   In concreto la sentenza di divorzio emessa dal Pretore il 29 settembre 2015 è stata impugnata dallo stesso AP 1 il 23 ottobre successivo e l'appello si trova in fase istruttoria. Certo, il principio del divorzio è passato in giudicato, ma – come detto (consid. a) – in tema di mantenimento continua a valere l'assetto cautelare pattuito a suo tempo dalle parti come misura a tutela del­l'unione coniugale. Simile assetto può sempre essere modificato o soppresso dal giudice del divorzio (art. 276 cpv. 2 seconda frase CPC). E una modifica dispie­ga i suoi effetti, di regola, dall'introduzione

                                               del­l'istanza. Se mai il giudice può far decorrere la modifica più tardi, ad esem­pio dall'emanazione del decreto cautelare. Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile soltanto in circostanze del tutto straordinarie (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c), come ha avuto modo di rammentare anche il Tribunale federale (sentenze 5A_831/2016 del 21 marzo 2017, consid. 4.3.1 con rinvii; 5A_501/2015 del 12 gennaio 2016, consid. 4.2). Nel caso specifico il Pretore ha fatto decorrere la modifica del contributo cautelare per la convenuta dal 18 novembre 2015, data dell'istanza. Circostanze del tutto straordinarie che giustificherebbero una decorrenza retroattiva del 1° settembre 2015 non se ne intravedono, né l'appellante ne indica. Anche su questo pun­to il decreto del Pretore resiste dunque alla critica.

 

                                   4.   Sostiene l'appellante che, comunque sia, il contributo alimentare per la convenuta non può risultare più alto di quanto ha stabilito il giudice del divorzio nella sentenza del 29 settembre 2015, AO 1 non avendo impugnato quella sentenza. Inoltre – egli soggiunge – qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, in materia di mantenimento si fa capo per analogia ai parametri dell'art. 125 cpv. 1 CC anche

                                         nell'ambito di provvedimenti cautelari emanati in una causa di divorzio. E, dandosi disunione definitiva dei coniugi, si deve essere esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Con una capacità lucrativa di oltre il 50% la convenuta non può pretendere perciò di eludere il computo di un reddito da attività lucrativa.

 

                                         a)   La prima argomentazione cade nel vuoto. Che il Pretore abbia fissato un contributo alimentare di fr. 1883.– mensili in favore di AO 1 nella sentenza di divor­zio ancora non significa che nel quadro di provvedimenti cautelari in pendenza di appello la convenuta non possa vedersi riconoscere un contributo maggiore. I dati sui redditi di lei considerati dal giudice del divorzio ai fini della sentenza di merito non sono gli stessi su cui si fonda il decreto cautelare in esame, né le due procedure sono vincolate l'una all'altra.

 

                                         b)   Quanto alla seconda argomentazione, si conviene che l'usuale calcolo del contributo alimentare ancorato al riparto paritario del­l'eccedenza nel bilancio familiare non esclude la possi­bilità di imputare a un coniuge il conseguimento di un reddito ipotetico. Nella fattispecie incombeva all'istante rendere verosimile quanto potesse ancora guadagnare concretamente AO 1 sul mercato del lavoro a 56 anni, licenziata dalla __________ AG, con un grado di invalidità del 40% e con problemi di salute. Nell'appello egli non adom­bra la benché minima cifra né indica, tanto meno, quali sarebbero le concrete opportunità d'impiego, come venditrice o in altre funzioni. Anche al proposito l'appello vede quindi la sua sorte segnata.

 

                                   5.   Infine l'appellante rimprovera al Pretore di avere notato un forte consumo di sostanza da parte della convenuta dopo la vendita dell'abitazione coniugale e, ciò nonostante, di non avere tratto conseguenze. Se con tale doglianza l'appellante intende recriminare sul calante reddito del patrimonio ricevuto dalla moglie in seguito all'alienazione della particella n. 612 RFD di __________, AO 1 consumando sconsideratamente – a suo avviso – il capitale e obbligandolo così a colmare viepiù il fabbisogno minimo di lei, la censura è priva di reale portata pratica. La modifica cautelare decretata dal Pretore decorre infatti dal 18 no­vembre 2015 e dal 1° gennaio 2016 tutto quel che l'istante deve versare alla convenuta è quanto eccede il proprio fabbisogno minimo, giacché il bilancio familiare è in ammanco (decreto impugnato, pag. 5). E siccome l'ammanco – foss'anche suscettibile di aggravarsi – rimane a carico del coniuge beneficiario del contributo alimentare (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del Tribu­nale federale 5A_787/2016 del 12 gennaio 2017, consid. 4.2.1), l'appellante non può dolersi di un pregiudizio per quanto lo concerne. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato una volta ancora all'insuccesso.

 

                                   6.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

 

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv. dott.;

– avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).