Incarto n.
11.2016.49

Lugano

4 dicembre 2017/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2016.94 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 3 febbraio 2016 dalla

 

 

AP 1 (BL)

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(rappresentata dal suo servizio RA 1

),

 

giudicando sull'appello del 9 giugno 2016 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 maggio 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Tra il 6 luglio e il 6 ottobre 2015 la AP 1 ha fornito alla ditta __________ G__________ SA di __________ (divenuta in seguito G__________ SA) porte e telai destinati alla costruzione di un fabbricato denominato “cabina K” nella stazione di smistamento di __________, sulla particella n. 700 RFD di __________, proprietà delle AO 1. Per la fornitura di tali infissi, poi posati da un'altra ditta (la F__________ SA di __________), la AP 1 ha inviato alla G__________ SA, tra il 30 giugno e il 16 ottobre 2015, sette fatture per un totale di fr. 114 748.70. Nonostante vari solleciti, la somma è rimasta impagata. Con decisione del 14 dicembre 2015 il Pretore del Distretto di Leventina ha pronunciato il fallimento della G__________ SA.

 

                                  B.   Il 3 febbraio 2016 la AP 1 si è rivolta così al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché fosse iscritta provvisoriamente sulla particella n. 700 RFD di __________ un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in suo favore per fr. 114 748.70 più interessi al 5% dal 24 novembre 2015. Con decreto cautelare del medesimo giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali (fr. 300.–) e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio. Al contraddittorio, tenutosi il 22 aprile 2016, le AO 1 hanno proposto di respingere l'istanza, mentre l'istante ha replicato confermandosi nella propria richiesta.

 

                                  C.   Statuendo il 25 maggio 2016, il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di cancellare l'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori provvisoriamente iscritta senza contraddittorio il 3 febbraio 2016. Le spese processuali di fr. 1000.– (compresi gli oneri del decreto “supercautelare”) sono state poste a carico dell'istante. Non sono state assegnate ripetibili.

 

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 giugno 2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di confermare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale decretata dal Pretore il 3 febbraio 2016 senza contraddittorio. Nelle loro osservazioni dell'8 luglio 2016 le AO 1 concludono per la reiezione dell'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le decisioni del Pretore in tale materia sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede. Quanto alla tempestività del ricorso, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 30 maggio 2016. Introdotto il 9 giugno 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Le decisioni emanate dai Pretori in materia di iscrizione provvisoria di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori sono equiparate a decreti cautelari (DTF 137 III 565 consid. 2). Un eventuale appello introdotto contro di esse è privo così di effetto sospensivo, a meno che tale beneficio sia conferito dall'autorità giudiziaria superiore (art. 315 cpv. 5 CPC). Nella fattispecie la AP 1 non ha chiesto che al suo appello fosse accordato effetto sospensivo. La sentenza del Pretore era pertanto esecutiva, sicché l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale per fr. 114 748.70 decretata il 3 febbraio 2016 senza contraddittorio poteva essere cancellata. E una volta cancellata un'ipoteca legale non può più essere reinscritta dopo la decorrenza dei quattro mesi fissati dall'art. 839 cpv. 2 CC. Sta di fatto che nel caso specifico la sentenza impugnata non è stata eseguita, il Pretore avendone disposto la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario solo dopo il passaggio in giudicato della medesima. L'iscrizione decretata in via cautelare il 3 febbraio 2016 figura quindi tuttora

                                         nel registro fondiario e continua a salvaguardare il termine del­l'art. 839 cpv. 2 CC. In condizioni del genere l'appello continua dunque a essere provvisto di interesse pratico e attuale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.23 del 16 marzo 2016, consid. 3).

 

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore si è domandato anzitutto se – come affermano le AO 1 – la particella n. 700 RFD appartenga al patrimonio amministrativo (art. 839 cpv. 4 a 6 CC), giungendo alla conclusione che il quesito trascende i limiti di un giudizio sommario e andrà risolto nella procedura di iscrizione definitiva. Ciò posto, egli ha riepilogato i principi che disciplinano il diritto all'iscrizione provvisoria di

                                         un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori. Accertata la qualità di artigiano o imprenditore dell'istante, egli ha rammentando tuttavia che la mera fornitura di materiale non conferisce un diritto all'ipoteca, tranne che quel materiale sia stato prodotto su misura per l'immobile cui è destinato. Nella fattispecie però – ha rilevato il Pretore – l'istante non ha mai preteso nulla del genere, nemmeno all'udienza del 22 aprile 2016. Essa non ha sostenuto, in altri termini, che gli infissi fossero stati fabbricati appositamente per la “cabina K” della stazione di smistamento, senza poter essere riutilizzati altrove. E in mancanza di precise allegazioni su questo punto – ha continuato il Pretore – non è possibile nemmeno trarre deduzioni da uno schizzo agli atti eseguito dalla G__________ SA (doc. I), il quale non attesta alcunché circa la “tipologia di materiale necessario per soddisfare i requisiti abbozzati in quei disegni”. In simili circostanze il primo giudice ha ritenuto così che l'iscrizione di un'ipoteca legale non sia giustificata, senza che occorresse vagliare né la tempestività né la verosimiglianza del credito. Onde, in definitiva, l'ordine all'ufficiale del registro fondiario di cancellare quanto annotato senza contraddittorio il 3 febbraio 2016.

 

                                   4.   L'appellante motiva il fatto di non avere allegato la fornitura di porte e telai su misura perché la specificità del materiale non era revocata in dubbio dalla convenuta. A suo dire le AO 1 contestavano, in particolare, che essa avesse per scopo la prestazione di attività artigianali, contestazioni che però erano sollevate a torto perché la natura giuridica dei rapporti contrattuali tra le parti e il fatto che il fornitore si occupi direttamente della lavorazione del materiale non sono determinanti per il giudizio. Che poi il materiale fornito per la “cabina K” della stazione di smistamento non possa essere riutilizzato altrove – prosegue l'appellante – si evince dagli atti, non solo per il riferimento esplicito all'immobile cui il materiale era destinato, ma anche per­ché ognuno dei 114 serramenti è descritto singolarmente in funzione della sua posizione, delle sue dimensioni (indicate al millimetro) e dei vari accorgimenti tecnici (tipo di metallo, legno, profilo, cerniere, guarnizioni e colori). Che porte e finestre siano prodotte oggi su misura in funzione della loro collocazione e delle scelte architettoniche del progettista è del resto – soggiunge l'istante – notorio e conforme alla generale esperienza nel campo della moderna tecnica di costruzione, che prevede solo raramente e in misura limitata l'impiego di serramenti preconfezionati. E quand'anche il primo giudice avesse dubitato in proposito – essa epiloga – sarebbe bastato un interpello oppure rimandare l'esame della questione alla sentenza di merito.

 

                                   5.   Giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC danno diritto di ottenere la costituzione di un'ipoteca legale i crediti degli artigiani o imprenditori che hanno “fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo”. Se l'artigiano o imprenditore ha fornito unicamente materiale (e non anche lavoro), deve trattarsi di materiale ordinato per quel determinato immobile e difficilmente riutilizzabile altrove (Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 21 ad art. 837 con riferimento a DTF 131 III 303 consid. 3; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4ª edizione, pag. 320 n. 2875a; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, Zurigo 2011, pag. 52 n. 147). In tal caso tocca all'artigiano o all'imprenditore allegare e, dandosi contestazioni, rendere verosimile quest'ultimo requisito.

 

                                   6.   Nella fattispecie l'appellante non pretende di avere allegato, nel­l'istanza o al contraddittorio del 22 aprile 2016, che gli infissi forniti per la “cabina K” della stazione di smistamento fossero stati eseguiti su misura o, quanto meno, espressamente per l'immobile cui erano destinati. Reputa che – come detto – che ciò non era necessario, poiché il fatto non era contestato. Se non che, per essere contestato un fatto deve per prima cosa essere addotto. Certo, al contraddittorio del 22 aprile 2016 le Ferrovie federali svizzere hanno obiettato soltanto che l'istante si era limitata ad attività commerciali di compravendita, senza prestare lavoro. L'istante aveva opposto allora che la forma giuridica di una ditta non è determinante per sapere se la ditta ha solo fornito materiali o anche lavoro. Sta di fatto che nell'appello essa non pretende di avere prestato lavoro. Anzi, ammette che “il materiale in parola è stato posato e integrato nella citata costruzione ad opera della F__________ SA, __________” (memoriale, pag. 3 in alto). Dà atto così di avere fornito esclusivamente materiali. E chi fornisce unicamente materiali deve almeno allegare, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, che la merce fornita è stata prodotta per quel determinato immobile ed è difficilmente utilizzabile altrove. Invano si cercherebbe di sapere dove e quando l'istante abbia addotto un'allegazione siffatta.

 

                                   7.   A parere dell'appellante la specificità degli infissi forniti per la “cabina K” della stazione di smistamento si evince dagli atti, ma l'argomentazione cade nel vuoto, proprio perché per essere accertato un fatto deve prima di tutto essere allegato. Non basta che lo si possa desumere dagli atti, per lo meno nelle cause non governate dal principio inquisitorio, anche perché i fatti non allegati sfuggono al vaglio del contraddittorio (sentenza del Tribunale federale 4A_33/2015 del 9 giugno 2015 consid. 6.2.2 in: RSPC 2015 pag. 501). Né spetta al giudice, nelle cause rette dal principio dispositivo, cercare elementi agli atti di cui una parte non si vale. Per di più, contrariamente al­l'opinione dell'istante, in concreto nulla rende verosimile, nemmeno a un sommario esame, che porte e telai siano stati confezionati su misura. Che tutto il materiale fosse destinato al medesimo immobile e che tutti gli infissi siano descritti partitamente nelle fatture o nelle conferme d'ordine o nei bollettini di consegna ancora non significa – e da lungi – che questi siano stati specialmente prodotti per la “cabina K” della stazione di smistamento. Tutto si ignora, intanto, sulle caratteristiche di quello che sarebbe stato il materiale di serie. Che porte e telai fossero eseguiti su misura, inoltre, sarebbe stato agevole rendere verosimile con la semplice deposizione di un responsabile della ditta produttrice. L'istante non era confrontata perciò a difficoltà di prova insormontabili.

 

                                   8.   L'appellante definisce “notorio e di generale esperienza” il fatto che nel settore dell'edilizia la fabbricazione del materiale suole avvenire su misura. Il che sarà anche vero, ma non esclude l'uso di prodotti standard e non esonera dunque l'artigiano o imprenditore che ha fornito soltanto materiale dall'allegare e, dandosi il caso, dal rendere verosimile la specificità della merce destinata a un determinato immobile. L'appellante oppone infine che, avesse nutrito dubbi, il Pretore avrebbe dovuto far uso dell'interpello. Così argomentando, egli trascura però che nelle cause rette dal principio dispositivo l'interpello non è previsto per rimediare a insufficienze allegatorie o probatorie (sentenza del Tribunale federale 4A_78/2014 e 4A_80/2014 del 23 settembre 2014 consid. 3.3, in: RSPC 2015 pag. 8) né per impartire avvertimenti strategici o suggerimenti in vista di gestire meglio il processo (DTF 142 III 465 in alto). Anche al proposito l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.

 

                                   9.   Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di accordare ripetibili alle AO 1, che non hanno dovuto far capo a un patrocinatore poiché dotate di un servizio giuridico proprio (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 28 ad art. 95). Né ricorrono gli estremi per attribuire un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.

 

                                10.   Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

avv.;

.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).