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Incarto n. |
Lugano 1° febbraio 2017/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2014.865 (protezione dell'unione coniugale: modifica di contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 agosto 2014 da
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(patrocinato dall'avv. PA 1)
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contro |
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PI 2 (patrocinata dall'avv. PA 2), |
giudicando sul reclamo del 22 gennaio 2016 presentato dall'
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avv. PA 1 |
contro la decisione del 23 dicembre 2015 con cui il Pretore aggiunto ha fissato in fr. 1496.90 la sua retribuzione come patrocinatrice d'ufficio dell'istante;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 16 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato, in esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa congiuntamente il 13 dicembre 2013 da PI 1 (1969) e PI 2 (1984), una convenzione sulla vita separata in cui le parti si accordavano sull'affidamento della figlia L__________ (nata il 3 agosto 2006) alla madre, riservati i contatti telefonici con il padre (in carcerazione preventiva a __________ con l'accusa di tentato omicidio della moglie), stabilendo inoltre che l'abitazione familiare sarebbe stata attribuita a PI 2, mentre PI 1 si sarebbe impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili complessivi per moglie e figlia dal 1° dicembre 2013 (inc. SO.2013.1408).
B. PI 1 è stato condannato il 2 luglio 2014 in sede penale a cinque anni e tre mesi di detenzione. Licenziato dal datore di lavoro e rimasto senza reddito, egli si è rivolto il 5 agosto 2014 al Pretore per ottenere la soppressione – già in via cautelare – del contributo alimentare per moglie e figlia dall'agosto del 2014. Il Pretore ha indetto la discussione per il 22 settembre 2014.
L'istante ha chiesto il 12 settembre 2014 un rinvio dell'udienza e la dispensa dall'obbligo di comparsa, instando per il conferimento del gratuito patrocinio. La causa è poi stata sospesa e all'udienza del 19 febbraio 2015, destinata al contraddittorio, la convenuta si è rimessa al giudizio del Pretore aggiunto. Sollecitato dalle parti, questi ha giudicato seduta stante, accogliendo
l'istanza e sopprimendo il contributo di mantenimento per moglie e figlia dal gennaio del 2015. Non sono state riscosse spese. Le ripetibili sono state compensate.
C. Il 25 novembre 2015 il Pretore aggiunto ha concesso a PI 1 il beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. In seguito, con decisione del 23 dicembre 2015, egli ha tassato la nota professionale emessa il 14 aprile 2015 dalla patrocinatrice d'ufficio per complessivi fr. 4540.68 (fr. 3690.– di onorario, fr. 514.33 di spese e fr. 336.35 di IVA), riducendo l'indennità a fr. 1496.90 (fr. 1260.– di onorario, fr. 126.– di spese e fr. 110.90 di IVA).
D. Contro la decisione appena citata l'avv. PA 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 22 gennaio 2016 in cui chiede che il suo compenso sia fissato in fr. 4383.70 (fr. 3690.– di onorario, fr. 369.– di spese e fr. 324.70 di IVA), riformando la decisione impugnata di conseguenza. Invitato a esprimersi, il Pretore aggiunto si è confermato il 2 marzo 2016 nella tassazione, precisando che la patrocinatrice chiede la copertura di prestazioni fornite dal 15 gennaio 2014 nonostante la causa sia stata introdotta solo il 5 agosto 2014. PI 1 non ha formulato osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso in esame è stato iscritto ai ruoli della prima Camera civile, la quale si occupa di reclami “contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC)” nelle materie di sua competenza (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Le decisioni con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di assistenza giudiziaria non è tuttavia una “decisione in materia di spese” nel senso dell'art. 110 CPC, bensì una decisione in materia di gratuito patrocinio nel senso dell'art. 121 CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 1 con riferimento a Bühler in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 4f ad art. 121 e 122). E l'art. 48 lett. a n. 8a LOG riguarda solo – per testuale disposizione di legge – l'art. 110 CPC. L'impugnazione andrebbe trasmessa così alla terza Camera civile, competente per trattare i reclami contro tutte “le decisioni e disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza” (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nel segno dell'economia di giudizio giova evitare tuttavia dilazioni processuali dovute a mere questioni di forma. Conviene quindi procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
2. Il reclamo con cui un legale impugna una decisione che fissa la sua retribuzione come avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio va presentato entro 10 giorni se la decisione in materia di spese è stata emanata nell'ambito di una causa retta dalla procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC). Se è stata presa nel quadro di una procedura ordinaria o di una procedura semplificata v'è chi sostiene che il termine sia ugualmente di 10 giorni e chi invece che sia di 30 (riferimenti di dottrina in: RtiD II-2015 pag. 867 in alto). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata emessa nel contesto di una procedura intesa alla modifica di misure a tutela dell'unione coniugale, ovvero in una causa retta dalla procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Il termine di reclamo era così – comunque fosse – di 10 giorni ed è stato rispettato, la decisione del Pretore essendo stata notificata alla patrocinatrice dell'istante il 12 gennaio 2016 e il reclamo essendo stato presentato il 22 gennaio seguente, ultimo giorno utile. Onde l'ammissibilità del rimedio giuridico.
3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha tassato la rimunerazione di fr. 4540.68 chiesta dalla patrocinatrice (fr. 3690.– di onorario, fr. 514.33 di spese e fr. 336.35 di IVA) in fr. 1496.90 (fr. 1260.– di onorario, fr. 126.– di spese e fr. 110.90 di IVA), riducendo il dispendio di tempo esposto (20 ore e 30 minuti alla tariffa di fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1) a 7 ore e riconoscendo alla legale l'indennità fissa per le spese prevista dall'art. 6 cpv. 1 del regolamento appena citato (10% dell'onorario). Egli ha motivato tale decisione con l'argomento che una ragionevole conduzione del mandato non avrebbe occupato un legale solerte e speditivo per più di 7 ore, la procedura essendosi esaurita nella fattispecie in due semplici udienze, il 13 novembre 2014 e il 19 febbraio 2015, ed essendo terminata con un'altrettanto semplice decisione a verbale. Inoltre il grado di difficoltà si è rivelato esiguo (soppressione di contributi alimentari per mancato reddito del debitore) e l'istruttoria è consistita nella mera acquisizione dei documenti prodotti dall'istante.
4. La reclamante censura anzitutto una carente motivazione della decisione impugnata, dolendosi che quest'ultima non indichi le ragioni per cui le prestazioni da lei specificate nella nota professionale andrebbero ridotte, limitandosi a considerazioni sul grado di difficoltà della pratica e sul fatto che la causa si è conclusa con due semplici udienze (memoriale, pag. 3 in basso). Ora, che la decisione con cui un giudice ridimensiona il compenso chiesto da un patrocinatore d'ufficio in regime di assistenza giudiziaria vada almeno brevemente motivata è fuori dubbio (sentenza del Tribunale federale 5D_28/2014 del 26 maggio 2014, consid. 2.2 a 2.4, pubblicati in: RSPC 2014 pag. 429). La tassazione del Pretore aggiunto adempie nondimeno tali requisiti minimi. Il primo giudice ha spiegato infatti che per trattare con la debita diligenza una pratica analoga un avvocato solerte e speditivo non avrebbe impiegato più di 7 ore, la causa essendosi rivelata “di esigua difficoltà giuridica”, senza scambi di atti scritti, con l'istruttoria circoscritta all'acquisizione dei documenti prodotti dall'istante e con la procedura risoltasi in due semplici udienze. Tale motivazione ha posto la legale in condizione di capire perché il Pretore aggiunto ha tassato in complessivi fr. 1496.90 la sua nota professionale, tant'è che nel reclamo essa contesta partitamente l'opinione del primo giudice. Su questo punto non soccorre dunque diffondersi.
5. Sostiene la reclamante che riconoscerle appena 7 ore per il lavoro svolto in regime di gratuito patrocinio è arbitrario, le 20 ore e 30 minuti da lei esposte nella nota professionale essendo perfettamente consone, effettive e tutte riconducibili alla procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale. Essa si duole inoltre che la decisione impugnata non tiene conto delle trasferte da lei compiute per partecipare alle udienze in Pretura, a Bellinzona, o per colloquiare con il cliente, ristretto nel penitenziario cantonale della “Stampa”. Al Pretore aggiunto essa rimprovera altresì di avere trascurato che, proprio per la carcerazione del suo patrocinato, essa ha dovuto mettersi in relazione con chi si occupava delle “questioni finanziarie, rispettivamente della procedura penale e (…) di licenziamento” del cliente. La patrocinatrice chiede così, in definitiva, che la sua nota professionale sia confermata per intero e la tassazione del Pretore aggiunto riformata di conseguenza.
6. Il beneficio del gratuito patrocinio decorre di regola – sempre che il giudice lo conceda – dalla presentazione dell'istanza, pur comprendendo gli atti necessari per la preparazione del processo (FF 2006 pag. 6674 in basso), in particolare le prestazioni svolte dal legale per la stesura dell'atto introduttivo della lite. Il gratuito patrocinio non può essere accordato invece con effetto retroattivo, salvo casi eccezionali (art. 119 cpv. 4 CPC; esempi citati da: Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 e 4 ad art. 119). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura civile (I CCA, sentenza inc. 11.2004.27 del 21 febbraio 2007, consid. 4; ancor prima: CdM, sentenza inc. 19.2005.14 del 24 agosto 2006, consid. 3).
7. Nella fattispecie la richiesta di gratuito patrocinio è stata introdotta da PI 1 il 12 settembre 2014, contestualmente – come detto – all'istanza con cui l'interessato postulava il rinvio dell'udienza indetta per il 22 settembre 2014. Il beneficio non poteva dunque entrare in linea di conto per il lasso di tempo anteriore. Che in concreto ricorressero gli estremi per giustificare eccezionalmente una concessione retroattiva del gratuito patrocinio non risulta e nemmeno è preteso dalla reclamante. Ne segue che il primo giudice non avrebbe dovuto tassare le prestazioni esposte dalla legale dal 15 gennaio 2014 (assunzione del mandato) fino all'11 settembre 2014, per complessive 7 ore e 40 minuti di lavoro. Solo le rimanenti 12 ore e 50 minuti figuranti nella nota professionale potevano formare oggetto della decisione, come lo stesso Pretore aggiunto riconosce per finire nelle osservazioni al reclamo.
8. Ciò premesso, dal 12 settembre 2014 in poi la legale ha compiuto nel caso specifico tre atti processuali: ha scritto la menzionata lettera di quello stesso giorno al Pretore aggiunto e ha partecipato in seguito a due udienze: la prima il 13 novembre 2014 e la seconda il 19 febbraio 2015. Per tali prestazioni essa ha esposto, nella nota professionale, un dispendio di 4 ore e 40 minuti complessivi. Se si considera che nella tassazione il Pretore aggiunto ha riconosciuto alla legale 7 ore di lavoro complessive, tolte le 4 ore e 40 minuti per le prestazioni appena citate rimanevano alla patrocinatrice 2 ore e 50 minuti per i colloqui e la corrispondenza. Si tratta di un lasso di tempo relativamente contenuto, ma sufficiente in un caso come quello in esame per assolvere con diligenza il mandato.
Certo, la reclamante indica di avere tenuto colloqui per 4 ore e 40 minuti, di avere impiegato un'ora e 10 minuti nella stesura di lettere e di avere dedicato ulteriori 2 ore e 20 minuti ad altre prestazioni accessorie, ma simili profusioni di impegno risultano obiettivamente eccessive per rapporto al tempo che un patrocinatore spiccio e sollecito avrebbe riservato alla pratica. La legale non contesta invero – e a ragione – che la causa fosse sostanzialmente semplice, che la procedura non ha richiesto la redazione di memoriali, che l'istruttoria è consistita nella sola acquisizione dei documenti prodotti dall'istante e che dinanzi al Pretore aggiunto si sono svolte solo due udienze prive di complessità. Il gratuito patrocinio, poi, dà diritto unicamente alle prestazioni strettamente indispensabili per scopo forense, escluse eventuali opere di sostegno morale o di ausilio sociale (sentenza del Tribunale federale 5P.51/1994 del 10 maggio 1994, consid. 5a con richiamo a DTF 109 Ia 111 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2008.186 del 12 settembre 2011, consid. 8).
9. Se ne conclude che, tassando in 7 ore complessive il tempo necessario per adempiere diligentemente un mandato analogo a quello svolto dalla reclamante dal 12 settembre 2014 al 1° aprile 2015 (termine del patrocinio), nel risultato il Pretore aggiunto ha emanato una decisione meritevole di conferma. Nel dispositivo dell'attuale sentenza occorre rinviare tuttavia al fatto che la tassazione impugnata non riguarda le prestazioni svolte dalla legale prima del 12 settembre 2014, estranee al beneficio del gratuito patrocinio, prestazioni che la reclamante può fatturare all'assistito.
10. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC), ma le particolarità del caso inducono eccezionalmente nella fattispecie a non prelevare oneri processuali.
11. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese.
– avv.;
–.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).