Incarto n.
11.2016.57

Lugano

10 novembre 2017/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2015.72 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 3 dicembre 2015 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 27 giugno 2016 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 giugno 2016;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1965), divorziato e padre di una figlia, L__________ (1987), si è sposato a __________ con AO 1 (1969) il 26 ottobre 1991. Dal matrimonio sono nati D__________, il 9 dicembre 1991, K__________, l'8 luglio 1993, e Da__________, il 9 giugno 1995. Il marito lavora come capomanovra per le __________ a __________. La moglie, senza attività lucrativa, è al beneficio di una rendita d'invalidità. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2009, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (appartamento al primo piano di una casa bifamiliare posta sulla particella n. 1687 RFD, di sua proprietà) per trasferirsi in un appartamento a __________.

                                  B.   Una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 5 ottobre 2009 da AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord è terminata con un accordo omologato dal giudice in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie, cui sono stati affidati i figli minorenni, mentre AP 1 si è impegnato – fra l'altro – a versare un contributo alimentare per lei di fr. 1650.– mensili, uno di fr. 760.– mensili per K__________ e uno di fr. 600.– mensili per Da__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2009.135). In esito a un'istanza di modifica introdotta il 19 maggio 2011 dal marito, il Pretore ha omologato l'11 luglio 2011 un nuovo accordo in virtù del quale il contributo alimentare per la moglie è stato ridotto dal 1° giugno 2011 a fr. 1000.– mensili (inc. SO.2011.313). Nel gennaio del 2012 AP 1 si è trasferito nell'appartamento al piano terreno dell'abitazione di sua proprietà a __________.

 

                                  C.   Nel corso di un'azione di divorzio promossa il 29 gennaio 2013 da AP 1 davanti al medesimo Pretore, tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2013.5), il 1° luglio 2014 la convenuta ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi in un appartamento a __________. Con istanza del 3 dicembre 2015 AO 1 ha così postulato l'aumento, in via cautelare, del contributo alimentare per sé a fr. 2047.75 (o almeno a fr. 1547.75) mensili dal 1° dicembre 2015. All'udienza del 16 dicembre 2015, indetta per la discussione, il convenuto ha proposto non solo di respingere l'istanza, ma anche di sopprimere il contributo alimentare o in subordine di ridurlo a fr. 500.– mensili. L'istruttoria, iniziata seduta stante, è terminata il 18 aprile 2016 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 31 maggio 2016 l'istante ha ridotto la pretesa alimentare a fr. 2000.– (o quanto meno a fr. 1605.80) mensili, mentre il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere

                                         l'istanza, sollecitando la riduzione del contributo alimentare a fr. 372.25 mensili.

 

                                  D.   Con decreto cautelare del 15 giugno 2016 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha aumentato il contributo

                                         alimentare di fr. 1000.– a fr. 1971.– mensili dal 1° dicembre 2015. Le spese processuali di complessivi fr. 765.– sono state poste per un decimo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  E.   Contro il decreto appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 giugno 2016 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza della moglie e di ridurre il contributo alimentare litigioso a fr. 372.25 mensili dal 1° dicembre 2015 o, eventualmente, di annullare la decisione stessa e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 21 luglio 2016 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Con decreto del 22 luglio 2016 il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi dovuti da AP 1 fino al giugno del 2016, respingendo la richiesta per il seguito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (aumento da fr. 1000.– a fr. 2000.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sul­l'arco di ven­t'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 del­l'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 16 giugno 2016 (tracciamento del­l'invio n. __________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così la domenica 26 giugno 2017, salvo protrarsi al lunedì 27 giugno successivo in forza del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'ultimo giorno utile (stampiglia postale sulla busta d'in­vio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha constatato anzitutto, nel decreto cautelare, che al raggiungimento della maggiore età dei figli AP 1 aveva cessato di versare contributi di mantenimento per questi ultimi, ciò che costituisce già di per sé una modifica sostanziale delle circostanze. Egli ha rilevato dipoi che il rientro del marito a __________, nel medesimo immobile in cui la moglie viveva con i figli, ha “di fatto annullato unilateralmente gli effetti della vita separata convenuta tra le parti con l'accordo dell'ottobre 2010”, ciò che ha riacuito le tensioni coniugali. A suo parere, di conseguenza, “ben si può ritenere legittima la scelta dell'istante di riguadagnare nuovamente una effettiva sospensione della vita comune costituendosi una dimora propria a __________ dal 1° luglio 2014”. Ciò posto, il primo giudice ha calcolato il reddito del marito in fr.  5450.– mensili e il di lui fabbisogno minimo in fr. 3076.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa fr. 100.–, interessi ipotecari fr. 170.75, riscaldamento fr. 308.50, controllo impianto di combustione fr. 4.15, pulizia della

                                         canna fumaria e del canale fr. 9.75, revisione serbatoio del gasolio fr. 9.10, revisione allarme del serbatoio fr. 7.70, assicurazione dello stabile fr. 74.95, tassa raccolta rifiuti fr. 16.20, tassa d'uso canalizzazioni fr. 20.95, manutenzione dello stabile fr. 150.–, spese mediche fr. 8.75, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 30.25, imposta di circolazione fr. 25.–, assicurazione dell'automobile fr. 75.30, protezione giuridica fr. 10.55, manutenzione dell'automobile fr. 22.90, spese d'automobile fr. 285.10, spese legali fr. 100.–, onere fiscale fr. 445.60).

 

                                         Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha accertato le entrate in fr. 1511.– mensili (rendita AI) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3079.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione e spese accessorie fr. 1190.–, interessi ipotecari fr. 59.75, premio della cassa malati fr. 427.50, franchigia e costi non coperti dalla cassa malati fr. 89.–, assicurazione del­l'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 24.10, assicurazione dell'automobile fr. 48.95, onere fiscale fr. 40.–), ridotto a fr. 3107.25 mensili dal 1° ottobre 2013 per effetto del sus­sidio della cassa malati, che ha diminuito il premio a fr. 231.75 mensili. Applicato il metodo di calcolo fondato sul riparto a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare, il primo giudice ha definito di conseguenza il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 1971.– mensili dal 1° dicembre 2015, onde il parziale accoglimento dell'istanza di lei.

 

                                   3.   I criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti ricordare che provvedimenti cautelari sono emanati in una causa di divorzio solo ove appaiano “neces­sari” (art. 276 cpv. 1 prima frase CPC) e che tale è il caso ove siano mutate in maniera relativamente durevole e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte, o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). Dandosi i presupposti per una modifica, il giudice del divorzio determina nuovi contributi di mantenimento in via cautelare dopo avere aggiornato gli elementi di cui aveva tenuto calcolo l'autorità a protezione dell'unione coniugale e che risultano litigiosi (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 3 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.39 del 27 settembre 2016, consid. 5).

 

                                   4.   Controverso è in primo luogo, nella fattispecie, il costo dell'al­loggio inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie (fr. 1190.– mensili), che AP 1 reputa esagerato. Questi sottolinea che l'istante si è trasferita a __________ di propria iniziativa, prendendo in locazione un appartamento troppo grande per le sue esigenze. Egli contesta l'opinione del Pretore, secondo cui l'abitazione di __________ aveva tutt'altre caratteristiche, “potendo la stessa ospitare prima della separazione l'intera famiglia (composta dai coniugi __________ e da tre figli) e L__________, nata da un precedente matrimonio di AP 1” già per il fatto che l'appartamento coniugale misurava 96 m² ed era occupato, appunto, da cinque o sei persone, mentre quello di __________, di 75 m², è abitato dalla sola moglie. A suo avviso, ciò giustifica di riconoscere una pigione non superiore a fr. 600.– mensili, per altro consona al mercato immobiliare locale.

 

                                         Dopo la separazione di fatto ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo il costo dell'alloggio che dovrebbe ragionevolmente sopportare qualora abitasse da sé solo (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con rinvii e pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 consid. 5, I-2006 pag. 667; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.105 del 14 agosto 2017, consid. 3b). Ciò non toglie che entrambi i coniugi abbiano diritto a condizioni logistiche sostanzialmente paritarie (RtiD II-2009 pag. 644 n. 16c con richiami; I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del 20 febbraio 2017, consid. 8a). In concreto l'appellante non spiega perché egli dovrebbe poter continuare ad abitare in un appartamento simile a quello coniugale (posto al piano superiore), mentre la moglie dovrebbe accomodarsi di due locali e mezzo. Né a un esame sommario la citata pigione di fr. 1190.– mensili (spese accessorie comprese) appare eccessiva per una persona sola che abiti a __________. Inadeguata appare se mai quella di fr. 600.– mensili prospettata dall'appellante (cfr., per pigioni nel __________: I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 10a: sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016, consid. 5). Sotto questo profilo la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

 

                                   5.   Per quel che concerne il reddito di AP 1, il Pretore si è dipartito dal guadagno da lui conseguito nel 2015 di fr. 5495.05 mensili, ammesso dal convenuto (memoriale conclusivo, pag. 4 a metà). L'appellante sostiene che nel 2016 il suo reddito è risultato inferiore, poiché sono aumentate le deduzioni obbligatorie (“contributo valida”) ed egli beneficia di una settimana di vacanza in più, mentre sono diminuite le indennità per ore straordinarie e i turni festivi. L'assunto si fonda tuttavia sui conteggi dei primi mesi del 2016, i quali non sono sufficientemente rappresentativi per suffragare già a un esame di verosimiglianza un minor reddito, ove si consideri che anche nel passato non sono mancati mesi in cui le indennità per lavoro domenicale o per ore straordinarie erano equiparabili a quelle del 2016 (gennaio, febbraio, agosto, novembre del 2104 e novembre del 2015: doc. 6 e 7). In condizioni del genere non resta che attenersi agli ultimi dati completi disponibili, ossia a quelli del 2015. Fossero intervenuti mutamenti di rilievo, l'interessato potrà sempre chiedere al Pretore di adattare l'assetto cautelate alle nuove circostanze (art. 179 CC cui rinvia l'art. 276 cpv. 1 CPC). Per il resto non consta che il Pretore abbia trascurato la deduzione “contributo valida”, né l'appellante si confronta con l'argomentazione del primo giudice, stando al quale la trattenuta di fr. 700.– mensili riconducibile alla voce “Cassa del personale __________” rappresenta un “prelievo volontario che viene versato su un conto intestato al marito, il quale può utilizzarlo per esempio quando deve far fronte a delle spese per la casa, per l'auto ecc.”. Una volta ancora perciò la sentenza impugnata sfugge a censura.

 

                                   6.   L'appellante chiede altresì di rivalutare a fr. 4749.– mensili il proprio fabbisogno minimo aggiungendo ai fr. 3076.– mensili calcolati dal Pretore un'indennità per “esigenze accresciute di vitto” (fr. 104.05 mensili) e le rate per il rimborso di debiti (fr. 900.– mensili), non senza aumentare i costi di manutenzione dell'automobile (da fr. 22.90 a fr. 32.90 mensili), l'imposta di circolazione (da fr. 25.– a fr. 75.30 mensili), gli oneri per la manutenzione della casa (da fr. 150.– a fr. 353.05 mensili), il premio per l'assicurazione dello stabile (da fr. 74.95 a fr. 86.85 mensili) e le spese mediche non coperte dalla cassa malati (da fr. 8.75 a fr. 13.75 mensili). Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

 

                                         a)   Relativamente all'importo di fr. 104.05 mensili, corrispondente al supplemento sul minimo esistenziale previsto dal diritto esecutivo per esigenze accresciute di vitto nel caso di debitori impegnati in lavori pesanti, a turni o di notte (FU 68/2009 pag. 6293 cifra II n. 4 lett. a), la richiesta potrebbe fors'anche dirsi legittima (I CCA, sentenza inc. 11.2003.39 del 30 dicem­bre 2004, consid. 4d). Sta di fatto che davanti al Pretore il convenuto non ha mai formulato una pretesa del genere, ma si è sempre riferito all'importo di fr. 1200.– mensili indicato nella sua distinta delle spese (doc. 3: memoriale conclusivo del 31 maggio 2016, pag. 6 punto 2.5). Si tratta dunque di una domanda nuova, non fondata su fatti nuovi e come tale inammissibile in appello (art. 317 cpv. 2 CPC).

                                        

                                         b)   Riguardo ai debiti, il Pretore non ha riconosciuto alcun rimborso perché “nessun giustificativo attesta, anche solo con il grado della verosimiglianza, il loro pagamento regolare”. L'appellante obietta che il pagamento è confermato da __________ C__________ e dalla documentazione bancaria agli atti. Se non che, secondo dottrina e giurisprudenza il rimborso di debiti verso terzi può essere inserito nel fabbisogno minimo di un coniuge – se le condizioni economiche delle parti ciò permettono – solo nel caso in cui il debito sia stato contratto prima della separazione per il mantenimento della famiglia oppure nel caso in cui i coniugi rispondano del debito solidalmente, sempre che il bilancio familiare permetta di coprire la spesa (I CCA, sentenza inc. 11.2014.38 del 27 settembre 2016, consid. 12 b con riferimenti). Presupposti siffatti non risultano adempiuti in concreto, men che meno a un giudizio di verosimiglianza.

                                              

                                         c)   In merito all'imposta di circolazione, il Pretore non ha disconosciuto che il conteggio prodotto dal convenuto si riferiva a due automobili (una D__________ e una P__________). Ha appurato però che AP 1 riconosceva di usare una P__________, sicché ha stimato l'imposta annua in circa fr. 300.–. L'appellante sostiene ora che in realtà egli possiede una P__________, di cilindrata superiore alla “__________” ed equiparabile a quella della “__________”, sicché la decurtazione operata dal primo giudice è arbitraria. Ma a prescindere dal fatto che nel Cantone Ticino l'imposta di circolazione per automobili fino a 3500 kg di peso dipende non dalla cilindrata, bensì dalla potenza, dal peso totale e dalle emissioni di CO2 (coefficiente bonus/malus: art. 1 e 1a della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore), l'appellante dimentica che all'udienza del 18 aprile 2016 egli ha dichiarato di usare una P__________. Né egli pretende che quel verbale sia erroneo. Nuova e non resa verosimile, la pretesa si rivela così improponibile (art. 317 cpv. 2 CPC).

 

                                               Quanto alla manutenzione del mezzo, il Pretore non ha riconosciuto una fattura di fr. 120.– del 3 marzo 2015 prodotta dal convenuto siccome relativa a una P__________ che non è mai stata in dotazione del marito”. L'appellante oppone che nella fattura l'indicazione del modello è errata, ma non il numero di targa (TI __________). Sta di fatto che nel fabbisogno minimo di AP 1 il Pretore ha inserito spese auto per fr. 285.10 mensili in luogo dei fr. 308.– mensili esposti dal convenuto per tenere conto dei costi di manutenzione riconosciuti separatamente. Ne segue che, si aumentassero i costi per la manutenzione del veicolo di fr. 32.90 mensili, la posta spese auto andrebbe ridotta di conseguenza. Il tutto si esaurirebbe perciò in una partita di giro.

 

                                         d)   Per quel che attiene all'assicurazione dello stabile, il convenuto ha prodotto due polizze distinte, senza spiegare tuttavia perché sarebbero ricollegabili entrambe all'abitazione di __________ da lui occupata. Su questo punto l'appello si dimo­stra finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). In merito alle spese di manutenzione del fabbricato (doc. 3), il Pretore le ha riconosciute solo in parte, trattandosi verosimilmente – a mente sua – “di spese di carettere straordinario, concernenti i lavori di ristrutturazione in corso”. L'appellante contesta ciò, invocando un confronto delle “date di emissione delle fatture con quelle indicate da __________ C__________ e da lui nei loro rispettivi interrogatori”. Non illustra in ogni modo perché i costi legati alla misurazione ufficiale o al raggruppamento dei terreni, alla sostituzione di apparecchi sanitari, alla “consegna benna” o allo “smaltimento demolizione”, menzionati dal primo giudice, rientrerebbero nell'ambito della manutenzione ordinaria. Per il resto non incombe a questa Camera, in mancanza di riferimenti precisi da parte del convenuto, cercare nel carteggio processuale gli eventuali esborsi ordinari che sorreggerebbero la pretesa (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 4A_195/2014 e 197/2014 del 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, in: RSPC 2015 pag. 116).

 

                                         e)   Circa le spese mediche non coperte dalla cassa malati, l'appellante chiede di riconoscergli, oltre ai fr. 105.10 ammessi dal Pretore, fr. 60.– per una visita dal dott. __________. Non assume però che quella spesa sia ricorrente e non solo puntuale, al punto da giustificarne l'inserimento nel fabbisogno minimo (RtiD II-2004 pag. 589 consid. 8c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.35 del 12 settembre 2016, consid. 6b con rinvii). Anche al proposito quindi l'impugnazione del convenuto manca di consistenza.

 

                                   7.   In subordine l'appellante chiede di annullare il decreto cautelare impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Non è dato di capire però simile conclusione, l'appello essendo un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Elementi particolari che connotino gli estremi dell'art. 318 cpv. 1 lett. c CPC non sono dati a divedere. Al proposito l'appello non merita dunque ulteriore disamina.

 

                                   8.   Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, ha diritto alla rifusione di un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confer­mato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.;

– avv..

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

 

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Art. 179 cpv. 1 CC e 276 cpv. 1 CPC

 

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale da parte del giudice del divorzio

 

Nessun regesto