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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2015.5092 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 novembre 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 4 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 21 giugno 2016;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1957) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 15 giugno 2002, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati R__________ (28 ottobre 2002), L__________ (30 dicembre 2004), M__________ (10 agosto 2006) e N__________ (2 luglio 2010). Parzialmente inabile al lavoro, il marito riceve prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità. È presidente del consiglio di amministrazione della D__________ SA di __________ e amministratore unico della T__________ SA di __________. La moglie ha lavorato fino al 2008 come impiegata di commercio in uno studio legale e commerciale. Da allora essa non esercita più alcuna attività lucrativa. I coniugi vivono separati dal luglio del 2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella 138 RFD, proprietà del marito e della sorella __________ D__________ in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi prima da un'amica e poi in un appartamento a __________.
B. Il 16 novembre 2015 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione al marito dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato un ampio diritto di visita paterno), un contributo alimentare di fr. 6585.– mensili per sé dall'ottobre del 2015, uno di complessivi fr. 3635.– mensili per i figli, l'assegnazione in uso di una V__________ “__________” intestata al marito e l'edizione dal marito di tutta la documentazione inerente ai redditi da lui conseguiti dal 2014 in poi. Essa ha postulato inoltre il versamento di una provvigione ad litem di fr. 10 000.–.
C. Al dibattimento del 18 dicembre 2015 le parti si sono accordate in via cautelare sulla decorrenza della vita separata (luglio del 2015), sull'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito (da lui occupato con i figli), sull'affidamento dei ragazzi a quest'ultimo e sul diritto di visita della madre. AP 1 si è impegnato inoltre a erogare all'istante un contributo cautelare di fr. 4000.– mensili dal gennaio del 2016, a versare fr. 8250.– complessivi per i contributi arretrati di ottobre, novembre e dicembre 2015, come pure a stanziare una provvigione ad litem di fr. 6000.–. L'intesa è stata omologata seduta stante dal Pretore aggiunto, che ha ordinato l'ascolto dei figli, avvenuto nel marzo del 2016 a cura della psicoterapeuta __________ F__________.
D. Nel corso di una successiva udienza, destinata il 17 maggio 2016 al seguito del dibattimento, le parti si sono accordate in via definitiva sull'esercizio del diritto di visita materno. AO 1 ha aumentato nondimeno la sua pretesa di contributo alimentare a fr. 7026.– mensili, ha instato per il conguaglio di quanto ancora dovutole a titolo di mantenimento dal gennaio al maggio del 2016 (complessivi fr. 15 130.–), ha chiesto che tutte le spese di ‟riparazione/sostituzioneˮ dell'automobile a lei assegnata siano poste a carico del marito, ha rivendicato il versamento di fr. 7000.– per finanziare le vacanze ai figli e ha invitato il Pretore a comminare al convenuto l'art. 292 CP in caso di mancato rispetto dell'accordo sul diritto di visita, non senza esigere lo stanziamento di altri fr. 4000.– come provvigione ad litem.
AP 1 ha contestato le richieste della moglie e ha postulato da parte sua l'omologazione dell'accordo cautelare del 18 dicembre 2015 alla stregua di una regolamentazione definitiva, accettando di lasciare la V__________ “__________” alla moglie, dichiarando di assumere l'intero mantenimento dei figli e offrendo all'istante un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili, la questione della provvigione ad litem essendo per lui ‟già risoltaˮ. In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. L'istruttoria si è chiusa quello stesso 17 maggio 2016, dopo di che le parti hanno tenuto le arringhe finali, ognuna confermando il proprio punto di vista.
E. Statuendo con sentenza del 21 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal luglio del 2015, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito (con mobili e suppellettili), al quale ha affidato i figli (riservato un ampio diritto di visita materno), ha esonerato AO 1 da contributi alimentari per i figli e ha obbligato AP 1 a versare alla medesima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili dal gennaio del 2016. Le spese processuali di complessivi fr. 4500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 luglio 2016 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 4000.– mensili o, in subordine, di compensare fr. 3910.60 da lui versati all'istante per il 2016 con quanto ancora dovuto alla stessa, come pure di condannare quest'ultima a rifondergli fr. 6000.– da lui corrisposti come provvigione ad litem o, subordinatamente, di compensare tale importo con i crediti della moglie. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2016 AO 1 propone di respingere l'appello, sollecitando il versamento di ulteriori fr. 5000.– come provvigione ad litem.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la differenza tra il contributo alimentare chiesto dall'istante dinanzi al Pretore aggiunto (fr. 7026.– mensili) e l'offerta del convenuto (fr. 3500.– mensili), contributo di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore del marito il 22 giugno 2016, di modo che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 2 luglio 2016, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto lunedì 4 luglio 2016, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. AP 1 acclude all'appello una quietanza del 16 giugno 2016 in cui la legale dell'istante dichiara di avere ricevuto da lui la somma di fr. 500.– da riversare alla cliente (doc. 4 di appello) e una lettera 21 giugno 2016 del proprio legale riguardo alla causale di quel versamento (doc. 5 di appello). Il 26 agosto 2016 inoltre egli ha fatto seguire a questa Camera copia di un bonifico bancario 13 luglio 2016 alla legale della moglie (fr. 7750.–) a copertura di contributi alimentari scaduti. AO 1 produce da parte sua, con le osservazioni all'appello, due lettere, l'una del 4 luglio e l'altra del 13 luglio 2016 in merito al pagamento di contributi arretrati (doc. B di appello). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Per principio i documenti in questione sono di conseguenza ricevibili. Quelli inerenti al pagamento di contributi arretrati da parte dal marito non sono tuttavia oggetto del contendere ed esulano dai limiti del giudizio. Circa la rilevanza degli altri documenti (i doc. 4 e 5 di appello), si dirà oltre (consid. 9b).
3. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie che il Pretore aggiunto ha determinato in base al metodo di calcolo abituale consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza del bilancio familiare a metà. A tal fine il primo giudice ha accertato il reddito del marito in fr. 13 908.20 mensili (fr. 1567.– dalla rendita d'invalidità, fr. 8561.40 dalla sostanza, fr. 2256.70 dalla locazione di immobili facenti parte della comunione ereditaria dei genitori, fr. 556.80 dall'attività svolta per la D__________ SA, fr. 208.30 dall'attività svolta per la T__________ SA, fr. 758.– di interessi derivanti da un mutuo concesso alla citata comunione ereditaria). Quanto al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha calcolato in fr. 4966.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 12.75 [fr. 254.20, dedotte le quote già comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], posteggio fr. 50.–, premio della cassa malati fr. 266.80, assicurazione infortuni fr. 27.25, assicurazione contro la responsabilità civile fr. 11.50, assicurazione dell'automobile fr. 185.30, imposta di circolazione fr. 76.90, contributi AVS fr. 485.65, onere fiscale fr. 2500.–).
Riguardo alla moglie, il primo giudice ha appurato ch'essa non consegue redditi e ha un fabbisogno minimo di fr. 4341.15 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1700.–, spese accessorie fr. 200.–, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 484.10, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 34.50.–, assicurazione dell'automobile fr. 91.–, imposta di circolazione fr. 48.25, contributi AVS fr. 483.30).
Infine il Pretore aggiunto ha determinato il fabbisogno in denaro dei figli sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella egli ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva del genitore affidatario, ha inserito l'ammontare delle rette scolastiche e ha dedotto le rendite AI, come pure la posta per cura e educazione (prestata in natura dal padre). Ha ottenuto così un fabbisogno in denaro di fr. 1195.30 mensili per R__________, di fr. 858.15 mensili per L__________, di fr. 693.35 mensili per M__________ e di fr. 541.85 mensili per N__________. Constatata in definitiva un'eccedenza di fr. 1312.25.– mensili nel bilancio familiare, egli ha diviso tale importo a metà, condannando il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili arrotondati dal gennaio del 2016 (fabbisogno minimo, più mezza eccedenza).
4. L'appellante rimprovera
al Pretore aggiunto di avere trascurato che durante la vita in comune la
famiglia soleva mettere da parte cospicui risparmi (fr. 25 076.– nel 2015, fr. 16 811.– nel 2014,
fr. 35 608.– nel 2013, fr. 20 292.– nel 2012, fr. 27 592.– nel 2011). Il reddito dalla locazione di immobili facenti
parte della comunione ereditaria dei genitori (fr. 2256.70 accertati dal
Pretore aggiunto nel 2015) era destinato infatti – egli afferma – ad accantonamenti.
Inoltre il reddito della sostanza della comunione ereditaria (fr. 8561.40
mensili accertati dal Pretore aggiunto nel 2015) comprende anche proventi di
titoli appartenenti ai figli, alla moglie e alla stessa comunione ereditaria, mentre
a lui non possono essere conteggiati più di fr. 7617.– mensili, di modo
che il suo reddito complessivo non eccede fr. 10 707.– mensili. Non tenendo conto di ciò, il Pretore aggiunto ha
assicurato all'istante – egli afferma – un tenore di vita più alto di quello
sostenuto durante la comunione domestica, livello di vita che incombeva per
altro alla moglie di rendere verosimile.
Il Pretore aggiunto non ha creduto alle allegazioni del convenuto. A mente sua “appare inverosimile che durante l'unione coniugale il fabbisogno dell'intera famiglia sia stato coperto unicamente dal reddito delle attività del marito, dagli interessi del prestito alla comunione ereditaria e dalla rendita AI per un importo complessivo mensile di fr. 3090.10, in particolare se si considerano i costi mensili delle scuole private frequentate dai figli e che lo stesso convenuto ha quantificato in fr. 2302.– al mese” (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Di conseguenza il primo giudice ha cumulato alla rendita di invalidità (fr. 1567.– mensili), al reddito dell'attività svolta dal convenuto per la D__________ SA (fr. 556.80 mensili), a quello dell'attività svolta per la T__________ SA (fr. 208.30 mensili) e agli interessi generati da un mutuo concesso alla comunione ereditaria (fr. 758.– mensili) anche il reddito della sostanza (fr. 8561.40 mensili) e quello dovuto alla locazione di immobili facenti parte della comunione ereditaria (fr. 2256.70 mensili).
a) Che durante la vita in comune la famiglia conseguisse risparmi è verosimile. All'udienza del 17 maggio 2016, del resto, il convenuto aveva addotto sostanzialmente quanto sottolinea ora nell'appello, asserendo appunto che il reddito generato dalla locazione degli immobili facenti parte della comunione ereditaria (fr. 2256.70 calcolati dal Pretore aggiunto) non serviva per il sostentamento della famiglia, ma era messo da parte (riassunto scritto, pag. 7, punto 3 con riferimento ai doc. 8, 9 e 10). L'istante non ha contestato tale allegazione, né in sede di replica né durante l'arringa finale (verbale di udienza, pag. 3 seg. e 6). Sta di fatto che quel risparmio era possibile quando la famiglia viveva ancora insieme. Dopo la costituzione di due economie domestiche separate ciò non può più essere garantito, per lo meno nella misura di prima. Tanto meno l'appellante può pretendere di scorporare dal suo reddito complessivo la media degli accantonamenti accumulati negli anni passati. Il mantenimento della famiglia, infatti, è prioritario. E ove occorra, esso va anche a scapito dei risparmi.
b) Quanto all'obiezione per cui il reddito della sostanza della comunione ereditaria (fr. 8561.40 mensili accertati dal Pretore aggiunto nel 2015) comprenderebbe proventi di titoli appartenenti alla moglie, ai figli e alla stessa comunione ereditaria, la differenza di fr. 944.40 mensili fatta valere dall'appellante è – come si vedrà (consid. 12) – ininfluente ai fini del giudizio, nel senso che non incide sul contributo alimentare per la moglie nemmeno se il reddito del marito fosse ricondotto a fr. 12 963.80 mensili (rispetto ai fr. 13 908.20 determinati dal Pretore aggiunto). Sotto questo profilo l'appello cade dunque nel vuoto.
5. Oltre all'ammontare del proprio reddito, l'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo, che sostiene ascendere a fr. 5189.95 mensili (per rapporto ai fr. 4966.15 mensili calcolati dal Pretore aggiunto). Egli fa valere anzitutto di avere diritto all'aiuto domestico cui i coniugi facevano capo durante la vita in comune (fr. 173.– mensili). In secondo luogo egli rivendica l'imposta di circolazione, il premio dell'assicurazione RC e la spesa per il carburante di una ‟__________ ˮ da lui adoperata già durante la comunione domestica per recarsi al lavoro presso la D__________ C__________ SA a __________ (fr. 50.80 mensili).
a) Per quel che è dell'aiuto domestico, l'interessato non ha avanzato simile pretesa davanti al Pretore aggiunto. All'udienza del 17 maggio 2016 egli aveva dichiarato che il suo fabbisogno minimo era “prodotto agli atti e aggiornato” nel doc. 12 (riassunto scritto, pag. 8, punto 4). Il doc. 12 non contempla tuttavia alcuna spesa per l'aiuto domestico. Non fondata su fatti o prove nuove, la richiesta formulata per la prima volta in appello si rivela quindi irricevibile (art. 317 cpv. 2 CPC).
b) Davanti al Pretore aggiunto il convenuto aveva fatto valere invece un esborso di fr. 50.80 mensili per l'imposta di circolazione, l'assicurazione RC e il carburante della ‟__________ ˮ usata per la trasferta da __________ a __________ (25 km giornalieri: doc. 12). L'istante non ha revocato in dubbio l'uso dello scooter a scopi professionali né ha contestato la spesa in sede di replica o di arringa finale (verbale di udienza, pag. 3 seg. e 6). Nemmeno in appello essa pretende che, impiegando l'automobile, il marito spenderebbe meno. Anzi, nel fabbisogno minimo del convenuto il Pretore aggiunto non ha riconosciuto alcun costo neppure per il carburante dell'automobile (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Ne segue che, verosimile a un sommario esame, l'importo di fr. 50.80 mensili va addizionato alle voci di spesa riconosciute dal Pretore aggiunto, per un fabbisogno minimo di fr. 5016.95 mensili complessivi.
c) Nelle osservazioni all'appello l'istante asserisce che la spesa per il posteggio riconosciuta dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo del marito (fr. 50.– mensili) più non si giustifica, trattandosi del parcheggio destinato all'automobile di lei quando i coniugi vivevano ancora insieme (memoriale, pag. 5, n. 5). Si tratta però di una contestazione che l'interessata non ha sollevato davanti al Pretore aggiunto, né in replica né all'arringa finale (verbale di udienza, pag. 3 seg. e 6). E, come si è ripetuto, nuovi fatti, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni sono ammissibili in appello solo ove non fosse possibile addurli “dinanzi alla giurisdizione inferiore” nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a CPC). Nel caso specifico l'istante nemmeno invoca presupposti del genere. La censura non può quindi essere vagliata ora per la prima volta.
6. Relativamente alla moglie, l'appellante si duole che il Pretore aggiunto non abbia imputato alla medesima alcun reddito. Egli afferma che, se appena lavorasse, l'istante potrebbe guadagnare almeno fr. 2000.– netti mensili, senza dimenticare che essa è titolare di azioni N__________ SA e di azioni No__________ SA, le quali rendono per lo meno fr. 42.– mensili. Il Pretore aggiunto si è limitato a rilevare, nella sentenza impugnata che, “visto l'affidamento dei figli al marito, la moglie dovrà adoperarsi al più presto a rientrare nel mondo del lavoro” (pag. 6 a metà). Riguardo al reddito dei titoli, la sentenza è silente.
a) Già davanti al Pretore aggiunto il convenuto aveva allegato che “la relazione allacciata dalla moglie esclude nella fattispecie ogni possibile riconciliazione e quindi non va tutelato il ruolo della consorte che del resto ha lavorato durante il matrimonio e deve riprendere un'attività lucrativa” (riassunto scritto, pag. 10 in alto). In replica l'istante aveva dichiarato da parte sua di impegnarsi nella ricerca di un'attività lucrativa, pur avendo 45 anni e disponendo di un semplice diploma di impiegata di commercio (verbale dell'udienza 17 maggio 2016, pag. 4 in alto). Ora, che un coniuge sgravato della cura dei figli e senza problemi di salute si presuma poter riprendere un'attività lucrativa se al momento della separazione non ha ancora compiuto 45 anni è un principio acquisito dalla giurisprudenza (DTF 137 III 108 in fondo). La questione è di sapere quale reddito potrebbe conseguire l'istante nella fattispecie, dato che va accertato alla luce delle circostanze concrete e che non può essere semplicemente presunto (loc. cit.).
Nell'appello il convenuto prospetta un reddito ipotetico di fr. 2000.– mensili netti con l'argomento che, come egli ha illustrato all'udienza del 17 maggio 2016, l'istante presta già oggi i suoi servigi per l'azienda agricola della propria compagna __________ S__________ a __________, oltre che come aiuto cucina e aiuto ai tavoli presso l'“Osteria __________” a __________ (riassunto scritto, pag. 8 a metà). Dinanzi al Pretore aggiunto però egli non aveva quantificato alcun reddito, mentre conclusioni d'indole pecuniaria vanno sempre cifrate (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Solo nell'appello il convenuto adombra la valutazione di fr. 2000.– netti mensili. Se non che, manca un accertamento del primo giudice che la Camera possa apprezzare. D'altro lato non toccava al Pretore aggiunto, in difetto di qualsiasi proposta, fissare una cifra di propria iniziativa. Né un guadagno ipotetico può essere quantificato per la prima volta in appello, come nel caso specifico. Dovesse ad ogni modo la moglie disattendere la raccomandazione del Pretore aggiunto “ad adoperarsi al più presto a rientrare nel mondo del lavoro”, AP 1 potrà sempre chiedere al giudice di ridurre o di sopprimere il contributo alimentare.
b) Delle azioni N__________ SA e No__________ SA in capo all'istante, che frutterebbero fr. 42.– mensili, il convenuto non si è valso all'udienza del 17 maggio 2016, onde il silenzio del primo giudice. Formulata per la prima volta in appello senza che soccorrano i requisiti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, la pretesa risulta già di primo acchito irricevibile.
7. Per quanto attiene al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante rinvia al punto 4 del suo riassunto scritto accluso al verbale dell'udienza tenutasi il 17 maggio 2016 dinanzi al Pretore aggiunto. In quel memoriale egli si esprimeva nei seguenti termini:
– alloggio e annessi: costo eccessivo, inverosimile, non reale e inopportuno nell'ubicazione nell'interesse dei figli, comunque condiviso con la compagna che deve pertanto sopportare quota parte di pigione e di spese accessorie;
– assicurazione economia domestica: non reale e condivisa;
– minimo vitale: condiviso con persona convivente.
a) Riguardo al minimo esistenziale del diritto esecutivo, il Pretore aggiunto ha riconosciuto all'istante quello di una persona sola (fr. 1200.– mensili), rilevando che “quand'anche si volesse considerare appurata la convivenza della moglie con la compagna, la convivenza sarebbe di breve durata e dunque ininfluente sul minimo esistenziale della moglie” (sentenza impugnata, pag. 6 nel mezzo). Nell'appello il convenuto oppone che l'istante medesima ha ammesso di “convivere parzialmente con la compagna __________ S__________”, dando atto che “in diverse occasioni la compagna pernotta a casa sua, sia quando ci sono i figli, sia quando non ci sono”, anche se abita nell'appartamento sottostante, e che le due “cucinano assieme e mangiano assieme”. Così argomentando, tuttavia, egli non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale ha definito la convivenza “di breve durata” e perciò “ininfluente”. Quest'ultima opinione potrà fors'anche apparire discutibile (DTF 138 III 100 consid. 2.3.2), ma l'appellante avrebbe dovuto discuterla. Carente di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello sfugge a ulteriore disamina.
b) Quanto ad “alloggi e annessi”, il Pretore aggiunto ha spiegato di riconoscere nel fabbisogno minimo della moglie il costo dell'intera pigione (fr. 1700.– mensili, più fr. 200.– di spese accessorie), “considerato come per l'esercizio del diritto di visita è necessario che la stessa disponga di un'abitazione idonea a ospitare quattro figli”, le dimensioni dell'appartamento apparendo “giustificate (cinque locali, 150 m²)” e la pigione “proporzionata alla grandezza dell'appartamento” (sentenza impugnata, pag. 6 verso il basso). Nulla obietta il convenuto su questo punto. Totalmente privo di motivazione, l'appello va dichiarato pertanto irricevibile.
c) Il premio per l'assicurazione dell'economia domestica è stato incluso dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo dell'istante (fr. 304.90 annui, pari a fr. 25.40 mensili) perché correttamente documentato (sentenza impugnata, pag. 7). Nell'appello il convenuto non prende posizione al proposito. Una volta ancora sfornito di motivazione, il ricorso è destinato così all'insuccesso.
d) Nelle osservazioni all'appello l'istante deplora che il Pretore aggiunto non le abbia riconosciuto alcunché per il vitto dei quattro figli durante il diritto di visita e per le trasferte compiute nell'interesse loro (da __________ a __________ e da __________ alla sede degli istituti scolastici, come pure al luogo in cui si tengono attività extrascolastiche). Il primo giudice ha dato ragione di ciò, “considerato come l'assetto delle relazioni personali deciso non prevede diritti di visita più ampi dell'ordinario” (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). La motivazione si ispira a principi invalsi (RtiD I-2006 pag. 673). Avesse inteso contestarla, l'istante avrebbe dovuto confrontarsi con la medesima e non limitarsi a evocare le spese da lei fatte valere davanti al primo giudice. Non essendo dato a divedere perché la motivazione del Pretore aggiunto sarebbe censurabile, la doglianza non può essere vagliata oltre.
8. Secondo l'appellante un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili alla moglie non si giustifica anche perché costei non versa nulla in favore dei figli. La tesi si esaurisce tuttavia in una mera recriminazione, ove si pensi che il convenuto non ha mai chiesto che l'istante contribuisca al mantenimento dei ragazzi. Anzi, all'udienza del 17 maggio 2016 egli ha dichiarato di assumere interamente il loro fabbisogno in denaro (riassunto scritto, pag. 10 in alto; verbale, pag. 3 in alto). Mal si comprenderebbe del resto come l'istante potrebbe versare contributi alimentari per i figli, essendo priva di redditi.
9. Al Pretore aggiunto l'appellante rimprovera inoltre di avere sorvolato sul fatto ch'egli ha pagato fr. 3410.60 per riparare l'automobile in dotazione alla moglie, somma che va posta in compensazione con quanto da lui dovuto a titolo di contributo alimentare. Egli rammenta inoltre che la sorella di lui ha versato all'istante fr. 500.– in favore dei figli, importo che va posto anch'esso in compensazione.
a) La prima rivendicazione appare priva di consistenza già per il fatto che il convenuto non risulta avere preteso dall'istante il rimborso della spesa per la riparazione del veicolo. All'udienza del 17 maggio 2016 egli aveva sì ricordato di avere “provveduto alle spese dell'autovettura utilizzata dalla moglie pari a fr. 3410.60” (riassunto scritto, pag. 7 in alto), ma da ciò non ha tratto alcuna conclusione, tant'è che nelle richieste di giudizio non ha fatto valere alcuna compensazione, neppure in sede di arringa finale. La questione non può dunque essere riproposta ora, come se la causa fosse ancora davanti al giudice di primo grado.
b) In merito alla somma di fr. 500.– che la sorella dell'appellante ha versato all'istante, il convenuto medesimo ammette trattarsi di denaro destinato ai figli, come si evince anche dai doc. 4 e 5 di appello. Per tacere del fatto che nemmeno tale pretesa è stata da lui menzionata all'udienza del 17 maggio 2016 dinanzi al Pretore aggiunto, egli non può compensare simile importo deducendolo da contributi di mantenimento per la moglie. Anche al proposito l'appello vede dunque la sua sorte segnata.
10. Da ultimo l'appellante chiede il rimborso della provvigione ad litem di fr. 6000.– da lui corrisposta alla moglie in ossequio a un accordo omologato dal Pretore aggiunto all'udienza del 18 dicembre 2015 (verbale d'udienza, pag. 2 in basso). Egli fa notare che il Pretore aggiunto ha posto le spese processuali di complessivi fr. 4500.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, sicché la somma di fr. 6000.– gli deve essere restituita o va almeno compensata con quanto spetta alla moglie a titolo di contributo alimentare. Ora, che una provvigione ad litem sia per sua natura un anticipo e vada – di regola – retrocessa in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o alla liquidazione del regime matrimoniale è vero (RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a). Non risulta però che il convenuto abbia preteso dalla moglie la restituzione della somma, nemmeno all'arringa finale del 17 maggio 2016. Ciò non impedisce al convenuto di formulare ulteriormente la sua richiesta al primo giudice. La pretesa avanzata per la prima volta in appello è nondimeno irrita e, come tale, improponibile (art. 317 cpv. 2 CPC).
11. AO 1 postula in questa sede una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Anche nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale un coniuge può essere tenuto in effetti a finanziare le spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge deve far fronte. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non è dato l'istituto della provvigione ad litem, per quanto ciò non impedisca alle parti di pattuire per convenzione un versamento a tale scopo. Se mai, ove sia in difficoltà finanziarie e non possa attendere fino all'emanazione della sentenza finale, il coniuge istante può chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico già nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.100 del 27 maggio 2015 consid. 7d). Non consta che l'interessata abbia fatto capo a simile possibilità. Lo stanziamento di una provvigione ad litem, ad ogni modo, non può entrare in linea di conto.
12. Dato quanto precede, in definitiva il bilancio coniugale si presenta come segue:
Reddito del marito fr. 12 963.80
Reddito della moglie fr. –.—
fr. 12 963.80 mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 016.95
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 341.15
Fabbisogno in denaro di R__________ fr. 1 195.30
Fabbisogno in denaro di L__________ fr. 858.15
Fabbisogno in denaro di M__________ fr. 693.35
Fabbisogno in denaro di N__________ fr. 541.85
fr. 12 646.75 mensili
In linea di massima l'eccedenza di fr. 317.05 mensili andrebbe divisa a metà, come ha fatto il Pretore aggiunto. Entrambe le parti si sono fondate invero davanti al primo giudice – e continuano a fondarsi in appello – sul metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli (RtiD I-2015 pag. 881 lett. b). Il riparto a metà dell'eccedenza tuttavia non è imperativo. L'art. 163 cpv. 2 CC prevede che durante la comunione domestica i coniugi “s'intendono sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o nell'impresa dell'altro”. Il giudice chiamato a fissare contributi di mantenimento giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC applica quindi il criterio della divisione a metà solo se i coniugi non hanno disposto altrimenti – per intesa espressa o tacita – sul riparto dei compiti e delle risorse durante la vita in comune. Se sussiste un accordo, in linea di massima egli vi si attiene, purché l'accordo garantisca a entrambi i coniugi il debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2015.58 del 23 maggio 2017 consid. 4 e 5 con rinvii di dottrina, destinati a pubblicazione in: RtiD II-2018).
Nella fattispecie, come si è visto, l'istante non ha contestato che i coniugi fossero soliti accantonare cifre consistenti a fini di risparmio (sopra, consid. 4). Non vi è ragione dunque perché l'eccedenza sia ora impiegata per altri scopi, il mantenimento della famiglia essendo già debitamente garantito, compreso il fabbisogno minimo della moglie. Certo, non si tratta più delle ragguardevoli somme messe da parte durante la vita in comune, tuttavia – come detto (loc. cit.) – gli accantonamenti devono cedere il passo al sostentamento. Se ne conclude che, in ultima analisi, l'istante ha diritto di vedersi corrispondere l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (fr. 4341.15 mensili). Che il reddito del marito sia eventualmente di fr. 13 908.20 mensili (e il risparmio di fr. 1261.45 mensili), come ha accertato il Pretore aggiunto, nulla muta. L'appello merita dunque accoglimento nella misura in cui il convenuto vede ridurre il contributo alimentare per la moglie da fr. 5000.– a fr. 4340.– mensili (arrotondati). Per il resto va respinto.
13. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera l'appellante vede ridurre il contributo alimentare per la moglie da fr. 5000.– a fr. 4340.– mensili (ancorché non a fr. 4000.– mensili, come egli chiedeva), mentre esce sconfitto sul rimborso della provvigione ad litem (fr. 6000.–) e sulla rifusione delle spese per la riparazione dell'automobile (fr. 3410.60), come pure sulla restituzione della somma versata alla moglie da sua sorella in favore dei figli (fr. 500.–). Nel complesso si giustifica così che sopporti due quinti degli oneri, mentre il resto va a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto un'indennità per ripetibili ridotta (un quinto: RtiD II-2016 pag. 638 c. 3b). L'esito del giudizio odierno non incide in modo apprezzabile, invece, sul dispositivo del Pretore aggiunto in materia di spese e ripetibili, il quale comprendeva l'intero assetto della vita separata e può rimanere invariato.
14. Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. d LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è riformato come segue:
AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 1° gennaio 2016, in via anticipata, un contributo alimentare di fr. 4340.– mensili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata rimane invariata.
2. La richiesta di provvigione ad litem presentata da AO 1 è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico dell'appellante medesimo e per il rimanente a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
4. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).